martedì 5 settembre 2017

Misure a tutela degli abitanti e degli edifici in condominio

Con la recente legge n. 8/2017 il legislatore ha coinvolto gli amministratori di condominio per conseguire il risanamento ambientale e la sicurezza delle città al fine di garantire una migliore qualità della vita dei cittadini.

con il d. l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche in legge il 12 aprile 2017, n. 48, il legislatore ha rinforzato le misure di sicurezza urbana, latu sensu intese, al fine di agevolare la pacifica e serena vita di relazione dei cittadini, nonché quelle inerenti al loro godimento ambientale delle città.
Come sovente è accaduto, di recente, lo Stato delega ai privati o agli Enti locali gli incombenti che possano garantire i diritti costituzionali del cittadino, in particolare sicurezza, libertà e salute, non potendoli svolgere in proprio.
Nella fattispecie in esame, per quanto attiene agli strumenti attuativi di questi oneri è lasciata libera facoltà agli interessati di “inventarsi” i mezzi più efficaci.
Ai sensi dell’art. 9, sono affidati al Sindaco il controllo e il potere sanzionatorio nei confronti di coloro che, occupando o stazionando in spazi pubblici, compromettono e rendono difficoltoso il libero loro utilizzo con profili di rischio per i cittadini, soprattutto per la loro incolumità.

Sono vietati tra gli altri comportamenti:
  1. la prostituzione con modalità ostentate;
  2.  l’accattonaggio con modalità in genere vessatorie;
  3. gli atti contrari alla pubblica decenza.
Compito degli Enti locali è quello di individuare alcuni luoghi che devono essere maggiormente protetti, quali i siti archeologici, il verde pubblico, i complessi scolastici, i luoghi all’aperto adibiti ai giochi dei bambini.
In questo modo si intende prevenire, anteriormente al suo compimento, un reato che possa compromettere la libera fruibilità dei quartieri e dei rioni cittadini.
Per i contravventori sono previste sanzioni pecuniarie con il vincolo di scopo di essere destinate al recupero del degrado urbano.
A questo fine, l’art. 16 della stessa normativa ha introdotto un nuovo comma all’art. 639 cod. pen., che prevede la contravvenzione concernente il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, intese queste come i beni che possono formare oggetto di diritti e, quindi, gli immobili pubblici e privati. In questi casi il legislatore ha subordinato la sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e di ripulitura di quanto deturpato ovvero al rimborso delle relative spese necessarie o ancora all’esecuzione di attività non retribuita a favore della collettività, quest’ultima solo con il consenso dell’interessato.
Si rammenta che il reato è procedibile a querela di parte, che, visto il coinvolgimento diretto degli amministratori di condominio, art. 7, comma primo bis, possono ben essere costoro, al fine, per esempio, di vedere ripristinata la facciata dell’edificio da essi amministrato.
È opportuno, a mio parere, collegare le norme, sopra esposte, con l’art. 1135 cod. civ., come novellato dalla legge n. 220/2012 che prevede la possibilità, per l’assemblea, di autorizzare l’amministratore a collaborare, tra l’altro, a iniziative promosse dalla istituzioni locali finalizzate a favorire la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona nella quale il condominio è ubicato.
L’integrazione dell’interessamento e dell’attività tra amministrazione pubblica e amministrazione privata, alla luce della normativa del 2017, certamente di valenza imperativa, può prescindere da una delibera condominiale e l’amministratore di condominio, quale professionista, ex lege n. 4/2013, può collaborare con il Sindaco per segnalare, per quanto di sua competenza, ogni violazione di tutti i numerosi divieti sopra indicati, anche se gli sono, o possono essergli, ignoti gli autori. Infatti, l’amministratore si reca sovente nel condominio e, quindi, può accertare, personalmente o su segnalazione dei condomini, il verificarsi dei comportamenti illeciti sopra descritti, nonché qualunque azione prevista come reato.
In questo modo, inoltre, i condomini potrebbero o essere esentati dal ripulire il portone d’ingresso del condominio, imbrattato dagli occasionali “pittori”, o, comunque, conseguire un parziale rimborso della spesa necessaria per tale incombente.
Possibili protocolli d’intesa tra il Comune, l’ANACI e/o le Associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori di condominio, possono individuare le modalità e le forme della precitata collaborazione.
In questo modo si realizzerebbe, in concreto, la sicurezza degli abitanti e dei frequentatori, a qualunque titolo, dei quartieri cittadini, nonché il loro recupero ambientale e architettonico, per un loro migliore godimento da parte di tutti.

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci 

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