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domenica 20 ottobre 2019

#MATERA CAPITALE PER UN GIORNO ANCHE DEI CONDOMINI

ANACI organizza nella città al centro della cultura europea un evento capace di richiamare gli amministratori condominiali e Immobiliari da tutta Italia. L'appuntamento è dedicato al professor Michele Costantino figura tra le più illustri del diritto italiano


Capitale della cultura e per un giorno dei condomini italiani. Matera ospita, infatti, alla chiesa sconsacrata dell'ex ospedale San Rocco (a partire dalle ore 9), il prossimo 29 giugno, il convegno "Il condominio e l'amministratore tra norme dispositive e inderogabili",  promosso da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) ANACI Basilicata e ANACI provinciale di Matera, un'occasione per rilanciare anche nella città simbolo della cultura europea il tema della sicurezza degli edifici e del ruolo decisivo che le normative e la legislazione giocano nella gestione delle attività condominiali e più in generale della casa. Non a caso, spiega il Presidente  nazionale di ANACI, Francesco Burrelli, la giornata, che può contare anche sul  patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Matera, è dedicata al professor Michele Costantino, illustre luminare della giurisprudenza italiana, "una figura di riferimento per le stesse istituzioni del Paese. Basti pensare, ma è solo un esempio, alle fondamenta gettate sul “cambio di destinazione d'uso”, poi divenuto realtà. Il nostro vuole essere un ricordo vivo e partecipato di questo vero intellettuale nel campo del diritto. Per nulla retorico". Il professor Costantino è stato inoltre "molto vicino ad ANACI aiutando a crescere l'associazione in termini di conoscenza e competenza giuridica" aggiunge il presidente  provinciale di ANACI Matera Francesco Dell'Acqua. L'incontro del 29 giugno vuole porre l'attenzione anche sul ruolo dell'amministratore in relazione alle cause penali in cui può essere coinvolto, aspetto particolarmente delicato e talvolta controverso. "Stiamo cercando di capire  -  dice sempre Burrelli - quale sia la posizione delle Procure italiane sulla figura dell’amministratore in caso di incidenti che avvengono nel condominio. 

La domanda a cui dobbiamo trovare una risposta è, infatti, sempre la stessa: è sempre l’amministratore il responsabile in merito alla sicurezza nel condominio inteso quale luogo di lavoro?" Mancanza di fondi per gli “atti conservativi” dà effettuare nel condominio, rispetto delle ordinanze comunali, e altri aspetti di interesse quotidiano per gli stessi cittadini saranno verranno vagliati durante l'evento. "Non potevamo non essere presenti a Matera - conclude Burrelli - per dare un segnale di coinvolgimento dei giovani in eventi che sempre di più  li vedrà protagonisti e per offrire un contributo importante alla crescita culturale del Paese che può avvenire anche attraverso le attività condominiali e Immobiliari considerando i numerosi aspetti della vita quotidiana che esso coinvolge, dalla sicurezza alla connettività, alle innovazioni tecnologiche, all'efficienza energetica alle Smart city. L'amministratore professionista correttamente inteso da  ANACI, non può più porsi di fronte al cittadino, alle istituzioni, alle categorie professionali secondo schemi superati ma deve rappresentare un vero e proprio general manager affidabile e autorevole nella risoluzione delle problematiche, siano esse tecniche, fiscali, legislative, impiantistiche. Una crescita, questa, che può avvenire solo attraverso la formazione continua, che rivolgiamo a tutti ma in particolare ai Giovani Amministratori  che si avvicinano alla nostra associazione,con entusiasmo e preparazione,oltre alla voglia di essere coinvolti in  progetti innovativi e di qualità che faranno crescere il nostro Paese”.
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sabato 28 settembre 2019

Inaugurato presso l’INPS di Viterbo il Polo nazionale Guardia di Finanza



Questa mattina, presso la sede della Direzione Provinciale INPS di Viterbo, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione degli uffici del Polo Nazionale Guardia di Finanza, presso il quale sono stati accentrati gli adempimenti amministrativi in materia di pensioni, previdenza e welfare, di competenza dell’INPS, per il personale della Guardia di Finanza di tutto il territorio nazionale. 

