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martedì 5 settembre 2017

Il revisore ex articolo 1130 bis codice civile

L’articolo 1130 bis, codice civile, in punto “revisore” cita testualmente: “L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà” Emerge immediatamente che il legislatore, nella scelta della terminologia, ha fatto ricorso ad una parola che identifica una figura professionale: il revisore.

Viene richiesto lo stesso quorum (maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio) previsto per delibere di una certa rilevanza quali, ad esempio:
  • la nomina e la revoca dell’amministratore;
  • liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo;
  • deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio;
  • deliberazioni che concernono riparazioni straordinarie di notevole entità;
  • le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater codice civile in materia di tutela delle destinazioni d’uso;
  • innovazioni di cui all’articolo 1120, secondo comma codice civile;
  • deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni;
  • deliberazioni che autorizzano l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Lo stesso articolo 1130 bis precisa che “la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”. Tale ultima disposizione non fa altro che sottolineare il fatto che il soggetto incaricato debba necessariamente essere un professionista. A conforto di tale interpretazione si ricordi che l’articolo 1135 comma I n. 1), ancora fa riferimento all’eventualità della retribuzione in riferimento all’amministratore che, a tutti gli effetti, oggi è un professionista.
Il legislatore ha poi precisato che il revisore deve controllare la contabilità. Tale attività rientra nella competenza della professione dei revisori contabili iscritti in appositi registri o, almeno, di altri professionisti iscritti in ordini professionali abilitati a tali attività ai sensi di legge.
Lo scopo, infatti, è quello di controllare l’operato di altro professionista, cioè l’amministratore. Che questi possa essere annoverato tra i professionisti non vi è dubbio. Basti infatti ricordare l’articolo 71 bis disp. Att. Cod. Civ. il quale, di fatto, pone una soglia all’accesso alla professione e requisiti specifici per la conservazione dei requisiti rinviando al DM 140/2014. Anche la Legge 4/2013 va nella stessa direzione. Recentemente il D.L. 14/2017 (convertito in Legge 48/2017) all’articolo 7 comma 1bis, assegna all’amministratore competenze in iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico. Non apparirebbe logico, infatti, che per controllare un professionista possa essere nominato un soggetto non professionista esperto nella materia.
La locuzione “per più annualità specificamente identificate”. La frase potrebbe essere intesa anche per esercizi futuri. In riferimento alle annualità già approvate, invece, valga quanto più avanti indicato.
Al fine di capire se sia legittima o meno la delibera che affida incarico ad un revisore dei conti per le annualità pregresse, occorre capire quale sia la materia sulla quale si è già formata la volontà assembleare e quali effetti abbia prodotto.
Per le spese di manutenzione ordinaria, la nascita dell’obbligazione al pagamento coincide con il compimento effettivo dell’attività gestionale mirante alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune.
Infatti, l’obbligo insorge, ex lege, non appena si compia l’intervento nel nome di un’esigenza collettiva individuata dall’amministratore nelle cui attribuzioni rientra “erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”
(art. 1130 c.c., n. 3). Tenuto al pagamento è colui che è condomino nel momento in cui la spesa viene erogata (Cassazione Civile, Sez. II, 03.12.2010 n. 24654). Il rendiconto e la relativa ripartizione hanno l’effetto di cristallizzare il debito di ciascun condomino.
Per le innovazione e per le opere aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria. Il pagamento di queste ultime spetta al condomino che è tale nel momento storico in cui la delibera è stata assunta (Cassazione Civile, Sez. II, 03.12.2010 n. 24654). La delibera che ha approvato un criterio di ripartizione delle spese difforme dalla legge è annullabile e, pertanto, deve essere impugnata entro trenta giorni ai sensi dell’articolo 1137 codice civile (cfr Cassazione Civile, Sez. VI 15.12.2011, n. 27016).
Decorso il termine per l’impugnazione, quel determinato ammontare (sia esso generato da manutenzione ordinaria, straordinaria o innovazione) in capo a ciascun condomino, diviene definitivo in ossequio al principio di certezza nei rapporti condominiali.
La delibera può avere l’effetto anche di convalidare attività effettuate dall’amministratore prive di delibera autorizzativa. Infatti, ai sensi dell’articolo 1711 comma I codice civile, qualora il mandatario (qual è l’amministratore) abbia compiuto atti senza autorizzazione, questi producono effetti nei confronti del mandante (quali sono i condomini) nel momento in cui avviene la ratifica. Quest’ultima si verifica espressamente oppure quando l’assemblea ha approvato il rendiconto nel quale viene fatta menzione della spesa sostenuta. In tal caso, la delibera (che è un atto interno ai condomini) ha però effetti giuridici anche verso il terzo (amministratore).
Le delibere non impugnate, pertanto, consolidano i rapporti tra i condomini e tra essi e l’amministratore.
Appare non condivisibile la tesi secondo la quale possano essere modificati con delibera successiva i rendiconti degli anni precedenti. Infatti, la modifica di una delibera legittimamente assunta porta a modificare necessariamente i rapporti di debito dei condomini nei confronti del condominio, rapporti che si sono consolidati definitivamente. Inoltre, se la delibera di modifica dovesse essere assunta a distanza di anni, vi potrebbe essere un collegio deliberante composto da soggetti diversi a seguito delle alienazioni delle unità immobiliari. La decisione assunta da questi produrrebbe effetti nei confronti di soggetti che non sono più condomini e che, da tempo, facevano affidamento sulla certezza delle delibere assunte. Nemmeno potrebbe esservi tenuto il nuovo condomino in quanto non obbligato al pagamento per le motivazioni sopra esposte.
Vi sono, poi, le delibere nulle, quelle, cioè, assunte per eccesso di potere da parte dell’assemblea. Per queste, però, occorrerebbe un incarico ad un legale piuttosto che ad un revisore in quanto è necessario individuare la natura della deliberazione e non la ripartizione della spesa che, conseguentemente, è essa stessa nulla. In caso di mancata revoca della delibera, ciascun condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.

