Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente.
- La legge di riforma del condominio e il registro di anagrafe condominiale.
La legge 11.12.2012 n. 220 ( pubblicata sulla Gu
n. 293 del 17.12.2012) di riforma del condominio
opera diretto riferimento alla problematica della
sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero
notevole di norme. L’articolo 5, che riforma
l’articolo 1120 del codice civile, al primo comma
n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni
deliberabili dall’assemblea vi sono anche:
“1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza
e la salubrità degli edifici e degli impianti;”
L’articolo 6, che riforma l’articolo 1122, ora rubricato
come “ Opere su parti di proprietà o uso individuale”
afferma: “Nell’unità immobiliare di sua
proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate
all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà
o destinate all’uso individuale, il condomino
non può eseguire opere che rechino danno alle
parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla
stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico
dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia
all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Gli articoli 9 e 10, che sostituiscono gli articoli
1129 e 1130 del codice civile, affermano che è
una grave irregolarità, la quale legittima i condomini
a chiedere la convocazione dell’assemblea
per fare cessare la violazione e revocare il mandato
all’amministratore, l’omessa tenuta da parte di
quest’ultimo del registro di anagrafe patrimoniale
contenente ogni dato relativo alle condizioni di
sicurezza. Inoltre sempre l ‘articolo 9 afferma:
“Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è
tenuto alla consegna di tutta la documentazione
in suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condomini e a eseguire le attività urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi”.
La lettura combinata di dette norme consente di
affermare l’obbligo per l’amministratore di tenere
di una sorta di “fascicolo del fabbricato “ idoneo a
ricostruirne le sue vicende e le caratteristiche con
riferimento non solo alla normativa di sicurezza,
ma anche, inevitabilmente, a quella energetica.
- Il contenuto del registro di anagrafe condominiale.
* le generalità dei singoli proprietari e dei titolari
di diritti reali e dei diritti personali di godimento;
* il codice fiscale e la residenza o il domicilio dei
sopra citati soggetti;
* i dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
* ogni dato relativo alla sicurezza.
Il contenuto di tale atto deve essere compreso
alla luce del testo, poi non approvato, dell’art.
1122 bis del codice civile che si intitola “ Interventi
urgenti a tutela della sicurezza negli edifici”
e che recita quanto segue: “Nelle parti comuni
e nelle unità immobiliari di proprietà individuale
non possono essere realizzati o mantenuti impianti
od opere che non rispettino la normativa
sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto
di detta normativa si considera situazione di pericolo
imminente per l ‘integrità delle parti comuni
e delle unità immobiliari di proprietà individuale,
nonché per l’integrità fisica delle persone che stabilmente
occupano il condominio o che abitualmente
vi accedono.
L’amministratore, su richiesta anche di un solo
condomino o conduttore, nel caso in cui sussista
il ragionevole sospetto che difettino le condizioni
di sicurezza di cui al primo comma, accede alle
parti comuni dell’edificio ovvero richiede l’accesso
alle parti di proprietà o uso individuale al condomino
o al conduttore delle stesse.
La semplice esibizione della documentazione relativa
all’osservanza delle normative di sicurezza
non è di ostacolo all’accesso.
L’amministratore esegue l’accesso alle parti comuni
con un tecnico nominato d’accordo con il richiedente
ed esegue l’accesso alle unità immobiliari di
proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l’interpellato. Il
tecnico nominato, al termine dell’accesso, consegna
una sintetica relazione al richiedente ed all’’amministratore,
il quale la tiene a disposizione di chiunque
vi abbia interesse. A seguito dell’accesso, qualora risulti
la situazione di pericolo di cui al primo comma,
l’amministratore convoca senza indugio l’assemblea
per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di
chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni
provvedimenti anche cautelari.
Nel caso in cui l’interpellato non consenta l‘accesso o
non si raggiunga l’accordo sulla nomina del tecnico,
previa, ove possibile, convocazione dell’assemblea,
possono essere richiesti al tribunale gli opportuni
provvedimenti anche in via d’urgenza. Il tribunale,
valutata ogni circostanza e previo accertamento delle
condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria,
porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente
negato il proprio consenso all’accesso.
Le spese delle operazioni di cui al presente articolo,
qualora i sospetti si rivelino manifestamente
infondati, sono a carico di chi ha richiesto l’intervento
all’amministratore.
