In vari siti, articoli e riviste dedicati alla materia condominiale e riguardanti l'obbligatorietà dei Registri Condominiali tra cui:
a)
Registro di anagrafe condominiale;
b)
Registro dei registro verbali delle assemblee;
c)
Registro di nomina e revoca dell'amministratore;
d)
Registro di contabilità
da
tenere a cura degli amministratori (soggetti
responsabili),
non vi è quasi mai indicato il:
e)
Registro della
sicurezza e dei controlli prevenzione incendi, sempre
obbligatorio ove presenti estintori e altri dispositivi
antincendio e ricadenti nelle attività di cui ALLEGATO
I
al
D.P.R.
n.
151/2011
(di
cui
all'articolo
2,
comma
2)
riportato alla fine del presente.
Capita
molto spesso che gli amministratori, trascurando la normativa vigente
che obbliga ad un controllo periodico anche altri dispositivi
antincendio quali gli Idranti, Naspi, Porte Tagliafuoco,
l’Illuminazione di sicurezza, Segnaletica di sicurezza, Vie d’esodo
ecc… effettuano solo la manutenzione degli estintori.
Attualmente,
la tenuta del registro
dei controlli antincendio,
per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è
disciplinata dall’ Art.
6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151:
“Gli
enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da
parte dei Vigili del Fuoco, non
soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81,
hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro
i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati
sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai
lavoratori”.
E’
obbligatorio, quindi, per il condominio senza
dipendenti adottare il registro dei controlli
antincendio, negli edifici civili, autorimesse, e impianti per la
produzione di calore condominiali.
L’adozione
del registro è ugualmente obbligatorio per il
condominio con almeno un dipendente, soggetti all’applicazione
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in quanto, nel Testo
Unico di cui al Decreto n. 81 all’Art. 46 comma 4 è stato
inglobato il D.M. 10/3/1998: Art. 4 - Controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio “Gli interventi di
manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di
buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o
europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica,
delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore”.
Nelle norme di buona tecnica, si fa riferimento al registro.
Esempio
NORMA UNI 9994-1:2013 (estintori) 8.3 La persona
responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro,
firmato dalla stessa persona responsabile.
Visto
che per Legge (condominio senza dipendenti) e
per la Norma di buona tecnica (condominio con almeno un
dipendente) è obbligatorio, suggeriamo di adottare il
registro e pretendere che tutte le aziende che effettuano i controlli
lo aggiornino in ogni sua parte in occasione delle diverse attività; sarete così in regola in occasione dell’esibizione ai fini dei controlli
di competenza da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.
QUALE
ATTIVITA’ SONO SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI NEI CONDOMINI (CON O SENZA DIPENDENTI) E DEVONO ADOTTARE IL
REGISTRO ANTINCENDIO?
ALLEGATO
I
al
D.P.R.
n.
151/2011
(di
cui
all'articolo
2,
comma
2)
N.
|
[*]
|
ATTIVITÀ
|
CATEGORIA
|
||
A
|
B
|
C
|
|||
73
|
-
|
Edifici
e/o
complessi
edilizi
a
uso
terziario
e/o
industriale
caratterizzati
da promiscuità
strutturale
e/o
dei
sistemi
delle
vie
di
esodo
e/o
impiantistica
con
presenza
di
persone
superiore
a
300
unità,
ovvero
di
superficie
complessiva
superiore
a
5.000
m2,
indipendentemente
dal
numero
di
attività
costituenti
e
dalla
relativa
diversa
titolarità.
|
fino
a
500
unità
ovvero
fino a
6.000
m2
|
oltre
500 unità ovvero oltre 6.000 m2
|
|
74
|
Ex
91
|
Impianti
per la produzione di calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
|
fino
a 350 kW
|
oltre
350 kW e fino a 700 kW
|
oltre
700 kW
|
75
|
Ex
92
|
Autorimesse
pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di
superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti
al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500
m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie
coperta superiore a 1.000 m2.
|
Autorimesse
fino a 1.000 m2
|
Autorimesse
oltre
1.000
m2 e fino a
3.000
m2; ricovero di natanti ed aero- mobili oltre 500 m2 e fino a 1000
m2
|
Autorimesse
oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie
oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili
|
77
|
Ex
94
|
Edifici
destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
|
fino
a 32 m
|
oltre
32 m e fino a 54 m
|
oltre
54 m
|
[*]
Vecchi
codici
corrispondenti
alle
attività
soggette
di
cui
al
D.M.
16/2/1982,
come
dalla
tabella
di
equiparazione
di
cui
all'allegato
II
al
D.P.R.
n.
151/2011.
Dott. Angelo Maggio
Mail: info@studio-maggio.it
Sito web: www.studio-maggio.it
Mobile: + 39 347 52 95 596
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