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sabato 28 settembre 2019

Inaugurato presso l’INPS di Viterbo il Polo nazionale Guardia di Finanza



Questa mattina, presso la sede della Direzione Provinciale INPS di Viterbo, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione degli uffici del Polo Nazionale Guardia di Finanza, presso il quale sono stati accentrati gli adempimenti amministrativi in materia di pensioni, previdenza e welfare, di competenza dell’INPS, per il personale della Guardia di Finanza di tutto il territorio nazionale. 

Calcolatore, Calcolo, Assicurazione, FinanzaIl Polo è stato costituito a partire dal 1° settembre, dopo la sottoscrizione del relativo protocollo – lo scorso 29 luglio – da parte del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e del Presidente INPS Pasquale Tridico. A fare gli onori di casa il Direttore regionale INPS Lazio, Fabio Vitale, e il Direttore Provinciale INPS di Viterbo, Pasquale Caccavale. 

Al taglio del nastro sono intervenuti i vertici delle due Amministrazioni: per l’INPS il Presidente, Prof. Pasquale Tridico; per la Guardia di Finanza il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana. Graditi ospiti dell’evento, il Prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli - in rappresentanza del Presidente Nicola Zingaretti - e le altre Autorità provinciali e cittadine. 

L’iniziativa conferma la scelta dell’INPS per l’accentramento presso Poli specializzati, dislocati a livello centrale o provinciale, delle lavorazioni riguardanti specifici segmenti di utenza, che consente ai beneficiari di relazionarsi con un interlocutore unico a livello nazionale e garantisce lo snellimento delle procedure e dei tempi di lavorazione delle prestazioni. Il Polo di Viterbo si occuperà delle pratiche pensionistiche, della gestione della posizione assicurativa, dei provvedimenti di riscatto e ricongiunzione, della liquidazione dell’indennità di buonuscita e dell’erogazione dei prestiti per tutto il personale della Guardia di Finanza, indipendentemente dalla sede di servizio dei beneficiari.

Nei loro interventi, il Presidente Tridico e il Comandante Generale Zafarana hanno sottolineato il valore della collaborazione attiva tra Enti dello Stato, tesa a migliorare il servizio e ad ottimizzare i tempi ed i costi dell’azione pubblica.
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sabato 16 settembre 2017

Le esportazioni aumentano in generale ma non per tutte le Regioni italiani


Nel secondo trimestre 2017, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export risulta in crescita per le regioni nord-occidentali (+2,6%) e per l'Italia centrale (+1,8%) mentre è in diminuzione per l'Italia meridionale e insulare (-1,9%) e per le regioni nord-orientali (-0,4%).

Rispetto ai primi sei mesi del 2016, nel periodo gennaio-giugno 2017 si rilevano dinamiche di crescita dell'export intense e diffuse. A fronte di un aumento medio nazionale dell'8,0%, l'incremento delle vendite sui mercati esteri risulta di maggiore intensità per le regioni delle aree insulare (+36,2%), nord-occidentale (+9,1%) e centrale (+8,8%). E' comunque sostenuto per le regioni dell'area nord-orientale (+5,6%) mentre risulta più contenuto per l'area meridionale (+0,5%).

Tra le regioni che forniscono il più ampio contributo positivo alla crescita tendenziale delle esportazioni nazionali si segnalano: Lombardia (+7,4%), Piemonte (+11,3%), Emilia-Romagna (+6,4%), Veneto (+6,1%), Lazio (+15,5%) e Toscana (+8,8%). Quelle che forniscono il più rilevante contributo negativo sono Basilicata (-10,1%) e Molise (-39,8%).

Nei primi sei mesi del 2017, l'aumento tendenziale delle vendite di autoveicoli da Lazio e Piemonte, di articoli farmaceutici, chimico-medicinali dalla Lombardia contribuisce alla crescita dell'export nazionale per oltre un punto percentuale (1,3 punti), mentre l'incremento dell'export di macchine e apparecchi n.c.a. da Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia impatta sulla dinamica nazionale per quasi un punto (0,8 punti).

Le vendite dalla Lombardia verso gli Stati Uniti, dal Piemonte verso la Cina e dal Lazio e dalla Lombardia verso la Germania forniscono un impulso positivo all'export nazionale, mentre flettono le vendite del Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti e del Lazio verso il Belgio.

Nei primi sei mesi dell'anno, la positiva performance all'export delle province di Frosinone, Torino, Milano, Monza e Brianza, Siracusa e Cagliari contribuisce positivamente all'export nazionale. I maggiori contributi negativi provengono da Trieste e Latina.
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Aumentano i prezzi al consumo


Nel mese di agosto 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016 (era +1,1% a luglio), confermando la stima preliminare.
La lieve ripresa dell'inflazione si deve principalmente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati, la cui crescita si porta a +4,3% (da +2,1% del mese precedente) e alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+4,4%, in accelerazione dal +3,2% di luglio).
L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale di due decimi di punto percentuale (+1,0% da +0,8% di luglio), mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta a +0,9% (come nel mese precedente).
L'incremento su base mensile dell'indice generale è dovuto in larga parte ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,4%), il cui andamento è influenzato da fattori stagionali.
Su base annua accelera la crescita dei prezzi sia dei beni (+1,0%, da +0,8% di luglio) sia dei servizi (+1,6% da +1,3%) Ad agosto, quindi, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,6 punti percentuali.
L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4% per l'indice generale e +1,0% per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (era +0,8% a luglio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,1% in termini congiunturali e dell'1,0% in termini tendenziali (in accelerazione di un decimo di punto percentuale rispetto al mese precedente).
L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dell'1,4% su base annua (era +1,2% a luglio), confermando la stima preliminare.
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016.
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venerdì 15 settembre 2017

