Visualizzazione post con etichetta Fascicolo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Fascicolo. Mostra tutti i post

lunedì 8 gennaio 2018

Profili giuridici della valutazione di sicurezza tecnologica e statica negli edifici condominiali

L’applicazione dei principi di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di vita è assai attuale negli edifici che contengono impianti tecnologici i quali hanno la finalità di renderli più funzionali alle esigenze quotidiane di vita: la sempre maggiore complessità tecnologica delle strumentazioni di servizio degli immobili.

- La valutazione del rischio statico degli edifici
I crolli avvenuti negli edifici riportano l’attualità dell’annoso dibattito sul fascicolo del fabbricato ed a tal riguardo il Comune di Milano nel vigente regolamento edilizio (Deliberazione n. 9 – Seduta consiliare del 14.4.2014 – Deliberazione n. 27 –Seduta consiliare del 2.10.2014; pubblicate su BURL – Serie Avvisi e concorsi – n. 48 del 26.11.2014) nella voce “manutenzione e revisione periodica delle costruzioni (art. 11.6) prevede quanto segue:
  • tutti i fabbricati, entro cinquanta anni dalla loro fabbricazione o, in assenza di tale requisito, dalla loro ultimazione, devono essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo, o in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato;
  • detta verifica interessa anche gli edifici interessati, per almeno metà della loro superficie da un cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico;
  • dette certificazioni devono essere allegate al fagiolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica;
  • decorsi dieci anni dall’entrata in vigore del regolamento la predetta verifica deve interessare tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiori a 50 anni o che raggiungano i 50 anni nel predetto periodo;
  • il certificato di idoneità statica deve anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero essere non idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso, pur non inficiandone la regolarità;
  • il certificato deve essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali secondari e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate,, tamponamenti ..), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e di cedimenti in atto;
  • nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edifico o delle parti di questo non certificate;
  • in caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita. Giova notare che il regolamento per l’effettuazione di dette operazioni richiama le norme tecniche per le costruzioni del D.M. 14 –01- 2008 che al punto 7.2.3.elenca i criteri di progettazione di elementi strutturali secondari e gli elementi non strutturali. Detto capitolo è inserito nel paragrafo 7 che riguarda la progettazione per azioni sismiche.
Occorre aggiungere che i principi fondamentali di tali norme sono i seguenti:
  • le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle norme del decreto;
  • la sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale;
  • stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata;
  • il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce collasso.
-Le qualifica giuridica delle norme tecniche
Il D.M. 14 –01 –2008 contiene le norme tecniche ed a tal riguardo si deve precisare la natura giuridica delle norme tecniche volontarie.
Si rileva una differenza concettuale tra regole dell’arte e le norme tecniche con differenti conseguenze giuridiche. Invero i due concetti trovano una netta distinzione nella legge n. 317 del 21/6/1986, attuazione della direttiva n. 83/189/ CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche che definisce:

- PRODOTTO: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli; 

- SPECIFICA TECNICA: una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;

- NORMA: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;

- REGOLA TECNICA: una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all’articolo 9, comma 6. Gli stessi concetti sono stati richiamati dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/6/1998 (pubblicata su GUCE L 207/37 del 21/7/1998)che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

La peculiare importanza delle regola tecnica è stabilita:

- dall’articolo 9, comma primo, della legge 317/1986 per cui le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Tale previsione trova il suo fondamento (esplicato dall’articolo 9, comma secondo, della legge 317/1986)dalla necessità che entro tale termine la norma sia oggetto di un parere circostanziato della Commissione ovvero di un’osservazione da parte di uno Stato membro della Comunità in quanto la regola potrebbe creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni e in tali casi la sua entrata in vigore è differita di sei mesi.

Da quanto fin qui premesso si evince che l’equiparazione tra regola dell’arte e norma tecnica non è corretta in quanto tali istituti, oltre ad avere origini normative differenti, sono differenziati dal carattere obbligatorio della prima e da quello facoltativo della seconda. Invero la legislazione dell’Unione europea privilegia come fonte primaria la regola tecnica la cui violazione comporta l’incommerciabilità del bene all’interno del territorio dell’Unione europea in quanto il prodotto non corrispondente alla stessa è definito insicuro e comunque non corrispondente ai principi di costruzione che ne legittimino la libera circolazione europea. La norma tecnica è di rango inferiore non soltanto per la relativa facilità di emanazione allorquando è emanata da un organismo nazionale di normalizzazione, ma anche perché, in quanto espressione dello sviluppo tecnologico, il legislatore europeo non ha voluto che la ricerca e la scienza fossero vincolati da complessi normativi inderogabili e, in realtà, facilmente ed ineluttabilmente superabili dal progresso scientifico. Pertanto il legislatore in relazione alle norme tecniche ha adottato “un diritto leggero” che non solo non ne prevede un carattere obbligatorio ed inderogabile, ma non distingue tra l’origine nazionale o “unionistico” della medesima. Ne consegue che di fronte ad una norma tecnica chiunque ne abbia interesse può sempre cimentarsi, sempre che vi riesca, a provare l’esistenza un progetto tecnologico alternativo e dotato di un grado equivalente, se non superiore, di scientificità e di protezione degli interessi fondamentali sostenuti dalla norma tecnica preesistente. Tale prova non sempre è agevole ed obiettivamente è spesso ardua poiché, da un lato la nuova norma deve essere recepita almeno da un organismo nazionale di normalizzazione, dall’altro le norme tecniche esistenti, finchè non sono superate da nuove, sono dotate di una presunzione di legittimità e solitamente di un fondamento scientifico, ma detta prova comunque costituisce il fondamento del progresso scientifico secondo il metodo empirico del “provare e riprovare” di Galileo Galilei. Invece la regola tecnica è dotata di una valenza obbligatoria per la commercializzazione dei beni all’interno dell’Unione europea che presenta caratteristiche di inderogabilità e, pertanto, di prova legale di conformità la cui violazione comporta la nullità del contratto di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 1418, comma primo, del codice civile, per contrarietà a norme imperative.

- I principi di sicurezza nel condominio
L’applicazione dei principi di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di vita è assai attuale negli edifici che contengono impianti tecnologici i quali hanno la finalità di renderli più funzionali alle esigenze quotidiane di vita: appare evidente che la sempre maggiore complessità tecnologica delle strumentazioni di servizio degli immobili, qualunque sia il servizio a cui siano adibiti, se da un lato ne aumentano il valore economico, dall’altro espongono l’incolumità degli abitanti a rischi significativi.
Occorre notare che la necessità della tutela dei lavoratori dipendenti e autonomi i quali eseguano gli appalti con contenuto tecnologico è stata ribadita dalla direttiva 92/57/CEE del Consiglio europeo del 24/6/1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili e recepita nel diritto nazionale con il D.lgs. 14/8/1996 n. 494, oggi ripreso dal d.lvo n. 81/2008 ,dove si afferma che: “ il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
Occorre aggiungere che inoltre la direttiva afferma: 
- “ i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati”;
- “ le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità”.

