Il divieto regolamentare di adibire l'appartamento ad uso di Bed & Breakfast deve essere anche trascritto
Cass. 18 ottobre 2016 n.21024
La vicenda riguarda il caso di un condomino che adibisce il suo appartamento ad attività di bed & breakfast.
II condominio ritiene illegittima tale attività sulla base di una antecedente modifica del Regolamento condominiale contrattuale, adottata anni prima a maggioranza dall'assemblea.
La Cassazione, investita della questione ha ritenuto che il divieto di destinazione di un immobile debba essere chiaramente trascritto (Cass. 14898/2013): "Il regolamento condominiale predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'so o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche a quelle che restringono i poteri e le facoltà del singoli condomini sulle loro proprietà esclusive".
Inoltre, secondo la Cassazione, il divieto regolamentare di destinazione integra una "servitù negativa atipica" che deve essere specificamente trascritta nei registri immobiliari, non essendo sufficiente la trascrizione degli atti di vendita con un generico riferimento al regolamento.
La Corte di Cassazione ha dato quindi ragione al condomino che sosteneva l'inopponibilità di simile clausola limitativa, non trascritta e neppure richiamata negli atti di vendita.
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Cass. 18 ottobre 2016 n.21024
La vicenda riguarda il caso di un condomino che adibisce il suo appartamento ad attività di bed & breakfast.
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La Cassazione, investita della questione ha ritenuto che il divieto di destinazione di un immobile debba essere chiaramente trascritto (Cass. 14898/2013): "Il regolamento condominiale predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'so o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche a quelle che restringono i poteri e le facoltà del singoli condomini sulle loro proprietà esclusive".
Inoltre, secondo la Cassazione, il divieto regolamentare di destinazione integra una "servitù negativa atipica" che deve essere specificamente trascritta nei registri immobiliari, non essendo sufficiente la trascrizione degli atti di vendita con un generico riferimento al regolamento.
La Corte di Cassazione ha dato quindi ragione al condomino che sosteneva l'inopponibilità di simile clausola limitativa, non trascritta e neppure richiamata negli atti di vendita.
Avv. Carlo Patti
Consulente Legale
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