IN CONCLUSIONE
L’attività del Revisore è diretta alla verifica della rispondenza delle poste, mentre deve considerarsi esclusa ogni altra valutazione di merito rimessa all’assemblea.

L’incarico al revisore per la verifica della contabilità:
  • può avere ad oggetto:
  1. verifica della contabilità effettuata periodicamente nel corso dell’esercizio come da incarico assembleare;
  2. verifica del rendiconto prima della presentazione all’assemblea;
  3. verifica del rendiconto in caso di sua mancata approvazione;
  • parrebbe viziato da nullità (quindi insanabile e, pertanto, impugnabile in ogni tempo anche ben oltre i 30 giorni) in quanto delibera viziata da eccesso di potere da parte dell’assemblea qualora abbia ad oggetto la verifica delle ripartizioni delle spese (ordinarie e straordinarie) ormai già consolidate; la delibera avrebbe infatti ad oggetto un incarico, comportante una spesa, per una verifica che non potrebbe portare ad alcuna modifica dei rendiconti, stante l’immutabilità degli stessi successivamente all’approvazione;
  • può avere ad oggetto la verifica della contabilità degli anni precedenti esclusivamente per accertare la sussistenza (o meno) di dolo o colpa grave del mandatario (Trib. Milano Sez. VIII, 27- 06-2005) oppure in caso di caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite (art. 266 c.p.c.).
Non sembrerebbe idoneo l’incarico al revisore in caso di delibere nulle aventi ad oggetto l’approvazione di spese eccedenti il potere dell’assemblea (ad esempio per opere effettuate nelle unità immobiliari private). In tal caso, infatti, occorrere accertare la nullità della delibera con conseguente restituzione degli importi indebitamente versati i cui importi, però, risultano dallo stato di ripartizione.

di Edoardo Riccio
Presidente ANACI VCO Verbano Cusio Ossola 
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mercoledì 15 febbraio 2017

REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI

In vari siti, articoli e riviste dedicati alla materia condominiale e riguardanti l'obbligatorietà dei Registri Condominiali tra cui:
a) Registro di anagrafe condominiale;
b) Registro dei registro verbali delle assemblee;
c) Registro di nomina e revoca dell'amministratore;
d) Registro di contabilità
da tenere a cura degli amministratori (soggetti responsabili), non vi è quasi mai indicato il:
e) Registro della sicurezza e dei controlli prevenzione incendi, sempre obbligatorio ove presenti estintori e altri dispositivi antincendio e ricadenti nelle attività di cui ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2) riportato alla fine del presente.

