L’articolo 1130 bis, codice civile, in punto “revisore” cita testualmente: “L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà” Emerge immediatamente che il legislatore, nella scelta della terminologia, ha fatto ricorso ad una parola che identifica una figura professionale: il revisore.
Viene richiesto lo stesso quorum (maggioranza
degli intervenuti ed almeno la metà del valore
dell’edificio) previsto per delibere di una certa rilevanza
quali, ad esempio:
- la nomina e la revoca dell’amministratore;
- liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo;
- deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio;
- deliberazioni che concernono riparazioni straordinarie di notevole entità;
- le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater codice civile in materia di tutela delle destinazioni d’uso;
- innovazioni di cui all’articolo 1120, secondo comma codice civile;
- deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni;
- deliberazioni che autorizzano l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Il legislatore ha poi precisato che il revisore deve
controllare la contabilità. Tale attività rientra
nella competenza della professione dei revisori
contabili iscritti in appositi registri o, almeno, di
altri professionisti iscritti in ordini professionali
abilitati a tali attività ai sensi di legge.
Lo scopo, infatti, è quello di controllare l’operato
di altro professionista, cioè l’amministratore.
Che questi possa essere annoverato tra i professionisti
non vi è dubbio. Basti infatti ricordare
l’articolo 71 bis disp. Att. Cod. Civ. il quale, di
fatto, pone una soglia all’accesso alla professione
e requisiti specifici per la conservazione dei requisiti
rinviando al DM 140/2014. Anche la Legge
4/2013 va nella stessa direzione. Recentemente
il D.L. 14/2017 (convertito in Legge 48/2017)
all’articolo 7 comma 1bis, assegna all’amministratore
competenze in iniziative di sicurezza urbana
nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse
pubblico. Non apparirebbe logico, infatti,
che per controllare un professionista possa essere
nominato un soggetto non professionista esperto
nella materia.
La locuzione “per più annualità specificamente
identificate”. La frase potrebbe essere intesa
anche per esercizi futuri. In riferimento alle annualità
già approvate, invece, valga quanto più
avanti indicato.
Al fine di capire se sia legittima o meno la delibera
che affida incarico ad un revisore dei conti per
le annualità pregresse, occorre capire quale sia
la materia sulla quale si è già formata la volontà
assembleare e quali effetti abbia prodotto.
Per le spese di manutenzione ordinaria, la nascita
dell’obbligazione al pagamento coincide con
il compimento effettivo dell’attività gestionale
mirante alla manutenzione, alla conservazione,
al godimento delle parti comuni dell’edificio o
alla prestazione di servizi nell’interesse comune.
Infatti, l’obbligo insorge, ex lege, non appena si
compia l’intervento nel nome di un’esigenza collettiva
individuata dall’amministratore nelle cui
attribuzioni rientra “erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”
(art. 1130 c.c., n. 3). Tenuto al pagamento è colui
che è condomino nel momento in cui la spesa viene
erogata (Cassazione Civile, Sez. II, 03.12.2010
n. 24654). Il rendiconto e la relativa ripartizione
hanno l’effetto di cristallizzare il debito di ciascun
condomino.
Per le innovazione e per le opere aventi ad oggetto
la manutenzione straordinaria. Il pagamento di
queste ultime spetta al condomino che è tale nel
momento storico in cui la delibera è stata assunta
(Cassazione Civile, Sez. II, 03.12.2010 n. 24654).
La delibera che ha approvato un criterio di ripartizione
delle spese difforme dalla legge è annullabile
e, pertanto, deve essere impugnata entro trenta
giorni ai sensi dell’articolo 1137 codice civile (cfr
Cassazione Civile, Sez. VI 15.12.2011, n. 27016).
Decorso il termine per l’impugnazione, quel determinato
ammontare (sia esso generato da manutenzione
ordinaria, straordinaria o innovazione) in capo a
ciascun condomino, diviene definitivo in ossequio
al principio di certezza nei rapporti condominiali.
La delibera può avere l’effetto anche di convalidare
attività effettuate dall’amministratore prive
di delibera autorizzativa. Infatti, ai sensi dell’articolo
1711 comma I codice civile, qualora il
mandatario (qual è l’amministratore) abbia compiuto
atti senza autorizzazione, questi producono
effetti nei confronti del mandante (quali sono i
condomini) nel momento in cui avviene la ratifica.