Calcolatore, Calcolo, Assicurazione, FinanzaIl Polo è stato costituito a partire dal 1° settembre, dopo la sottoscrizione del relativo protocollo – lo scorso 29 luglio – da parte del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e del Presidente INPS Pasquale Tridico. A fare gli onori di casa il Direttore regionale INPS Lazio, Fabio Vitale, e il Direttore Provinciale INPS di Viterbo, Pasquale Caccavale. 

Al taglio del nastro sono intervenuti i vertici delle due Amministrazioni: per l’INPS il Presidente, Prof. Pasquale Tridico; per la Guardia di Finanza il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana. Graditi ospiti dell’evento, il Prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli - in rappresentanza del Presidente Nicola Zingaretti - e le altre Autorità provinciali e cittadine. 

L’iniziativa conferma la scelta dell’INPS per l’accentramento presso Poli specializzati, dislocati a livello centrale o provinciale, delle lavorazioni riguardanti specifici segmenti di utenza, che consente ai beneficiari di relazionarsi con un interlocutore unico a livello nazionale e garantisce lo snellimento delle procedure e dei tempi di lavorazione delle prestazioni. Il Polo di Viterbo si occuperà delle pratiche pensionistiche, della gestione della posizione assicurativa, dei provvedimenti di riscatto e ricongiunzione, della liquidazione dell’indennità di buonuscita e dell’erogazione dei prestiti per tutto il personale della Guardia di Finanza, indipendentemente dalla sede di servizio dei beneficiari.

Nei loro interventi, il Presidente Tridico e il Comandante Generale Zafarana hanno sottolineato il valore della collaborazione attiva tra Enti dello Stato, tesa a migliorare il servizio e ad ottimizzare i tempi ed i costi dell’azione pubblica.
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martedì 16 gennaio 2018

730, Cu, 770, Cupe, Iva: Pronti i modelli 2018 in versione definitiva

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l’ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello Iva, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di Iva di gruppo e split payment. Le versioni definitive dei modelli 2018 tengono conto delle osservazioni e dei suggerimenti forniti degli operatori del settore che il direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini ha voluto ringraziare per la disponibilità e il contributo di professionalità, nel percorso di condivisione e collaborazione costruttiva che ha tra i principali obiettivi migliorare gli strumenti del fisco. 



Modello 730/2018: cambiano alcune detrazioni e c’è una nuova scadenza – Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 con il nuovo termine del 23 luglio per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell’assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (passato da 564 a 717 euro). 

Modello 730/2018: welfare e affitti brevi - Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro). 

Modello Iva/2018: cambiamenti per il quadro VH, l’Iva di gruppo e lo split payment - Nuova veste per il quadro VH che da quest’anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Gli enti o le società commerciali controllanti dal 2018 potranno comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione unicamente nella dichiarazione annuale Iva (quadro VG). Il vecchio modello Iva 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione solo nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante. Infine, sono stati rinominati i righi VE38 e VJ18 per l’esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche alcune società. 

Certificazione Unica 2018: spazio a locazioni brevi e premi di risultato - Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.
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mercoledì 27 dicembre 2017

Delrio: Fs Anas, il dado è tratto - Un grande gruppo di infrastrutture

 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio dichiara: "Con i decreti Mit e Mef firmati ieri il Governo ha dato il via libera al grandissimo gruppo industriale e infrastrutturale di Fs e Anas.
Il Governo ha pianificato decine di miliardi di investimenti su più anni per ferrovie e strade prioritarie, per rendere più competitivo il Paese. Il Gruppo Fs, con Anas, ha la forza necessaria per la realizzazione ed esecuzione di opere e progetti integrati, disponendo di 108 mld di investimenti in dieci anni e 81 mila dipendenti.

Un grande risultato per connettere l'Italia sempre meglio nei suoi collegamenti nazionali e internazionali, puntando alla sostenibilità ed efficacia delle reti e degli investimenti. Attendiamo gli ultimi definitivi passaggi, ma il dado è tratto."
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martedì 14 novembre 2017

Fisco, Agenzia Entrate, mail false con virus, grazie a cittadini per segnalazioni

Nuovamente in giro i furbetti del PC che provano a prendere i vostri dati per truffe e furti.

L'Agenzia delle Entrate informa che stanno arrivando false mail col logo di Agenzia contenenti, in allegato, un pericoloso software (malware) che potrebbe infettare il computer o le utenze informatiche in uso. 

