Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.
Indice
- Normativa
- In cosa consiste il processo telematico
- Registrazione al PTT
- Ambito di applicazione
- Assistenza tecnica e procura alle liti
- S.I.G.i.T
- Notificazioni telematiche
- Modalità di costituzione in giudizio e successivo deposito atti - 8.1. Pagamento del contributo unificato tributario - 8.2. Giudizio di appello
- Fascicolo informatico
- Sentenze, decreti e ordinanze
- ALLEGATO Slides che sono state presentate e pubblicizzate al Corso di formazione dei professionisti e privati dal titolo “Processo tributario: le nuove procedure telematiche” organizzato dal MEF Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria – 13 febbraio 2017 – Bari – Le slides sono state realizzate e compilate dal MEF
1. Normativa
Riferimenti
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016)
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze 15 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016)
- C.M. 11 maggio 2016, n. 2/DF
- Decreto direttoriale 4 agosto 2015
- Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 163 (Regolamento)
- Art. 9, co. 8, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111
Per processo tributario telematico (di seguito
anche PTT) si intende l’utilizzo degli strumenti
informatici per la redazione e la presentazione
(notifica, deposito, comunicazione) degli atti del
processo dematerializzati.
Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT”
i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori,
previamente registrati, tramite il rinnovato
servizio del “Telecontenzioso” possono consultare
da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale
informatico ed i relativi atti.
Il nuovo strumento si basa sull’uso della posta
elettronica certificata (Pec), necessaria per la comunicazione
e notificazione di ogni atto del processo,
e della firma digitale consentendo, tra l’altro
il deposito telematico presso le Commissioni
tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali.
Tutti i documenti validamente inviati e acquisiti
dal Sigit andranno a costituire il fascicolo processuale
informatico. Questo sarà integralmente consultabile
online e sostituirà il faldone ordinario
cartaceo. II “cervellone” della giustizia tributaria
farà tutto questo da sé: alla scadenza dei diversi
termini processuali, la documentazione sarà archiviata
e messa a disposizione del presidente di
Commissione tributaria provinciale o Commissione
tributaria regionale, che dovrà esaminarlo e quindi
assegnarlo a una sezione. L’intervento umano si
avrà solo laddove alcuni documenti fossero esibiti
su carta: in tal caso il personale amministrativo
procederà a scannerizzarli, attestandone la conformità
all’originale mediante firma digitale del
segretario di sezione.
Orbene, inizialmente la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184,
del decreto del Direttore Generale delle Finanze,
4 agosto 2015, ha stabilito le regole tecniche che
le parti che intendono costituirsi con modalità
telematica debbono rispettare, per i processi tributari
innanzi alle Commissioni della Toscana e
dell’Umbria:
- registrazione al Ptt;
- costituzione in giudizio;
- consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
- assegnazione dei ricorsi;
- accesso dei soggetti abilitati;
- redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
- archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
Altresì, con la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016
sono state emanate le linee guida che forniscono
spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità
di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Ecco che, per i ricorsi e gli appelli notificati, il processo
tributario telematico sarà utilizzabile nelle
seguenti commissioni tributarie e a partire dal:
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Toscana e Umbria - 1 dicembre 2015
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Abruzzo e Molise - 15 ottobre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Liguria e Piemonte - 15 novembre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Emilia-Romagna e Veneto - 15 dicembre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Basilicata, Campania e Puglia - 15 febbraio 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia - 15 aprile
2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Calabria, Sardegna e Sicilia - 15 giugno 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Marche e Val D’Aosta e le Province autonome
di Trento e Bolzano - 15 luglio 2017
I decreti danno attuazione al Regolamento che
disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo tributario (decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n° 163) tramite regole tecnico-operative per le
operazioni di (articolo 3, comma 3):
- registrazione al PTT;
- costituzione in giudizio;
- consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
- assegnazione dei ricorsi;
- accesso dei soggetti abilitati;
- redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
- archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
Con la Manovra 2011 (art. 39, comma 8, del D.L.
6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15
luglio 2011, n. 111) è stato introdotto il comma
1-bis all’art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
che ha introdotto importanti modifiche al Codice
dell’amministrazione digitale relativamente alle
comunicazioni a mezzo posta elettronica.
Con Decreto direttoriale 26 aprile 2012, in vigore
dal 5 maggio 2012, in attuazione del citato art.
