In tema di responsabilità penale dell’amministratore in ordine alla deliberazioni assembleari in materia di sicurezza la giurisprudenza (C.Cass. pen. sent. n. 15759/2001 e sent.n. 6596/2008) ) afferma che: "In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussiste a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa".
La sentenza è assai importante per tutti i lavori
necessari per assicurare l’incolumità sia pubblica
che condominiale. Invero è noto che la sicurezza
costa e pertanto assai sovente i condomini, al
fine di evitare che l’assemblea deliberi le somme
di denaro necessarie per eseguire le opere opportune,
fanno mancare il loro numero (le cosiddette
teste) o le maggioranze previste dal codice civile.
A volte tale comportamento trova il suo fondamento
su un concetto errato di impunità giuridica
dei soggetti assenti all’assemblea condominiale e
sull’affidamento, parimenti erroneo, che i provvedimenti
e le diffide di sicurezza dell’autorità
competente saranno notificate soltanto all’amministratore
e che pertanto nessuna responsabilità
giuridica incomba al callido condomino “disertore”
dell’assemblea.
La sentenza, invece, afferma l’esistenza di una
responsabilità solidale dei condomini di fronte
ai loro comportamenti omissivi che pregiudichino
il principio fondante del nostro ordinamento
giuridico ovvero quello del “neminem laedere”.
In particolare laddove i condomini non si presentino
all’assemblea deputata alla decisione degli
interventi urgenti ed indifferibili, ovvero votino
contro l’adozione degli stessi, l’amministratore,
per tutelarsi, potrà comunicare all’autorità
competente il verbale assembleare contenente il
nome degli assenti o dei contrari per l’adozione
nei loro confronti, in ossequio ai principi esposti
nella predetta sentenza, delle ordinanze contingibili
ed urgenti la cui inosservanza è sanzionata
penalmente dall’art. 650 c.p. con l’arresto fino a
tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206.
Altra sentenza ( C.Cass. Sent. 214101/2009) ha
ribadito tali principi sostenendo quanto segue:
“In tema di omissione di lavori che minacciano
rovina negli edifici condominiali ( nella specie, i
solai dei locali garage), nel caso di mancata formazione
della volontà assembleare e di omesso
stanziamento dei fondi necessari per porre rimedio
al degrado che dà luogo al pericolo non
può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di
cui all’art. 677 c.p. a carico dell’amministratore
del condominio per non avere attuato interventi
che erano in suo materiale potere, ricadendo in
siffatta situazione su ogni proprietario l’obbligo
giuridico di rimuovere la situazione pericolosa,
indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo
dell’origine della stessa. (Nell’affermare tale
principio, la Corte ha anche chiarito che, nel caso
previsto dal terzo comma della citata norma, al
fine di andare esente da responsabilità, è sufficiente
per l’amministratore intervenire sugli effetti
della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile,
l’accesso o il transito delle persone).”
La Corte di Cassazione (sent n. 28751/2016) ha
annullato senza rinvio, perchè il fatto non sussiste,
la sentenza che aveva condannato per omicidio
colposo plurimo e di lesioni personali un
amministratore condominiale il quale, anche in
qualità di ingegnere di progettista e di direttore
dei lavori, aveva progettato il tetto di copertura
dell’edificio omettendo di effettuare ogni valutazione
di adeguatezza sismica dell’edificio che collassava
interamente a seguito di un terremoto. La
sentenza premette che deve essere esclusa la natura
eccezionale ed imprevedibile dell’evento simico
nel contesto storico in cui è accaduto, nella
città dell’Aquila, tuttavia assolve l’amministratore
poiché la sentenza di condanna non ha adeguatamente
motivato sulla delibera assembleare di
approvazione dei lavori di consolidamento dell’edificio.
Invero la Corte di Cassazione sostiene che
la sentenza di condanna non motiva adeguatamente
in ordine alla probabilità che l’assemblea
condominiale avrebbe effettivamente deliberato,
a fronte delle informazioni fornite dall’amministratore,
ed all’esito delle doverose verifiche sullo
stato del palazzo, “l’effettuazione di non meglio
specificate opere di consolidamento dell’intero.
di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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