Ne consegue che tutti gli operatori del settore (amministratori di condominio, progettisti, installatori, direttori e responsabili dei lavori, architetti, geometri, periti industriali, committenti, manutentori)sono tenuti a conoscere ed applicare una congerie di norme in continua evoluzione quali:
- le norme tecnologiche relative alla sicurezza degli impianti elettrici e a gas (legge 6/12/1971 n. 1083, D.P.R. 22/10/2001 n. 462 a legge 5/3/1990 n. 46)e le norme tecnologiche CEI, UNI, UNI – EN, le norme del DM n. 37/2008 e del d.vlo n. 81/2008;
- le nuove norme edilizie e sulla sicurezza degli impianti contenute nel testo unico sull’edilizia (il D.P.R. 6/6/2001 n. 380);
- le norme inerenti alla sicurezza, previste anche nelle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e finalizzate alla tutela della pubblica incolumità nell’utilizzo degli apparecchi alimentati a gas all’interno dei luoghi di vita e di lavoro.
Tali norme di sicurezza sono spesso ignote alla platea di soggetti interessati i quali sono spesso ritenuti responsabili, civilmente e penalmente di luttuosi incidenti sul lavoro ed in ambienti di vita e quindi è necessario accertare e descrivere i vincoli che inevitabilmente la nuova normativa, la quale indubbiamente privilegia la sicurezza degli utenti rispetto ai criteri di economia d’impresa, appone alla libertà di mercato ed all’organizzazione imprenditoriale.
La Corte di Cassazione (Sent n. 48812/2016)ha sviluppato il concetto di sicurezza elettrica stabilendo la responsabilità penale, per il reato di cui all’art. 449 c.p., di un soggetto che aveva cagionato l‘incendio di un edificio mediante la realizzazione di un impianto elettrico inadeguato in quanto privo del sistema di protezione da contatti diretti dei conduttori e da eventuali sovraccarichi e da corto circuiti e di un efficace impianto di messa a terra. Inoltre la Corte affermava che con tale condotta il soggetto aveva creato “le condizioni perché si sviluppasse un fuoco e si propagassero le fiamme e perché, in violazione dell’obbligo di assicurare la custodia e la guardiania del compendio, non predisponeva un’attrezzatura antincendio idonea rispetto alle numerose parti in legno della struttura ed un sistema di vigilanza adeguato ad evitare la propagazione del fuoco”.
Il fondamento della disciplina della sicurezza sul lavoro è tuttora dettato dall’articolo 2087 del codice civile il quale obbliga l’imprenditore “ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Occorre notare che l’articolo 2050 del codice civile impone a chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dell’attività dei mezzi adoperati, deve risarcire il danno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

In materia di sicurezza elettrica il D.M. n. 37/2008 prevede i documenti che accompagnano i prodotti tecnologici:
- a) la dichiarazione di conformità del prodotto: consiste nella dichiarazione di un venditore o di un fornitore, redatta sotto la sua personale responsabilità, che un prodotto, un processo o un servizio sono conformi ad una specifica norma o ad una altro documento normativo e per la sua redazione non è previsto l’intervento di alcuna parte terza (Ente di certificazione o Laboratorio di prova);
- b) l’attestato di conformità del prodotto: è l’atto con il quale una terza parte indipendente attesta che un determinato campione, previamente sottoposto a prova, è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo; in particolare l’attestato di conformità ha maggiore valore se il laboratorio che lo rilascia ha ottenuto l’accreditamento SINAL per il tipo di prova per il quale viene rilasciato l’attestato;
- c) la certificazione di conformità: è l’atto con il quale una terza parte indipendente (Ente certificatore)dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad una latro documento normativo; il certificato viene emesso su tutta la produzione di quel determinato prodotto e, inoltre, l’Ente certificatore opera il controllo sul prodotto anche mediante ispezioni esterne condotte sul mercato.

- La definizione giuridica di regola d’arte nel condominio
Il ricorso ai concetti di norma tecnica e di regola d’arte è assai frequente nelle cause condominiali al punto di chiedersi quale sia il loro grado di obbligatorietà e se le stesse siano derogabili. Occorre notare che il giudice per valutare la diligenza dell’adempimento del debitore nelle obbligazioni deve, secondo quanto disposto dall’articolo 1176 del codice civile, valutare il suo comportamento soggettivo con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia e, qualora il contenuto dell’obbligazione consista nello svolgimento di un’attività professionale, alla natura dell’attività esercitata. In tale ultima ipotesi il contenuto dell’obbligazione consiste nelle tecniche proprie della attività specializzata ed il grado di diligenza del debitore, esperto in un’attività professionale, appare più elevato della diligenza del buon padre di famiglia poiché, in questo caso, occorre operare il riferimento al risultato specifico che comporta l’obbligazione assunta. A tal proposito osservasi che l’appaltatore o il prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1175 del codice civile (che impone al debitore ed al creditore di operare secondo le regole di correttezza)se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneità delle predette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola, parimenti, i doveri di adempiere all’obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture, proceda ugualmente all’esecuzione dell’opera. Inoltre il prestatore d’opera qualificato deve essere in grado di valutare le modalità di esecuzione del lavoro che gli viene affidato e di garantirne l’esecuzione con la professionalità e la diligenza che il caso richiede: ne consegue che l’accettazione, senza riserve di eventuali particolari difficoltà di eseguire la prestazione, fa sorgere a carico del prestatore l’obbligo di eseguirla a regola d’arte. Il riferimento all’adempimento della prestazione secondo la regola d’arte, la quale pertanto costituisce un ‘obbligazione di risultato e non di mezzi, è rilevante per:
- stabilire, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, la responsabilità del debitore che è tenuto al risarcimento del danno se non esegue esattamente la prestazione dovuta laddove non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa al medesimo non imputabile;
- permettere al creditore, secondo quanto stabilito dall’articolo 2224 del codice civile qualora il prestatore dell’opera non proceda all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte, di stabilire un congruo termine entro il quale il debitore deve conformarsi a tali condizioni, che, se trascorre inutilmente, consente al creditore di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione è intervenuta con più sentenze relative alla rilevanza della norma tecnica nel giudizio penale o civile e precisamente:
  • la sent. n. 1987/2015 (che richiama C.Cass. n. 16386/2010)afferma che l’uso della norma UNI 10802 (in materia di campionamento di rifiuti)non è obbligatorio e che la scelta sul metodo da utilizzare è una questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul punto per cui è sufficiente che i giudice indichi le ragioni per le quali viene utilizzato il diverso metodo IRSA CNR anziché il metodo UNI 10802
  • la sent. n. 8043/2016 sostiene che la mancata applicazione della norma UNI EN 131 (che attiene alle caratteristiche produttive ed alle prove che il prodotto deve superare per conseguire la certificazione di conformità alle normative di sicurezza) non è vincolante per il C.T.U. che può adottare un diverso metodo di indagine mediante l’effettuazione di prove più severe.
  • la sent. n. 39372/2016 rileva che l’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il rispetto delle metodiche di analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802, trattandosi di disposizioni prive di portata generale vincolante, finalizzate unicamente a disciplinare le analisi a cura del titolare dell’impianto di produzione di rifiuti.
Per quanto riguarda la responsabilità penale occorre rilevare che in materia antinfortunistica le misure indicate dalla legge hanno carattere tassativo e non possono essere sostituite con altre reputate equivalenti: infatti se il legislatore ha ritenuto che un determinato infortunio sul lavoro sia meglio scongiurato adottando una ben precisa cautela, il destinatario della norma deve rispettare le prescrizioni e qualora si accerti l’inosservanza di queste, in caso di sinistro, risponderà dell’evento, a meno che non dimostri che lo stesso non è riconducibile al tipo di evento che la regola intendeva prevenire.
Invero la C.Cass. con la sent. n. 24124/2016 ha affermato che, nel caso di incidente mortale sul lavoro, la disciplina UNI En 1114-1, punti 5.1.10 e 5.1.1.5, costituisce il contenuto fondamentale della valutazione del materiale di lavoro in “relazione ai rischi derivanti dalla fuoriuscita dal condotto di fumi, gas e residui plastici della lavorazione o comunque dagli effetti di sovrapressione della macchina”.