Termoregolazione - I chiarimenti del Ministero


  • Il Documento del MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato alcuni chiarimenti in materia di contabilizzazione e termoregolazione di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 141/2016.
Va innanzitutto precisato che il documento non ha alcun valore giuridico ai fini interpretativi e qualsiasi Giudice potrà ignorarlo.
Tuttavia, alcuni spunti possono essere utili per una lettura della norma almeno in riferimento a quelle parti che generano difficoltà interpretative.
  • Edificio polifunzionale
Una di queste è la definizione di “edificio polifunzionale” di cui all’articolo 2 lettera p): “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”
Ciò che genera confusione è il seguente passaggio “destinato a scopi diversi”. Secondo il MISE, nel caso in cui un edificio appartenga ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, ma vi sia la necessità di ripartire le spese energetiche tra più soggetti, trovano applicazione gli obblighi di procedere all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione.
L’interpretazione convince e coincide con le indicazioni date da ANACI nei convegni.
La norma che prevede l’obbligo di installazione dei sistemi di contabilizzazione è il D. Lgs. 102/2014 che, in ossequio alle proprie finalità, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico. Il decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

A tal fine l’articolo 9 comma 5 prevede, alle lettere b) e c), che nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Nei casi in cui l’uso di sottocontatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura del medesimo proprietario, all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

Innanzitutto emerge che la definizione fa riferimento all’occupazione di almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata. Occorre, pertanto, come primo requisito, che vi sia un impianto termico posto al servizio di almeno due unità immobiliari.
Il termine “occupato” fa riferimento all’utilizzo dello stesso e non al rapporto contrattuale in base al quale l’unità immobiliare sia occupata. Si ritiene, pertanto, che l’occupante possa essere tale in virtù di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) oppure in virtù di un diritto personale di godimento (locazione o comodato).
Sembrerebbe di poter ritenere che la locuzione “edificio destinato a scopi diversi” faccia riferimento all’edificio nel suo insieme e non alle singole unità immobiliari. Quindi parrebbe di escludere che il riferimento sia alle attività nelle unità immobiliari le quali debbano essere diverse tra loro (ad esempio una artigianale ed una abitativa). D’altro canto, anche nella definizione di “condominio”, viene fatto riferimento all’edificio e non alle attività al suo interno. Si consideri anche, per quanto attiene all’edificio polifunzionale, che il riferimento alle singole unità immobiliari è fatto per l’occupazione e non per l’attività in esse esercitata.
Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alle attività svolte all’interno delle singole unità immobiliari, avrebbe citato le classi catastali (queste fanno in effetti distinzione tra gli scopi: abitativo, industriale, sportivo ecc):
Il termine “scopi diversi” potrebbe fare riferimento agli altri edifici i cui scopi sono indicati sempre nelle definizioni del medesimo decreto legislativo 102/2014, quindi gli edifici della pubblica amministrazione.

In ogni caso, verrebbe da escludere che la diversità degli scopi sia riferita all’utilizzo delle singole unità immobiliari (nel senso che debbano essere utilizzate per almeno due scopi diversi, cioè, ad esempio, commerciale e abitativo) per vari motivi. In primo luogo per quanto sopra detto. In secondo luogo, se il riferimento fosse all’utilizzo della unità immobiliare, si avrebbe che l’obbligo sarebbe escluso qualora, in un edificio composto da 50 unità immobiliari, queste siano occupate tutte ad abitazione mentre, se una di esse dovesse improvvisamente divenire un ufficio, scatterebbe l’obbligo.
Si ricordi che lo scopo della norma è quello di “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime” (articolo 9 comma 5 capoverso).
In tale disposizione, il legislatore fa espresso riferimento alle sole unità immobiliari ed all’obbiettivo di portare gli occupanti (siano essi conduttori, comodatari o proprietari) a diminuire il prelievo di energia al fine di risparmiare denaro e, conseguentemente, energia.
  • Le differenze di fabbisogno del 50%
Qualche perplessità genera invece l’interpretazione del MISE per il caso della mancata applicazione della 10200 ai fini della ripartizione della spesa qualora vi siano differenze di fabbisogno termico superiori al 50%. Secondo il Ministero il calcolo del fabbisogno può essere effettuato in riferimento a sole due unità immobiliari. Il parere sembrerebbe non conforme al dettato normativo. Quest’ultimo prevede che il calcolo debba essere effettuato “per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio”. La locuzione, letteralmente, sembra quindi fare riferimento a tutte le unità che formano il condominio, quindi non solamente due. Diversamente, non avrebbe avuto motivo il Legislatore di specificare “costituenti il condominio”.
Si ricordi che la relazione, in questo caso, deve essere asseverata e una interpretazione non corretta potrebbe esporre i condomini alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 16 del medesimo D. Lgs. 102/2014.
  • La 10200 in assenza di contabilizzazione
Nel caso in cui non siano stati installati i sistemi di contabilizzazione in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge, non vi è obbligo alcuno di ricorrere alla norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione delle spese del riscaldamento.
  • Non è sufficiente la delibera per escludere le sanzioni
La sola delibera di installazione non pone al riparo dalle sanzioni i singoli Condòmini che, a causa dei ritardi sia nell’assunzione della delibera sia dovuti all’impresa che non effettua le opere, non si siano adeguati entro la scadenza del 30/06/2017.