39, del D.L. n. 98/2011, sono state dettate le
regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo
tributario, della Posta Elettronica Certificata
(PEC), per le comunicazioni di cui all’art. 16,
comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
Il citato Decreto 26 aprile 2012 trova riferimento
nei testi legislativi riconducibili al D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni
per l’utilizzo della posta elettronica certificata”
e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale” (CAD).
Va detto che l’adozione da parte del Consiglio di
Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi,
del parere n. 3541 del 25 luglio 2013 sullo schema
di regolamento recante la disciplina sull’uso di
strumenti informatici e telematici, nell’ambito del
processo tributario, ha costituito senza dubbio un
passaggio decisivo nella direzione dell’auspicata
informatizzazione del processo che ne occupa. Il
parere si è espresso in senso pienamente positivo
e ha evidenziato alcuni suggerimenti, di tipo meramente
formale, sia sul preambolo, sia sul testo
dell’articolato, nella condivisibile prospettiva di
perfezionare la formulazione letterale dello schema
di regolamento.
Innanzi tutto, secondo il disposto dell’art. 39,
comma 8, lett. d), del D.L. n. 98/2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 111/2011,
nella prospettiva di attuare i «principi previsti dal
codice dell’amministrazione digitale», assicurando
l’efficienza e la celerità del processo tributario, con
regolamento «emanato entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il
DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale
adeguamento del processo tributario alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione».
Lo schema di regolamento recante la disciplina
sull’uso di strumenti informatici e telematici,
nell’ambito del processo tributario, è stato
redatto da una Commissione istituita presso la
Direzione della giustizia tributaria del Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai lavori di questa
Commissione hanno attivamente partecipato
i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, del
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Roma, dell’Ordine degli avvocati
di Roma e della So.Ge.I.
Al testo originario sono state apportate alcune
modifiche alla luce delle osservazioni formulate:
(a) dal Garante per la protezione dei dati personali,
con parere 8 novembre 2012, n. 330,
(b) dall’Agenzia per l’Italia digitale, con determinazione
del Commissario straordinario n. 3/2013
DIG, emessa in data 23 gennaio 2013 e
(c) dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,
nella seduta del 19 febbraio 2013, con
Delibera n. 319/13/XII, prot. n. 1206.
Non si ritiene opportuno analizzare ciascun suggerimento
proposto dal Consiglio di Stato, rinviandone
la lettura al testo del parere, il quale
non presenta particolari difficoltà a livello interpretativo.
A titolo meramente esemplificativo,
il parere in esame suggerisce, relativamente ai
«visto» indicati nel preambolo dello schema, una
sistemazione secondo l’ordine cronologico.
Con riferimento al testo dell’articolato, il parere
suggerisce, ad esempio, di valutare l’opportunità
di inserire, tra le definizioni previste dall’art. 1
dello schema di regolamento, quelle di «processo
tributario telematico», «segretario di sezione»
e di «processo verbale dell’udienza»; sotto altro
profilo, invita a considerare la possibilità di indicare
nell’articolato il plurale o il singolare relativamente
alle «Commissioni tributarie». Inoltre,
il parere segnala che è opportuno sostituire
(nell’art. 3, comma 2, dello schema) la locuzione
«Sistema informativo della giustizia tributaria»
con l’acronimo «S.I.Gi.T.», in coerenza sia con le
definizioni contenute nell’art. 1, sia con quanto
indicato in altre disposizioni dell’articolato in
questione.
2. In cosa consiste il processo telematico
L’importante innovazione si inserisce nel processo
di semplificazione del rapporto fisco/cittadino.
Da una parte, mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata e del sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT), tramite il portale della
giustizia tributaria (giustiziatributaria.gov.it),
e l’utilizzo della forma digitale per sottoscrivere
gli atti informatici; dall’altra, mediante l’esonero
della formazione del fascicolo d’ufficio cartaceo,
previa predisposizione e conservazione di un fascicolo
in formato elettronico, con importanti risvolti
in termini sia di celerità sia di risparmio.
Con l’accesso al nuovo applicativo PTT, le parti
possono effettuare con modalità telematiche il
deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali
presso le Commissioni. Ne deriva che contribuenti
e professionisti non dovranno più fare la spola tra
uffici, poste e segreterie di commissioni laddove
l’uso degli strumenti informatici e telematici
nell’ambito del processo tributario, consentiranno,
attraverso la smaterializzazione dei flussi documentali,
una notevole riduzione dei costi diretti
e indiretti per tutti gli operatori di settore:
giudici, difensori, enti impositori, contribuenti,
uffici di segreteria delle commissioni tributarie.