- Il profilo civilistico di responsabilità da insidia 
Il fondamento della responsabilità extracontrattuale è quello dell’articolo 2043 del codice civile il quale, in ossequio ad una tradizione giuridica trimillenaria, stabilisce la responsabilità civilistica e l’obbligo di risarcire il danno per colui che ha cagionato con dolo o colpa ad altri un danno ingiusto. Tale regime, sia pur rispondente ad un alto principio di civiltà ovvero quello della responsabilità individuale, espone il danneggiato ad una serie di oneri probatori spesso di difficile attuazione: vale a dire che, al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno, deve provare:
  • il danno;
  • il nesso di causalità tra il danno e l’operato dell’agente;
  • l’ingiustizia del danno;
  • la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso o colposo nella condotta dell’agente.
La dottrina stabilisce che il legislatore, nelle ipotesi di responsabilità aggravata, per avvantaggiare la persona danneggiata, disciplina in maniera diversa e più grave per i soggetti che creano dei rischi, la problematica inerente l’individuazione del responsabile del danno. Nel caso di danno di cose in custodia, particolarmente ricorrente nei casi giurisprudenziali avvenuti all’interno del condominio, l’articolo 2051 del codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In tali casi il legislatore presume che se fossero state adottate tutte le precauzioni, previste in particolare dalla normativa specialistica di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, idonee ad evitare il danno, quest’ultimo non si sarebbe verificato. Pertanto è ritenuto responsabile chi aveva in custodia la cosa che ha provocato il danno, a meno che non venga provato il fatto di un terzo o uno specifico evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla cosa o al custode (Vedasi Manuale di diritto privato, Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Milano, Giuffrè Editore, pagine 670 - 671).
La giurisprudenza ha così ridotto il margine della prova liberatoria per il danneggiante al punto di consentire l’affermazione per cui vige un regime di responsabilità oggettiva; a tal riguardo è sufficiente esaminare le seguenti massime.
  1. "La responsabilità da cose in custodia ex art. 2015 c.c. sussiste quando ricorrano due presupposti: un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno. (Nel caso trattato la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati da un’inquilina di un edificio a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi dalla finestra, ritenendo prevedibile l’evento, in quanto lo stesso si era verificato in un condominio e aveva coinvolto un’inquilina ivi abitante da anni e, quindi, a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile). (C. Cass. civ, Sez. 3, Sent. n. 11592 del 13.5.2010, Rv. 613371)"
  2. "Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d’acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.” (C.Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 15291 del 12.7.2011, Rv. 618637)"
  3. In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se è ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito che interrompe il nesso eziologico, salva l’azione di rivalsa del danneggiante – custode nei confronti dello stesso costruttore. (Nel caso trattato la Suprema Corte, pur ribadendo il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio custode per i danni assunti come arrecati dal cattivo funzionamento della rete fognaria condominiale, essendo rimasto accertato che lo stesso aveva dimostrato che l’evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente alla società costruttrice che, nel caso specifico, si identificava con la stessa parte attrice quale proprietaria di alcuni immobili siti nel condominio convenuto in giudizio, da ritenersi, perciò, essa stessa responsabile nei confronti del condominio medesimo.). (C.Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 26051 del 30.10.2008, Rv. 605339)".
- La ricostruzione penale dell’obbligo di garanzia del condominio per gli infortuni 
Il fondamento dottrinario che attesta il dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità psico – fisica del lavoratore si trova in due articoli del codice civile e rispettivamente:
  • l’art. 2086 (direzione e gerarchia nelle imprese) per cui: “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”
  • l’art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro)per cui: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Pertanto che il legislatore ritiene che all’interno dell’impresa esista un rapporto corrispettivo per il quale se il datore di lavoro può ordinare l’esecuzione di prestazioni lavorative ai propri dipendenti, nell’ambito delle mansioni previste dal contratto, d’altra parte deve tutelare la loro sicurezza e salute secondo la migliore tecnica ed esperienza vigenti e validate dal modo tecnico e scientifico. Questo è il fondamento giuridico della costruzione dottrinaria la quale individua nel datore di lavoro la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dipendenti, che costituisca tre le due parti una posizione sinallagmatica di sicurezza, ovvero una relazione corrispettiva tra l’ordine gerarchico impartito dall’imprenditore e la sicurezza del dipendente, la quale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza quale suo addebito fondamentale di responsabilità in caso di infortunio del dipendente.