Capita molto spesso che gli amministratori, trascurando la normativa vigente che obbliga ad un controllo periodico anche altri dispositivi antincendio quali gli Idranti, Naspi, Porte Tagliafuoco, l’Illuminazione di sicurezza, Segnaletica di sicurezza, Vie d’esodo ecc… effettuano solo la manutenzione degli estintori.
Attualmente, la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è disciplinata dall’ Art. 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: “Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori”.
E’ obbligatorio, quindi, per il condominio senza dipendenti adottare il registro dei controlli antincendio, negli edifici civili, autorimesse, e impianti per la produzione di calore condominiali.
L’adozione del registro è ugualmente obbligatorio per il condominio con almeno un dipendente, soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in quanto, nel Testo Unico di cui al Decreto n. 81 all’Art. 46 comma 4 è stato inglobato il D.M. 10/3/1998: Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio “Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore”. Nelle norme di buona tecnica, si fa riferimento al registro.
Esempio NORMA UNI 9994-1:2013 (estintori) 8.3 La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile.

Visto che per Legge (condominio senza dipendenti) e per la Norma di buona tecnica (condominio con almeno un dipendente) è obbligatorio, suggeriamo di adottare il registro e pretendere che tutte le aziende che effettuano i controlli lo aggiornino in ogni sua parte in occasione delle diverse attività; sarete così in regola in occasione dell’esibizione ai fini dei controlli di competenza da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

QUALE ATTIVITA’ SONO SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI (CON O SENZA DIPENDENTI) E DEVONO ADOTTARE IL REGISTRO ANTINCENDIO?

ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2)


N.

[*]

ATTIVITÀ
CATEGORIA
A
B
C


73


-
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a
5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.



fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2


oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2
74
Ex 91
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
fino a 350 kW
oltre 350 kW e fino a 700 kW
oltre 700 kW


75


Ex 92
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.


Autorimesse fino a 1.000 m2
Autorimesse oltre
1.000 m2 e fino a
3.000 m2; ricovero di natanti ed aero- mobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2
Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili
77
Ex 94
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
fino a 32 m
oltre 32 m e fino a 54 m
oltre 54 m

[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.

Dott. Angelo Maggio
Mobile: + 39 347 52 95 596




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martedì 10 maggio 2016

L’amministratore e la dolosa in esecuzione di un provvedimento del giudice

Con specifico riferimento all’obbligo imposto all’amministratore cessato dalla carica di consegnare la documentazione di cui è in possesso, è dubbio che si tratti di una prestazione personale diversa dall’obbligo di consegnare cose mobili in genere, con riferimento al quale è possibile l’esecuzione forzata.