Ciò significa che per accedere al PTT, l’avvocato o
il contribuente che sta in giudizio personalmente
deve dotarsi di un pc con accesso internet,
software di videoscrittura, antivirus, antispam e
firewall, scanner e dispositivo di firma digitale;
altresì attivare un indirizzo PEC oltre ad iscriversi
ed avere accesso al SIGIT.
Con la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 sono state
emanate le linee guida che forniscono spiegazioni
sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di
accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Orbene, nello specifico gli strumenti operativi del
processo tributario sono accessibili attraverso il
SIGIT, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria,
composto da un’area pubblica visibile da
tutti e da un’area riservata accessibile solo previa
registrazione informatica degli utenti.
Il sistema PTT è integrato al rinnovato servizio del
Telecontenzioso accessibile dal portale: https://
www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/
telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi- che
consente agli utenti, previo accesso mediante l’utilizzo
delle medesime credenziali di registrazione
al PTT, di consultare da casa o dai propri uffici il
fascicolo processuale informatico ed i relativi atti
in esso contenuti.
Per accedere al servizio PTT l’utente deve essere
in possesso di un valido indirizzo di Posta Elettronica
Certificata PEC e della firma digitale elettronica
onde effettuare la registrazione al portale
e procedere con l’accesso al processo tributario
telematico che avviene mediante una procedura
di registrazione al servizio reso dal Sistema Informativo
della Giustizia Tributaria (SIGIT) da
effettuarsi presso il seguente link: https://www.
giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit.
Da un punto di vista pratico e di sintesi, in primo
luogo occorre notificare il ricorso/appello alla
controparte tramite PEC, dopo di che il ricorrente/appellante
ha l’obbligo di depositare tale atto
e i relativi allegati per via telematica.
Effettuando il deposito verrà rilasciato il numero
di iscrizione a ruolo della controversia online.
In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello,
il PTT non rilascia il numero di RGR/
RGA e contestualmente rende disponibile nell’area
riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate.
Analoga informazione viene inviata anche
all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Il ricorso/appello viene, comunque, iscritto a ruolo se:
- nell’atto principale si riscontrino anomalie “non
bloccanti” riferibili al solo formato dei file, ossia non
corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- negli allegati si riscontrino anomalie sia “bloccanti”
sia “non bloccanti”.
Se i controlli effettuati dal sistema vanno a buon
fine, la data di deposito degli atti coincide con
quella della ricevuta sincrona di accettazione.
Tale ultima data è quella che rileva ai fini del rispetto
dei termini processuali.
A tal proposito, è bene evidenziare che la firma
digitale è la forma più avanzata di firma elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato
e su un sistema di chiavo crittografate (una pubblica
e una privata) che consentono al titolare
tramite la chiave privata di manifestare e al destinatario
tramite la chiave pubblica di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico
o di un insieme di documenti informatici;
altresì per la sottoscrizione degli atti processuali
e dei documenti informatici la norma prevede in
alternativa anche l’utilizzo della firma elettronica
qualificata, altra tipologia di firma elettronica
avanzata (art. 1 D.Lgs. 82/2005). Il contribuente
deve richiedere il rilascio di un dispositivo per la
firma digitale ad un soggetto certificatore.
3. Registrazione al PTT
L’utente, per registrarsi al SIGIT, dalla pagina del
Portale ACCESSO AL PTT seleziona il link “Accedi al
servizio” e, successivamente una volta completata
la registrazione al sistema potrà effettuare l’accesso
da qualsiasi apparato solamente collegandosi
al portale ed inserendo le proprie credenziali.
Tale procedura informatica – spiegata nella circolare
citata – è utilizzabile anche per il deposito
di atti per i quali non è prevista la notifica
come le controdeduzioni e altri atti processuali.
Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico,
liberamente consultabile mediante il servizio del
«Telecontenzioso» dalle parti costituite telematicamente
e dai giudici investiti della controversia.
Tuttavia in questa prima fase del processo tributario
telematico vige il principio della facoltatività
del deposito telematico rispetto a quello
tradizionale cartaceo e della graduale estensione
sul territorio nazionale delle nuove modalità di
deposito degli atti processuali.
Per individuare gli indirizzi di posta elettronica
certificata degli enti impositori, dei concessionari
e delle società di riscossione, dei professionisti e
delle imprese, si può far riferimento agli elenchi
pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.
indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it).