A tal proposito si afferma:
  • “Gli articoli 2086 e 2104 del codice civile che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore devono essere interpretati alla luce del generale principio secondo cui ciascuna parte contrattuale può pretendere e deve fornire soltanto le prestazioni previste nel contratto. Ne consegue che, da un lato, i superiori gerarchici non possono richiedere prestazioni che siano chiaramente escluse dal contratto medesimo e che, dall’altro, il lavoratore, che non voglia attendere l’esito del giudizio in sede sindacale o giudiziaria, ha diritto di rifiutare prestazioni di tale tipo, correndo il rischio, conseguente a tale comportamento, di essere successivamente ritenuto responsabile di inadempimento qualora venga eventualmente accertata la legittimità dell’ordine disatteso. (C.Cass. Civ, sez. l, sent. n. 5463 del 8/6/1999)»;
La responsabilità penale dell’amministratore condominiale per gli infortuni incorsi ai lavoratori dipendenti è stata stabilita dalle seguenti pronunce giurisprudenziali:
  1. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va considerata e risolta nell’ambito del capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass., Sez. 3, sent. n. 332 del 11.5.1967, ud. 24.2.1967 – C.Cass., Sez. 3, sent. N. 4676 del 14.3.1975, dep. il 14.4.1976).
  2. L’amministratore di uno stabile, sia che operi per conto di un solo proprietario (persona fisica o giuridica), sia che agisca per conto di un condominio ha la titolarità dei poteri attinenti alla conservazione e alla gestione delle cose e dei servizi comuni fra i quali rientra anche quello di attivarsi per l’eliminazione di situazioni che possono potenzialmente causare la violazione del principio del “neminem laedere” e di provvedere o, quantomeno, riferirne al proprietario; l’identificazione dei singoli obblighi in concreto incombenti sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie. (v C.Cass., sez. 4, sent. n. 6757 del 6.5.1983, dep. Il 14.7.1983).
  3. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, secondo comma, c.p.)per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell’amministratore di condominio un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava le parti comuni dell’edificio”. (C.Cass., Sez. 4, sent. n. 39959 del 23.9.2009, dep. Il 13.10.2009).
Per quanto riguarda la responsabilità penale dell’amministratore di condominio nel caso di infortunio avvenuto all’interno dello stesso ci si chiede se anche in materia penale possa valere una sorta di responsabilità oggettiva ed a tal riguardo deve osservarsi quanto segue.
Allorquando si commenta la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni incorsi al suo lavoratore dipendenti si afferma che il primo deve dare concreta attuazione al suo dovere, sancito dall’art. 2087 del codice civile, di assicurare al secondo ogni protezione la quale ne tuteli l’equilibrio psico – fisico. Pertanto deve formarlo ed informarlo sulla sua attività e sui rischi a cui è sottoposto e deve dotarlo di attrezzature e di dispostivi di protezione individuale rispondenti alle norme di legge. Tuttavia ci si chiede fino a qual punto il datore di lavoro sia responsabile delle condotta del lavoratore dipendente specialmente allorquando quest’ultimo compia attività imprudenti. E’ questo il tema riguardante l’attività abnorme del lavoratore di cui si è recentemente occupata la giurisprudenza (C.Cass. Pen., Sez. 4, sent. n. 3983, ud 1.12.2011, dep. il 31.1.2012). Il caso trattato riguardava l’infortunio incorso ad un operaio, in servizio presso una cava ed addetto ad un impianto di frantumazione, il quale mentre svolgeva l’attività di pulizia e di rimozione dei detriti nel locale sottostante il frantoio, in prossimità di un nastro trasportatore, scivolava a causa del terreno viscido e cadeva incastrando il braccio sinistro tra gli apparati del nastro e subiva l’amputazione dell’arto. Gli imputati, il direttore tecnico e responsabile delle sicurezza ed il preposto, venivano condannati dalle Corti di merito, in quanto veniva loro mosso l’addebito di non avere informato correttamente il lavoratore sui rischi e di non avergli fornito indicazioni scritte e direttive in ordine alla corretta e sicura esecuzione dell’incarico e di avere consentito l’esecuzione dell’operazione in assenza di una griglia di protezione e di una fune per il blocco di emergenza dell’impianto.
Avanti alla Corte di legittimità la principale difesa degli imputati consisteva nell’affermare che la responsabilità dell’incidente era da ricercarsi esclusivamente nella condotta imprudente del lavoratore, il quale aveva svolto un’operazione di pulizia del nastro compiuta con il rullo in movimento e con l’ausilio di una pala e quindi del tutto abnorme, vietata e posta in essere arbitrariamente e volontariamente dall’esperto lavoratore, attività assolutamente imprudente che interrompeva il nesso causale.
La Corte di Cassazione respingeva l’assunto difensivo affermando quanto segue.
“Il ricorso è infondato. I gravami tentano in larga misura di sollecitare questa Corte alla riconsiderazione nel merito. Per ciò che attiene alle questioni rilevanti nelle presente sede di legittimità, rileva che la pronunzia impugnata ritiene provato, alla luce delle dichiarazioni delle persona offesa e dello stato dei luoghi, che il lavoratore, mentre si occupava delle operazioni di pulizia del nastro trasportatore, riposizionando il materiale sullo stesso nastro scivolava sul terreno sdrucciolevole e cadeva sull’apparato in movimento che gli amputava l’arto superiore all’altezza dell’avambraccio. Si considera altresì che il dispositivo di sicurezza consistente in una fune, utile per bloccare l’impianto, era disattivato; e che inoltre il carter di protezione del nastro era stato rimosso e posto in un angolo con collocate sopra delle lattine di vernice. Si aggiunge che il lavoratore ha categoricamente escluso che fossero presenti cartelli che ponevano il divieto di effettuare le operazioni di pulizia con gli ingranaggi dell’impianto in movimento e di non aver ricevuto alcuna specifica istruzione in tal senso.
La sentenza richiama la giurisprudenza che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di tutelare il lavoratore anche in relazione ai suoi eventuali comportamenti negligenti. Se ne inferisce che anche nel caso in cui il lavoratore sia esperto e ponga in essere un’azione avventata, forse fidandosi della sua esperienza, si configura la responsabilità del garante (vale a dire che ricorre il principio di imputabilità del datore di lavoro negligente della cosiddetta “doppia colpa”). Invero nel caso di specie, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui la vittima provvedeva alla pulizia del frantoio in movimento utilizzando una pala di legno, si ritiene che l’infortunio determinato da errore del lavoratore che abbia prestato il consenso ad operare in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del garante. D’altra parte si pone in luce che il dispositivo di blocco di sicurezza era disattivato e si è dunque in presenza della mancata doverosa predisposizione di misure di sicurezza volte a prevenire l’evento.”
Alla luce di tali argomentazioni appare evidente che il datore di lavoro allorquando, ai sensi dell’art. 17, comma primo lettera a), del d.lvo n. 81/2008, valuti tutti i rischi ed elabori il documento previsto dal successivo art. 28 deve prevedere adeguati rimedi atti a prevenire l’attività abnorme del proprio dipendente. Inoltre, secondo quanto prescritto dall’art. 18, comma primo lettera z), del d.lvo n. 81/2008 deve “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e delle protezione.” Tali osservazioni valgono a stabilire la natura estremamente dinamica della valutazione del rischio, prevista dagli articoli 28 e 29 del d.lvo n. 81/2008, la quale non può essere definita una volta per sempre, ma segue necessariamente la natura e l’evoluzione tecnologica dell’attività svolta dal dipendente, in modo da prevenire gli infortuni con una visione assai vasta la quale deve anche prevedere, in termini sia pure ragionevoli e adeguati alla mansione svolta, l’atto imprudente del proprio dipendente.
Tale ricostruzione giuridica è confermata dalla più recente giurisprudenza.Invero è stata riconosciuta (C.Cass. Pen., Sez. 4, Sent. n. 21223 del 3.5.2012, dep. il 31.5.2012)la responsabilità penale (ai sensi dell’art. 590 c.p.)per il reato di lesioni colpose gravi in danno di un minore dell’amministratore del condominio che aveva omesso di delimitare e segnalare opportunamente un lucernario che si trovava al centro del condominio ed era ricoperto di neve su cui il minore, a bordo di uno slittino, era andato a finire. Il lucernario si era frantumato facendo cadere il minore nelle sottostanti scale con conseguenti lesioni diagnosticate come politrauma con prognosi riservata.
La Suprema Corte riconosceva la responsabilità penale dell’amministratore poiché da un lato ravvisava la sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta omissiva del primo e l’evento lesivo e dall’altro la sussistenza della “corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare a carico del prevenuto e la produzione del risultato offensivo; in altre parole, secondo il criterio della cosiddetta “concretizzazione del rischio”, risulta nella vicenda in esame, che l’evento lesivo verificatosi rappresenta la realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dell’imputato doveva prevenire.”
Altra sentenza (C.Cass. Pen., Sez. 4, Sent. n. 34147 del 12.1.2012, dep. il 6.9.2012)dichiara la penale responsabilità di un amministratore di condomino per lesioni colpose gravi nei confronti di una condomina la quale era caduta, provocandosi una frattura omerale giudicata guaribile in oltre 40 giorni di prognosi, su di un avallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue condominiali posto sul marciapiedi che dava accesso alla farmacia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale. Il profilo di responsabilità dell’amministratore era consistito nella sua imprudenza, imperizia e negligenza nell’eseguire i lavori di ripristino di tale avallamento. In particolare la sentenza afferma quanto segue:
“L’unico responsabile del fatto doveva ritenersi l’imputato in veste di amministratore del condominio per avere colposamente omesso di sistemare il passaggio pedonale in corrispondenza dell’accesso al marciapiedi antistante il tombino, mediante apposto scivolo al fine di eliminare le sconnessioni del piano di calpestio o quanto meno di contenerne la pericolosità con idonee delimitazioni atte ad evitare che esse costituissero una vera e propria insidia; ciò sul rilievo decisivo che in ogni caso anche le sconnessioni esistenti nella parte in proprietà esclusiva dei……. (ovvero nell’area diversa da quella occupata dal tombino)sono del tutto funzionali allo scolo delle acque piovane convogliate dalla strutture condominiali. Non può quindi mettersi in discussione che l’amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo ex art. 40 capoverso c.p. di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l ‘incolumità di terzi, integrata dagli accertati avallamenti / sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto al fine dell’esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia e trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l’impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età (cfr. Sez. 3 n. 4676 del 1975 rv. 133249). Né l’obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione id pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell’assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione id pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell’art. 1130 n. 4 c.c. viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez. 4 n. 6757 del 1983). Dalla lettera dell’art. 1135, ultimo comma, c.c. si evince peraltro a contrario che l‘amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l’assemblea. E’ indubitabile che l’eliminazione di un’insidia o trabocchetto derivante dall’omesso livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un tombino deputato all’esercizio di una servitù di scolo a vantaggio – ovviamente – dell’edificio condominiale rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell’obbligo di agire ex art. 40 comma secondo c.p..”
Sulla base dei principi stabiliti nella citata sentenza deve concludersi che il fondamento della responsabilità penale dell’amministratore, secondo quanto stabilito dall’art. 40, secondo comma, c.p., è sostanzialmente costituto dal suo potere di gestione e di amministrazione dal contenuto così ampio da consentirgli di compiere qualsiasi lavoro straordinario, indipendentemente dalla previa autorizzazione assembleare, purchè urgente e finalizzato alla tutela ed alla salvaguardia dell’incolumità di tutti i cittadini.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
Continua a leggere...

sabato 26 agosto 2017

ZAMBRANO: “TERREMOTO DI ISCHIA CONFERMA LA NECESSITA’ DI ATTUARE AL PIU’ PRESTO IL PIANO DI PREVENZIONE SISMICA

 Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, è intervenuto in merito alla scossa di terremoto che ha colpito l’isola di Ischia ieri sera. “L’ennesimo evento sismico, che stavolta ha colpito Ischia, sta a dimostrare che nel nostro Paese anche le scosse di non particolare entità possono determinare danni rilevanti a cose e persone. Quello che è successo ieri sera conferma a maggior ragione la necessità di attuare nel più breve tempo possibile un piano di prevenzione sismica e di completare la conoscenza dello stato delle nostre case, anche attraverso strumenti determinanti come il fascicolo del fabbricato. 