Il MISE si concentra anche sui seguenti aspetti:
  • sono vietati i coefficienti correttivi;
  • è obbligatorio contabilizzare l’acqua calda sanitaria;
  • per la contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria è possibile utilizzare un contatore volumetrico;
  • i “contaore” non possono essere equiparati ai sistemi di contabilizzazione; i “contaore”, infatti, misurano il tempo di accensione ma non la quantità di energia consumata;
  • nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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lunedì 14 agosto 2017

Entrate tributarie: + 1,7 miliardi nei primi sei mesi dell’anno

 Nel periodo gennaio-giugno 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 205.168 milioni di euro, in aumento dello 0,8% (+ 1.691 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. 
Si segnala che il gettito relativo ai due periodi non è immediatamente confrontabile, dato che il risultato del mese di giugno 2017 è stato influenzato dalla proroga dei termini di versamento delle imposte di autoliquidazione, delle imposte sostitutive e di tutti i tributi la cui scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi, nonché dalla contabilizzazione nelle entrate del mese di luglio dei versamenti di 1.862 milioni di euro delle imposte delle riserve matematiche rami vita assicurazione e di 333 milioni di euro della cedolare secca sugli affitti relativi al mese di giugno 2017.
Neutralizzando gli effetti sul gettito dei suddetti meccanismi e della nuova modalità di pagamento del canone tv attraverso la bolletta elettrica, i cui primi versamenti del canone si sono registrati a partire dal mese di agosto 2016, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,5%, in linea con gli andamenti registrati nei mesi precedenti.


IMPOSTE DIRETTE


Registrano un gettito complessivamente pari a 110.643 milioni di euro, in diminuzione dell’1,0% (- 1.065 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il dato risente dell’andamento delle imposte sulle riserve matematiche rami vita assicurazione (-1.666 milioni di euro) e della cedolare secca sugli affitti (-225 milioni di euro) i cui versamenti, effettuati nel mese di giugno 2017 (+1.862 milioni di euro delle imposte delle riserve matematiche rami vita assicurazione e di 333 milioni di euro della cedolare secca sugli affitti), contrariamente all’anno 2016, saranno contabilizzati nelle entrate del mese di luglio.



Le entrate IRPEF ammontano a 88.736 milioni di euro, in crescita di 2.341 milioni di euro (+2,7%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione (+1.218 milioni di euro, +1,6%). Il risultato riflette anche gli effetti di alcune misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge n.232 del 11 dicembre 2016) e, in particolare, l’aumento delle detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni, equiparate a quelle previste per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni (art.1, comma 210) e le revisioni al regime della tassazione dei premi di produttività (art.1, comma 160). Si tratta di interventi di alleggerimento del carico tributario che riducono il gettito Irpef.
Gli introiti dell’IRES registrano una diminuzione di 543 milioni di euro (- 5,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato risente anche degli effetti derivanti dall’introduzione di importanti provvedimenti previsti dalle leggi di stabilità di questi ultimi anni, tra cui la razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica, la riduzione dell’aliquota da 27,5 a 24 punti percentuale e la maggiorazione degli ammortamenti, la deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti degli enti creditizi finanziari e imprese di assicurazioni.
All’andamento delle imposte dirette di gennaio-giugno 2017 ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al fisco, che ha fatto registrare versamenti per 422 milioni di euro.

IMPOSTE INDIRETTE


Il gettito ammonta a 94.525 milioni di euro, in aumento del 3,0% (+2.756 milioni di euro) rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente.
Le entrate dell’IVA sono pari a 56.154 milioni di euro con un incremento di 2.447 milioni di euro (+4,6%). L’andamento è positivo sia per la componente dell’IVA sugli scambi interni (+2,7%) sia per quella sulle importazioni (+20,3%). Il gettito dell’IVA sugli scambi interni riflette per 5.000 milioni di euro l’applicazione del meccanismo dello split payment.
Le imposte sulle transazioni immobiliari mostrano un incremento del 7,0%. La variazione negativa, rispetto all’analogo periodo del 2016 che si è avuta per l’imposta di bollo (-177 milioni di euro) è dovuta al diverso profilo di versamento mensile derivante dalle modalità di scomputo dell’acconto dell’imposta di bollo versato ad aprile (modalità introdotta con la circolare n. 16 del 14 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate). 
Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) mostrano un incremento di 129 milioni di euro (+1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso); il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 1.723 milioni di euro.

ENTRATE DA GIOCHI


Il gettito relativo ai giochi, pari a 7.000 milioni di euro, presenta, nel complesso, una variazione negativa di 80 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.

ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO


Le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 4.244 milioni di euro e presentano una lieve variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-46 milioni di euro, pari a -1,1%).

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio–giugno 2017, corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.

Comunicato stampa MEF
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giovedì 13 luglio 2017

Fisco: boom precompilata 2017

COMUNICATO STAMPA

Fisco, boom precompilata 2017, già 2 milioni “fai da te”

È un vero e proprio boom, già oltre il dato complessivo dell’anno precedente, il trend relativo alla precompilata 2017. Mancano ancora due settimane al termine ultimo, fissato al 24 luglio, per l’invio del 730, ma è già stato superato, con 2,1 milioni di modelli trasmessi in autonomia dai cittadini, il risultato definitivo del 2016. Sempre più contribuenti scelgono di gestire da soli l’appuntamento annuale con il fisco, anche grazie alla presenza di tutte le spese sanitarie nei modelli predisposti dall’Agenzia. In particolare, secondo i dati registrati dal partner tecnologico Sogei, fino al 10 luglio, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini circa 2 milioni di dichiarazioni 730 e circa 100mila modelli Redditi PF. Al dato parziale 2017 vanno potenzialmente sommati oltre 381mila modelli che risultano salvati e pronti per il click finale. Per la presentazione del 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web l’ultimo giorno utile è il 24 luglio, mentre per il modello Redditi precompilato c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Zero controlli documentali per i 730 accettati in autonomia e senza modifiche - Chi accetta e invia il 730 precompilato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi alle spese riportate nella dichiarazione. I benefici relativi ai controlli si aggiungono ai vantaggi connessi all’uso del modello 730, che consente di ottenere il rimborso dell’imposta subito in busta paga o nella rata di pensione; se invece sono dovute imposte, queste verranno trattenute, sempre direttamente in busta paga, dalla retribuzione o dalla pensione.

Assistenza a tutto campo per le prossime settimane - I cittadini che non si sono ancora cimentati con la propria precompilata e coloro che non hanno ancora premuto “invio” a causa di qualche dubbio possono sfruttare tutti i canali di assistenza dell’Agenzia. È attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, lo sportello social di informazione attraverso il canale Messenger di Facebook, che fornisce supporto sull’uso dell’applicazione e risposte su problematiche di carattere generale. Inoltre, è a disposizione un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Infine, sono sempre disponibili i numeri 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06 966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Roma, 11 luglio 2017
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martedì 20 giugno 2017

Processo tributario e C.T.U.

Anche nel processo tributario, le norme che lo disciplinano hanno previsto la possibilità per le Commissioni tributarie di avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio.
Come noto, infatti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Poteri delle Commissioni tributarie”, al comma 2, espressamente prevede: “Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni”.
Con tale norma, pertanto, viene concesso ai giudici tributari di poter disporre e richiedere:
- sia apposite relazioni ad organi tecnici (dell’Amministrazione dello Stato, altri enti pubblici e Guardia di Finanza);
- sia la consulenza tecnica d’ufficio; con il presupposto fondamentale che tale richiesta è subordinata alla particolare complessità della materia trattata, per la quale risulta necessario acquisire ulteriori elementi.
Orbene, così come strutturata, la consulenza tecnica d’ufficio, in considerazione anche della specializzazione che i giudici di merito dovrebbero avere in materia tributaria, dovrebbe essere utilizzata solo in rare occasioni; tuttavia così non è, con la conseguenza che si assiste sempre più spesso al ricorso al consulente tecnico d’ufficio, giustificato dal fatto che gli odierni giudici tributari non sono in realtà giudici specializzati, essendo nominati direttamente dal MEF, e non accedendo per concorso come tutti gli altri giudici civili, penali, amministrativi.
Anche e proprio per questo si auspica che quanto prima venga riformata la giustizia tributaria, con la previsione di giudici nominati per concorso, a tempo pieno, specializzati e ben retribuiti.
Ciò detto, per quanto attiene alla disciplina del C.T.U., in considerazione dell’espresso rinvio che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 fa al codice di procedura civile, occorre ad esso rifarsi.
Si applicano, quindi, gli articoli 61-64 e gli articoli 191-197 del codice di procedura civile; viceversa, non si applicano gli articoli 198 – 200 c.p.c. che prevedono la possibilità per il C.T.U. di tentare la conciliazione delle parti, in quanto nel processo tributario è prevista la possibilità di conciliazione solo nelle ipotesi previste dagli articoli 48 e 48 bis del D. Lgs. n. 546/92, vale a dire la conciliazione fuori udienza e in udienza, su accordo delle parti o su invito della Commissione.
Quanto, poi, alla funzione della C.T.U. nel processo tributario, occorre sottolineare che essa è da ritenersi più ampia rispetto a quella prevista nel processo civile: mentre, infatti, l’art. 61 c.p.c., che disciplina la competenza tecnica, fa riferimento al compimento di atti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 fa riferimento all’acquisizione di elementi conoscitivi.
Da tanto, giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto che l’ausiliario del giudice nel processo tributario possa non solo “valutare” ma anche “accertare” i fatti; in tal senso, la sentenza n. 9522 del 04 novembre 1996 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il seguente principio:
"il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono stati già completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente; in questo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all’accertamento".
In ogni caso, la consulenza tecnica d’ufficio non può mai sostituirsi all’attività istruttoria che compete alle parti.
Ed infatti, la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti.
La consulenza tecnica d’Ufficio - in altri termini - si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione.
Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d’ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16.03.96, n. 2205, ove il rilievo che ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata Cass. 16.03.96, n. 2205);
- non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 03.04.98, n. 3423);
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15.01.97, n. 342).
Tanto rilevato, si osserva altresì che, in ogni caso, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non vincolano il giudice, il quale resta sempre iudex peritus peritorum, con la conseguenza che allo stesso è consentito dissentire dalle conclusioni cui è giunto il consulente, purché tale dissenso sia adeguatamente motivato.
Ed infatti, mentre nel caso in cui il giudice decida di uniformarsi a quanto espresso e rilevato nella perizia dal C.T.U. non sarà necessaria alcuna motivazione sul punto, ben potendo il giudice limitarsi ad aderire alle elaborazioni del consulente, al contrario, nell’ipotesi in cui o le parti contestino in modo specifico la C.T.U., o il giudice ritenga di non condividere la stessa, sarà necessaria un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Proprio al riguardo, con una recente sentenza, n. 24630 del 03 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "il giudice del merito ha il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata."
Così del pari, con ordinanza n. 20398 del 12 ottobre 2015, richiamando un principio già espresso (sentenza 03 marzo 2011, n. 5148), la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in tal senso: "in proposito, non può che essere ribadito che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.."
Infine, con altra importante recente sentenza, n. 24903 del 06 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare anche l’importanza della C.T.U. nell’ipotesi in cui la stessa si rilevi assolutamente necessaria ai fini della decisione, con la conseguenza che deve ritenersi viziata quella pronuncia a cui i giudici di merito sono pervenuti senza l’ausilio della c.t.u., laddove si sia in presenza di argomentazioni di natura squisitamente tecnica.
La Suprema Corte nelle motivazioni ribadisce che "il principio secondo cui il provvedimento che disponga, o no, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, deve essere contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine. Non va, difatti, tralasciato di considerare che la consulenza tecnica d’ufficio può costituire fonte oggettiva di prova, tutte le volte in cui essa operi - non come strumento di mera valutazione di fatti già accertati, c.d. consulente deducente - bensì come mezzo di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. consulente percipiente) (cfr. Cass. 3990/06, 6155/09). Sicché’ la consulenza è - in definitiva - un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, verosimilmente, accertato (Cass. 15136/00, 88/04)." 
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giovedì 4 maggio 2017