Gli atti processuali telematici da notificarsi a
mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli
137 e seguenti del codice procedura civile, devono
essere trasmessi all’indirizzo PEC dell’ufficio
notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato
e presente nell’elenco IPA (art. 5, comma 3,
regolamento).
4. Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del provvedimento ricomprende
tutti gli atti e i provvedimenti del
processo tributario, inclusi quelli relativi al procedimento
attivato con l’istanza di reclamo e mediazione.
Tutti questi atti possono essere formati
come documenti informatici sottoscritti con firma
elettronica qualificata o firma digitale.
Nello specifico, la procura alle liti o l’incarico di
assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente
all’atto cui si riferiscono, su supporto
informatico e sottoscritti con firma elettronica
qualificata o firma digitale dal ricorrente. Le
notificazioni e le comunicazioni telematiche sono
invece eseguite mediante la trasmissione dei documenti
informatici all’indirizzo di Pec dichiarato
dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Orbene, per gli enti impositori l’indirizzo di Pec
da utilizzare per le notifiche è quello pubblicato
nell’Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni).
Quanto alla fase di costituzione in giudizio, il ricorso
e gli altri atti, unitamente alle ricevute della
Pec, vanno depositati presso la segreteria della
Commissione tributaria mediante il Sigit. Più nel
dettaglio, la costituzione in giudizio del ricorrente
avviene con il deposito mediante il Sigit del
ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti
e documenti ad esso allegati.
La procedura telematica non è un obbligo ma una
facoltà. Non è prevista l’obbligatorietà dell’utilizzo
della modalità telematica a condizione che la
parte non abbia, spontaneamente, utilizzato nel
primo grado di giudizio, tale modalità; in questa ipotesi, la stessa parte sarà obbligata ad utilizzare
la medesima modalità per l’intero grado del
giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione
del difensore (art. 2, n. 3); viene così impedito
che la parte possa utilizzare sia modalità telematiche
sia tradizionali. L’art. 16-bis, comma 3, del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, in vigore dal 1°
gennaio 2016, dispone che “le notificazioni tra le
parti e i depositi presso la competente commissione
tributaria possono avvenire in via telematica
secondo le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre
2013, n. 163, e dei successivi decreti di
attuazione”. Va ricordato che il processo tributario
telematico è una semplice procedura operativa
e non un obbligo che coinvolge non soltanto gli
atti e i provvedimenti del contenzioso tributario
ma anche l’istituto del reclamo-mediazione di cui
all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, che, pertanto, non è una semplice procedura
di natura amministrativa ma un vero e proprio
atto di impugnazione per le controversie di valore
(determinato considerando le sole imposte, ovvero
le sanzioni se queste costituiscono l’unico
addebito) non superiore a 20.000 euro.
Tale disposizione, nel testo in vigore dal 1° gennaio
2016, afferma a chiare lettere che “il ricorso
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere
una proposta di mediazione con rideterminazione
della pretesa”. Tale facoltà, se esercitata
in primo grado, costituisce un obbligo di adottare
la procedura di processo tributario telematico per
l’intero grado di giudizio, nonché per l’appello,
salvo il caso di sostituzione del difensore. Il procedimento
può essere attivato già con l’istituto
del reclamo-mediazione.
5. Assistenza tecnica e procura alle liti
Per quel che concerne la difesa ovvero l’assistenza
tecnica e la procura alle liti nell’ambito del Ptt
va necessariamente evidenziata una distinzione
in relazione al:
- ricorrente sprovvisto di firma digitale
- ricorrente provvisto di forma digitale
Per il conferimento dell’incarico su supporto cartaceo
è utile ricordare che può essere conferito con:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata (da
produrre in giudizio) redatto non oltre la data di
notifica del ricorso alla controparte. La procura
può essere generale (per tutte le liti tributarie,
anche potenziali) o speciale con riguardo ad un
singolo processo;
- procura a margine o in calce (purchè sia parte
integrante dell’atto) del ricorso introduttivo
e sottoscrizione autografa della parte certificata
dallo stesso professionista incaricato.
6. S.I.Gi.T.
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è il
fulcro del processo tributario telematico ed è costituito
dall’insieme delle risorse hardware e software
mediante il quale viene trattato in via informatica
e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di
servizio, di comunicazione e di procedura, relativo
all’amministrazione della giustizia tributaria.
