Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall’omessa esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del condominio
- Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1 febbraio 2017, resa all’esito di un procedimento sommario di cognizione, ha condannato un condominio, già condannato nel 2010 a pagare ad un terzo creditore la somma di euro 157.433, a consegnare a quest’ultimo l’elenco completo della generalità dei condomini morosi in relazione alle quote di debito a carico di ciascuno sulla base delle vigenti tabelle millesimali, ingiungendo allo stesso condominio, ex art. 614 bis c.p.c., di versare euro 2.000,00 per ogni mese di ritardo nell’adempimento di tale obbligo di consegna. Il Tribunale di Roma ha ritenuto fondata la domanda del creditore ricorrente “atteso che, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., il condominio e per esso il suo amministratore ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contribuiti condominiali relativi al credito stesso”, non avendo, peraltro, il medesimo condominio convenuto provato che il creditore fosse comunque già a conoscenza dei medesimi dati.
- Il provvedimento in esame ha affrontato una questione che risulta essere molto diffusa nella pratica giudiziaria dopo l’entrata in vigore della Riforma del condominio del 2012: chi è “tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti … i dati dei condomini morosi”? L’amministratore o il condominio?
Questa soluzione interpretativa non è, a mio avviso,
da condividere.
Il testo dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. è
inequivoco nel senso che è l’amministratore “tenuto
a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti
che lo interpellino i dati dei condomini
morosi”, e ciò per un dovere impostogli dalla legge
che è del tutto esulante dagli obblighi interni
al rapporto di mandato corrente tra amministratore
e condomini, tant’è che egli è chiamato a
fornire al terzo, estraneo al mandato, il nome
e le quote di debito dei propri stessi mandanti.
L’ultima parte dell’art. 63, comma 1, disp. att.
c.c., delinea, cioè, un obbligo legale di cooperazione
col terzo creditore posto direttamente
in capo alla persona dell’amministratore e non
costituente affatto adempimento o incombenza
che gli spetti in attuazione del programma obbligatorio
interno corrente col condominio alla
stregua del contratto di amministrazione. Poiché
la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore
non rientra tra le attribuzioni dispositive ed
i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili
al condominio alla luce degli artt. 1130 e
1131 c.c., dall’omessa o intempestiva esecuzione
di essa non può ridondare alcuna responsabilità
ricadente nella sfera giuridica del condominio, e
la conseguente condanna deve essere emessa in
danno dell’amministratore “in proprio”.
L’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. trova, del resto,
completamento nell’art. art. 1130, n. 9, c.c.,
il quale a sua volta prescrive che l’amministratore
debba “fornire al condomino che ne faccia richiesta
attestazione relativa allo stato dei pagamenti
degli oneri condominiali e delle eventuali liti in
corso”. Tuttavia, mentre l’art. 1130, n. 9, c.c. rivela
una forma di trattamento di dati personali
nell’ambito della compagine condominiale, avente
un’evidente funzionalizzazione allo svolgimento
delle attività di gestione ed amministrazione
delle parti comuni, l’art. 63, comma 1, disp. att.
c.c. ha stabilito a carico dell’amministratore un
dovere legale di salvaguardia esterna dell’aspettativa
di soddisfazione dei terzi titolari di crediti
derivanti dalla gestione condominiale.
di Antonio Scarpa
Consigliere della Corte di Cassazione
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