I messaggi di posta elettronica segnalati in queste ore da alcuni cittadini, ai quali va il ringraziamento per la pronta comunicazione e lo spirito di collaborazione, contengono informazioni totalmente false (il nome del file riporta delle cifre e la denominazione F24) relative a presunti avvisi di pagamento predisposti da Agenzia delle Entrate. 

Per evitare danni al proprio pc, Agenzia invita a porre la massima attenzione, a non aprire i file allegati né a collegarsi al link contenuto nel testo del messaggio elettronico e a cancellare immediatamente la falsa mail.
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lunedì 30 ottobre 2017

CASSAZIONE 29 SETTEMBRE 2017, N. 22856 - recupero del credito nei confronti del condomino nei limiti della quota millesimale


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CASSAZIONE 29 SETTEMBRE 2017, N. 22856

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. VIVALDI   Roberta  -  Presidente    
Dott. SESTINI   Danilo  -  Consigliere   
Dott. GRAZIOSI  Chiara -  Consigliere   
Dott. TATANGELO Augusto -  rel. Consigliere    
Dott. D'ARRIGO  Cosimo -  Consigliere   

ha pronunciato la seguente:                                          
                  
SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 535 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: 

S. C. G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, D.P.V. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato R. B.; 
- ricorrente - 
nei confronti di: 
T.F.   Q.L.   Q.G.   S.M.B.   rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Antonio Cirillo 
- controricorrenti - 
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4048/2015, depositata in data 15 ottobre 2015; 
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo; 
uditi: 
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei primi  cinque e l'accoglimento del sesto motivo del ricorso; 
l'avvocato A. C., per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

