- Il Documento del MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato alcuni chiarimenti in materia di contabilizzazione e termoregolazione di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 141/2016.
Va innanzitutto precisato che il documento non ha alcun valore giuridico ai fini interpretativi e qualsiasi Giudice potrà ignorarlo.
Tuttavia, alcuni spunti possono essere utili per una
lettura della norma almeno in riferimento a quelle
parti che generano difficoltà interpretative.
- Edificio polifunzionale
Ciò che genera confusione è il seguente passaggio
“destinato a scopi diversi”. Secondo il MISE, nel
caso in cui un edificio appartenga ad un unico
soggetto (persona fisica o giuridica), a prescindere
dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o
meno, ma vi sia la necessità di ripartire le spese
energetiche tra più soggetti, trovano applicazione
gli obblighi di procedere all’adozione dei sistemi
di contabilizzazione e di termoregolazione.
L’interpretazione convince e coincide con le indicazioni
date da ANACI nei convegni.
La norma che prevede l’obbligo di installazione dei
sistemi di contabilizzazione è il D. Lgs. 102/2014
che, in ossequio alle proprie finalità, stabilisce un
quadro di misure per la promozione e il miglioramento
dell’efficienza energetica che concorrono
al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio
energetico. Il decreto, inoltre, detta norme
finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato
dell’energia e a superare le carenze del mercato
che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi
finali dell’energia.
A tal fine l’articolo 9 comma 5 prevede, alle lettere
b) e c), che nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento
o raffreddamento centralizzata o da una
rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di
edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30
giugno 2017, a cura del proprietario, di sottocontatori
per misurare l’effettivo consumo di
calore o di raffreddamento o di acqua calda per
ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui
sia tecnicamente possibile, efficiente in termini
di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali. Nei casi in cui l’uso di sottocontatori
non sia tecnicamente possibile o non
sia efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la
misura del riscaldamento si ricorre, a cura del medesimo
proprietario, all’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per quantificare il consumo di calore
in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto
all’interno delle unità immobiliari dei condomini
o degli edifici polifunzionali.
Innanzitutto emerge che la definizione fa riferimento
all’occupazione di almeno due soggetti
che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia
acquistata. Occorre, pertanto, come primo requisito,
che vi sia un impianto termico posto al servizio
di almeno due unità immobiliari.
Il termine “occupato” fa riferimento all’utilizzo
dello stesso e non al rapporto contrattuale in
base al quale l’unità immobiliare sia occupata.
Si ritiene, pertanto, che l’occupante possa essere
tale in virtù di un diritto reale (usufrutto, uso,
abitazione) oppure in virtù di un diritto personale
di godimento (locazione o comodato).
Sembrerebbe di poter ritenere che la locuzione “edificio
destinato a scopi diversi” faccia riferimento
all’edificio nel suo insieme e non alle singole unità
immobiliari. Quindi parrebbe di escludere che il riferimento
sia alle attività nelle unità immobiliari
le quali debbano essere diverse tra loro (ad esempio
una artigianale ed una abitativa). D’altro canto,
anche nella definizione di “condominio”, viene
fatto riferimento all’edificio e non alle attività al suo interno. Si consideri anche, per quanto attiene
all’edificio polifunzionale, che il riferimento alle
singole unità immobiliari è fatto per l’occupazione
e non per l’attività in esse esercitata.
Se il legislatore avesse voluto fare riferimento
alle attività svolte all’interno delle singole unità
immobiliari, avrebbe citato le classi catastali
(queste fanno in effetti distinzione tra gli scopi:
abitativo, industriale, sportivo ecc):
Il termine “scopi diversi” potrebbe fare riferimento
agli altri edifici i cui scopi sono indicati sempre
nelle definizioni del medesimo decreto legislativo
102/2014, quindi gli edifici della pubblica
amministrazione.
In ogni caso, verrebbe da escludere che la diversità
degli scopi sia riferita all’utilizzo delle singole
unità immobiliari (nel senso che debbano essere
utilizzate per almeno due scopi diversi, cioè, ad
esempio, commerciale e abitativo) per vari motivi.
In primo luogo per quanto sopra detto. In
secondo luogo, se il riferimento fosse all’utilizzo
della unità immobiliare, si avrebbe che l’obbligo
sarebbe escluso qualora, in un edificio composto
da 50 unità immobiliari, queste siano occupate
tutte ad abitazione mentre, se una di esse dovesse
improvvisamente divenire un ufficio, scatterebbe
l’obbligo.
Si ricordi che lo scopo della norma è quello di
“favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi di
ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle
spese in base ai consumi effettivi delle medesime”
(articolo 9 comma 5 capoverso).
In tale disposizione, il legislatore fa espresso riferimento
alle sole unità immobiliari ed all’obbiettivo
di portare gli occupanti (siano essi conduttori,
comodatari o proprietari) a diminuire il
prelievo di energia al fine di risparmiare denaro e,
conseguentemente, energia.
- Le differenze di fabbisogno del 50%
Si ricordi che la relazione, in questo caso, deve
essere asseverata e una interpretazione non corretta
potrebbe esporre i condomini alla sanzione
amministrativa di cui all’articolo 16 del medesimo
D. Lgs. 102/2014.
- La 10200 in assenza di contabilizzazione
- Non è sufficiente la delibera per escludere le sanzioni
Il MISE si concentra anche sui seguenti aspetti:
- sono vietati i coefficienti correttivi;
- è obbligatorio contabilizzare l’acqua calda sanitaria;
- per la contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria è possibile utilizzare un contatore volumetrico;
- i “contaore” non possono essere equiparati ai sistemi di contabilizzazione; i “contaore”, infatti, misurano il tempo di accensione ma non la quantità di energia consumata;
- nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.
di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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