mercoledì 15 febbraio 2017

REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI

In vari siti, articoli e riviste dedicati alla materia condominiale e riguardanti l'obbligatorietà dei Registri Condominiali tra cui:
a) Registro di anagrafe condominiale;
b) Registro dei registro verbali delle assemblee;
c) Registro di nomina e revoca dell'amministratore;
d) Registro di contabilità
da tenere a cura degli amministratori (soggetti responsabili), non vi è quasi mai indicato il:
e) Registro della sicurezza e dei controlli prevenzione incendi, sempre obbligatorio ove presenti estintori e altri dispositivi antincendio e ricadenti nelle attività di cui ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2) riportato alla fine del presente.

Capita molto spesso che gli amministratori, trascurando la normativa vigente che obbliga ad un controllo periodico anche altri dispositivi antincendio quali gli Idranti, Naspi, Porte Tagliafuoco, l’Illuminazione di sicurezza, Segnaletica di sicurezza, Vie d’esodo ecc… effettuano solo la manutenzione degli estintori.
Attualmente, la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è disciplinata dall’ Art. 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: “Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori”.
E’ obbligatorio, quindi, per il condominio senza dipendenti adottare il registro dei controlli antincendio, negli edifici civili, autorimesse, e impianti per la produzione di calore condominiali.
L’adozione del registro è ugualmente obbligatorio per il condominio con almeno un dipendente, soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in quanto, nel Testo Unico di cui al Decreto n. 81 all’Art. 46 comma 4 è stato inglobato il D.M. 10/3/1998: Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio “Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore”. Nelle norme di buona tecnica, si fa riferimento al registro.
Esempio NORMA UNI 9994-1:2013 (estintori) 8.3 La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile.

Visto che per Legge (condominio senza dipendenti) e per la Norma di buona tecnica (condominio con almeno un dipendente) è obbligatorio, suggeriamo di adottare il registro e pretendere che tutte le aziende che effettuano i controlli lo aggiornino in ogni sua parte in occasione delle diverse attività; sarete così in regola in occasione dell’esibizione ai fini dei controlli di competenza da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

QUALE ATTIVITA’ SONO SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI (CON O SENZA DIPENDENTI) E DEVONO ADOTTARE IL REGISTRO ANTINCENDIO?

ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2)


N.

[*]

ATTIVITÀ
CATEGORIA
A
B
C


73


-
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a
5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.



fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2


oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2
74
Ex 91
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
fino a 350 kW
oltre 350 kW e fino a 700 kW
oltre 700 kW


75


Ex 92
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.


Autorimesse fino a 1.000 m2
Autorimesse oltre
1.000 m2 e fino a
3.000 m2; ricovero di natanti ed aero- mobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2
Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili
77
Ex 94
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
fino a 32 m
oltre 32 m e fino a 54 m
oltre 54 m

[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.

Dott. Angelo Maggio
Mobile: + 39 347 52 95 596




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