mercoledì 29 marzo 2017

Piogge e allagamenti in condominio, per la Corte di Cassazione non è mai colpa del caso

Alberi sradicati, tegole divelte, allagamenti nei locali condominiali: anche gli amministratori di condominio fanno la conta dei danni causati dai forti temporali a carattere tropicale che continuano ad abbattersi sulla nostra provincia. Fenomeni atmosferici che fanno sorgere una lecita domanda: «Di chi è la responsabilità?».

A fare chiarezza in merito è la Corte di Cassazione, sez. III Civile, che nella sentenza n. 5877/2016 chiarisce che «la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere di eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore».

La Corte si è dovuta esprimere nei mesi scorsi in merito a un ricorso promosso da una società nei confronti del condominio (i cui locali erano da essa condotti in locazione), insieme al Comune e a due compagnie assicuratrici per chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento verificatosi nei summenzionati locali in occasione di un forte temporale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni raccolte da un tubo pluviale del condominio.

La Corte ha affermato che è certamente vero «che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito». Si sarebbe dovuto dimostrare, hanno proseguito i giudici, «che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia».

Per la Cassazione, quindi, si può invocare il caso fortuito solo se il fattore estraneo abbia intensità tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, così che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso. Il comportamento concludente della compagnia assicurativa che corrisponde un indennizzo, sia pur «per spirito conciliativo», può costituire sostanziale riconoscimento dell’operatività della garanzia.

«La Corte nella sentenza prende atto del cambiamento climatico di questi ultimi anni e, sia pure ritenendo possibile in astratto che un evento atmosferico eccezionale possa essere qualificato come il caso fortuito previsto dall’articolo 2051 del codice civile, ritiene che la frequenza sempre maggiore di eventi atmosferici che provocano danni renda più difficile qualificarli come eventi imprevedibili inquadrandoli così nel caso fortuito.

Se gli eventi dannosi si ripetono con maggiore frequenza, tanto da non potersi più considerare come eccezionali, fortuiti e imprevedibili non si può pertanto escludere una responsabilità da parte del custode che, conoscendo la possibilità che l’evento si verifichi deve porre in essere tutte le adeguate precauzioni possibili».

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