“Occorre, inoltre, procedere anche attraverso modifiche normative che rendano ancora più efficaci le iniziative già messe in campo, come il Sisma Bonus, rendendole pienamente applicabili sia per i grandi fabbricati, sia per quelli piccoli, anche attraverso misure di sostegno agli incapienti. Infine, è necessario consentire ai cittadini di perseguire l’obiettivo del miglioramento sismico anche in tempi lunghi, mettendolo in atto in occasione delle ristrutturazioni e seguendo un progetto ben preciso”.
Continua a leggere...

martedì 16 maggio 2017

Processo Tributario Telematico

Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.

Indice

  1. Normativa
  2. In cosa consiste il processo telematico
  3. Registrazione al PTT
  4. Ambito di applicazione
  5. Assistenza tecnica e procura alle liti
  6. S.I.G.i.T
  7. Notificazioni telematiche
  8. Modalità di costituzione in giudizio e successivo deposito atti - 8.1. Pagamento del contributo unificato tributario  - 8.2. Giudizio di appello
  9. Fascicolo informatico
  10. Sentenze, decreti e ordinanze
  11. ALLEGATO Slides che sono state presentate e pubblicizzate al Corso di formazione dei professionisti e privati dal titolo “Processo tributario: le nuove procedure telematiche” organizzato dal MEF Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria – 13 febbraio 2017 – Bari – Le slides sono state realizzate e compilate dal MEF
1. Normativa
Riferimenti
  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016)
  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze 15 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016)
  • C.M. 11 maggio 2016, n. 2/DF
  • Decreto direttoriale 4 agosto 2015
  • Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 163 (Regolamento)
  • Art. 9, co. 8, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111
Per processo tributario telematico (di seguito anche PTT) si intende l’utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.
Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.
Il nuovo strumento si basa sull’uso della posta elettronica certificata (Pec), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto del processo, e della firma digitale consentendo, tra l’altro il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali.
Tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal Sigit andranno a costituire il fascicolo processuale informatico. Questo sarà integralmente consultabile online e sostituirà il faldone ordinario cartaceo. II “cervellone” della giustizia tributaria farà tutto questo da sé: alla scadenza dei diversi termini processuali, la documentazione sarà archiviata e messa a disposizione del presidente di Commissione tributaria provinciale o Commissione tributaria regionale, che dovrà esaminarlo e quindi assegnarlo a una sezione. L’intervento umano si avrà solo laddove alcuni documenti fossero esibiti su carta: in tal caso il personale amministrativo procederà a scannerizzarli, attestandone la conformità all’originale mediante firma digitale del segretario di sezione.
Orbene, inizialmente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, ha stabilito le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare, per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell’Umbria:
  • registrazione al Ptt;
  • costituzione in giudizio;
  • consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
  • assegnazione dei ricorsi;
  • accesso dei soggetti abilitati;
  • redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
  • archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
In seguito, grazie ai decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016) e 15/12/2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016), le predette regole tecniche sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Altresì, con la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Ecco che, per i ricorsi e gli appelli notificati, il processo tributario telematico sarà utilizzabile nelle seguenti commissioni tributarie e a partire dal:
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria - 1 dicembre 2015
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise - 15 ottobre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte - 15 novembre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto - 15 dicembre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia - 15 febbraio 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia - 15 aprile 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia - 15 giugno 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano - 15 luglio 2017 

I decreti danno attuazione al Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163) tramite regole tecnico-operative per le operazioni di (articolo 3, comma 3):
  • registrazione al PTT;
  • costituzione in giudizio;
  • consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
  • assegnazione dei ricorsi;
  • accesso dei soggetti abilitati;
  • redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
  • archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
Ed infatti, il 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013 con il quale, dal 1° marzo, è entrato in vigore il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico: viene così data attuazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 8, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011.
Con la Manovra 2011 (art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111) è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che ha introdotto importanti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale relativamente alle comunicazioni a mezzo posta elettronica.
Con Decreto direttoriale 26 aprile 2012, in vigore dal 5 maggio 2012, in attuazione del citato art. 39, del D.L. n. 98/2011, sono state dettate le regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all’art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
Il citato Decreto 26 aprile 2012 trova riferimento nei testi legislativi riconducibili al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata” e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD).
Va detto che l’adozione da parte del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, del parere n. 3541 del 25 luglio 2013 sullo schema di regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici, nell’ambito del processo tributario, ha costituito senza dubbio un passaggio decisivo nella direzione dell’auspicata informatizzazione del processo che ne occupa. Il parere si è espresso in senso pienamente positivo e ha evidenziato alcuni suggerimenti, di tipo meramente formale, sia sul preambolo, sia sul testo dell’articolato, nella condivisibile prospettiva di perfezionare la formulazione letterale dello schema di regolamento.
Innanzi tutto, secondo il disposto dell’art. 39, comma 8, lett. d), del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nella prospettiva di attuare i «principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale», assicurando l’efficienza e la celerità del processo tributario, con regolamento «emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Lo schema di regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici, nell’ambito del processo tributario, è stato redatto da una Commissione istituita presso la Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai lavori di questa Commissione hanno attivamente partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, dell’Ordine degli avvocati di Roma e della So.Ge.I.
Al testo originario sono state apportate alcune modifiche alla luce delle osservazioni formulate:
(a) dal Garante per la protezione dei dati personali, con parere 8 novembre 2012, n. 330,
(b) dall’Agenzia per l’Italia digitale, con determinazione del Commissario straordinario n. 3/2013 DIG, emessa in data 23 gennaio 2013 e
(c) dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 19 febbraio 2013, con Delibera n. 319/13/XII, prot. n. 1206.
Non si ritiene opportuno analizzare ciascun suggerimento proposto dal Consiglio di Stato, rinviandone la lettura al testo del parere, il quale non presenta particolari difficoltà a livello interpretativo. A titolo meramente esemplificativo, il parere in esame suggerisce, relativamente ai «visto» indicati nel preambolo dello schema, una sistemazione secondo l’ordine cronologico.
Con riferimento al testo dell’articolato, il parere suggerisce, ad esempio, di valutare l’opportunità di inserire, tra le definizioni previste dall’art. 1 dello schema di regolamento, quelle di «processo tributario telematico», «segretario di sezione» e di «processo verbale dell’udienza»; sotto altro profilo, invita a considerare la possibilità di indicare nell’articolato il plurale o il singolare relativamente alle «Commissioni tributarie». Inoltre, il parere segnala che è opportuno sostituire (nell’art. 3, comma 2, dello schema) la locuzione «Sistema informativo della giustizia tributaria» con l’acronimo «S.I.Gi.T.», in coerenza sia con le definizioni contenute nell’art. 1, sia con quanto indicato in altre disposizioni dell’articolato in questione.