T.F., Q.G. e L., con l'intervento adesivo di S.M.B., hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l'atto di precetto di pagamento della somma di Euro 15.617,26, loro intimato da Sara Costruzioni Generali S.r.l. sulla base di un titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo) formatosi nei confronti del condominio del fabbricato sito in (OMISSIS).
L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli.
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre Sara Costruzioni Generali S.r.l., sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso il T., i Q. e la S..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia "nullità della sentenza; omessa pronunzia sull'eccezione di giudicato; artt. 99 e 112 c.p.c., art. 2909 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 3". Con il secondo motivo si denunzia "contrasto con il precedente giudicato (sentenza n. 8785/2015); art. 2909 c.c.; violazione di legge; art. 360 c.p.c., n. 3".
Con il terzo motivo si denunzia "omessa pronunzia; artt. 99,112 e 615 c.p.c.; violazione di legge; art. 360 c.p.c., n. 3". I primi tre motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati, con le precisazioni che seguono.
E' pacifico che il decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto opposto è stato richiesto ed ottenuto nei confronti del solo condominio, e non nei confronti dei singoli condomini.
Per quanto emerge dal ricorso, il condominio ingiunto avrebbe proposto opposizione avverso il predetto decreto sostenendo che la natura "non solidale" dell'obbligazione contratta dall'amministratore avrebbe determinato l'inammissibilità della propria condanna, quale soggetto autonomo rappresentato dall'amministratore stesso.
E questa argomentazione è stata (del tutto correttamente) giudicata infondata dal giudice dell'opposizione, non essendovi alcun dubbio sulla possibilità che il condominio, laddove tramite l'amministratore stipuli un contratto di appalto assumendone le relative obbligazioni, possa poi essere condannato in giudizio all'adempimento di esse, e ciò a prescindere dalla natura parziaria o solidale del corrispondente debito gravante sui singoli condomini.
La questione della natura parziaria o solidale dell'obbligazione condominiale è infatti riferibile alla responsabilità dei singoli condomini e non alla sussistenza della legittimazione passiva - tanto sul piano della cognizione quanto sul piano esecutivo del condominio, quale ente di gestione rappresentato dall'amministratore.
Le considerazioni operate dal tribunale sulla natura solidale o parziaria dell'obbligazione consacrata nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice nei confronti del (solo) condominio possono quindi ritenersi attinenti esclusivamente alla questione ad esso sottoposta (e cioè quella della legittimazione e dell'ammissibilità della condanna del condominio).
Per ogni altro aspetto esse risultano estranee all'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e certamente non possono fare stato nei confronti dei singoli condomini, in relazione alla natura della loro obbligazione individuale, e ciò anche considerando che (per quanto emerge dagli atti, ed in particolare dallo stesso ricorso della società intimante) non risulta proposta alcuna domanda, in detto giudizio, nei confronti dei singoli condomini (nè quali obbligati solidali nè quali obbligati in via parziaria).
Devono dunque condividersi sul punto le considerazioni della corte di appello, la quale ha escluso la sussistenza di un giudicate) opponibile ai singoli condomini in ordine alla natura parziaria o solidale della loro personale obbligazione per il debito del condominio, considerazioni che, benchè effettuate in relazione al solo decreto ingiuntivo, risultano valide anche in relazione alla sentenza che ha rigettato l'opposizione avverso lo stesso.
2. Con il quarto motivo si denunzia "violazione di legge; violazione degli artt. 1362 c.c. e segg.; art. 360 c.p.c., n. 3".
Anche questo motivo è infondato.
Il motivo di ricorso in esame si risolve di fatto in una censura di merito, in quanto vertente sull'interpretazione del contenuto negoziale, senza che sia evidenziata una effettiva e concreta violazione (o falsa applicazione) delle norme di interpretazione del contratto, che vengono solo genericamente richiamate dalla società ricorrente.
Si tratta quindi, nella sostanza, della contestazione del risultato concreto dell'interpretazione e della ricostruzione della concreta volontà negoziale delle parti svolte dei giudici di merito, che si pretende di sostituire con un altro diverso risultato interpretativo, gradito alla ricorrente, e non di una effettiva denunzia di erronea applicazione delle norme di interpretazione contrattuale.
La suddetta interpretazione risulta del resto operata dalla corte di appello sulla base dell'esame dei fatti storici rilevanti (e cioè del contenuto del contratto) ed il risultato dell'operazione interpretativa è sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, onde tale risultato non è censurabile in sede di legittimità (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551-01; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122-01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161-01; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346-01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562-01; Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 21/04/2005, Rv. 581693-01; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004, Rv. 577572-01; Sez. L, Sentenza n. 12258 del 20/08/2003, Rv. 566079-01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552238-01).
3. Con il quinto motivo si denunzia "extra e/o ultrapetizione; art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 3".
Con il sesto motivo si denunzia "violazione di legge; artt. 115 e 615 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 3".
Il quinto ed il sesto motivo sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono fondati.
3.1 E' senz'altro fondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c..
Per quanto emerge dagli atti (e dalla stessa esposizione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata), la società opposta non aveva proposto alcuna domanda di condanna dei singoli condomini al pagamento del debito condominiale.
Il presente giudizio risulta avere ad oggetto una ordinaria opposizione a precetto (si tratta cioè di una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1): il thema decidendum è limitato all'accertamento dell'efficacia dell'intimazione di pagamento, sulla base del titolo posto a suo fondamento, ottenuto nei confronti del condominio e utilizzato dal creditore per minacciare l'esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini.
Fondatamente, quindi, la società ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui (almeno apparentemente) afferma proposta (e decide) in ordine ad una domanda di condanna dei singoli condomini all'adempimento dell'obbligazione gravante sul condominio, invece di limitarsi a statuire sull'efficacia dell'intimazione rivolta ai primi sulla base del titolo formatosi contro quest'ultimo.
3.2 Altrettanto fondatamente la decisione impugnata è censurata nella parte in cui, una volta escluso che la responsabilità dei singoli condomini potesse estendersi all'intera obbligazione del condominio, e una volta stabilito che essa era invece limitata alla quota di partecipazione al condominio di ciascuno di essi, ha ritenuto onere del creditore intimante provare l'esatta misura di tale partecipazione e, in mancanza di tale prova, ha dichiarato totalmente inefficace il precetto opposto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti:
