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martedì 12 dicembre 2017

Responsabilità del condominio per furti da ponteggi

"L’amministratore di condominio, in quanto custode dei beni comuni ed esecutore della volontà assembleare del condominio, non è un soggetto direttamente, personalmente e civilmente responsabile delle violazioni e delle sanzioni contenute nel d.lgs. n. 31/2001 qualora abbia tempestivamente informato il condominio"



In tema di furti agevolati dai ponteggi installati in esecuzione di un appalto in un edificio in condominio la S.C. ha iniziato con affermare che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 cod. civ., allorquando un ponteggio sia sistemato in aderenza ad un fabbricato per la esecuzione di lavori di riparazione in tale edificio, per ciò stesso questo ponteggio si trova a ricadere nell’ambito della custodia dei proprietari dell’edificio, cui accede, salvo prova contraria , e poi che è astrattamente ipotizzabile una responsabilità ex art.2051 cod. civ. a carico dello stesso, trovandosi il ponteggio nella sua sfera di custodia.
E’ evidente la contraddizione tra le due affermazioni, in quanto in un caso si presume una situazione di custodia, mentre nell’altro viene semplicemente ipotizzata tale situazione; non viene, poi, chiarito quale sarebbe il contenuto della prova contraria per superare la presunzione di custodia, né quale sarebbe il contenuto della prova diretta a dimostrare che la possibilità astratta della custodia si è, in concreto, realizzata.
Ciò premesso, va, poi, ricordato che in dottrina si sostiene che ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. occorre che la cosa si trovi nella disponibilità materiale del soggetto e tale rapporto con la cosa fonda l’obbligo di custodia materiale della stessa ed il connesso dovere di vigilare oppure che la relazione tra il soggetto e la cosa che legittima la pronuncia di responsabilità è caratterizzata dalla sussistenza di un potere in capo al soggetto stesso di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento il cui si è prodotto il danno.
Non si vede come il condominio possa, allora, essere considerato custode dei ponteggi installati dall’appaltatore.
Non si può, poi, non ricordare che la stessa S.C. ha affermato che elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione.
In altri termini, anche volendo ipotizzare che il condominio è custode dei ponteggi, non è configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. quando la cosa sia uno strumento con cui l’azione od omissione dell’uomo causa il danno, per cui esso sia cagionato non “dalla cosa” ma ”con la cosa”.
Se si estendessero gli obblighi del custode fino a comprendere anche una attività di prevenzione rispetto all’altrui attività illecita,si assimilerebbe in pratica la disciplina prevista da due tipologie diverse,contro la lettera e la ratio delle rispettive disposizioni normative.
Si è anche prospettata la responsabilità del condominio sotto il profilo della culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.
Non viene spiegato, però, come sia configurabile una responsabilità del condominio sotto il profilo della culpa in eligendo per il furto compiuto dal ladro che abbia utilizzato i ponteggi il cui montaggio a regola d’arte non sia contestato o per il fatto che nel montaggio di tali ponteggi l’appaltatore sia stato un c.d. nudus minister, cioè si sia limitato ad eseguire le direttive del committente. 
Si è anche affermato che il condominio dovrebbe rispondere del montaggio della impalcatura senza luci esterne e della mancanza di strutture di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti ; in tal modo, però, si danno per scontati:
  1. l’obbligo dell’appaltatore di munire le impalcature di luci esterne e di non meglio precisate “strutture di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti”;
  2. l’esistenza di un obbligo di controllo del committente sull’operato dell’appaltatore che, invece, in linea di principio è da escludere, che la stessa S.C. ha escluso, affermando che il committente non è né obbligato a sorvegliare l’esecuzione del contrato di appalto – che normalmente avviene con piena autonomia dell’imprenditore – né tanto meno a cooperare con questi nella realizzazione di esso; conseguentemente la corresponsabilità del committente non può fondarsi sull’omessa vigilanza, nel suo interesse, sull’appaltatore, nel caso di danni derivati a terzi.
Recentemente la S.C. ha mutato orientamento affermando che è da escludere, in linea di principio, che - in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale - possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., una responsabilità oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità ordinaria per colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
In una siffatta ipotesi, la responsabilità del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo. Ed in tale ottica costituisce questione di fatto stabilire in quali limiti ed in quali termini lo stesso condominio disponga, nella vicenda concreta, di tali poteri di vigilanza, ed eventualmente anche in che termini ed in che limiti sia comunque esigibile, secondo l’ordinaria diligenza che, nell’affidamento a terzi di lavori in appalto da svolgersi sulle parti comuni dell’edificio, esso si riservi in ogni caso siffatti poteri, a tutela dei condomini e dei terzi ai quali dai lavori stessi possano derivare eventuali pregiudizi.
In definitiva viene ipotizzata una astratta corresponsabilità del condominio, la quale, però, è subordinata a presupposti concreti che ben difficilmente sarà possibile accertare.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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venerdì 15 settembre 2017

