martedì 16 maggio 2017

Di chi è la colpa per mancata comunicazione al creditore dei dati dei condomini morosi

Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall’omessa esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del condominio

  1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1 febbraio 2017, resa all’esito di un procedimento sommario di cognizione, ha condannato un condominio, già condannato nel 2010 a pagare ad un terzo creditore la somma di euro 157.433, a consegnare a quest’ultimo l’elenco completo della generalità dei condomini morosi in relazione alle quote di debito a carico di ciascuno sulla base delle vigenti tabelle millesimali, ingiungendo allo stesso condominio, ex art. 614 bis c.p.c., di versare euro 2.000,00 per ogni mese di ritardo nell’adempimento di tale obbligo di consegna. Il Tribunale di Roma ha ritenuto fondata la domanda del creditore ricorrente “atteso che, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., il condominio e per esso il suo amministratore ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contribuiti condominiali relativi al credito stesso”, non avendo, peraltro, il medesimo condominio convenuto provato che il creditore fosse comunque già a conoscenza dei medesimi dati.
  2. Il provvedimento in esame ha affrontato una questione che risulta essere molto diffusa nella pratica giudiziaria dopo l’entrata in vigore della Riforma del condominio del 2012: chi è “tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti … i dati dei condomini morosi”? L’amministratore o il condominio?
Il Tribunale di Roma ha affermato, come visto, che sia “il condominio e per esso il suo amministratore” il destinatario dell’obbligo di comunicare i dati dei morosi al creditore, e perciò il legittimato passivo rispetto alla domanda di questo, nonché l’obbligato a pagare una somma di denaro per l’eventuale inosservanza o ritardo, quale misura di coercizione indiretta.
Questa soluzione interpretativa non è, a mio avviso, da condividere.
Il testo dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. è inequivoco nel senso che è l’amministratore “tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, e ciò per un dovere impostogli dalla legge che è del tutto esulante dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, tant’è che egli è chiamato a fornire al terzo, estraneo al mandato, il nome e le quote di debito dei propri stessi mandanti. L’ultima parte dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., delinea, cioè, un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell’amministratore e non costituente affatto adempimento o incombenza che gli spetti in attuazione del programma obbligatorio interno corrente col condominio alla stregua del contratto di amministrazione. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall’omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del condominio, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell’amministratore “in proprio”.
L’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. trova, del resto, completamento nell’art. art. 1130, n. 9, c.c., il quale a sua volta prescrive che l’amministratore debba “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”. Tuttavia, mentre l’art. 1130, n. 9, c.c. rivela una forma di trattamento di dati personali nell’ambito della compagine condominiale, avente un’evidente funzionalizzazione allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni, l’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. ha stabilito a carico dell’amministratore un dovere legale di salvaguardia esterna dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
di Antonio Scarpa
Consigliere della Corte di Cassazione

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