2. In cosa consiste il processo telematico 
L’importante innovazione si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino. Da una parte, mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e del sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT), tramite il portale della giustizia tributaria (giustiziatributaria.gov.it), e l’utilizzo della forma digitale per sottoscrivere gli atti informatici; dall’altra, mediante l’esonero della formazione del fascicolo d’ufficio cartaceo, previa predisposizione e conservazione di un fascicolo in formato elettronico, con importanti risvolti in termini sia di celerità sia di risparmio.
Con l’accesso al nuovo applicativo PTT, le parti possono effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni. Ne deriva che contribuenti e professionisti non dovranno più fare la spola tra uffici, poste e segreterie di commissioni laddove l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, consentiranno, attraverso la smaterializzazione dei flussi documentali, una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore: giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie.
Ciò significa che per accedere al PTT, l’avvocato o il contribuente che sta in giudizio personalmente deve dotarsi di un pc con accesso internet, software di videoscrittura, antivirus, antispam e firewall, scanner e dispositivo di firma digitale; altresì attivare un indirizzo PEC oltre ad iscriversi ed avere accesso al SIGIT.
Con la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Orbene, nello specifico gli strumenti operativi del processo tributario sono accessibili attraverso il SIGIT, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, composto da un’area pubblica visibile da tutti e da un’area riservata accessibile solo previa registrazione informatica degli utenti.
Il sistema PTT è integrato al rinnovato servizio del Telecontenzioso accessibile dal portale: https:// www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/ telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi- che consente agli utenti, previo accesso mediante l’utilizzo delle medesime credenziali di registrazione al PTT, di consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti in esso contenuti.
Per accedere al servizio PTT l’utente deve essere in possesso di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC e della firma digitale elettronica onde effettuare la registrazione al portale e procedere con l’accesso al processo tributario telematico che avviene mediante una procedura di registrazione al servizio reso dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) da effettuarsi presso il seguente link: https://www. giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit.
Da un punto di vista pratico e di sintesi, in primo luogo occorre notificare il ricorso/appello alla controparte tramite PEC, dopo di che il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica.
Effettuando il deposito verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo della controversia online.
In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello, il PTT non rilascia il numero di RGR/ RGA e contestualmente rende disponibile nell’area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate. Analoga informazione viene inviata anche all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Il ricorso/appello viene, comunque, iscritto a ruolo se:
- nell’atto principale si riscontrino anomalie “non bloccanti” riferibili al solo formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- negli allegati si riscontrino anomalie sia “bloccanti” sia “non bloccanti”.

Se i controlli effettuati dal sistema vanno a buon fine, la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione. Tale ultima data è quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali.
A tal proposito, è bene evidenziare che la firma digitale è la forma più avanzata di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavo crittografate (una pubblica e una privata) che consentono al titolare tramite la chiave privata di manifestare e al destinatario tramite la chiave pubblica di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; altresì per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti informatici la norma prevede in alternativa anche l’utilizzo della firma elettronica qualificata, altra tipologia di firma elettronica avanzata (art. 1 D.Lgs. 82/2005). Il contribuente deve richiedere il rilascio di un dispositivo per la firma digitale ad un soggetto certificatore.

3. Registrazione al PTT
L’utente, per registrarsi al SIGIT, dalla pagina del Portale ACCESSO AL PTT seleziona il link “Accedi al servizio” e, successivamente una volta completata la registrazione al sistema potrà effettuare l’accesso da qualsiasi apparato solamente collegandosi al portale ed inserendo le proprie credenziali. Tale procedura informatica – spiegata nella circolare citata – è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile mediante il servizio del «Telecontenzioso» dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia. Tuttavia in questa prima fase del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività del deposito telematico rispetto a quello tradizionale cartaceo e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali.
Per individuare gli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, si può far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www. indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it). Gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, devono essere trasmessi all’indirizzo PEC dell’ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell’elenco IPA (art. 5, comma 3, regolamento).

4. Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del provvedimento ricomprende tutti gli atti e i provvedimenti del processo tributario, inclusi quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione. Tutti questi atti possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Nello specifico, la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono invece eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di Pec dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Orbene, per gli enti impositori l’indirizzo di Pec da utilizzare per le notifiche è quello pubblicato nell’Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni). Quanto alla fase di costituzione in giudizio, il ricorso e gli altri atti, unitamente alle ricevute della Pec, vanno depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il Sigit. Più nel dettaglio, la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il Sigit del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati.
La procedura telematica non è un obbligo ma una facoltà. Non è prevista l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità telematica a condizione che la parte non abbia, spontaneamente, utilizzato nel primo grado di giudizio, tale modalità; in questa ipotesi, la stessa parte sarà obbligata ad utilizzare la medesima modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore (art. 2, n. 3); viene così impedito che la parte possa utilizzare sia modalità telematiche sia tradizionali. L’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”. Va ricordato che il processo tributario telematico è una semplice procedura operativa e non un obbligo che coinvolge non soltanto gli atti e i provvedimenti del contenzioso tributario ma anche l’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, pertanto, non è una semplice procedura di natura amministrativa ma un vero e proprio atto di impugnazione per le controversie di valore (determinato considerando le sole imposte, ovvero le sanzioni se queste costituiscono l’unico addebito) non superiore a 20.000 euro.
Tale disposizione, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016, afferma a chiare lettere che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa”. Tale facoltà, se esercitata in primo grado, costituisce un obbligo di adottare la procedura di processo tributario telematico per l’intero grado di giudizio, nonché per l’appello, salvo il caso di sostituzione del difensore. Il procedimento può essere attivato già con l’istituto del reclamo-mediazione.

5. Assistenza tecnica e procura alle liti
Per quel che concerne la difesa ovvero l’assistenza tecnica e la procura alle liti nell’ambito del Ptt va necessariamente evidenziata una distinzione in relazione al:
  • ricorrente sprovvisto di firma digitale
la procura alle liti è rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, regolarmente autentica dal difensore; tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
  • ricorrente provvisto di forma digitale
è facoltà firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore (in pratica si applica la stessa disciplina prevista per il processo civile telematico). Altresì, per le controversie di valore inferiore o uguale a euro 3.000 laddove il contribuente si difende personalmente, se in possesso della firma digitale e di un indirizzo Pec può avvalersi del deposito telematico degli atti.
Per il conferimento dell’incarico su supporto cartaceo è utile ricordare che può essere conferito con:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata (da produrre in giudizio) redatto non oltre la data di notifica del ricorso alla controparte. La procura può essere generale (per tutte le liti tributarie, anche potenziali) o speciale con riguardo ad un singolo processo;
- procura a margine o in calce (purchè sia parte integrante dell’atto) del ricorso introduttivo e sottoscrizione autografa della parte certificata dallo stesso professionista incaricato.

6. S.I.Gi.T.
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è il fulcro del processo tributario telematico ed è costituito dall’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’amministrazione della giustizia tributaria. Si tratta, in sostanza, di quello che al di là della terminologia adottata, può essere considerata la vera e propria istituzione di un nuovo ufficio dell’Amministrazione finanziaria di cui, però, non si rinviene alcuna indicazione per ciò che attiene ad un suo inquadramento con la relativa dipendenza funzionale e gerarchica né si conoscono le dotazioni organiche in termini di personale, di mezzi e di fondi; del pari non sono individuate le sue responsabilità né è chiarito in che modo opererà, creandosi così una certa interferenza delle funzioni amministrative ministeriali con quelle giurisdizionali appartenenti alle Commissioni tributarie.
Al S.I.Gi.T. potranno accedere soltanto i seguenti soggetti:
i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici potranno accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

In particolare il S.I.Gi.T. assicurerà (art. 3 comma 1):
a) l’individuazione della Commissione tributaria adita;
b) l’individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
c) l’individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.

E’ di immediata percezione come il Processo Tributario Telematico risolva i problemi degli orari d’ufficio, delle commissioni o degli uffici postali, in quanto il SIGiT sarà disponibile in linea per la quasi totalità del tempo nell’arco della giornata; rimarrà sempre il problema del perfezionamento del deposito se effettuato al limite della scadenza dei termini (ultima ora o minuti) se intervengano problemi tecnici del mezzo telematico o informatico. A generale salvaguardia di ogni documentabile problematica riconducibile al mezzo informatico o telematico che rendesse impossibile procedere nei termini al deposito degli atti, rimane sempre la richiesta al giudice competente della rimessione in termini.

7. Notificazioni telematiche
Le parti possono effettuare le notifiche degli atti informatici del processo tramite:
- Pec
- Ufficiale giudiziario.