Termoregolazione - I chiarimenti del Ministero


  • Il Documento del MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato alcuni chiarimenti in materia di contabilizzazione e termoregolazione di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 141/2016.
Va innanzitutto precisato che il documento non ha alcun valore giuridico ai fini interpretativi e qualsiasi Giudice potrà ignorarlo.
Tuttavia, alcuni spunti possono essere utili per una lettura della norma almeno in riferimento a quelle parti che generano difficoltà interpretative.
  • Edificio polifunzionale
Una di queste è la definizione di “edificio polifunzionale” di cui all’articolo 2 lettera p): “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”
Ciò che genera confusione è il seguente passaggio “destinato a scopi diversi”. Secondo il MISE, nel caso in cui un edificio appartenga ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, ma vi sia la necessità di ripartire le spese energetiche tra più soggetti, trovano applicazione gli obblighi di procedere all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione.
L’interpretazione convince e coincide con le indicazioni date da ANACI nei convegni.
La norma che prevede l’obbligo di installazione dei sistemi di contabilizzazione è il D. Lgs. 102/2014 che, in ossequio alle proprie finalità, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico. Il decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

A tal fine l’articolo 9 comma 5 prevede, alle lettere b) e c), che nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Nei casi in cui l’uso di sottocontatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura del medesimo proprietario, all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

Innanzitutto emerge che la definizione fa riferimento all’occupazione di almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata. Occorre, pertanto, come primo requisito, che vi sia un impianto termico posto al servizio di almeno due unità immobiliari.
Il termine “occupato” fa riferimento all’utilizzo dello stesso e non al rapporto contrattuale in base al quale l’unità immobiliare sia occupata. Si ritiene, pertanto, che l’occupante possa essere tale in virtù di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) oppure in virtù di un diritto personale di godimento (locazione o comodato).
Sembrerebbe di poter ritenere che la locuzione “edificio destinato a scopi diversi” faccia riferimento all’edificio nel suo insieme e non alle singole unità immobiliari. Quindi parrebbe di escludere che il riferimento sia alle attività nelle unità immobiliari le quali debbano essere diverse tra loro (ad esempio una artigianale ed una abitativa). D’altro canto, anche nella definizione di “condominio”, viene fatto riferimento all’edificio e non alle attività al suo interno. Si consideri anche, per quanto attiene all’edificio polifunzionale, che il riferimento alle singole unità immobiliari è fatto per l’occupazione e non per l’attività in esse esercitata.
Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alle attività svolte all’interno delle singole unità immobiliari, avrebbe citato le classi catastali (queste fanno in effetti distinzione tra gli scopi: abitativo, industriale, sportivo ecc):
Il termine “scopi diversi” potrebbe fare riferimento agli altri edifici i cui scopi sono indicati sempre nelle definizioni del medesimo decreto legislativo 102/2014, quindi gli edifici della pubblica amministrazione.

In ogni caso, verrebbe da escludere che la diversità degli scopi sia riferita all’utilizzo delle singole unità immobiliari (nel senso che debbano essere utilizzate per almeno due scopi diversi, cioè, ad esempio, commerciale e abitativo) per vari motivi. In primo luogo per quanto sopra detto. In secondo luogo, se il riferimento fosse all’utilizzo della unità immobiliare, si avrebbe che l’obbligo sarebbe escluso qualora, in un edificio composto da 50 unità immobiliari, queste siano occupate tutte ad abitazione mentre, se una di esse dovesse improvvisamente divenire un ufficio, scatterebbe l’obbligo.
Si ricordi che lo scopo della norma è quello di “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime” (articolo 9 comma 5 capoverso).
In tale disposizione, il legislatore fa espresso riferimento alle sole unità immobiliari ed all’obbiettivo di portare gli occupanti (siano essi conduttori, comodatari o proprietari) a diminuire il prelievo di energia al fine di risparmiare denaro e, conseguentemente, energia.
  • Le differenze di fabbisogno del 50%
Qualche perplessità genera invece l’interpretazione del MISE per il caso della mancata applicazione della 10200 ai fini della ripartizione della spesa qualora vi siano differenze di fabbisogno termico superiori al 50%. Secondo il Ministero il calcolo del fabbisogno può essere effettuato in riferimento a sole due unità immobiliari. Il parere sembrerebbe non conforme al dettato normativo. Quest’ultimo prevede che il calcolo debba essere effettuato “per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio”. La locuzione, letteralmente, sembra quindi fare riferimento a tutte le unità che formano il condominio, quindi non solamente due. Diversamente, non avrebbe avuto motivo il Legislatore di specificare “costituenti il condominio”.
Si ricordi che la relazione, in questo caso, deve essere asseverata e una interpretazione non corretta potrebbe esporre i condomini alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 16 del medesimo D. Lgs. 102/2014.
  • La 10200 in assenza di contabilizzazione
Nel caso in cui non siano stati installati i sistemi di contabilizzazione in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge, non vi è obbligo alcuno di ricorrere alla norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione delle spese del riscaldamento.
  • Non è sufficiente la delibera per escludere le sanzioni
La sola delibera di installazione non pone al riparo dalle sanzioni i singoli Condòmini che, a causa dei ritardi sia nell’assunzione della delibera sia dovuti all’impresa che non effettua le opere, non si siano adeguati entro la scadenza del 30/06/2017.

