giovedì 9 febbraio 2017

Termoregolazione Rinviata al 30 giugno 2017

La proroga
E’ stato rinviato al 30 giugno 2017 il termine per procedere:

a) all’istallazione dei sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare,

oppure

b) nei casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali (riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato), all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

La proroga è prevista dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”), all’articolo 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione), comma 10, il quale, testualmente, recita: “All’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»”.
In realtà, nei casi in cui per effettuare gli interventi sia necessario “svuotare” l’impianto di distribuzione dall’acqua in esso contenuta, il rinvio è di pochi mesi, soprattutto se si pensa a quelle località per le quali la stagione termica riferita all’impianto di climatizzazione invernale termina al 15 aprile.

Vi sono pertanto pochissimi mesi per effettuare quanto necessario:

  • incarico ad un professionista affinché rediga il progetto
  • rilievi per il calcolo del fabbisogno termico
  • calcoli ai sensi della norma UNI 10200:2015 (ove applicabile)
  • raccolta preventivi e delibera assembleare per appaltare gli interventi.
Libretto di impianto e Catasto Impianti Termici Si ricordi che l’intervento, a cura del terzo responsabile o, in sua assenza, dall’amministratore (quale responsabile), deve essere annotato sul libretto di impianto.
La comunicazione deve essere inviata anche al catasto degli impianti termici.
Infatti ai sensi dell’articolo 7 comma 1 D. Lgs. 192/2005, il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
L’articolo 9 comma 3 del medesimo D. Lgs. 192/2005 (come modificato dall’art. 8 della legge n. 90 del 2013), prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti.

A tali fini:
a) Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, comunicano entro 120 giorni all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis.

Conseguentemente, ai sensi del DPR 74/2013, articolo 10 comma 4, le Regioni e le Province autonome, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Pertanto, vi sarà traccia della data dell’esecuzione dell’intervento di adeguamento agli obblighi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5, lettere b) e c), entro la scadenza del 30 giugno 2017.
  • La sanzione amministrativa
L’articolo 16 commi 6 e 7 del D. Lgs. 102/2014, prevede la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare in caso di omessa installazione “entro il termine ivi previsto”. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.
Atteso l’obbligo di compilazione del libretto e di aggiornamento del catasto degli impianti termici tenuto presso ciascuna Regione, sarà pertanto possibile capire quando è stato effettuato l’intervento. Ne consegue che, ad una applicazione letterale della norma, indipendentemente dalla data in cui il controllo venga eseguito, sarà facile capire se l’intervento sia stato o meno effettuato entro il termine di legge. In mancanza di opere effettuate entro il 30 giugno 2017 la sanzione potrebbe pertanto essere irrogata anche se l’accertamento sia avvenuto molto tempo dopo.
Si consiglia pertanto agli amministratori che ancora non lo avessero fatto, di convocare subito assemblea e porre all’ordine del giorno:
  1. incarico al professionista per la redazione del progetto (ex articolo 26 comma 3 Legge 10/1991) per le opere di cui all’articolo 9 comma 5 lettere b) e c) del D. Lgs. 102/2014 (termoregolazione e contabilizzazione);
  2. incarico al professionista per i calcoli di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) D. Lgs. 102/2014 ai fini della ripartizione della spesa del riscaldamento;
Una volta in possesso del progetto e del conseguente capitolato, l’amministratore dovrà convocare nuovamente assemblea per la scelta dell’impresa alla quale appaltare le opere.
Si ricorda che, ai sensi della lettera d) così come modificata dal D. Lgs. 141/2016, nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%, sarà possibile non applicare la norma UNI 10200:2015.

Sarà pertanto necessario che il professionista per prima cosa effettui i calcoli ai sensi della norma UNI TS 11300 in riferimento al fabbisogno. Conseguentemente:
a) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari saranno inferiori al 50%, il professionista dovrà effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI 10200:2015 ai fini della ripartizione della spesa; l’elaborato, comprensivo della nuova tabella millesimale, dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione; oppure
b) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari saranno superiori al 50%, il professionista dovrà sospendere ogni ulteriore prestazione e riferire tale risultato all’amministratore; quest’ultimo dovrà convocare assemblea per fare decidere ai condomini se applicare comunque la norma UNI 10200:2015 oppure no; in tale ultimo caso l’importo complessivo del riscaldamento tra gli utenti finali dovrà essere suddiviso attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate; anche in tal caso l’elaborato finale dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione.

Sembrerebbe possibile che l’assemblea la quale affida l’incarico al professionista, già decida come ripartire la spesa in caso di differenze di fabbisogno superiori al 50%. A questo punto il tecnico incaricato avrà già tutte le istruzioni necessarie.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN

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