Secondo la S.C. integra il reato di cui all’art. 388, secondo comma, c.p. la condotta dell’amministratore di condominio che, nonostante il provvedimento del giudice civile di sospensione dell’efficacia di una delibera dell’assemblea condominiale di cui sia contestata nel merito la legittimità, proceda ugualmente all’esecuzione di una delibera successiva avente il medesimo oggetto, anche se asseritamente emendata dei vizi originari, senza che sia stata disposta la revoca giudiziale della sospensiva o dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 2 aprile 2014 n. 33227, con riferimento a una ipotesi in cui l’amministratore aveva dato esecuzione ad una delibera assembleare che comportava l’esecuzione di lavori sulle parti comuni, sebbene fosse stata disposta dal giudice civile la sospensione dell’esecuzione di precedenti delibere con il medesimo oggetto). Secondo la S.C. se bastasse la reiterazione di una delibera assembleare per consentire il superamento delle resistenza opposta a quella precedente, ed il blocco imposto alla sua esecuzione, le norme di tutela della proprietà poste a disciplinare il fenomeno condominiale perderebbero ogni effettività e soprattutto perderebbe di effettività la tutela giurisdizionale, che nei casi urgenti si attua proprio mediante la sospensiva. Si tratta di affermazioni che non possono non suscitare notevoli perplessità. In primo luogo, l’art. 388, secondo comma, c.p., fa riferimento a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelari a difesa della proprietà. Il provvedimento di sospensione di cui all’art. 1137, terzo comma, c.c. non prescrive alcuna misura cautelare a tutela della proprietà, ma si limita a stabilire la temporanea ineseguibilità della delibera impugnata, la quale, anche quando, come nel caso deciso della S.C., prevede innovazioni di vasta portata, non attenta alla proprietà, ma ha un contenuto di mera gestione delle parti comuni. In secondo luogo, l’adozione di una delibera di contenuto identico a quella la cui esecuzione sia stata sospesa rende inefficace quest’ultima, con conseguente caducazione del provvedimento di sospensione. Non si comprende allora come la esecuzione della seconda delibera, non impugnata o se impugnata non sospesa, possa costituire dolosa in esecuzione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della prima delibera divenuta inefficace.
In terzo luogo, la responsabilità penale dovrebbe essere eventualmente dei condomini, i quali hanno adottato una delibera conforme a quella sospesa, che l’amministratore, in base all’art. 1130, n. 1, c.c., ha l’obbligo di eseguire. La S.C. ha ritenuto che configura il reato di cui all’art. 388, secondo comma, c.p. la condotta dell’amministratore di condominio che non dia esecuzione ad un provvedimento di urgenza che gli abbia ordinato di consegnare la documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio che ha in precedenza curato, in quanto si tratterebbe di un provvedimento che attiene alla difesa della proprietà, in quanto l’inosservanza di tale ordine incide sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione. (Cass. 16 aprile 2014 n. 31192).
E’ difficile, in primo luogo, comprendere come possa incidere sulla proprietà la mancata esecuzione di un provvedimento che è diretto non a salvaguardare tale proprietà o a renderne possibile il godimento, ma semplicemente a renderne più agevole l’amministrazione. In secondo luogo, secondo la stessa S.C. il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388, secondo comma, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte esigano per l’esecuzione il contributo personale dell’obbligato, perché l’interesse tutelato dall’art. 388, secondo comma, c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (cfr., in tal senso, da ultimo Cass. 25 novembre 2014 n. 51668). E’ significativo che la condotta prevista da tale disposizione sia descritta non come elusione del provvedimento interinale in sé, ma della sua esecuzione, per cui è ragionevole ritenere che si richieda una condotta ben più trasgressiva della mera inottemperanza, altrimenti sarebbe stato sufficiente parlare di “inosservanza”, come in altre disposizioni del codice penale ed in particolare negli artt. 389, 509, 650 (Cass. s.u. 29 settembre 2007 n. 36692). Si tratta di una tesi opinabile per quanto riguarda il riferimento alla natura personale delle prestazioni, in quanto “eludere” vuol dire sottrarsi con malizia e quindi anche colui il quale, pur essendo tenuto ad una prestazione personale, si limiti a non ottemperare non elude l’obbligo. Ad ogni modo, con specifico riferimento all’obbligo imposto all’amministratore cessato dalla carica di consegnare la documentazione di cui è in possesso, è dubbio che si tratti di una prestazione personale diversa dall’obbligo di consegnare cose mobili in genere, con riferimento al quale è possibile l’esecuzione forzata.


di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
Fonte: Amministrare Immobili
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mercoledì 30 marzo 2016

Spigolature sulla riforma del condominio: IL C.D. REVISORE DELLA CONTABILITA'