Il MISE si concentra anche sui seguenti aspetti:
  • sono vietati i coefficienti correttivi;
  • è obbligatorio contabilizzare l’acqua calda sanitaria;
  • per la contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria è possibile utilizzare un contatore volumetrico;
  • i “contaore” non possono essere equiparati ai sistemi di contabilizzazione; i “contaore”, infatti, misurano il tempo di accensione ma non la quantità di energia consumata;
  • nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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martedì 16 maggio 2017

VALVOLE TERMOSTATICHE: Legislazione Tecnica

La proroga al 30 giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione non vale per la Regione Lombardia. E’ quanto sostiene la Regione stessa a mezzo di una pubblicazione sulla pagina internet www.curit.it.
La proroga citata è prevista nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”) il quale modifica il D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5 lettere b) e c).
La scadenza al 31/12/2016 è prevista invece in Lombardia dalla Legge Regionale 24/2006 articolo 9 comma 1 lettera c).
Ad avviso della Regione, quindi, la Legge Regionale prevale sulla norma nazionale.
Vi sarebbero però spazio anche per una possibile interpretazione contraria.
Occorre infatti ricordare che la Legge 24/2006 Regione Lombardia (emanata a tutela della salute e dell’ambiente) prevedeva inizialmente la scadenza per la termoregolazione al 01/08/2014.
Successivamente, con la legge 20/2015, la Regione decise di uniformarsi alla normativa nazionale richiamando espressamente il D. Lgs. 102/2014 che all’articolo 9 comma 5 prevedeva la scadenza al 31/12/2016.
La nuova formulazione della Legge Regionale a seguito della modifica è, pertanto, la seguente:

Art. 9, Legge 24/2006 (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
“La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2007), detta disposizioni per:
  1. (omissis);
  2. (omissis);
  3. estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”
Parrebbe quindi possibile anche ritenere che l’articolo della legge Regionale sopra richiamato, di fatto, altro non faccia che autorizzare la Giunta Regionale ad emanare, con propria Delibera, disposizioni attuative per l’installazione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione. Tutto quanto sopra, però, al fine di uniformarsi alla normativa nazionale.
Si ricorda, infatti, che la Delibera di Giunta Regionale è norma regolamentare attuativa di una Legge. In questo contesto si inserisce il decreto legge così detto “milleproroghe” che rinvia la scadenza per l’adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione al 30 giugno 2017.
Pertanto, il milleproroghe ha modificato la norma a sua volta richiamata dalla Legge regionale.
Si consideri che il D. Lgs. 102/2014 ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE mentre la Regione Lombardia non ha, a sua volta, recepito tale direttiva con una Legge decidendo, così, di non ricorrere alla potestà legislativa riconosciutagli dalla Costituzione ma, invece, di emanare solo norme attuative.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 102/2014, le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale il quale consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Per il raggiungimento di tale obbiettivo, quindi, la Legge regionale demanda alla Giunta di emanare provvedimenti attuativi.
Non sfuggirà all’interprete la circostanza in base alla quale il D. Lgs. 102/2014 non contiene, a differenza dal D. Lgs. 192/2005 attuativo della Direttiva UE 2002/91/ce poi sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE, la clausola di cedevolezza che lascia alle Regioni la possibilità di recepire autonomamente la Direttiva (non appare questa la sede per la disamina circa l’eventuale incostituzionalità di tale norma in riferimento all’articolo 117 della costituzione che, invece, assegna alle Regioni la potestà legislativa in materia).
In ogni caso, soccorrerebbe in tale ipotesi la “clausola di cedevolezza”. Secondo tale interpretazione, le norme legislative di dettaglio emanate dallo Stato nelle materie per le quali le Regioni hanno la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, sostituiscono le norme regionali in vigore e cedono, in seguito, solo nel caso in cui la Regione dovesse emanare nuove leggi nella stessa materia.
Vi è sicuramente incertezza interpretativa, anche in riferimento alla possibile incompatibilità tra le nuove disposizioni di Legge e le precedenti, nonché ai rapporti tra le diverse potestà legislative esercitate dallo Stato e dalle Regioni (le une fatte proprie dalle altre).
Occorre prestare attenzione anche alle conseguenze circa l’eventuale scadenza al 31/12/2016 in Lombardia. Si ricordi, infatti, che dallo spirare del termine consegue che:
  1. migliaia di cittadini lombardi potrebbero vedersi destinatari della sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare, come previsto dalla DGR Lombarda n. 1118/2013 articolo 25, comma 5 lettera q);
  2. decadenza di tutti i contratti stipulati con un terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della medesima DGR 1118/2013; la decadenza è determinata dal fatto che l’impianto termico, in assenza di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, non sarebbe più conforme alle disposizioni di legge; tale norma è analoga a quella contenuta nel DPR 74/2013 articolo 6 comma 4; la decadenza del contratto porterebbe a mancati guadagni da parte delle imprese.
Visto tutto quanto sopra, potrebbe essere utile un pronunciamento del Consiglio Regionale Lombardo che si uniformi, anche questa volta, alla norma nazionale.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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mercoledì 29 marzo 2017

