Prima di parlare di come comportarsi per contestare una sanzione disciplinare è necessario precisare che l’art. 2106 del Codice Civile e lo Statuto dei Lavoratori all’art. 7 Legge 300/70, prevedono e disciplinano il potere, in capo al datore di lavoro, di irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore che non rispetta i doveri che gli derivano dal suo contratto, ossia i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro (articoli. 2104 e 2105 cod. civ.). Va da se che ogni sanzione deve essere adeguata ovvero, nel porre in essere un provvedimento disciplinare, deve essere rispettato il principio secondo il quale ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione (Cass. 23 gennaio 2002, n. 736); (Cass. 25 novembre 1996, n. 10441). Ogni infrazione rilevante ai fini disciplinari deve essere contestata tempestivamente, per cui tra il fatto e la contestazione deve passare un lasso di tempo contenuto.
- RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONE E TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
Il lavoratore apporrà personalmente sulla contestazione
consegnatagli la dizione:
- "Per ricevuta seguita dalla data di consegna e
dalla firma, il tutto scritto di PUGNO da parte del
lavoratore stesso".
Questo onde evitare di firmare una ricevuta con
una data antecedente o diversa.
Può accadere che il lavoratore non intenda firmare
la “ricevuta”, in tal caso, dato che la legge non
specifica una particolare modalità di consegna,
l’orientamento della Giurisprudenza della Corte di
Cassazione ammette:
• sia la lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
• sia la consegna a mano da parte di un rappresentante
del datore di lavoro;
• sia il telegramma.
In tutti e tre i casi è sempre rispettata la forma
scritta (Cass. Sez. lavoro, 1 giugno 1988, n. 3716;
Cass. Sez. lavoro,23 ottobre 2000, n. 13959).
L’avvenuta contestazione dell’addebito può essere
provata con ogni mezzo. Qualora il datore di
lavoro abbia inoltrato la lettera di contestazione
mediante raccomandata è sufficiente, quale prova
dell’avvenuto avviso, la giacenza del plico postale.
- ANNOTAZIONE
> IMPORTANTE
Esempi di lettera di contestazione ERRATA
• ………… sono venuto a conoscenza che Ella non
ha tenuto un comportamento consono di fronte al
condomino ............
• ... la presente per contestare il comportamento da
Lei tenuto nel/nei giorno/i di………
• ...........voglia giustificare quanto contestato, La
informiamo che, in difetto, adotteremo nei Suoi
confronti i provvedimenti disciplinari previsti.
Esempio di lettera di contestazione ESATTA
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Contestazione di infrazione
La presente per contestare il comportamento da Lei
tenuto nel/nei giorno/i di .... e consistente ....
RicordandoLe che, a norma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Lei dispone di 5 giorni
per produrre eventuali giustificazioni, La informiamo
che, in difetto, adotteremo nei Suoi confronti i
provvedimenti disciplinari previsti dal vigente contratto
collettivo.
Distinti saluti.
> IMPORTANTE
RISPOSTA AGLI ADDEBITI MOSSI DAL DATORE
DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE
Il lavoratore motiva le giustificazioni contestate
– entro cinque giorni dalla data di ricevimento
della lettera - in forma:
• Verbale;
• Scritta.
Il lavoratore potrebbe anche omettere di scrivere
le giustificazioni, chiedendo per iscritto,
entro 5 giorni dal ricevimento delle contestazioni,
di essere convocato alla presenza del proprio rappresentante
sindacale, per spiegare a voce le proprie
ragioni. In tale ipotesi il sindacalista potrà
eventualmente proporre la possibilità di chiudere
la vicenda nel modo più indolore possibile per il
lavoratore.
> IMPORTANTE
IL TERMINE DEI CINQUE GIORNI
Sia che il lavoratore chieda di difendersi e di essere
sentito sia che non lo faccia e resti inerte, i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per
iscritto dei fatti contestati.