1) l'obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l'intero sugli stessi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798-01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867-01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, Rv. 602479-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621-01);
2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708-01);
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823-01).
Orbene, in tale complessivo quadro interpretativo (cui la Corte intende dare continuità), va certamente escluso che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito (quindi, in talune ipotesi, per importi irrisori), ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini (onere peraltro di difficile attuazione, specie prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., successiva ai fatti di causa, che impone all'amministratore di fornire ai creditori "i dati dei condomini morosi").
L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per sè esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini.
Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve invece ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota:
Sul piano pratico, poi, laddove il creditore intimi il pagamento dell'intera obbligazione ad uno o più condomini (sostenendo che sono titolari della totalità delle quote condominiali o anche assumendone, erroneamente, la responsabilità solidale per l'intera obbligazione), ovvero intimi comunque il pagamento della quota ad un solo condomino, indicando nel precetto l'importo totale del credito ma senza specificare la misura della quota millesimale dell'intimato, le conseguenze devono ritenersi analoghe, quanto meno sul piano del diritto di procedere ad esecuzione forzata (e ciò prescindendo da eventuali questioni di mera regolarità formale del precetto).
La richiesta di pagamento dell'obbligazione gravante sul condominio - senza la specificazione della minor quota pretesa dal singolo condomino - non può che essere equiparata ad una implicita "allegazione", da parte del creditore intimante, di una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione del condominio.
In tale ipotesi il precetto sarà inefficace per la richiesta dell'importo eccedente la quota millesimale dell'intimato, laddove questi dimostri in concreto la misura di detta quota, ma conserverà la sua efficacia nei limiti di essa.
Il singolo condomino cui sia intimato il pagamento del debito condominiale, per intero, o comunque senza specificazione della sua quota di responsabilità, potrà in altri termini proporre l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in base alle seguenti alternative:
a) allegando di non essere condomino; in tal caso l'onere della prova della sua qualità di condomino spetterà al creditore opposto, trattandosi di un fatto costitutivo della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino ovvero dell'efficacia del titolo contro l'intimato, e potendo del resto tale prova essere facilmente ottenuta dal creditore (anche con una semplice visura presso i registri immobiliari);
b) eccependo di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella "allegata" (esplicitamente o implicitamente) dal creditore; in tal caso l'onere della prova della misura di detta quota spetterà all'opponente, trattandosi di allegazione di un fatto (quanto meno assimilabile a quello) "modificativo" e/o "parzialmente impeditivo" della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino, ovvero dell'efficacia del titolo esecutivo per il suo intero importo.
Tale ultima conclusione trova poi ulteriore conferma anche nel cd. principio di riferibilità o vicinanza della prova (sul quale cfr. ad es. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956-01; Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638324-01; Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622990-01; Sez. 1, Sentenza n. 6799 del 04/05/2012, Rv. 622614-01; Sez. 3, Sentenza n. 11488 del 21/06/2004, Rv. 573772-01), essendo palese la maggiore prossimità e la riferibilità al singolo condomino del fatto (impeditivo/modificativo) in questione, e cioè la misura della sua quota condominiale e, di converso, le difficoltà per il creditore di venire a conoscenza di esso (difficoltà solo attenuate dal già richiamato disposto del nuovo testo dell'art. 63 disp. att. c.c., peraltro entrato in vigore successivamente ai fatti di causa).
In definitiva, laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all'esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell'opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale. In caso contrario subirà l'esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l'intero debito di cui risulti intimato il pagamento (ferme restando, nel vigore della nuova normativa, le limitazioni di cui dell'art. 63 disp. att. c.p.c., comma 2, in tema di beneficium excussionis).
La sentenza impugnata non si è conformata i principi fin qui esposti, in quanto ha ritenuto onere del creditore intimante dimostrare le quote di partecipazione al condominio dei singoli condomini intimati e, in mancanza, ha dichiarato inefficace per intero il precetto opposto.
Essa va quindi cassata, e la fattispecie dovrà essere riconsiderata dalla corte di appello in base ai suddetti principi.
Il precetto opposto potrà essere ritenuto inefficace solo nella misura eccedente la quota condominiale dei singoli condomini intimati, e sempre che questi abbiano dimostrato la misura di tale quota. In caso contrario varrà a fondare l'esecuzione per l'intero (nella specie, essendovi più condomini intimati, si dovranno presumere allegate le loro quote in misura paritaria, per un totale del 100%).
Il principio di diritto cui dovrà conformarsi in sede di rinvio la corte di appello è il seguente:
"l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni di fonte negoziale contratte dall'amministratore, può avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo condomino esecutato, che il creditore può limitarsi ad allegare; nel caso in cui il creditore ne ometta la specificazione e/o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo nei confronti di un solo condomino, implicitamente allegando una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione, quest'ultimo potrà opporsi all'esecuzione deducendo di non essere affatto condomino, ovvero deducendo che la sua quota millesimale è inferiore a quella esplicitamente o implicitamente allegata dal creditore; nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetterà al creditore procedente, ed in mancanza il precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l'intero; nel secondo caso sarà lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale; se tale dimostrazione venga fornita, l'atto di precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l'eccedenza, ma resterà valido per la minor quota parte dell'obbligazione effettivamente gravante sul singolo condomino; in mancanza di tale dimostrazione, l'opposizione non potrà invece essere accolta, l'atto di precetto non potrà essere dichiarato inefficace e resterà quindi efficace per l'intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento".
4. Sono rigettati i primi quattro motivi del ricorso; sono accolti il quinto ed il sesto motivo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:
- rigetta i primi quattro motivi del ricorso; accoglie il quinto ed il sesto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017
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martedì 17 ottobre 2017