Statuto dei Lavoratori - Comportamento in caso di contestazioni disciplinari, le sanzioni

Prima di parlare di come comportarsi per contestare una sanzione disciplinare è necessario precisare che l’art. 2106 del Codice Civile e lo Statuto dei Lavoratori all’art. 7 Legge 300/70, prevedono e disciplinano il potere, in capo al datore di lavoro, di irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore che non rispetta i doveri che gli derivano dal suo contratto, ossia i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro (articoli. 2104 e 2105 cod. civ.). Va da se che ogni sanzione deve essere adeguata ovvero, nel porre in essere un provvedimento disciplinare, deve essere rispettato il principio secondo il quale ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione (Cass. 23 gennaio 2002, n. 736); (Cass. 25 novembre 1996, n. 10441). Ogni infrazione rilevante ai fini disciplinari deve essere contestata tempestivamente, per cui tra il fatto e la contestazione deve passare un lasso di tempo contenuto.
  • RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONE E TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
L’amministratore del condominio, oppure il titolare dello studio, muove per iscritto le contestazioni a cui bisogna rispondere entro 5 giorni.
Il lavoratore apporrà personalmente sulla contestazione consegnatagli la dizione:
- "Per ricevuta seguita dalla data di consegna e dalla firma, il tutto scritto di PUGNO da parte del lavoratore stesso".
Questo onde evitare di firmare una ricevuta con una data antecedente o diversa.
Può accadere che il lavoratore non intenda firmare la “ricevuta”, in tal caso, dato che la legge non specifica una particolare modalità di consegna, l’orientamento della Giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette:
• sia la lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
• sia la consegna a mano da parte di un rappresentante del datore di lavoro;
• sia il telegramma.

In tutti e tre i casi è sempre rispettata la forma scritta (Cass. Sez. lavoro, 1 giugno 1988, n. 3716; Cass. Sez. lavoro,23 ottobre 2000, n. 13959).
L’avvenuta contestazione dell’addebito può essere provata con ogni mezzo. Qualora il datore di lavoro abbia inoltrato la lettera di contestazione mediante raccomandata è sufficiente, quale prova dell’avvenuto avviso, la giacenza del plico postale.
  • ANNOTAZIONE
La richiesta di giustificazione non può far riferimento, quali recidive, a sanzioni già erogate oltre i due anni precedenti.

> IMPORTANTE
Esempi di lettera di contestazione ERRATA
• ………… sono venuto a conoscenza che Ella non ha tenuto un comportamento consono di fronte al condomino ............
• ... la presente per contestare il comportamento da Lei tenuto nel/nei giorno/i di………
• ...........voglia giustificare quanto contestato, La informiamo che, in difetto, adotteremo nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti.
Esempio di lettera di contestazione ESATTA
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Contestazione di infrazione
La presente per contestare il comportamento da Lei tenuto nel/nei giorno/i di .... e consistente ....
RicordandoLe che, a norma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Lei dispone di 5 giorni per produrre eventuali giustificazioni, La informiamo che, in difetto, adotteremo nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente contratto collettivo.
Distinti saluti.

> IMPORTANTE
RISPOSTA AGLI ADDEBITI MOSSI DAL DATORE DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE
Il lavoratore motiva le giustificazioni contestate
– entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera - in forma:
• Verbale;
• Scritta.
Il lavoratore potrebbe anche omettere di scrivere le giustificazioni, chiedendo per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento delle contestazioni, di essere convocato alla presenza del proprio rappresentante sindacale, per spiegare a voce le proprie ragioni. In tale ipotesi il sindacalista potrà eventualmente proporre la possibilità di chiudere la vicenda nel modo più indolore possibile per il lavoratore.

> IMPORTANTE
IL TERMINE DEI CINQUE GIORNI
Sia che il lavoratore chieda di difendersi e di essere sentito sia che non lo faccia e resti inerte, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto dei fatti contestati.

> IMPORTANTE
• Se la contestazione avviene mediante raccomandata, il termine per la presentazione delle giustificazioni da parte del dipendente decorre dal momento in cui quest’ultimo ha ricevuto la lettera di contestazione e non dal giorno in cui è stata inviata.
• se il lavoratore si è già discolpato (oralmente o in forma scritta) e non ha fatto esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, il datore di lavoro può procedere con l’irrogazione della sanzione anche prima della scadenza del termine.
  • APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
Se il lavoratore non ha presentato alcuna giustificazione entro il termine di 5 giorni o l’ha fornita ma il datore di lavoro non la ritiene valida a giustificare il comportamento, quest’ultimo può procedere applicando la sanzione prevista dal contratto collettivo, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto – eventualmente - della recidiva.
Quando il fatto addebitato riguarda più dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a trattarli tutti nello stesso modo, applicando la medesima sanzione; in caso contrario, deve giustificare adeguatamente eventuali differenze. L’entità della sanzione viene solitamente stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, a seconda della gravità della violazione.