Quest’ultima si verifica espressamente oppure
quando l’assemblea ha approvato il rendiconto nel
quale viene fatta menzione della spesa sostenuta.
In tal caso, la delibera (che è un atto interno ai
condomini) ha però effetti giuridici anche verso il
terzo (amministratore).
Le delibere non impugnate, pertanto, consolidano
i rapporti tra i condomini e tra essi e l’amministratore.
Appare non condivisibile la tesi secondo la quale
possano essere modificati con delibera successiva
i rendiconti degli anni precedenti. Infatti, la modifica
di una delibera legittimamente assunta porta
a modificare necessariamente i rapporti di debito
dei condomini nei confronti del condominio,
rapporti che si sono consolidati definitivamente.
Inoltre, se la delibera di modifica dovesse essere
assunta a distanza di anni, vi potrebbe essere un
collegio deliberante composto da soggetti diversi
a seguito delle alienazioni delle unità immobiliari.
La decisione assunta da questi produrrebbe
effetti nei confronti di soggetti che non sono più
condomini e che, da tempo, facevano affidamento
sulla certezza delle delibere assunte. Nemmeno
potrebbe esservi tenuto il nuovo condomino in
quanto non obbligato al pagamento per le motivazioni
sopra esposte.
Vi sono, poi, le delibere nulle, quelle, cioè, assunte per eccesso di potere da parte dell’assemblea.
Per queste, però, occorrerebbe un incarico ad un
legale piuttosto che ad un revisore in quanto è
necessario individuare la natura della deliberazione
e non la ripartizione della spesa che, conseguentemente,
è essa stessa nulla. In caso di
mancata revoca della delibera, ciascun condomino
potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.
IN CONCLUSIONE
L’attività del Revisore è diretta alla verifica della
rispondenza delle poste, mentre deve considerarsi
esclusa ogni altra valutazione di merito rimessa
all’assemblea.
L’incarico al revisore per la verifica della contabilità:
- può avere ad oggetto:
- verifica della contabilità effettuata periodicamente nel corso dell’esercizio come da incarico assembleare;
- verifica del rendiconto prima della presentazione all’assemblea;
- verifica del rendiconto in caso di sua mancata approvazione;
- parrebbe viziato da nullità (quindi insanabile e, pertanto, impugnabile in ogni tempo anche ben oltre i 30 giorni) in quanto delibera viziata da eccesso di potere da parte dell’assemblea qualora abbia ad oggetto la verifica delle ripartizioni delle spese (ordinarie e straordinarie) ormai già consolidate; la delibera avrebbe infatti ad oggetto un incarico, comportante una spesa, per una verifica che non potrebbe portare ad alcuna modifica dei rendiconti, stante l’immutabilità degli stessi successivamente all’approvazione;
- può avere ad oggetto la verifica della contabilità degli anni precedenti esclusivamente per accertare la sussistenza (o meno) di dolo o colpa grave del mandatario (Trib. Milano Sez. VIII, 27- 06-2005) oppure in caso di caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite (art. 266 c.p.c.).
Non sembrerebbe idoneo l’incarico al revisore in
caso di delibere nulle aventi ad oggetto l’approvazione
di spese eccedenti il potere dell’assemblea
(ad esempio per opere effettuate nelle unità
immobiliari private). In tal caso, infatti, occorrere
accertare la nullità della delibera con conseguente
restituzione degli importi indebitamente
versati i cui importi, però, risultano dallo stato
di ripartizione.
di Edoardo Riccio
Presidente ANACI VCO Verbano Cusio Ossola
Questo articolo sostiene che la revisione della contabilità condominiale sia prerogativa dei Revisori dei Conti perché si controlla un altro professionista. A mio avviso una tale asserzione è assolutamente priva di ogni fondamento per tre motivi: 1) le riserve professionali le stabilisce soltanto la legge in maniera chiara e non è questo il caso; 2) la revisione della contabilità condominiale nulla ha a che fare col fatto che l'amministratore sia un professionista. La revisione è possibile anche a carico della contabilità redatta da un amministratore interno e quindi, non professionista. 3) La revisione legale dei conti, questa sì prerogativa dei Revisori dei Conti, è ben altra cosa.
RispondiEliminaFrancesco Schena
Presidente nazionale ARCO