Si tratta, in sostanza, di quello che al di là della
terminologia adottata, può essere considerata
la vera e propria istituzione di un nuovo ufficio
dell’Amministrazione finanziaria di cui, però, non si
rinviene alcuna indicazione per ciò che attiene ad
un suo inquadramento con la relativa dipendenza
funzionale e gerarchica né si conoscono le dotazioni
organiche in termini di personale, di mezzi
e di fondi; del pari non sono individuate le sue
responsabilità né è chiarito in che modo opererà,
creandosi così una certa interferenza delle funzioni
amministrative ministeriali con quelle giurisdizionali
appartenenti alle Commissioni tributarie.
Al S.I.Gi.T. potranno accedere soltanto i seguenti
soggetti:
i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori
di cui agli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale
abilitato delle segreterie delle Commissioni
tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e
difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici
potranno accedere alle sole informazioni contenute
nei fascicoli dei procedimenti in cui sono
costituiti o svolgono attività di consulenza.
In particolare il S.I.Gi.T. assicurerà (art. 3 comma 1):
a) l’individuazione della Commissione tributaria
adita;
b) l’individuazione del procedimento giurisdizionale
tributario attivato;
c) l’individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla
Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte
della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività
di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.
E’ di immediata percezione come il Processo Tributario
Telematico risolva i problemi degli orari
d’ufficio, delle commissioni o degli uffici postali,
in quanto il SIGiT sarà disponibile in linea per la
quasi totalità del tempo nell’arco della giornata;
rimarrà sempre il problema del perfezionamento
del deposito se effettuato al limite della scadenza
dei termini (ultima ora o minuti) se intervengano
problemi tecnici del mezzo telematico o informatico.
A generale salvaguardia di ogni documentabile
problematica riconducibile al mezzo
informatico o telematico che rendesse impossibile
procedere nei termini al deposito degli atti, rimane
sempre la richiesta al giudice competente della
rimessione in termini.
7. Notificazioni telematiche
Le parti possono effettuare le notifiche degli atti
informatici del processo tramite:
- Pec
- Ufficiale giudiziario.
La notifica per pec si effettua mediante trasmissione
del documento informatico all’indirizzo pec
del destinatario.
E’ utile evidenziare che per quel che concerne:
- le società o le imprese individuali iscritte nel registro
delle imprese va considerato l’indirizzo pec
comunicato al momento dell’iscrizione nel registro
delle imprese e pubblicato nell’INI-PEC (art.
16 c. 6 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009; art. 5 c.1
DL 179/2012 conv. in L. 221/2012;
- i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti
con legge (parti o difensori) va considerato
l’indirizzo pec comunicato ai rispettivi ordini o
collegi e pubblicato nell’INI-PEC (art. 16 c. 7 DL
185/2008 conv. in L. 2/2009);
- gli enti impositori va considerato l’indirizzo pec
pubblicato nell’IPA che è l’indice delle Pubbliche
Amministrazioni contenente l’elenco delle caselle
di PEC o degli indirizzi di posta elettronica delle
Pubbliche Amministrazioni;
- segreteria delle CT va considerato l’indirizzo pec
pubblicato nell’IPA;
- tutti gli altri va considerato l’indirizzo pec rilasciato da un gestore di PEC in conformità alla
normativa vigente (DPR 68/2005).
In caso di notifica tramite ufficiale giudiziario questo
vi provvede in base alle disposizioni del processo
civile e il difensore deve trasmettere l’atto
da notificare, all’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e
Protesti (UNEP) competente, via pec all’indirizzo
pubblicato sull’indice degli indirizzi delle PA.
Nel Ptt è nella notifica del ricorso/appello alla controparte
a mezzo Pec, così come avviene nelle procedure
di notifica e deposito degli atti mediante il
servizio postale, il momento del perfezionamento
delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato
per il mittente e per il destinatario.