Qui di seguito si elenca quanto previsto, in materia, dalla contrattazione collettiva in uso nel nostro settore:
PROPRIETARI di FABBRICATO
TITOLO XIII -NORME DISCIPLINARI - Art. 130 - Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di salario;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
STUDI PROFESSIONALI –CONFPROFESSIONI
Art 138 - Provvedimenti disciplinari

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
6) licenziamento disciplinare per giusta causa
TERZIARIO - CONFCOMMERCIOArt .225 –Provvedimenti disciplinari1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione ………..;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare …………….

  • RECIDIVITÀ DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. La nozione di “applicazione” va riferita non al momento dell’esecuzione della sanzione ma a quello della sua irrogazione, cioè al momento in cui la sanzione viene formalmente comunicata al dipendente. La preventiva contestazione dell’addebito deve riguardare, a pena di nullità della sanzione, anche la recidiva o comunque i precedenti che la integrano.


Esempio di lettera di contestazione PER RECIDIVA
data …….....
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Contestazione di infrazione e di recidiva
La presente per contestare il comportamento da Lei tenuto nel/nei giorno/i di .... e consistente .... Le contestiamo altresì il fatto che l’anzidetto comportamento costituisce recidiva in infrazione. Più precisamente, nel corso degli ultimi due anni Lei è stato oggetto dei seguenti procedimenti e provvedimenti disciplinari: .... (indicare le date delle contestazioni e le sanzioni applicate).
RicordandoLe che, a norma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Lei dispone di 5 giorni per produrre eventuali giustificazioni, La informiamo che, in difetto, adotteremo nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente contratto collettivo.
Distinti saluti

Esempio di lettera di comunicazione della sanzione del rimprovero scritto
li …….....
RACCOMANDATA …….....
Sig. ........
Oggetto: Rimprovero scritto
A seguito della mia raccomandata del .... con la quale Le si contestava quanto segue: (riportare testo della contestazione) ....
Avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni da Lei fornite (oppure non avendo Lei fornito giustificazione alcuna), ci vediamo costretti ad adottare nei Suoi confronti il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto.
RichiamandoLa, per il futuro, ad un comportamento maggiormente rispettoso dei Suoi doveri, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

> IMPORTANTE
L’ EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE da parte del LAVORATORE
Il lavoratore che ritenesse ingiusta la sanzione disciplinare può impugnarla con una delle seguenti modalità:
  1. promuovere, entro i 20 giorni successivi all’applicazione della sanzione, anche per mezzo dell’associazione sindacale di appartenenza, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro , composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro ; in questo caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio;
  2. ricorrere al giudice del lavoro, dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro (non ci sono tempi immediati);
  3. ricorrere alle procedure arbitrali previste da CCNL SACI-CISAL.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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martedì 7 febbraio 2017

PROCESSO TRIBUTARIO

Sui poteri istruttori del giudice tributario, ed in particolare sui suoi limiti, la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - nel corso degli anni ha stabilito importanti principi con le seguenti sentenze:
  • n. 673/2007;
  • n. 23580/2009;
  • n. 14960/2010;
  • n. 26392/2010;
  • n. 26741/2013;
  • n. 14244/2015;
  • n. 955/2016;
  • n. 12308/2016.
L’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere a disporre i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi (Cass. n. 955 del 2016).
Il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007).
Tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia.
In tema di contenzioso tributario, comunque, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare “ex officio” i poteri istruttori di cui all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, salvo che non sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra (Cass. n. 14244 del 2015).
Discendono da tale premessa due corollari, con riferimento ai presupposti ed ai limiti di operatività dei poteri istruttori conferiti al giudice tributario dall’art. 7 citato.
Anzitutto, come questa la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, l’art. 7 più volte citato, laddove attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, e dunque anche nell’ora abrogato terzo comma (che attribuiva «alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia»), dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007).Tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010, Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l’onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata dall’essere i documenti in possesso dell’altra parte o di terzi (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n. 10970 del 14/05/2007).
In secondo luogo i poteri in questione non sono arbitrari ma discrezionali ed il loro esercizio, così come il loro mancato esercizio, deve essere adeguatamente motivato (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 2007, cit.)
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che a fronte di un avviso di rettifica da parte dell’amministrazione che richiamava espressamente elementi di indagine ricavati dagli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa la legittimità della verifica operata dalla Guardia di Finanza e l’attendibilità dei relativi esiti, l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricadeva in capo all’amministrazione finanziaria e non poteva prescindere dalla produzione del p.v.c..
Ciò posto non si conforma a una corretta interpretazione dell’art. 7 più volte citato, quale compendiata nei principi sopra enunciati, circa i poteri istruttori attribuiti alle commissioni tributarie, l’affermazione contenuta in varie sentenze di merito secondo cui sarebbe sempre consentito ad esse «ordinare alla parte la presentazione di documenti che presentino incisiva rilevanza ai finì della decisione» e costituirebbe per converso dovere del giudice in tale situazione l’esercizio di tale potere.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, una tale incondizionata declinazione dei poteri istruttori del giudice tributario non può essere condivisa e tanto più la stessa deve ritenersi erronea nel caso di specie, nel quale la mancata attivazione di tali poteri da parte del primo giudice risultava anche giustificata dal fatto che, come pacifico in atti, lo stesso aveva espressamente invitato l’amministrazione alla produzione del p.v.c., a tal fine anche accordando un rinvio della trattazione, rimasto però infruttuoso, essendo anche alla successiva udienza la parte rimasta inerte senza addurre a quanto costa alcuna idonea giustificazione.
Occorre ribadire il principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2787/2006; n. 23580/2009) secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art.345 codice procedura civile, ma tale attività processuale va esercitata stante il richiamo operato dall’art.61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dall’art.32, comma primo, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art.24, comma primo.
Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio):con la conseguenza che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.)”.
Nel processo tributario, che è dotato di una sua propria specificità (cfr. l’art. 1 d.lgs. 546/1992), il principio dispositivo, mentre opera incondizionatamente in tema di onere di allegazione, incontra un qualche temperamento in materia di prova. Al riguardo, in particolare, l’art. 7, più volte citato, prevede che le commissioni tributarie “ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari o all’ente locale da ciascuna legge d’imposta”.
Il comma 3 dello stesso articolo ha, inoltre, previsto (fino alla sua abrogazione, disposta, peraltro, solo, dal 02/12/2015, con l’art. 3/bis comma 5, inserito nel D.L. 203/2005 dalla legge di conversione 248/2005) “è sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”.