L’istituto del revisore della contabilità si collega direttamente col tema dell’invalidità della deliberazione di ripartizione delle spese.
L’art. 1130 bis c.c. ha esattamente previsto che l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
Viene consentita la nomina di un revisore finalizzata al controllo della contabilità anche di più annualità pregresse (e, quindi, anche di quelle i cui bilanci sono stati da tempo definitivamente approvati dall'assemblea, e non impugnati nei termini ex art. 1137 c.c. da parte dei singoli condomini).
Quindi si consente, implicitamente, che detti bilanci (“definitivi”) siano rimessi in discussione “senza limitazioni”.
Tale possibilità (che è incontestabile, stante il chiaro tenore letterale della norma) confligge clamorosamente con la giurisprudenza precedente che ha affermato i principi secondo cui:
  • l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore rientra tra le attribuzioni dell’assemblea dei condomini;
  • relativamente ai vizi di annullabilità (!) la relativa deliberazione, se non impugnata tempestivamente diviene definitivamente obbligatoria per tutti i condomini,
  • di conseguenza, il condomino dissenziente non può, in mancanza di tempestiva formale impugnazione (ex art. 1137 c.c.) sottrarsi al pagamento di quanto dovuto (cfr. Trib. Salerno 30 gennaio 201 0, Trib. Milano 7 marzo 1996, n. 2205, Cass. 14 luglio 1989, n. 3291; Cass. 23 luglio 1988 n. 4751; Cass. 5 aprile 1984 n. 2220);
  • per le stesse ragioni, la predetta approvazione (e la mancata impugnativa) preclude al singolo condomino l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore (arg. da Cass, 2 ottobre 1992, n. 10838). In sostanza, una volta che l’amministratore abbia presentato il rendiconto annuale all'assemblea dei partecipanti e questa lo abbia approvato, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali afferenti alla gestione delle parti comuni, al condomino dissenziente non resta che impugnare nei termini la delibera (cfr. Cass. 20 aprile 1994, n. 3747);
  • sempre secondo la giurisprudenza (pregressa alla riforma), al di fuori di questa ipotesi (cioè, successivamente all'approvazione non contestata), il rendiconto può essere messo in discussione dal singolo condomino solo per vizi di nullità (Cass. 31 maggio 1988, n. 3701), i quali, secondo una specifica giurisprudenza di merito, possono consistere nei casi in cui, per esempio, vi sia indebita appropriazione dei fondi comuni (da parte dell’amministratore), in quanto, in tale caso, la delibera di approvazione del rendiconto sarebbe radicalmente nulla (per carenza assoluta di potere da parte dell'assemblea, nonché per mancanza di accordo e di oggetto negoziale ex art. .1418 c.c.) (Trib. Milano 7 marzo 1996, n. 2205), il tutto, peraltro, in perfetta corrispondenza al disposto dell'art. 266 cod. proc. civ., che ammette la revisione del conto già approvato in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Stante tutto ciò, non v’è chi non veda come la nomina del revisore contabile, essendo finalizzata al controllo delle annualità pregresse (senza limitazione alcuna sulla natura dei vizi contestabili o sul periodo verificabile) mina fortemente la permanenza della validità di tutti i suddetti consolidati principi, e sembra invece consentire la messa in discussione dei bilanci per vizi di mera annullabilità, anche oltre il termine perentorio ex art. 1137 c.c. (di impugnazione della deliberazione di relativa approvazione).
Se, da una parte, può dirsi che risulta chiara l'intenzione del legislatore della riforma di prevedere un nuovo strumento (il revisore) che contribuisca alla regolare tenuta della contabilità, da un’altra parte, può determinarsi, nel concreto il diverso effetto di innescare situazioni di alta incertezza (come quelle che consistono nella possibilità di contestare sine die, e in ogni caso, i bilanci condominiali approvati da tempo senza contestazioni).
Forse alla soluzione del problema si arriva attraverso una integrazione interpretativa della figura del revisore, che tenga conto del fatto che:
  • la funzione del revisore - evidentemente attinente e riferibile, quanto a mansioni, a quella di amministratore - è probabilmente riconducibile nell'ambito del contratto di mandato, o comunque comporta una sorta di “rendiconto finale” (cioè, la presentazione all'assemblea dell'esito dell'effettuata “revisione” dei bilanci);
  • detto rendiconto, in quanto consistente in un “nuovo” bilancio revisionato, dev'essere certamente sottoposto all'approvazione dell'assemblea;
  • questa nuova approvazione sarà autonomamente (e nuovamente) impugnabile secondo le regole generali.
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