Precompilata 2017, si parte: da oggi è possibile inviare online la dichiarazione dei redditi. Zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche

COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, si parte
Da oggi è possibile inviare online la dichiarazione dei redditi
Zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche

Dichiarazione precompilata 2017, si apre il canale per l’invio. Da adesso è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia con l’ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere con pochi passaggi l’appuntamento annuale con il Fisco. Niente più carta né scontrini e ricevute da conservare per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dal Fisco: se la dichiarazione è accettata “in toto”, infatti, l’Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali. In queste due settimane dall’apertura della precompilata in modalità consultazione (dal 18 aprile alle ore 7 di oggi) sono stati registrati più di 1 milione e 400mila accessi all’applicazione da parte di 962.508 utenti distinti. Chi ha già controllato la dichiarazione e acquisito dimestichezza con il sistema che, schermata dopo schermata, guida all’invio, lo ha fatto entrando sul sito delle Entrate perlopiù con le credenziali Fisconline (52% dei casi) e Inps (39%). La dichiarazione 730 potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello Redditi, invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Precompilata 2017, da oggi è possibile accettare o modificare e inviare - Da oggi sono online e pronti per essere inviati, con o senza modifiche, circa 20 milioni di 730. Da oggi è possibile anche modificare 10 milioni di modelli Redditi che potranno essere inviati a partire dall’11 maggio. In totale, se si contano anche i familiari a carico, i dati precaricati dall’Agenzia riguardano oltre 59 milioni e 700mila cittadini, praticamente l’intera platea dei residenti italiani. E’ uno sforzo enorme quello che ha visto l’Agenzia raccogliere, in vista di questo terzo anno di sperimentazione, quanti più dati per poter consegnare ai contribuenti un modello il più possibile completo. Con il supporto di Sogei, la società generale d’informatica partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la collaborazione di tutti i soggetti chiamati a trasmettere le informazioni da precaricare nelle dichiarazioni, quest’anno sono confluiti nei server del Fisco oltre 800 milioni di dati. Tra questi, 690 milioni di documenti fiscali relativi a spese sanitarie, compresi gli scontrini dei farmaci da banco; circa 94 milioni di dati relativi a premi assicurativi; più di 7 milioni e 600mila bonifici per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico. E ancora: oltre 8 milioni di interessi passivi sui mutui contratti dagli italiani; circa 5 milioni e 600 mila dati relativi a ristrutturazioni condominiali e quasi 4 milioni e mezzo di dati relativi a contributi previdenziali.