In tal caso, se vi è stato accesso alle proprietà individuali,
il medesimo richiedente è tenuto, oltre che
al risarcimento del danno, a versare al proprietario
che ha subito l’accesso un’indennità di ammontare
pari al 50 per cento della quota condominiale
ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base
all’ultimo rendiconto approvato dall’assemblea.”
Da quanto fin qui premesso si evince che sul punto
la legge n. 220/2012 ha effettuato una scelta notevolmente
riduttiva dei poteri dell’amministratore
di condominio al quale sono sottratti poteri inquisitori
sulla situazione di sicurezza del condominio
all’interno delle abitazione dei singoli condomini.
Del resto appare evidente che detto professionista,
ai sensi dell’articolo 1122 del codice civile,
allorquando sarà stato informato del compimento
da parte di un condominio, all’interno della sua
unità immobiliare, di opere che rechino danno alle
parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla
stabilità, alla sicurezza o al decoro architettino
dell’edificio, ne riferisce all’assemblea. Pertanto
nel registro di anagrafe condominiale sarà annotato
il riferimento dei documenti (libretti di impianto,
dichiarazioni di conformità, rapporti di visita
tecnica da parte degli organi ispettivi, dichiarazioni
di agibilità, permessi edilizi, progetti o schemi
di impianti, certificati di prevenzione incendi, il
documento di valutazione dei rischi del condomini
o degli appalti in corso al suo interno, relativi alle
parti comuni condominiali e redatti ai sensi degli
articoli 18,28 ,26 del d.lvo n. 81/2008) o relativi
agli impianti tecnologici o alle parti comuni del
condominio ed in possesso dell’amministratore.
Sicuramente il registro di anagrafe condominiale non può contenere le autocertficazioni dei condomini
relativi alla sicurezza degli impianti posti all’interno
delle loro abitazioni, poichè, in primo luogo,
detti atti non sono compatibili con il sistema giuridico
di sicurezza degli impianti, secondo quanto
previsto dal DM n. 37/2008 e dal d.lvo n. 81/2009,
il quale prevede che la realizzazione, la manutenzione
ed il funzionamento dei medesimi deve essere
effettuato da tecnici abilitati i quali redigono registrazioni
scritte delle operazioni compiute, espressamente
dichiarate non sostituibili da innominate, e
non consentite, autocertificazioni del privato.
Inoltre il termine “autocertificazione “ è assai ambiguo
e non è suscettibile di amplia applicazione
non giuridicamente prevista. In particolare giova
notare che l’art. 483 del codice penale punisce con
la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente
al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
L’art. 485 del codice penale punisce con la reclusione
da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad
altri un danno, formi, in tutto o in parte, una scrittura
privata falsa, o altera una scrittura privata vera,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.
Sul punto la giurisprudenza è assai rigorosa:
- “ Integra il delitto di falsità ideologica commessa
da privato in atto pubblico la falsa attestazione
del legale rappresentante di una società circa il
possesso, da parte di quest’ultima, di un requisito
indispensabile per la partecipazione alla gara per l
‘aggiudicazione di un appalto pubblico, a nulla rilevando
che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione
con sottoscrizione non autenticata,
ma ritualmente prodotta a corredo dell’istanza principale,
unitamente alla fotocopia di un documento
di identificazione, in conformità del modello legale
vigente” (C.Cass. Pen., Sez. U, sent. n. 35488 del
28.6.2007, dep. il 24.9.2007, Rev. N. 236866).
- “Integra il delitto di falso ideologico commesso
dal privato in atto pubblico e non quello di
falso in atto pubblico per induzione la condotta
del privato, parte di un contratto di compravendita
immobiliare, che dichiari falsamente al notaio
rogante la conformità urbanistica dell’immobile
tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi
edilizi”. (C.Cass. Pen, Sez. 5, sent. n. 11628 del
30.11.2011, dep. 26.3.201, rv. N. 252298).
- “Integra il reato di falsità in scrittura privata – art.
485 cod. pen. – la condotta di colui che forma falsamente
e consegna al committente una dichiarazione
di conformità di un impianto termoidraulico alla
normativa vigente, obbligatoria per legge, facendola
apparire come proveniente dal soggetto abilitato al
suo rilascio.” (C.Cass. Pen., Sez. 5, sent n. 35441
del 3.7.2009, dep .il 11.9.2009, Rv. N. 245149).
di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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