E’ stato rinviato al 30 giugno 2017 il termine per
procedere:
a) all’istallazione dei sotto-contatori per misurare
l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento
o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare,
oppure
b) nei casi di impossibilità tecnica alla installazione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza
in termini di costi e sproporzione rispetto
ai risparmi energetici potenziali (riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato),
all’installazione dei sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun
corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari
dei condomini o degli edifici polifunzionali.
La proroga è prevista dal decreto legge 30 dicembre
2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”),
all’articolo 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico e comunicazione), comma 10, il
quale, testualmente, recita: “All’articolo 9, comma
5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla
lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; b)
alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»”.
In realtà, nei casi in cui per effettuare gli interventi
sia necessario “svuotare” l’impianto di distribuzione
dall’acqua in esso contenuta, il rinvio è di pochi
mesi, soprattutto se si pensa a quelle località per
le quali la stagione termica riferita all’impianto di
climatizzazione invernale termina al 15 aprile.
Vi sono pertanto pochissimi mesi per effettuare
quanto necessario:
- incarico ad un professionista affinché rediga il progetto
- rilievi per il calcolo del fabbisogno termico
- calcoli ai sensi della norma UNI 10200:2015 (ove applicabile)
- raccolta preventivi e delibera assembleare per appaltare gli interventi.
Libretto di impianto e Catasto Impianti Termici
Si ricordi che l’intervento, a cura del terzo responsabile
o, in sua assenza, dall’amministratore
(quale responsabile), deve essere annotato sul libretto
di impianto.
La comunicazione deve essere inviata anche al catasto
degli impianti termici.
Infatti ai sensi dell’articolo 7 comma 1 D. Lgs.
192/2005, il proprietario, il conduttore, l’amministratore
di condominio, o per essi un terzo, che se
ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio
gli impianti e provvede affinché siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo
le prescrizioni della normativa vigente.
L’articolo 9 comma 3 del medesimo D. Lgs.
192/2005 (come modificato dall’art. 8 della legge
n. 90 del 2013), prevede che le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo
di facilitare e omogeneizzare territorialmente
l’impegno degli enti o organismi preposti agli
accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, possono promuovere la realizzazione di
programmi informatici per la costituzione dei catasti
degli impianti di climatizzazione presso le
autorità competenti.
A tali fini:
a) Il proprietario, il conduttore, l’amministratore
di condominio, o per essi un terzo, comunicano
entro 120 giorni all’ente competente in materia
di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e
le principali caratteristiche degli impianti di proprietà
o dai medesimi gestiti nonché le eventuali
successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di
combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano
all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità
delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di
ogni anno;
c) l’ente competente in materia di controlli sugli
impianti termici trasmette annualmente alle regioni
e alle province autonome i dati di cui alle lettere
a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema
informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis.
Conseguentemente, ai sensi del DPR 74/2013, articolo
10 comma 4, le Regioni e le Province autonome,
provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti
termici, anche in collaborazione con gli Enti locali
e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente
gli obblighi di cui all’articolo 9, comma
3, del decreto legislativo, per i responsabili degli
impianti e per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli
impianti termici e quello relativo agli attestati
di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e
aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare
le attività di ispezione sugli impianti termici
nonché avviare programmi di verifica annuale della
conformità dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione
dei cittadini.
Pertanto, vi sarà traccia della data dell’esecuzione
dell’intervento di adeguamento agli obblighi
di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione
di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9
comma 5, lettere b) e c), entro la scadenza del
30 giugno 2017.
- La sanzione amministrativa
Atteso l’obbligo di compilazione del libretto e di
aggiornamento del catasto degli impianti termici
tenuto presso ciascuna Regione, sarà pertanto possibile
capire quando è stato effettuato l’intervento.
Ne consegue che, ad una applicazione letterale
della norma, indipendentemente dalla data in cui
il controllo venga eseguito, sarà facile capire se
l’intervento sia stato o meno effettuato entro il
termine di legge. In mancanza di opere effettuate
entro il 30 giugno 2017 la sanzione potrebbe pertanto
essere irrogata anche se l’accertamento sia
avvenuto molto tempo dopo.
Si consiglia pertanto agli amministratori che ancora
non lo avessero fatto, di convocare subito
assemblea e porre all’ordine del giorno:
- incarico al professionista per la redazione del progetto (ex articolo 26 comma 3 Legge 10/1991) per le opere di cui all’articolo 9 comma 5 lettere b) e c) del D. Lgs. 102/2014 (termoregolazione e contabilizzazione);
- incarico al professionista per i calcoli di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) D. Lgs. 102/2014 ai fini della ripartizione della spesa del riscaldamento;
Si ricorda che, ai sensi della lettera d) così come
modificata dal D. Lgs. 141/2016, nel caso in cui
vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità
immobiliari superiori al 50%, sarà possibile
non applicare la norma UNI 10200:2015.
Sarà pertanto necessario che il professionista per
prima cosa effettui i calcoli ai sensi della norma
UNI TS 11300 in riferimento al fabbisogno. Conseguentemente:
a) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari
saranno inferiori al 50%, il professionista
dovrà effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI
10200:2015 ai fini della ripartizione della spesa;
l’elaborato, comprensivo della nuova tabella millesimale,
dovrà essere sottoposto all’assemblea
per l’approvazione; oppure
b) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari
saranno superiori al 50%, il professionista
dovrà sospendere ogni ulteriore prestazione e riferire
tale risultato all’amministratore; quest’ultimo
dovrà convocare assemblea per fare decidere
ai condomini se applicare comunque la norma UNI
10200:2015 oppure no; in tale ultimo caso l’importo
complessivo del riscaldamento tra gli utenti
finali dovrà essere suddiviso attribuendo una quota
di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi
volontari di energia termica, mentre gli importi
rimanenti potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, secondo i millesimi, i
metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo
le potenze installate; anche in tal caso l’elaborato
finale dovrà essere sottoposto all’assemblea per
l’approvazione.
Sembrerebbe possibile che l’assemblea la quale affida
l’incarico al professionista, già decida come
ripartire la spesa in caso di differenze di fabbisogno
superiori al 50%. A questo punto il tecnico
incaricato avrà già tutte le istruzioni necessarie.
di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.