mercoledì 29 marzo 2017

Statuto dei Lavoratori - Comportamento in caso di contestazioni disciplinari, le sanzioni

Prima di parlare di come comportarsi per contestare una sanzione disciplinare è necessario precisare che l’art. 2106 del Codice Civile e lo Statuto dei Lavoratori all’art. 7 Legge 300/70, prevedono e disciplinano il potere, in capo al datore di lavoro, di irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore che non rispetta i doveri che gli derivano dal suo contratto, ossia i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro (articoli. 2104 e 2105 cod. civ.). Va da se che ogni sanzione deve essere adeguata ovvero, nel porre in essere un provvedimento disciplinare, deve essere rispettato il principio secondo il quale ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione (Cass. 23 gennaio 2002, n. 736); (Cass. 25 novembre 1996, n. 10441). Ogni infrazione rilevante ai fini disciplinari deve essere contestata tempestivamente, per cui tra il fatto e la contestazione deve passare un lasso di tempo contenuto.
  • RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONE E TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
L’amministratore del condominio, oppure il titolare dello studio, muove per iscritto le contestazioni a cui bisogna rispondere entro 5 giorni.
Il lavoratore apporrà personalmente sulla contestazione consegnatagli la dizione:
- "Per ricevuta seguita dalla data di consegna e dalla firma, il tutto scritto di PUGNO da parte del lavoratore stesso".
Questo onde evitare di firmare una ricevuta con una data antecedente o diversa.
Può accadere che il lavoratore non intenda firmare la “ricevuta”, in tal caso, dato che la legge non specifica una particolare modalità di consegna, l’orientamento della Giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette:
• sia la lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
• sia la consegna a mano da parte di un rappresentante del datore di lavoro;
• sia il telegramma.

In tutti e tre i casi è sempre rispettata la forma scritta (Cass. Sez. lavoro, 1 giugno 1988, n. 3716; Cass. Sez. lavoro,23 ottobre 2000, n. 13959).
L’avvenuta contestazione dell’addebito può essere provata con ogni mezzo. Qualora il datore di lavoro abbia inoltrato la lettera di contestazione mediante raccomandata è sufficiente, quale prova dell’avvenuto avviso, la giacenza del plico postale.
  • ANNOTAZIONE
La richiesta di giustificazione non può far riferimento, quali recidive, a sanzioni già erogate oltre i due anni precedenti.

> IMPORTANTE
Esempi di lettera di contestazione ERRATA
• ………… sono venuto a conoscenza che Ella non ha tenuto un comportamento consono di fronte al condomino ............
• ... la presente per contestare il comportamento da Lei tenuto nel/nei giorno/i di………
• ...........voglia giustificare quanto contestato, La informiamo che, in difetto, adotteremo nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti.
Esempio di lettera di contestazione ESATTA
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Contestazione di infrazione
La presente per contestare il comportamento da Lei tenuto nel/nei giorno/i di .... e consistente ....
RicordandoLe che, a norma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Lei dispone di 5 giorni per produrre eventuali giustificazioni, La informiamo che, in difetto, adotteremo nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente contratto collettivo.
Distinti saluti.

> IMPORTANTE
RISPOSTA AGLI ADDEBITI MOSSI DAL DATORE DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE
Il lavoratore motiva le giustificazioni contestate
– entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera - in forma:
• Verbale;
• Scritta.
Il lavoratore potrebbe anche omettere di scrivere le giustificazioni, chiedendo per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento delle contestazioni, di essere convocato alla presenza del proprio rappresentante sindacale, per spiegare a voce le proprie ragioni. In tale ipotesi il sindacalista potrà eventualmente proporre la possibilità di chiudere la vicenda nel modo più indolore possibile per il lavoratore.

> IMPORTANTE
IL TERMINE DEI CINQUE GIORNI
Sia che il lavoratore chieda di difendersi e di essere sentito sia che non lo faccia e resti inerte, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto dei fatti contestati.

> IMPORTANTE
• Se la contestazione avviene mediante raccomandata, il termine per la presentazione delle giustificazioni da parte del dipendente decorre dal momento in cui quest’ultimo ha ricevuto la lettera di contestazione e non dal giorno in cui è stata inviata.
• se il lavoratore si è già discolpato (oralmente o in forma scritta) e non ha fatto esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, il datore di lavoro può procedere con l’irrogazione della sanzione anche prima della scadenza del termine.
  • APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
Se il lavoratore non ha presentato alcuna giustificazione entro il termine di 5 giorni o l’ha fornita ma il datore di lavoro non la ritiene valida a giustificare il comportamento, quest’ultimo può procedere applicando la sanzione prevista dal contratto collettivo, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto – eventualmente - della recidiva.
Quando il fatto addebitato riguarda più dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a trattarli tutti nello stesso modo, applicando la medesima sanzione; in caso contrario, deve giustificare adeguatamente eventuali differenze. L’entità della sanzione viene solitamente stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, a seconda della gravità della violazione.

Qui di seguito si elenca quanto previsto, in materia, dalla contrattazione collettiva in uso nel nostro settore:
PROPRIETARI di FABBRICATO
TITOLO XIII -NORME DISCIPLINARI - Art. 130 - Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di salario;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
STUDI PROFESSIONALI –CONFPROFESSIONI
Art 138 - Provvedimenti disciplinari

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
6) licenziamento disciplinare per giusta causa
TERZIARIO - CONFCOMMERCIOArt .225 –Provvedimenti disciplinari1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione ………..;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare …………….

  • RECIDIVITÀ DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. La nozione di “applicazione” va riferita non al momento dell’esecuzione della sanzione ma a quello della sua irrogazione, cioè al momento in cui la sanzione viene formalmente comunicata al dipendente. La preventiva contestazione dell’addebito deve riguardare, a pena di nullità della sanzione, anche la recidiva o comunque i precedenti che la integrano.


Esempio di lettera di contestazione PER RECIDIVA
data …….....
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Contestazione di infrazione e di recidiva
La presente per contestare il comportamento da Lei tenuto nel/nei giorno/i di .... e consistente .... Le contestiamo altresì il fatto che l’anzidetto comportamento costituisce recidiva in infrazione. Più precisamente, nel corso degli ultimi due anni Lei è stato oggetto dei seguenti procedimenti e provvedimenti disciplinari: .... (indicare le date delle contestazioni e le sanzioni applicate).
RicordandoLe che, a norma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Lei dispone di 5 giorni per produrre eventuali giustificazioni, La informiamo che, in difetto, adotteremo nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente contratto collettivo.
Distinti saluti

Esempio di lettera di comunicazione della sanzione del rimprovero scritto
li …….....
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Rimprovero scritto
A seguito della mia raccomandata del .... con la quale Le si contestava quanto segue: (riportare testo della contestazione) ....
Avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni da Lei fornite (oppure non avendo Lei fornito giustificazione alcuna), ci vediamo costretti ad adottare nei Suoi confronti il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto.
RichiamandoLa, per il futuro, ad un comportamento maggiormente rispettoso dei Suoi doveri, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

> IMPORTANTE
L’ EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE da parte del LAVORATORE
Il lavoratore che ritenesse ingiusta la sanzione disciplinare può impugnarla con una delle seguenti modalità:
  1. promuovere, entro i 20 giorni successivi all’applicazione della sanzione, anche per mezzo dell’associazione sindacale di appartenenza, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro , composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro ; in questo caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio;
  2. ricorrere al giudice del lavoro, dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro (non ci sono tempi immediati);
  3. ricorrere alle procedure arbitrali previste da CCNL SACI-CISAL.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

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