Bonus al riparo dai controlli documentali per le dichiarazioni accettate in autonomia - Con la versione 2017 si chiude il terzo anno di sperimentazione. Dal 2015, grazie alla precompilata, l’approccio alla dichiarazione è radicalmente cambiato: dal vecchio schema “tu cittadino dichiari e io amministrazione, poi, controllo”, si è passati infatti a una modalità che, al contrario, prevede che sia il cittadino a controllare i dati precaricati dal Fisco e, se tutto va bene, ad accettarli o, viceversa, a integrarli o modificarli. Una nuova impostazione che, oltre al vantaggio di una maggiore semplicità, porta con sé anche degli evidenti benefici lato controlli. Il Fisco infatti rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche. Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.
Come fare per: breve guida all’accesso
Per visualizzare la propria dichiarazione dei redditi è necessario collegarsi alla pagina https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline. Le credenziali per l’accesso sono strettamente personali e non vanno comunicate a terzi. Per accedere alla dichiarazione precompilata 2017 è necessario utilizzare un browser che supporta uno specifico protocollo di sicurezza: i contribuenti che utilizzano una versione di browser inferiore saranno quindi prima di tutto indirizzati a scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata.
Password e pin Fisconline possono essere richiesti direttamente online sul sito internet dell’Agenzia, a questo indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni. In alternativa, le credenziali Fisconline possono essere richieste utilizzando l’app “AgenziaEntrate” o presso gli uffici dell’Agenzia. In quest’ultimo caso, il contribuente riceve subito le prime 4 cifre del codice pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pin direttamente sul sito delle Entrate.
In alternativa, è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi anche tramite le credenziali Inps. Eseguita l’autenticazione, il sistema reindirizza l’utente all’area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni e il pulsante diretto per accedere al servizio tramite le credenziali Inps sono disponibili a questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50609
L’accesso è garantito infine anche con le credenziali Spid, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati, oltre che tramite Carta nazionale dei servizi. La Carta Nazionale dei Servizi o Cns è una smart card o una chiavetta Usb che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Aprono le porte della precompilata anche le credenziali del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) e quelle riservate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
In tutti i casi, una volta entrati, il sistema offre una serie di possibilità. In particolare, da oggi è possibile, oltre che visualizzare i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione per controllare che siano completi e corretti:
1) scegliere il modello per predisporre la dichiarazione e decidere se accettare o modificare la precompilata
2) modificare o accettare i dati. Visualizzare, stampare e inviare la dichiarazione
3) consultare le dichiarazioni inviate e le ricevute degli invii. Effettuare i versamenti F24.
Tra le novità di quest’anno anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere, la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web. Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016 i contribuenti devono utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online selezionando la funzione “cambia anno di dichiarazione”, all’interno dell’applicazione, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

L’assistenza del Fisco - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Roma, 2 maggio 2017
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martedì 7 febbraio 2017

PROCESSO TRIBUTARIO

Sui poteri istruttori del giudice tributario, ed in particolare sui suoi limiti, la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - nel corso degli anni ha stabilito importanti principi con le seguenti sentenze:
  • n. 673/2007;
  • n. 23580/2009;
  • n. 14960/2010;
  • n. 26392/2010;
  • n. 26741/2013;
  • n. 14244/2015;
  • n. 955/2016;
  • n. 12308/2016.
L’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere a disporre i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi (Cass. n. 955 del 2016).
Il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007).
Tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia.
In tema di contenzioso tributario, comunque, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare “ex officio” i poteri istruttori di cui all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, salvo che non sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra (Cass. n. 14244 del 2015).
Discendono da tale premessa due corollari, con riferimento ai presupposti ed ai limiti di operatività dei poteri istruttori conferiti al giudice tributario dall’art. 7 citato.
Anzitutto, come questa la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, l’art. 7 più volte citato, laddove attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, e dunque anche nell’ora abrogato terzo comma (che attribuiva «alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia»), dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007).Tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010, Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l’onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata dall’essere i documenti in possesso dell’altra parte o di terzi (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n. 10970 del 14/05/2007).
In secondo luogo i poteri in questione non sono arbitrari ma discrezionali ed il loro esercizio, così come il loro mancato esercizio, deve essere adeguatamente motivato (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 2007, cit.)
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che a fronte di un avviso di rettifica da parte dell’amministrazione che richiamava espressamente elementi di indagine ricavati dagli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa la legittimità della verifica operata dalla Guardia di Finanza e l’attendibilità dei relativi esiti, l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricadeva in capo all’amministrazione finanziaria e non poteva prescindere dalla produzione del p.v.c..
Ciò posto non si conforma a una corretta interpretazione dell’art. 7 più volte citato, quale compendiata nei principi sopra enunciati, circa i poteri istruttori attribuiti alle commissioni tributarie, l’affermazione contenuta in varie sentenze di merito secondo cui sarebbe sempre consentito ad esse «ordinare alla parte la presentazione di documenti che presentino incisiva rilevanza ai finì della decisione» e costituirebbe per converso dovere del giudice in tale situazione l’esercizio di tale potere.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, una tale incondizionata declinazione dei poteri istruttori del giudice tributario non può essere condivisa e tanto più la stessa deve ritenersi erronea nel caso di specie, nel quale la mancata attivazione di tali poteri da parte del primo giudice risultava anche giustificata dal fatto che, come pacifico in atti, lo stesso aveva espressamente invitato l’amministrazione alla produzione del p.v.c., a tal fine anche accordando un rinvio della trattazione, rimasto però infruttuoso, essendo anche alla successiva udienza la parte rimasta inerte senza addurre a quanto costa alcuna idonea giustificazione.
Occorre ribadire il principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2787/2006; n. 23580/2009) secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art.345 codice procedura civile, ma tale attività processuale va esercitata stante il richiamo operato dall’art.61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dall’art.32, comma primo, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art.24, comma primo.
Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio):con la conseguenza che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.)”.
Nel processo tributario, che è dotato di una sua propria specificità (cfr. l’art. 1 d.lgs. 546/1992), il principio dispositivo, mentre opera incondizionatamente in tema di onere di allegazione, incontra un qualche temperamento in materia di prova. Al riguardo, in particolare, l’art. 7, più volte citato, prevede che le commissioni tributarie “ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari o all’ente locale da ciascuna legge d’imposta”.
Il comma 3 dello stesso articolo ha, inoltre, previsto (fino alla sua abrogazione, disposta, peraltro, solo, dal 02/12/2015, con l’art. 3/bis comma 5, inserito nel D.L. 203/2005 dalla legge di conversione 248/2005) “è sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”.

