Apertura di un varco nel soffitto del proprio appartamento per accede ad una parte di lastrico esclusivo. Si giunge in Cassazione dove il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1102 c.c. essendo stato interpretato in maniera troppo restrittiva: cioè, nel senso che «il solo fatto di un intervento sul bene comune con l’eliminazione di alcune travi ne determinerebbe la sua alterazione». Secondo il ricorrente questa interpretazione è da rigettare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che vi sia stata effettivamente un’errata interpretazione del summenzionato articolo, in quanto il giudice di merito, una volta considerato il taglio delle travi, non ha ulteriormente valutato la sua capacità di alterazione della cosa comune, anche con riguardo alla statica dell’edificio. Si tratta, invece, di un uso lecito della cosa comune, che «solo in particolari circostanze, da dimostrare di volta in volta, può assumere aspetti lesivi per l’integrità dell’edificio, se ne compromette la sicurezza, il decoro o altra essenziale caratteristica».
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