Con la recente legge n. 8/2017 il legislatore ha coinvolto gli amministratori di condominio per conseguire il risanamento ambientale e la sicurezza delle città al fine di garantire una migliore qualità della vita dei cittadini.
con il d. l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con
modifiche in legge il 12 aprile 2017, n. 48, il legislatore
ha rinforzato le misure di sicurezza urbana,
latu sensu intese, al fine di agevolare la pacifica e
serena vita di relazione dei cittadini, nonché quelle
inerenti al loro godimento ambientale delle città.
Come sovente è accaduto, di recente, lo Stato delega
ai privati o agli Enti locali gli incombenti
che possano garantire i diritti costituzionali del
cittadino, in particolare sicurezza, libertà e salute,
non potendoli svolgere in proprio.
Nella fattispecie in esame, per quanto attiene agli
strumenti attuativi di questi oneri è lasciata libera
facoltà agli interessati di “inventarsi” i mezzi
più efficaci.
Ai sensi dell’art. 9, sono affidati al Sindaco il
controllo e il potere sanzionatorio nei confronti
di coloro che, occupando o stazionando in spazi
pubblici, compromettono e rendono difficoltoso
il libero loro utilizzo con profili di rischio per i
cittadini, soprattutto per la loro incolumità.
Sono vietati tra gli altri comportamenti:
- la prostituzione con modalità ostentate;
- l’accattonaggio con modalità in genere vessatorie;
- gli atti contrari alla pubblica decenza.
Compito degli Enti locali è quello di individuare
alcuni luoghi che devono essere maggiormente
protetti, quali i siti archeologici, il verde pubblico,
i complessi scolastici, i luoghi all’aperto
adibiti ai giochi dei bambini.
In questo modo si intende prevenire, anteriormente
al suo compimento, un reato che possa
compromettere la libera fruibilità dei quartieri e
dei rioni cittadini.
Per i contravventori sono previste sanzioni pecuniarie
con il vincolo di scopo di essere destinate
al recupero del degrado urbano.
A questo fine, l’art. 16 della stessa normativa ha
introdotto un nuovo comma all’art. 639 cod. pen.,
che prevede la contravvenzione concernente il deturpamento
e l’imbrattamento di cose altrui, intese
queste come i beni che possono formare oggetto di diritti e, quindi, gli immobili pubblici e privati.
In questi casi il legislatore ha subordinato la sospensione
condizionale della pena all’obbligo di
ripristino e di ripulitura di quanto deturpato ovvero
al rimborso delle relative spese necessarie o
ancora all’esecuzione di attività non retribuita a
favore della collettività, quest’ultima solo con il
consenso dell’interessato.
Si rammenta che il reato è procedibile a querela
di parte, che, visto il coinvolgimento diretto degli
amministratori di condominio, art. 7, comma
primo bis, possono ben essere costoro, al fine, per
esempio, di vedere ripristinata la facciata dell’edificio
da essi amministrato.
È opportuno, a mio parere, collegare le norme, sopra
esposte, con l’art. 1135 cod. civ., come novellato
dalla legge n. 220/2012 che prevede la possibilità,
per l’assemblea, di autorizzare l’amministratore
a collaborare, tra l’altro, a iniziative promosse dalla
istituzioni locali finalizzate a favorire la vivibilità
urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale
della zona nella quale il condominio è ubicato.
L’integrazione dell’interessamento e dell’attività tra
amministrazione pubblica e amministrazione privata,
alla luce della normativa del 2017, certamente di
valenza imperativa, può prescindere da una delibera
condominiale e l’amministratore di condominio,
quale professionista, ex lege n. 4/2013, può collaborare
con il Sindaco per segnalare, per quanto di
sua competenza, ogni violazione di tutti i numerosi
divieti sopra indicati, anche se gli sono, o possono
essergli, ignoti gli autori. Infatti, l’amministratore si
reca sovente nel condominio e, quindi, può accertare,
personalmente o su segnalazione dei condomini,
il verificarsi dei comportamenti illeciti sopra descritti,
nonché qualunque azione prevista come reato.
In questo modo, inoltre, i condomini potrebbero o
essere esentati dal ripulire il portone d’ingresso del
condominio, imbrattato dagli occasionali “pittori”,
o, comunque, conseguire un parziale rimborso della
spesa necessaria per tale incombente.
Possibili protocolli d’intesa tra il Comune, l’ANACI
e/o le Associazioni maggiormente rappresentative
degli amministratori di condominio, possono
individuare le modalità e le forme della precitata
collaborazione.
In questo modo si realizzerebbe, in concreto, la
sicurezza degli abitanti e dei frequentatori, a
qualunque titolo, dei quartieri cittadini, nonché
il loro recupero ambientale e architettonico, per
un loro migliore godimento da parte di tutti.
di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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