L’Agenzia delle Entrate risponde agli ultimi quesiti sulla definizione agevolata delle
controversie tributarie pendenti, l’opportunità offerta ai contribuenti che scelgono di
presentare domanda di definizione e versare, al netto di sanzioni e interessi di mora, gli
importi contenuti nell’atto impugnato entro il prossimo 2 ottobre. La circolare n. 23/E
pubblicata oggi, infatti, completa il quadro tracciato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio
scorso sull’agevolazione introdotta dal Dl n. 50/2017. In particolare, tra i chiarimenti
forniti nel documento di prassi, le Entrate illustrano il modo corretto di compilare il
modello di pagamento F24, affrontano alcune ipotesi per le quali la definizione
agevolata non è applicabile, la legittimazione a presentare la domanda di definizione in
caso di fallimento e il rapporto tra la definizione agevolata delle liti e la precedente
definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio.
Precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio – La
circolare si occupa dell’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto
una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’iscrizione a ruolo
dei due terzi dell’importo in contestazione. In questo caso, l’Agenzia specifica che la
lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell’importo della
sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora iscritto a
ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già
iscritti a ruolo).
Presentazione delle domande e versamenti a titolo provvisorio - L’Agenzia specifica
che, a seguito di fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle
controversie pendenti può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso
d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito. Il documento di prassi, inoltre, conferma che le
somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non
aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo
dovuto per la definizione.
Come compilare l’F24 - La circolare contiene alcuni pratici esempi per aiutare i
contribuenti nella compilazione del modello di versamento F24. In particolare,
l’Agenzia chiarisce come va correttamente suddiviso, tra i vari codici tributo istituiti
dalla risoluzione n. 108/E del 2017, l’importo netto da versare per la definizione
agevolata della lite. Nel modello di pagamento l’importo netto andrà ripartito, voce per
voce, nella stessa proporzione percentuale degli importi contenuti nell’atto impugnato.
Se, ad esempio, l’importo lordo dovuto per Irpef e relativi interessi era pari all’89,82 per
cento del totale indicato nell’atto impugnato, al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali
e interessi) dovrà essere imputato l’89,82 per cento dell’importo netto dovuto. Anche se
non specificato nella circolare, si precisa che il predetto codice tributo “residuale” va
utilizzato altresì per il versamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di spese
di notifica.
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