Ai fini del computo dei termini processuali, infatti,
ogni notifica/comunicazione effettuata tramite
Pec si considera andata a buon fine:
- per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
- per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Le comunicazioni sono effettuate, a norma
dell’art. 17, D.Lgs. n. 546/1992:
mediante avviso della segreteria consegnato alle
parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta,
o spedito a mezzo posta in plico senza busta raccomandato
con avviso di ricevimento. La segreteria
può anche richiedere la notifica dell’avviso da parte
dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale;
nel domicilio eletto o, in mancanza dell’elezione
di domicilio, nella residenza dichiarata dalla parte
nell’atto di costituzione in giudizio (nella sede legale,
se persona giuridica). Resta salvo, tuttavia,
il caso di consegna in mani proprie, per il quale
il luogo in cui essa avviene è irrilevante. Quando
mancano o sono assolutamente incerte sia l’elezione di domicilio, sia la dichiarazione di residenza
oppure la sede nel territorio dello Stato, le comunicazioni
relative agli atti del processo vanno fatte
presso la segreteria della Commissione tributaria
mittente. Di regola le comunicazioni devono essere
fatte alle parti costituite; solo nei casi tassativamente
previsti devono essere fatte alla parte anche
se non costituita, ad esempio la comunicazione
della data di trattazione incidentale - cautelare
alle parti (art. 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).
In aggiunta ai metodi “ordinari”, le comunicazioni
possono essere effettuate anche mediante
l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Tra le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs.
n. 82/2005, le comunicazioni possono essere effettuate
ai sensi dell’art. 76 del citato D.Lgs. n.
82/2005. A tal fine, l’indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o delle parti è indicato
nel ricorso o nel primo atto difensivo, l’indicazione
è necessaria anche per evitare la “sanzione”
dell’aumento del contributo unificato della metà.
In ogni caso qualunque comunicazione o notifica
a mezzo posta si considera fatta nella data della
spedizione. I termini che hanno inizio dalla notifica
o dalla comunicazione decorrono dalla data in
cui l’atto è ricevuto.
Come accennato, le comunicazioni costituiscono,
di massima, il mezzo tipico di informazione
della segreteria della Commissione Tributaria, e
tra queste: avvisi di trattazione ex art. 31 D.Lgs.
n. 546/1992, con i quali si dà informazione alle
parti costituite della data di trattazione della
controversia;
comunicazioni, ex art. 37, comma 2, D.Lgs. n.
546/1992, alle parti costituite del dispositivo
della sentenza con la data di deposito;
avviso di trattazione alle parti, ex art. 47, comma
2, D.Lgs. n. 546/1992, dell’istanza di sospensione
nel procedimento cautelare;
documenti di trasmissione di uno dei due originali
del ricorso per ottemperanza alla parte processuale
pubblica ex art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992;
avviso alle parti della data di trattazione del ricorso
per ottemperanza in camera di consiglio in cui
vengono sentite le parti processuali in contraddittorio
(art. 70, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992);
avviso alle parti dell’emissione di ogni altro provvedimento
del Giudice (monocratico o collegiale);
avviso di emissione di decreto di ammissibilità
della conciliazione presentata fuori udienza (art.
48, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992).
Nel nuovo processo tributario telematico, come detto,
è previsto che le notificazioni e le comunicazioni
sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti
informatici ai competenti indirizzi di Pec.
Orbene, l’indirizzo pec cui inviare l’atto è quello dichiarato dalla parte destinataria nel ricorso o nel
primo atto difensivo ed è riportato nella nota di
iscrizione a ruolo. Altresì l’indicazione dell’indirizzo
pec nel ricorso o reclamo introduttivo notificato
via pec, equivale ad elezione di domicilio digitale
valido per le notifiche e le comunicazioni telematiche
anche nei gradi successivi del processo, salvo
modifica che la parte deve comunicare alle altre
parti e alla commissione secondo specifiche modalità
tecniche (art. 6 DM 23 dicembre 2013 n. 163).
Le variazioni dell’indirizzo di Pec:
- vanno effettuate con le apposite modalità;
- producono effetto dal decimo giorno successivo a quello della relativa notifica alla Segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.
La Circolare 2/DF conferma che gli atti ed i documenti
notificati via Pec devono possedere i requisiti
di dimensione e forma previsti per gli atti
del Ptt ovvero:
- il formato elettronico deve essere:
- redatto con software di scrittura senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (la generalità dei normali e più diffusi software di videoscrittura);
- convertito in formato PDF/A-la o PDF/A-lb;
- privo di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
- sottoscritto con firma digitale (il nome del file sottoscritto deve avere la desinenza.pdf.p7m).
- in formato PDF/A-la o PDF/A-lb, oppure TIFF con risoluzione non superiore a 300 dpi, in bianco e nero e compressione in modalità fax (CCITT Group IV);
- privi di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
- sottoscritti con firma digitale;
- di dimensione massima di 5 MB (per singolo documento; se il documento ha dimensione maggiore è necessario suddividerlo in più file).