La portata della disposizione assai ampia se ci si attiene al solo dato letterale è stata definita dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, che ha reiteratamente puntualizzato:
  1. che l’esercizio dei poteri di acquisizione d’ufficio, attribuiti dall’art. 7, commi 1 e 3, d.lgs. 546/1992 alle commissioni tributarie, non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova, che grava sulle parti in base al criterio di cui all’art. 2697 c.c. (v. Cass. 905/06, 7129/03), potendo, al più, intervenire in funzione di mera integrazione, ma mai di integrale sostituzione (v. Cass. 15214/00);
  2. che il predetto esercizio costituisce facoltà discrezionale, ma non arbitraria, del giudice tributario, sicché in una situazione in cui il documento da acquisire appaia astrattamente presentare incisiva rilevanza ai fini della decisione, l’esercizio di tale potere istruttorio configura un dovere del giudice, il cui mancato assolvimento è illegittimo, se non motivato (v. Cass. 905/06, 7129/03).
In definitiva, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui all’art. 7 più volte citato, salvo che non sussista il presupposto della impossibilità di acquisire la prova altrimenti.

In conclusione, anche alla luce di tutti i suesposti principi, è auspicabile che nella fase istruttoria del giudizio tributario sia ammessa anche la testimonianza, per mettere su un piano di effettiva e concreta parità processuale il contribuente ed il fisco, come più volte ho suggerito nei miei articoli.

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
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giovedì 10 novembre 2016

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate presso le Commissioni Riunite Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



Esame del disegno di legge

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"

Atto Camera 4127-bis




Roma, 7 novembre 2016 (ore 13,30 )
Camera dei Deputati - Sala del Mappamondo

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venerdì 22 aprile 2016

TUTTO sulla Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 g.u. n. 302 del 30/12/2015

I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”.