> IMPORTANTE
• Se la contestazione avviene mediante raccomandata,
il termine per la presentazione delle
giustificazioni da parte del dipendente decorre
dal momento in cui quest’ultimo ha ricevuto la
lettera di contestazione e non dal giorno in cui è
stata inviata.
• se il lavoratore si è già discolpato (oralmente o
in forma scritta) e non ha fatto esplicita riserva
di ulteriori produzioni documentali o motivazioni
difensive, il datore di lavoro può procedere con
l’irrogazione della sanzione anche prima della scadenza
del termine.
- APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
Quando il fatto addebitato riguarda più dipendenti,
il datore di lavoro è tenuto a trattarli tutti
nello stesso modo, applicando la medesima sanzione;
in caso contrario, deve giustificare adeguatamente
eventuali differenze. L’entità della
sanzione viene solitamente stabilita dalla contrattazione
collettiva nazionale, a seconda della
gravità della violazione.
Qui di seguito si elenca quanto previsto, in materia,
dalla contrattazione collettiva in uso nel
nostro settore:
PROPRIETARI di FABBRICATO
TITOLO XIII -NORME DISCIPLINARI - Art. 130 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di salario;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
STUDI PROFESSIONALI –CONFPROFESSIONI
Art 138 - Provvedimenti disciplinari
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
6) licenziamento disciplinare per giusta causa
TERZIARIO - CONFCOMMERCIOArt .225 –Provvedimenti disciplinari1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione ………..;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare …………….
- RECIDIVITÀ DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
La nozione di “applicazione” va riferita non al
momento dell’esecuzione della sanzione ma a quello
della sua irrogazione, cioè al momento in cui la sanzione
viene formalmente comunicata al dipendente.
La preventiva contestazione dell’addebito deve riguardare,
a pena di nullità della sanzione, anche la
recidiva o comunque i precedenti che la integrano.
Esempio di lettera di contestazione PER RECIDIVA
data …….....
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Contestazione di infrazione e di recidiva
La presente per contestare il comportamento da
Lei tenuto nel/nei giorno/i di .... e consistente ....
Le contestiamo altresì il fatto che l’anzidetto comportamento
costituisce recidiva in infrazione. Più
precisamente, nel corso degli ultimi due anni Lei
è stato oggetto dei seguenti procedimenti e provvedimenti
disciplinari: .... (indicare le date delle
contestazioni e le sanzioni applicate).
RicordandoLe che, a norma dell’art. 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300, Lei dispone di 5 giorni per produrre
eventuali giustificazioni, La informiamo che, in
difetto, adotteremo nei Suoi confronti i provvedimenti
disciplinari previsti dal vigente contratto collettivo.
Distinti saluti
Esempio di lettera di comunicazione
della sanzione del rimprovero scritto
li …….....
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Rimprovero scritto
A seguito della mia raccomandata del .... con la
quale Le si contestava quanto segue:
(riportare testo della contestazione) ....
Avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni da
Lei fornite (oppure non avendo Lei fornito giustificazione
alcuna), ci vediamo costretti ad adottare
nei Suoi confronti il provvedimento disciplinare del
rimprovero scritto.
RichiamandoLa, per il futuro, ad un comportamento
maggiormente rispettoso dei Suoi doveri, Le porgiamo
i nostri più cordiali saluti.
> IMPORTANTE
L’ EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE
DISCIPLINARE da parte del LAVORATORE
Il lavoratore che ritenesse ingiusta la sanzione
disciplinare può impugnarla con una delle
seguenti modalità:
- promuovere, entro i 20 giorni successivi all’applicazione della sanzione, anche per mezzo dell’associazione sindacale di appartenenza, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro , composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro ; in questo caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio;
- ricorrere al giudice del lavoro, dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro (non ci sono tempi immediati);
- ricorrere alle procedure arbitrali previste da CCNL SACI-CISAL.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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