8. Modalità di costituzione in giudizio e successivo
deposito di atti
A pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla
proposizione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi
in giudizio (art. 10) mediante deposito nella
segreteria della Commissione tributaria:
- Dell’originale del ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario; ovvero
- Copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata (in caso di consegna o spedizione per posta l’atto depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito o tanto va attestato dal ricorrente, a pena di inammissibilità).
Nel caso di notifica a mezzo Pec del ricorso, il
ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la
commissione tributaria tramite il deposito mediante
il S.I.Gi.T.:
- del ricorso;
- della nota di iscrizione a ruolo;
- degli atti e dei documenti allegati al ricorso.
Va detto che nel frattempo, il sistema del Ptt rilascia
una ricevuta di accettazione a video, inviata
anche all’indirizzo Pec del depositante, laddove
procede ad una serie di controlli e verifiche, descritti
in dettaglio dalla circolare 2/DF, riguardanti
essenzialmente:
- l’assenza di virus;
- il formato dei file;
- la dimensione dei file;
- l’integrità dei file;
- la validità della firma digitale.
- al perfezionamento del deposito dell’atto processuale, ovvero
- alla mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.
- pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad es. presenza di virus, ecc.);
- non permettono l’identificazione certa del soggetto da cui proviene l’atto (ad es. non integrità della firma dei file, ecc.),
- non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari.
Più specificamente,
- in caso di esito positivo delle verifiche e controlli, il Ptt provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale (RGR/RGA) dei ricorsi/appelli (qualora il deposito concerna il ricorso introduttivo e gli allegati) o di apposita ricevuta (qualora il deposito concerna le controdeduzioni e gli allegati) mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec;
- in caso di riscontro di gravi anomalie bloccanti, il Ptt non rilascia il numero di RGR/RGA e/o non rilascia la ricevuta e rende disponibile la tipologia delle anomalie riscontrate mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec (le anomalie che non permettono l’iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo riguardano la presenza di virus nei file, il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 5 MB, la non validità della firma digitale apposta sui file, la non integrità dei file firmati);
- il ricorso/appello è comunque iscritto a ruolo e le controdeduzioni vengono acquisite nel Ptt se nell’atto principale si riscontrino anomalie non bloccanti e negli allegati si riscontrino anomalie sia bloccanti sia non bloccanti (in tal caso l’allegato non viene acquisito) con comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec.
- contenere l’indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
- essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l’avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.
- in fogli formato massimo A4;
- liberi da rilegatura;
- numerati.
A questo punto la segreteria dalla CT li acquisisce
al fascicolo informatico tramite scansione e sottoscrizione
digitale precisando data del deposito,
numero del ruolo, parte che l’ha depositato e data
del deposito.
8.1. Pagamento del contributo unificato tributario
Ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 115/2002, la
parte che deposita per prima l’atto principale è
tenuto ad effettuare il versamento del contributo
unificato tributario in base al valore dell’atto
impugnato determinato ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
A tale riguardo, il PTT richiede la compilazione
di una apposta schermata all’interno della quale
l’utente indica i seguenti dati:
- il valore della controversia dichiarato ovvero che
la controversia è di valore indeterminabile, selezionando
l’apposito flag;
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale,
contrassegno, altro) per il versamento del
CUT, ovvero la selezione dell’apposito flag riguardante
la “prenotazione a debito” effettuata o la
“richiesta di patrocinio a spese dello Stato”;
- il codice dell’ufficio o ente e il codice tributo riportati
nel modello F23. I campi sono preimpostati
rispettivamente con il codice corrispondente alla
Commissione Tributaria e con il codice tributo “171T”.
In base al combinato disposto dell’articolo 19 del
regolamento e del comma 3 dell’art. 13 dell’allegato
tecnico, la parte deve scansionare la ricevuta
analogica del versamento del CUT, apporvi
la firma digitale ed allegarla all’atto principale
selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti
allegati. In caso di versamento del CUT
tramite contrassegno, oltre la suddetta procedura
di scansione del file e trasmissione dello stesso,
è necessario che la parte depositi, quanto prima,
presso la segreteria della Commissione tributaria
l’originale di detto contrassegno. Si ricorda che
nel portale della giustizia tributaria è disponibile
per tutti gli utenti un servizio di ausilio per il calcolo
dell’importo del contributo unificato tributario
dovuto in base al valore della controversia.