La notifica per pec si effettua mediante trasmissione del documento informatico all’indirizzo pec del destinatario.
E’ utile evidenziare che per quel che concerne:
- le società o le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese va considerato l’indirizzo pec comunicato al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese e pubblicato nell’INI-PEC (art. 16 c. 6 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009; art. 5 c.1 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012;
- i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge (parti o difensori) va considerato l’indirizzo pec comunicato ai rispettivi ordini o collegi e pubblicato nell’INI-PEC (art. 16 c. 7 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009);
- gli enti impositori va considerato l’indirizzo pec pubblicato nell’IPA che è l’indice delle Pubbliche Amministrazioni contenente l’elenco delle caselle di PEC o degli indirizzi di posta elettronica delle Pubbliche Amministrazioni;
- segreteria delle CT va considerato l’indirizzo pec pubblicato nell’IPA;
- tutti gli altri va considerato l’indirizzo pec rilasciato da un gestore di PEC in conformità alla normativa vigente (DPR 68/2005).

In caso di notifica tramite ufficiale giudiziario questo vi provvede in base alle disposizioni del processo civile e il difensore deve trasmettere l’atto da notificare, all’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) competente, via pec all’indirizzo pubblicato sull’indice degli indirizzi delle PA.
Nel Ptt è nella notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo Pec, così come avviene nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante il servizio postale, il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.
Ai fini del computo dei termini processuali, infatti, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite Pec si considera andata a buon fine:
  •  per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
  • per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Premessa la difficoltà logica di distinguere, nell’ambito del processo tributario, tra comunicazioni e notifiche, è possibile osservare che le comunicazioni costituiscono, di massima, il mezzo tipico di informazione della segreteria della Commissione Tributaria, mentre la notifica è l’unico mezzo utilizzabile dalle parti per trasmettere atti e notizie. Le notificazioni sono fatte secondo le norme dal codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti cod. proc. civ.), ad eccezione del luogo della notifica. Le notifiche effettuate dagli uffici fiscali o dall’ente locale possono essere effettuate, oltre che a mezzo posta, anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria.
Le comunicazioni sono effettuate, a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 546/1992:
mediante avviso della segreteria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. La segreteria può anche richiedere la notifica dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale;
nel domicilio eletto o, in mancanza dell’elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dalla parte nell’atto di costituzione in giudizio (nella sede legale, se persona giuridica). Resta salvo, tuttavia, il caso di consegna in mani proprie, per il quale il luogo in cui essa avviene è irrilevante. Quando mancano o sono assolutamente incerte sia l’elezione di domicilio, sia la dichiarazione di residenza oppure la sede nel territorio dello Stato, le comunicazioni relative agli atti del processo vanno fatte presso la segreteria della Commissione tributaria mittente. Di regola le comunicazioni devono essere fatte alle parti costituite; solo nei casi tassativamente previsti devono essere fatte alla parte anche se non costituita, ad esempio la comunicazione della data di trattazione incidentale - cautelare alle parti (art. 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).
In aggiunta ai metodi “ordinari”, le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’art. 76 del citato D.Lgs. n. 82/2005. A tal fine, l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo, l’indicazione è necessaria anche per evitare la “sanzione” dell’aumento del contributo unificato della metà. In ogni caso qualunque comunicazione o notifica a mezzo posta si considera fatta nella data della spedizione. I termini che hanno inizio dalla notifica o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
Come accennato, le comunicazioni costituiscono, di massima, il mezzo tipico di informazione della segreteria della Commissione Tributaria, e tra queste: avvisi di trattazione ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992, con i quali si dà informazione alle parti costituite della data di trattazione della controversia;
comunicazioni, ex art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, alle parti costituite del dispositivo della sentenza con la data di deposito;
avviso di trattazione alle parti, ex art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, dell’istanza di sospensione nel procedimento cautelare;
documenti di trasmissione di uno dei due originali del ricorso per ottemperanza alla parte processuale pubblica ex art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992; avviso alle parti della data di trattazione del ricorso per ottemperanza in camera di consiglio in cui vengono sentite le parti processuali in contraddittorio (art. 70, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992);
avviso alle parti dell’emissione di ogni altro provvedimento del Giudice (monocratico o collegiale);
avviso di emissione di decreto di ammissibilità della conciliazione presentata fuori udienza (art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992).
Nel nuovo processo tributario telematico, come detto, è previsto che le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici ai competenti indirizzi di Pec.
Orbene, l’indirizzo pec cui inviare l’atto è quello dichiarato dalla parte destinataria nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo. Altresì l’indicazione dell’indirizzo pec nel ricorso o reclamo introduttivo notificato via pec, equivale ad elezione di domicilio digitale valido per le notifiche e le comunicazioni telematiche anche nei gradi successivi del processo, salvo modifica che la parte deve comunicare alle altre parti e alla commissione secondo specifiche modalità tecniche (art. 6 DM 23 dicembre 2013 n. 163).

Le variazioni dell’indirizzo di Pec:
  • vanno effettuate con le apposite modalità; 
  • producono effetto dal decimo giorno successivo a quello della relativa notifica alla Segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.
Così come avviene per il processo tradizionale si ritiene che anche nel nuovo processo telematico, in mancanza di indicazioni diverse, l’indirizzo di Pec - costituente elezione di domicilio - possa essere sia quello del difensore abilitato che quello dello stesso ricorrente.
La Circolare 2/DF conferma che gli atti ed i documenti notificati via Pec devono possedere i requisiti di dimensione e forma previsti per gli atti del Ptt ovvero:

- il formato elettronico deve essere:
  • redatto con software di scrittura senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (la generalità dei normali e più diffusi software di videoscrittura);
  • convertito in formato PDF/A-la o PDF/A-lb;
  • privo di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
  • sottoscritto con firma digitale (il nome del file sottoscritto deve avere la desinenza.pdf.p7m).
I documenti informatici allegati originariamente analogici per i quali è ammessa la scansione in formato immagine, devono essere:
  • in formato PDF/A-la o PDF/A-lb, oppure TIFF con risoluzione non superiore a 300 dpi, in bianco e nero e compressione in modalità fax (CCITT Group IV);
  • privi di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
  • sottoscritti con firma digitale;
  • di dimensione massima di 5 MB (per singolo documento; se il documento ha dimensione maggiore è necessario suddividerlo in più file).
In caso di atto o documento non conforme alle richiamate specifiche tecniche, il SIGIT garantisce la sola registrazione ma non identificabilità dell’autore, integrità, leggibilità e reperibilità dell’atto o documento e, in alcuni casi (documento non conforme neppure ai formati previsti dal Manuale di gestione dell’art. 5 DPCM 3 dicembre 2013), neppure la registrazione (art. 5 DM 4 agosto 2015).

8. Modalità di costituzione in giudizio e successivo deposito di atti
A pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio (art. 10) mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria:
  • Dell’originale del ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario; ovvero
  • Copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata (in caso di consegna o spedizione per posta l’atto depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito o tanto va attestato dal ricorrente, a pena di inammissibilità).
L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.
Nel caso di notifica a mezzo Pec del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la commissione tributaria tramite il deposito mediante il S.I.Gi.T.:
  • del ricorso;
  • della nota di iscrizione a ruolo;
  • degli atti e dei documenti allegati al ricorso.
Per essere certi del deposito, sarà rilasciata ricevuta di accettazione, recante la data di trasmissione, dal S.I.Gi.T. che successivamente rilascia anche il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale ricorsi.
Va detto che nel frattempo, il sistema del Ptt rilascia una ricevuta di accettazione a video, inviata anche all’indirizzo Pec del depositante, laddove procede ad una serie di controlli e verifiche, descritti in dettaglio dalla circolare 2/DF, riguardanti essenzialmente:
  • l’assenza di virus;
  • il formato dei file;
  • la dimensione dei file;
  • l’integrità dei file;
  • la validità della firma digitale.
L’esito dei predetti controlli può dar luogo:
  • al perfezionamento del deposito dell’atto processuale, ovvero
  • alla mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.
Le fattispecie bloccanti sono tassative e limitate alle anomalie più gravi, ovvero a quelle che:
  • pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad es. presenza di virus, ecc.);
  • non permettono l’identificazione certa del soggetto da cui proviene l’atto (ad es. non integrità della firma dei file, ecc.),
  • non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari.
Diversamente le anomalie non bloccanti permettono comunque il deposito dell’atto e dei documenti.