Conosciuta e nota fino ad alcuni anni orsono come “Legge Finanziaria”, ridenominata ultimamente Legge di Stabilità, definizione per stimolare emotivamente la finalità di stabilizzazione economica, finanziaria e procedurale, interviene a tutto campo con un unico articolo suddiviso in 999 commi e con l’entrata in vigore in massima parte dal 1° gennaio dell’anno corrente. La legge ha avuto un percorso lungo e tortuoso, con la struttura originaria modificata e definita cammin facendo da molteplici e diffusi emendamenti dei partiti di opposizione ed anche di governo tanto da giungere alla definitiva promulgazione sul filo di lana della giornata del 28/12 con il seguito della pubblicazione in G.U. due giorni dopo consentendo il riposo per l’ultimo dell’anno. Il provvedimento presenta interventi strutturali: sconto sugli investimenti e revisione della fiscalità immobiliare, proroga e rettifiche di misure e norme preesistenti anche in materia di “lavoro” e di imposte nazionali e locali, oltre a molteplici interventi che corrispondono ad esigenze particolari del Paese.
Con l’intento di fornire una bussola sugli argomenti di indirizzo attuale e corrente per l’esistenza dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori, senza smarrire l’orientamento in modo da poter distinguere norme e disposizioni settoriali rispetto a quelli di rilevanza generale finalizzati ad aggiornare la vita delle famiglie, delle imprese e dei professionisti si riportano e riepilogano gli interventi normativi degni di maggiore attenzione. IVA: l’aliquota del 10% passerà al 13% dal 2017 mentre quella ordinaria del 22% passerà al 24% dal 2017 ed al 25% dall’anno 2018. IMU: per le abitazioni (escluse quelle di lusso) concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50% con obbligo di registrazione del contratto ed a condizione che il concedente possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito ad abitazione principale e vi risieda. TASI: dal 2016 abolita la Tasi (tassa servizi indivisibili) sulle abitazioni principali inclusa la c.d. quota dovuta dall’occupante utilizzatore non proprietario quale inquilino, comodatario o altro titolo. L’imposta resta sulle abitazioni signorili, gravate inoltre anche dall’Imu, nella percentuale del 4 per mille. Sono assimilate all’abitazione principale la casa assegnata al coniuge, gli immobili delle cooperative edilizie assegnate ai soci, gli alloggi sociali, ed altro ancora.
Dal 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili delle cat. D ed E va effettuata per il tramite di una stima diretta che tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi generatori della qualità del bene immobile.
Albo dei promotori finanziari è sostituito dall’albo dei consulenti finanziari suddiviso in 3 sezioni di cui 2 per i consulenti persone fisiche abilitati all’offerta fuori sede o autonomi ed 1 per le società di consulenza, mentre per l’attività di controllo sarà istituito un autonomo organismo di vigilanza in luogo e sostitutiva della Consob: sconto del 25% su imu e tasi per le residenze locate a canone concordato applicabile anche a quei comuni per cui non vi sono le originarie esigenze abitative che prevedono l’emanazione dei patti concordatari. Agevolazione prima casa spetta anche a coloro che vendono la prima casa precedentemente posseduta entro 1 anno dalla data di acquisto e non preventivamente al nuovo acquisto. Iva pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B ceduta dall’impresa costruttrice potrà essere detratta al 50% dall’Irpef dell’acquirente in 10 quote annuali a condizione che l’operazione di acquisto avvenga entro l’anno 2016.
Con lo scopo e finalità di combattere il c.d. “nero” nell’ambito di locazioni residenziali è stabilito che e’ nullo contrattualmente ogni accordo per la determinazione di un canone superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, come pure sono nulli i patti in deroga ai limiti di durata fissati per legge e quelli per aumenti occulti sui canoni di locazione “concordati”. L’inquilino potrà richiedere le somme versate in più entro 6 mesi dalla fine della locazione. I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”. Proroga per tutto il 2016 dell’ammontare delle detrazioni maggiorate al 50% delle spese per il recupero edilizio, ed al 65% per il risparmio energetico, conferma della detrazioni nota come BONUS MOBILI. Le giovani coppie coniugate o conviventi da almeno 3 anni e acquirenti di una prima casa possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’arredo della casa medesima. Sono giovani coppie quelle in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Riconoscimento di una detrazione irpef del 65% per l’acquisto, e spese accessorie, di dispositivi per il controllo da remoto per gli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione.
Esclusivamente per l’anno 2016 per le spese di natura condominiale sostenute per interventi di riqualificazione energetica da parte di pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi (in contabilità semplificata) incapienti a detrarre il beneficio fiscale possono cedere il corrispondente credito Irpef ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.
Maggiorazione del 40% del costo fiscale ai fini Irpef ed Ires dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da lavoratori autonomi e imprese.
Il regime contabile dei minimi resta in vigore per i periodi residui per coloro che avevano iniziato l’attività entro il 31/12/2015 avendone i requisiti, mentre il regime contabile forfettario diventa più accessibile grazie all’aumento della soglia dei ricavi e compensi di euro 10.000 per tutte le attività, mentre per i professionisti l’aumento della soglia è fissato in euro 15.000 e più appetibile in virtù della riduzione per i primi 5 anni dell’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% in luogo del 15%, mentre i contributi ART/COM sono ridotti al 65% dell’imponibile risultante. Il reddito da lavoro dipendente diventa un ostacolo all’accesso al regime forfettario esclusivamente se superiore ad euro 30.000. Riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione o cessione ai soci di società di capitali e di persone di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, in pratica per i beni immobili aventi caratteristica patrimoniale anche se strumentali. Anche l’imprenditore individuale accede a tale agevolazione per tutti gli immobili strumentali compresi quelli in uso diretto. I termini per l’opzione sono rispettivamente fissati nel 2016 al 30 settembre per le società ed al 31 maggio per l’imprenditore individuale. Aumento di euro 2.500 per le società di persone, imprenditori individuali e professionisti della deduzione forfettaria IRAP. In pratica la soglia di esenzione è fissata ad euro 13.000 a condizione che il valore della produzione non sia superiore ad euro 180.759,91.
Aumento di 1 anno del termine di prescrizione a partire dall’anno fiscale in corso al 31/12/2016, in pratica il potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si prescrive nel termine del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure 6° in caso di omissione della dichiarazione. Per contro viene abrogato il raddoppio dei termini prescrizionali in presenza di reati tributari.
Riduzione ad euro 100 del canone di abbonamento RAI e presunzione certa del possesso di un apparecchio televisivo in presenza di una propria utenza per la fornitura di energia elettrica per il luogo di residenza. E’ ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non possesso sanzionabile penalmente in caso di mendacio. E’ discusso e quindi in attesa di chiarimenti l’applicazione retroattiva della sanzione per coloro che non risultano intestatari di un apparecchio televisivo nell’anno corrente. Sono previste particolari modalità per l’addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica.
Resta per il 2016 al 27,72% l’aliquota INPS dei professionisti con partita Iva.
Il divieto di utilizzo di “denaro contante” è elevato da euro 1.000 ad euro 3.000, resta a euro 1.000 per i Money transfer. L’argomento POS torna di attualità. E’ previsto che la mancata installazione da parte di imprese e professionisti venga sanzionata con le modalità previste da un emanando decreto dal Ministero dello sviluppo economico.
Prorogata di 1 anno la rivalutazione fiscale del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell’esercizio d’impresa con le medesime formalità precedenti ma con l’imposta sostitutiva dell’ 8%.

di Nicola Rizzi
Commercialista
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