La portata della disposizione assai ampia se ci si attiene al solo dato letterale è stata definita dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, che ha reiteratamente puntualizzato:
  1. che l’esercizio dei poteri di acquisizione d’ufficio, attribuiti dall’art. 7, commi 1 e 3, d.lgs. 546/1992 alle commissioni tributarie, non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova, che grava sulle parti in base al criterio di cui all’art. 2697 c.c. (v. Cass. 905/06, 7129/03), potendo, al più, intervenire in funzione di mera integrazione, ma mai di integrale sostituzione (v. Cass. 15214/00);
  2. che il predetto esercizio costituisce facoltà discrezionale, ma non arbitraria, del giudice tributario, sicché in una situazione in cui il documento da acquisire appaia astrattamente presentare incisiva rilevanza ai fini della decisione, l’esercizio di tale potere istruttorio configura un dovere del giudice, il cui mancato assolvimento è illegittimo, se non motivato (v. Cass. 905/06, 7129/03).
In definitiva, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui all’art. 7 più volte citato, salvo che non sussista il presupposto della impossibilità di acquisire la prova altrimenti.

In conclusione, anche alla luce di tutti i suesposti principi, è auspicabile che nella fase istruttoria del giudizio tributario sia ammessa anche la testimonianza, per mettere su un piano di effettiva e concreta parità processuale il contribuente ed il fisco, come più volte ho suggerito nei miei articoli.

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
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venerdì 13 maggio 2016

Riscossione tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni


RISOLUZIONE N.39/E - Roma, 13 MAGGIO 2016


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martedì 1 dicembre 2015

Amministratore garante della sicurezza sul lavoro e sistema sanzionatorio penale


La norma tutela la pubblica incolumità con specifico riferimento all’ambiente di lavoro e, in particolare, la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto incrimina espressamente la rimozione o l’omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni

In termini generali, si consideri che l’amministratore, in forza della c.d. clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p. -che equipara il non impedire un evento al cagionarlo- potrebbe essere incriminato del reato di omicidio o lesioni colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p., qualora, dall’inosservanza degli obblighi a lui gravanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, derivi la morte o il ferimento del dipendente; accanto a questi reati di omesso impedimento dell’evento, esistono, poi, reati di pura omissione, quali gli artt. 437 e 451 c.p., aventi ad oggetto, rispettivamente, l’omissione dolosa o colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (per una recente fattispecie, v. Cass. pen., 5 maggio 2011, n. 22239).
In altri termini, la responsabilità penale, per la violazione degli obblighi derivanti dalla posizione giuridica di garanzia dei responsabili per la sicurezza, può assumere una duplice fisionomia, che si realizza o con l’integrazione di un reato di omesso impedimento dell’evento, ai sensi del combinato disposto di una fattispecie incriminatrice di parte speciale, con l’art. 40, comma 2, c.p., qualora dall’inosservanza derivino l’omicidio o le lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.), oppure un reato di pura omissione, nei casi previsti dagli artt. 437 c.p. (omissione dolosa di cautele contro gli infortuni) e 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) con la fattispecie incriminatrice disciplinata dalla normativa di settore. In particolare, i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) sono imputabili all’amministratore di condominio, esclusivamente a titolo di colpa, ove, in qualità di titolare di una posizione di garanzia (datore di lavoro o committente ex d.lgs. n.81/2008), abbia omesso di impedire un evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire.
Si sottolinea in proposito che, trattandosi di reati colposi omissivi c.d. impropri, le omissioni devono costituire l’antecedente causale dell’evento: invero, nei reati colposi (art. 43 c.p.), la condotta è attribuibile all’agente, anche in presenza di un evento non voluto da quest’ultimo, neppure in modo indiretto, per cui il fatto deve essere ascrivibile all’agente per negligenza o imprudenza o imperizia, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nella prima ipotesi, sussiste una colpa generica e, nella seconda, si registra una colpa specifica; segnatamente, si ha “imprudenza” quando si viola una regola cautelare di non tenere una certa condotta o di tenerla con modalità diverse, “negligenza” quando si viola una regola di condotta che richiede un’attività positiva, e “imperizia” in relazione ad attività che chiedono cognizioni tecniche, per cui si tratta di una forma di imprudenza o negligenza qualificate; nella nozione di “leggi” rientrano sia le fonti normative ordinarie in senso stretto, sia gli atti ed i provvedimenti governativi a questa formalmente equiparati, i “regolamenti” sono gli atti amministrativi di carattere normativo, gli “ordini” sono prescrizioni più specifiche, in quanto rivolte a determinati destinatari o ad una ristretta cerchia di soggetti, e la categoria delle “discipline” fa riferimento a quelle norme emanate da soggetti muniti di poteri autoritativi, sia pubblici che privati, dirette a regolamentare l’esercizio di un’attività in un contesto specifico. L’imputazione a titolo di colpa è riconducibile, quindi, all’inosservanza di regole cautelari che, se rispettate, avrebbero evitato l’evento dannoso; tali precetti hanno valenza generale e, pertanto,
efficacia diffusa, in quanto si rivolgono indistintamente a tutti i soggetti che svolgono una determinata attività pericolosa, della quale si vogliono prevenire potenziali eventi lesivi. Tuttavia, affinché sussista una responsabilità per colpa, è necessario non solo l’oggettiva inosservanza delle regole cautelari (misura oggettiva della colpa), ma anche che la stessa sia attribuibile, dal punto di vista psicologico, all’agente, sotto forma di un’omissione dell’esercizio dei poteri di controllo sul decorso causale del fatto (misura soggettiva della colpa). Un’ulteriore distinzione va disposta riguardo all’attribuibilità della colpa generica o specifica.
Nel primo caso (colpa generica), il fondamento risiede nella prevedibilità e nell’evitabilità dell’evento; la “prevedibilità” si sostanzia nella possibilità per l’agente di rappresentarsi l’evento dannoso, come conseguenza certa di un’azione o di un’omissione, mentre la “evitabilità” consiste nella possibilità di scongiurare l’evento il cui verificarsi è stato previsto; se il fatto-reato era imprevedibile o inevitabile, nessuna colpa è ravvisabile nei confronti dell’agente (v., ex multis, Cass. pen., 25 febbraio 2009, n. 21513).
Nel secondo caso (colpa specifica), si ritiene sufficiente la violazione di una delle regole poste dall’autorità, la cui inosservanza costituisce, di per sé, imprudenza, essendo poste per impedire eventi per i quali il relativo giudizio di prevedibilità ed evitabilità è già stato valutato dal legislatore; comunque, la colpa non si estende a tutti gli eventi che ne siano derivati, ma solo a quelli che la norma voleva prevenire, anche se il rispetto delle suddette regole potrebbe non essere sufficiente ad escludere la responsabilità, in quanto l’osservanza della norma scritta può non esaurire i doveri di diligenza e di prudenza del soggetto. Nello specifico, può essere incolpato del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”: in tal caso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, e, qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. Il bene giuridico tutelato dalla norma de qua è l’incolumità individuale che, nel rispetto dei principi costituzionali, non è di esclusiva pertinenza del singolo, ma appartiene alla collettività intera, quale espressione di un rilevante interesse statale, che si traduce nell’assoluta indisponibilità della vita umana, quale base essenziale della convivenza civile. L’elemento soggettivo del reato è la colpa: essa sussiste se, “valutata la condotta in concreto con riferimento alla posizione di garanzia assunta dall’agente, risulta che questi si sia rappresentato come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione proprio l’evento in concreto verificatasi, pur prescindendo dalle concrete modalità di verificazione” (così Cass. pen., 5 dicembre 2008, n. 4675). Commette, poi, il reato di lesioni colpose ai sensi dell’art. 590 c.p., “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale”: la pena contemplata è la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a euro 309,00, con progressivi aggravamenti a secondo del tipo di lesione, mentre, se tali fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è ulteriormente aumentata; giova ricordare, in proposito, che le lesioni personali, in relazione alla prognosi, si distinguono in lievissime (malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un tempo non superiore ai 20 giorni), lievi (tra 21 e 40 giorni), gravi (superiori ai 40 giorni) e gravissime (se portano a una malattia insanabile). Peraltro, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico oppure “una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa” (così Cass. pen., 11 giugno 2009, n. 40428). 
Rilevante in questa sede è, altresì, il reato di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”, previsto dall’art. 437 c.p.:

  1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
  2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 dieci anni”. Tale delitto è, nell’ipotesi del comma 1, un reato di pericolo presunto, avente ad oggetto specifico il bene giuridico dell’incolumità pubblica, che può essere esposto a pericolo dalla mancata collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro oppure dalla rimozione o dal danneggiamento di essi.
L’omissione riveste carattere delittuoso quando è riconducibile in capo a chi ha l’obbligo giuridico di collocare gli impianti, apparecchi o segnali (o da parte di chi avrebbe dovuti collocarli per incarico della persona giuridicamente obbligata) e quando si rinvengano la volontà cosciente e libera nonché l’intenzione di violare il proprio obbligo giuridicamente imposto, essendo al riguardo sufficiente la semplice consapevolezza (dolo) dell’omissione e la rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell’ambiente, mentre non è richiesta l’intenzione di arrecare danno alle persone.
La norma tutela la pubblica incolumità con specifico riferimento all’ambiente di lavoro e, in particolare, la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto incrimina espressamente la rimozione o l’omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, le quali riguardano, di solito, singoli soggetti e non indistinte collettività di persone, ossia unicamente le persone inserite nell’ambiente di lavoro, con conseguente esclusione degli estranei.
La condotta può essere omissiva o commissiva, e si integra omettendo di collocare o rimuovere (o danneggiare) le apparecchiature prese in considerazione. Il soggetto attivo del reato, nella fattispecie commissiva, può essere chiunque mentre, in quella omissiva, deve essere individuato nell’àmbito dei soggetti, garanti dell’incolumità dei lavoratori, previsti dalla legislazione antinfortunistica; la realizzazione in forma omissiva, pertanto, presume la violazione dell’obbligo giuridico di collocare gli strumenti imposti dalla normativa prevenzionistica, nonché “il mancato, consapevole, ripristino di
apparecchiature antinfortunistiche che, a causa di precedente manomissione, abbiano perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro” (così Cass. pen., 11 giugno 2009, n. 28850).
L’elemento soggettivo è il dolo, consistente nella consapevolezza dell’esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un’apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l’infortunio e privo della cautela imposta, e nella volontà di accettare il rischio di quest’ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa.
Integra, poi, il reato di “omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”, ai sensi dell’art. 451 c.p.: “Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516”.
Il summenzionato delitto è strettamente collegato al reato precedente, ed è ravvisabile quando le omissioni, rimozioni o inservibilità attengono a mezzi di soccorso utili per infortuni già verificatesi; l’elemento differenziale consiste nel fatto che, mentre con il delitto di cui all’art. 437 c.p. il legislatore ha inteso prevenire disastri o infortuni sul lavoro, con quello ex art. 451 c.p. si è posto il fine di limitare le ulteriori conseguenze.
Trattasi di un reato di pericolo, configurabile indipendentemente dal verificarsi degli eventi previsti dalla norma (v. Cass. pen., 10 giugno 2011, n. 33294), e riferibile ad un numero indeterminato di persone; l’indeterminatezza, però, non sta a significare che occorre la presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo, ma che devono essere salvaguardati dal pericolo di infortuni i lavoratori momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati. La condotta punibile consiste esclusivamente nell’omessa collocazione o nella rimozione, oppure nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all’estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, mentre l’elemento soggettivo del reato è la colpa.
Resta inteso che tutte le citate norme potrebbero essere contestate in concorso tra loro quando, ad esempio, a seguito dell’inosservanza delle norme sugli infortuni sul lavoro, si verifichino il delitto di omicidio colposo e quello di cui all’art. 437, comma 2 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro); infatti, le condotte, le rispettive oggettività giuridiche (la pubblica incolumità e la vita umana) e l’elemento soggettivo (colpa e dolo) sono diverse; più specificatamente,
si è in presenza di elementi strutturali diversi sotto l’aspetto sia obiettivo sia soggettivo che non danno luogo a conflitti di norme e, quindi, possono concorrere tra loro.
In proposito, con particolare riguardo all’obbligo di informazione, rispetto al sistema precedente, la novità del d.lgs. n. 81/2008 è che l’art. 55, comma 4, punisce con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da euro 800,00 a euro 3.000,00 il datore di lavoro (e, quindi, anche l’amministratore del condominio) che ometta di fornire al lavoratore le suddette informazioni, per cui nulla esclude che sia configurabile il concorso tra le contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 ed il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro di cui al summenzionato art. 437 c.p. Deve evidenziarsi, sul punto, che l’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008 mantiene il sistema previsto dal d.lgs. n.758/1994, per cui l’organo di vigilanza emette nei confronti del datore di lavoro, che abbia violato la normativa di sicurezza, un verbale che impone la prescrizione da compiersi, di solito, entro 60 giorni: se il soggetto ingiunto adempie alla prescrizione nei termini previsti è ammesso a pagare, in un termine stabilito a pena di decadenza dal beneficio, l’ammenda nella misura di un quarto del massimo previsto e, se paga tale sanzione, la contravvenzione è estinta.
E’ da segnalare, infine, che l’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 ha equiparato “l’esercizio di fatto” dei connessi poteri giuridici alle posizioni di garanzia normativamente previste (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.); anche in tale ipotesi - che richiama quella fantomatica figura della “persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”, contemplata nel novellato art. 1129, comma 6, c.c. - si dovrà verificare che il soggetto titolare della posizione di garanzia “di fatto” abbia poteri giuridici impeditivi perché, diversamente, potrà ravvisarsi un mero obbligo di attivarsi o un obbligo di sorveglianza, entrambi irrilevanti per aversi una responsabilità ex art. 40, comma 2, c.p.


di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione
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