Più specificamente,
  • in caso di esito positivo delle verifiche e controlli, il Ptt provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale (RGR/RGA) dei ricorsi/appelli (qualora il deposito concerna il ricorso introduttivo e gli allegati) o di apposita ricevuta (qualora il deposito concerna le controdeduzioni e gli allegati) mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec;
  • in caso di riscontro di gravi anomalie bloccanti, il Ptt non rilascia il numero di RGR/RGA e/o non rilascia la ricevuta e rende disponibile la tipologia delle anomalie riscontrate mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec (le anomalie che non permettono l’iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo riguardano la presenza di virus nei file, il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 5 MB, la non validità della firma digitale apposta sui file, la non integrità dei file firmati);
  • il ricorso/appello è comunque iscritto a ruolo e le controdeduzioni vengono acquisite nel Ptt se nell’atto principale si riscontrino anomalie non bloccanti e negli allegati si riscontrino anomalie sia bloccanti sia non bloccanti (in tal caso l’allegato non viene acquisito) con comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec.
La parte resistente procede alla costituzione in giudizio e al deposito dei relativi atti e documenti con le stesse modalità previste per il ricorrente. Gli atti e i documenti informatici, prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, devono:
  • contenere l’indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
  • essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l’avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.
Le parti possono depositare nel processo telematico anche atti e documenti in formato non informatico a condizione che consistano
- in fogli formato massimo A4;
- liberi da rilegatura;
- numerati.

A questo punto la segreteria dalla CT li acquisisce al fascicolo informatico tramite scansione e sottoscrizione digitale precisando data del deposito, numero del ruolo, parte che l’ha depositato e data del deposito.

8.1. Pagamento del contributo unificato tributario 
Ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 115/2002, la parte che deposita per prima l’atto principale è tenuto ad effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell’atto impugnato determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
A tale riguardo, il PTT richiede la compilazione di una apposta schermata all’interno della quale l’utente indica i seguenti dati:
- il valore della controversia dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile, selezionando l’apposito flag;
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del CUT, ovvero la selezione dell’apposito flag riguardante la “prenotazione a debito” effettuata o la “richiesta di patrocinio a spese dello Stato”;
- il codice dell’ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23. I campi sono preimpostati rispettivamente con il codice corrispondente alla Commissione Tributaria e con il codice tributo “171T”.
In base al combinato disposto dell’articolo 19 del regolamento e del comma 3 dell’art. 13 dell’allegato tecnico, la parte deve scansionare la ricevuta analogica del versamento del CUT, apporvi la firma digitale ed allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati. In caso di versamento del CUT tramite contrassegno, oltre la suddetta procedura di scansione del file e trasmissione dello stesso, è necessario che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria l’originale di detto contrassegno. Si ricorda che nel portale della giustizia tributaria è disponibile per tutti gli utenti un servizio di ausilio per il calcolo dell’importo del contributo unificato tributario dovuto in base al valore della controversia.

8.2. Giudizio di appello
Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio di appello, valgono le stesse modalità indicate per il giudizio di primo grado.
Una peculiarità caratteristica del giudizio di appello telematico è rappresentata dall’esonero dall’obbligo di deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Tale deposito è stato espressamente surrogato dal deposito telematico dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

9. Fascicolo informatico 
Le parti possono accedere al fascicolo informatico tramite l’applicazione <Telecontenzioso>, utilizzando le stesse credenziali per l’accesso al SIGIT , e prelevarne o consultarne il contenuto. E’ onere della Segreteria della Commissione tributaria formare il fascicolo informatico nel quale vanno anche inseriti:
  • le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T.;
  • ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.;
  • la copia informatica degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti con le apposite modalità previste.
In sostanza, il fascicolo informatico è, altresì, formato laddove una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito mediante il sistema e l’altra parte (resistente/ricorrente) depositi con modalità cartacee. In tal caso, il personale di Segreteria assicura, infatti, l’acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei.
La predetta operazione di acquisizione al fascicolo processuale informatico delle copie degli atti e dei documenti depositati su supporto analogico avviene mediante scansione in uno dei formati che ne consentano la ricerca testuale. Tuttavia, la predetta operazione potrà avvenire nel caso in cui gli atti e documenti cartacei rispettino le seguenti caratteristiche:
  • formato A4;
  • formati liberi da rilegatura;
  • fogli numerati.
Gli atti e documenti, come sopra scansionati e firmati digitalmente, sono identificabili nel fascicolo informatico mediante i dati della controversia, ossia il numero di registro generale/di ricevuta, la data del deposito e il numero progressivo degli atti e documenti cartacei.
La consultazione è resa possibile solo dopo che l’Ufficio di Segreteria ha effettuato le necessarie operazioni di abbinamento dell’atto depositato su supporto cartaceo dal resistente con quello del ricorrente/appellante già iscritto a ruolo con modalità telematiche ovvero di abbinamento delle controdeduzioni telematiche con il ricorso depositato su supporto cartaceo.
Detto fascicolo, a condizione che contenga anche tutti i predetti atti e documenti cartacei regolarmente prodotti e acquisiti, sostituisce il fascicolo d’ufficio. Lo stesso fascicolo, inoltre:
  • consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. la sua diretta consultazione;
  • esonera le Segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copia su supporto cartaceo degli atti dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla sua consultazione.
Nel caso in cui le parti richiedano copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, la Segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all’invio della copia richiesta tramite Pec.

10. Sentenze, decreti e ordinanze
I provvedimenti del processo tributario telematico devono essere redatti come documenti informatici e devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal presidente e dall’estensore.
Gli stessi provvedimenti devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal Segretario della sezione che provvede anche al deposito della sentenza.
E’ previsto, inoltre, che i provvedimenti in questione sono trasmessi tramite il S.I.Gi.T. così come deve avvenire per la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante. Stante la notevole rilevanza processuale della data di avvenuto deposito della sentenza, sarebbe forse stato opportuno che il regolamento avesse riservato qualche spazio per indicare i criteri attraverso cui individuare tale data. In mancanza - e ferma restando la prevista emanazione di un successivo regolamento per le operazioni relative alla “costituzione in giudizio mediante deposito” - resta una certa indeterminatezza derivante dal richiamo all’art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992, per effetto del quale sembrerebbe doversi ammettere che il deposito debba avvenire con gli stessi criteri e modalità previsti per le sentenze del processo tributario tradizionale. Una simile soluzione, tuttavia, snaturerebbe in qualche misura la vocazione informatica del nuovo processo tributario telematico.
In mancanza potrebbe farsi riferimento, ma con una certa indeterminatezza, ai criteri dettati in precedenza per individuare il termine di deposito degli atti delle parti in causa per la relativa costituzione in giudizio.
Resta però il fatto che, sullo specifico aspetto, sarebbe necessario un apposito ed esplicito intervento chiarificatore.
Va infine evidenziato che, nel caso in cui sia richiesto da una delle parti la sentenza munita della formula esecutiva, il Segretario della Commissione tributaria deve provvedere, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

11. ALLEGATO
Slides che sono state presentate e pubblicizzate al Corso di formazione dei professionisti e privati dal titolo “Processo tributario: le nuove procedure telematiche” organizzato dal MEF Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria – 13 febbraio 2017 – Bari – Le slides sono state realizzate e compilate dal MEF.
di Iolanda Pansardi
Avvocato Tributarista in Lecce
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...