giovedì 29 dicembre 2016

SI DEVE CONSIDERARE LAVORATORE SUBORDINATO SE VI E’ UTILIZZO DI MEZZI AZIENDALI E RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO COME PER GLI ALTRI DIPENDENTI DELL’AZIENDA

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 21 settembre 2016 n° 18502 i giudici della S.C. si sono espressi affermando che può sussistere un rapporto di natura subordinata e non di natura autonoma, qualora dalle prove testimoniali emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di lavoro. Più precisamente la Suprema Corte, ha dichiarato illegittimo il provvedimento espulsivo nei confronti della lavoratrice incinta, che è stata licenziata quando ha richiesto di poter svolgere la propria attività con modalità diverse, quali il telelavoro o con orario ridotto, il che dimostra l’esistenza dell’eterodirezione (ovvero quell’elemento di sottoposizione del prestatore alle direttive del datore di lavoro nell’esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro e non di un rapporto di consulenza).

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

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