8.2. Giudizio di appello
Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante
il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio di appello, valgono le stesse modalità
indicate per il giudizio di primo grado.
Una peculiarità caratteristica del giudizio di appello
telematico è rappresentata dall’esonero
dall’obbligo di deposito del ricorso in appello
presso la segreteria della Commissione Tributaria
Provinciale. Tale deposito è stato espressamente
surrogato dal deposito telematico dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale.
9. Fascicolo informatico
Le parti possono accedere al fascicolo informatico
tramite l’applicazione <Telecontenzioso>,
utilizzando le stesse credenziali per l’accesso al
SIGIT , e prelevarne o consultarne il contenuto.
E’ onere della Segreteria della Commissione tributaria
formare il fascicolo informatico nel quale
vanno anche inseriti:
- le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T.;
- ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.;
- la copia informatica degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti con le apposite modalità previste.
La predetta operazione di acquisizione al fascicolo
processuale informatico delle copie degli atti e
dei documenti depositati su supporto analogico
avviene mediante scansione in uno dei formati
che ne consentano la ricerca testuale. Tuttavia,
la predetta operazione potrà avvenire nel caso in
cui gli atti e documenti cartacei rispettino le seguenti
caratteristiche:
- formato A4;
- formati liberi da rilegatura;
- fogli numerati.
La consultazione è resa possibile solo dopo che
l’Ufficio di Segreteria ha effettuato le necessarie
operazioni di abbinamento dell’atto depositato su
supporto cartaceo dal resistente con quello del
ricorrente/appellante già iscritto a ruolo con modalità telematiche ovvero di abbinamento delle
controdeduzioni telematiche con il ricorso depositato
su supporto cartaceo.
Detto fascicolo, a condizione che contenga anche
tutti i predetti atti e documenti cartacei regolarmente
prodotti e acquisiti, sostituisce il fascicolo
d’ufficio. Lo stesso fascicolo, inoltre:
- consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. la sua diretta consultazione;
- esonera le Segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copia su supporto cartaceo degli atti dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla sua consultazione.
10. Sentenze, decreti e ordinanze
I provvedimenti del processo tributario telematico
devono essere redatti come documenti informatici
e devono essere sottoscritti, con firma elettronica
qualificata o firma digitale, dal presidente e
dall’estensore.
Gli stessi provvedimenti devono essere sottoscritti,
con firma elettronica qualificata o firma
digitale, dal Segretario della sezione che provvede
anche al deposito della sentenza.
E’ previsto, inoltre, che i provvedimenti in questione
sono trasmessi tramite il S.I.Gi.T. così
come deve avvenire per la trasmissione dei documenti
tra i componenti del collegio giudicante.
Stante la notevole rilevanza processuale della
data di avvenuto deposito della sentenza, sarebbe
forse stato opportuno che il regolamento avesse riservato qualche spazio per indicare i criteri attraverso
cui individuare tale data. In mancanza
- e ferma restando la prevista emanazione di un
successivo regolamento per le operazioni relative
alla “costituzione in giudizio mediante deposito”
- resta una certa indeterminatezza derivante dal
richiamo all’art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992, per
effetto del quale sembrerebbe doversi ammettere
che il deposito debba avvenire con gli stessi
criteri e modalità previsti per le sentenze del processo
tributario tradizionale. Una simile soluzione,
tuttavia, snaturerebbe in qualche misura la
vocazione informatica del nuovo processo tributario
telematico.
In mancanza potrebbe farsi riferimento, ma con
una certa indeterminatezza, ai criteri dettati in
precedenza per individuare il termine di deposito
degli atti delle parti in causa per la relativa costituzione
in giudizio.
Resta però il fatto che, sullo specifico aspetto,
sarebbe necessario un apposito ed esplicito intervento
chiarificatore.
Va infine evidenziato che, nel caso in cui sia richiesto
da una delle parti la sentenza munita
della formula esecutiva, il Segretario della Commissione
tributaria deve provvedere, previo pagamento
delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta
con propria firma elettronica qualificata o
firma digitale.
11. ALLEGATO
Slides che sono state presentate e pubblicizzate
al Corso di formazione dei professionisti e privati
dal titolo “Processo tributario: le nuove procedure
telematiche” organizzato dal MEF Dipartimento
delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria
– 13 febbraio 2017 – Bari – Le slides sono state
realizzate e compilate dal MEF.
di Iolanda Pansardi
Avvocato Tributarista in Lecce
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