INGENIO AL FEMMINILE – BONAFE’: “IN ITALIA, DIFFICILE ESSERE DONNA NELLA PROFESSIONE”

In programma stamattina a Roma i lavori della quarta edizione di “Ingenio al femminile”.

“In un paese come il nostro è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo esperienze come ‘Ingenio al femminile’ valorizzano il ruolo della donna nella società”. Così Simona Bonafè della Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento Europeo, intervenuta stamattina ai lavori coordinati dalla giornalista Paola Pierotti. “Tenacia e determinazione – ha aggiunto - servono per essere donne nelle professioni. I dati mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future generazioni”. 

Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. “Siamo inseriti – ha detto - in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare ad una smart community, non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne”. 

Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella società contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. “Per accrescere la visibilità delle donne – ha affermato - servono attività, bisogna creare consenso. Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale”. 

Per Marina Brogi, Vicepresidente Facoltà di Economia e Co-Presidente di WCD Italy, “Servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le altre. Ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”.

Infine Elisabetta Vernoni (Independent Human Resources Professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle professioniste è una vera e propria lotta. “In qualità di coach – ha detto - con i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio talento”. 

Al termine dei lavori della mattina sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (Collaboratrice BIM Team Ministryof Justice UK), Marilde Longo (Co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (Presidente Federazione Cdo Edilizia – Compagnia delle Opere).
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martedì 10 ottobre 2017

Ufficiali e verificate le pagine Inps su Facebook


Dal 2 ottobre le quattro pagine Facebook dell’Inps:

- Inps per la Famiglia 
- InpsCredito e Welfare Dipendenti Pubblici 
- Inps Giovani 
- Inps per i LavoratoriMigranti 

Queste pagine riportano un badge grigio che attesta che si tratta di una Pagina autentica, ufficialmente riconducibile all’Istituto, e che ciò che vi è comunicato proviene da Inps e ha valore istituzionale. La richiesta, della conferma di autenticità, a Facebook si è resa necessaria dopo che, nel corso del 2017, l’Istituto ha effettuato un monitoraggio di tutte le pagine Facebook che nel titolo facevano riferimento alla parola Inps. Monitoraggio dal quale è emerso che circa cinquanta pagine utilizzavano la denominazione dell’Istituto o il logo in maniera impropria. 
Queste pagine contengono informazioni non vere e diffondono notizie prive di fondamento, le cosiddette bufale, inoltre è spesso utilizzato un linguaggio violento nei confronti dell’Istituto e delle persone che vi lavorano. L’Inps, in maniera continua, monitora tali attività con segnalazioni sia ai gestori di Facebook sia alla Polizia Postale laddove si rinvengano gli estremi di utilizzo e comportamenti non corretti. Oltre al “badge” che garantisce l’affidabilità e autorevolezza delle quattro pagine Facebook ufficiali, per essere sicuri di essere sulle pagine istituzionali è sempre possibile accedere dalla home page del sito www.inps.it, cliccando sul simbolo (+) presente in alto a destra.
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lunedì 2 ottobre 2017

Fisco; Ruffini, dichiarazione precompilata per tutti i contribuenti Il fisco diventa consulente e non solo controllore


La dichiarazione precompilata per tutti i contribuenti è di fatto “la sublimazione, la scomparsa dell’idea stessa di dichiarazione, trasformata nella somma di raccolta dei dati, calcolo dell’imposta, comunicazione al contribuente e prelievo alla fonte, come si propone di fare il fisco britannico”. 

Lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso del suo intervento di oggi al convegno su ‘Evasione fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto’, organizzato a Milano dall’Università europea di Roma. 

“Il controllo della massa dei contribuenti - ha spiegato ancora Ruffini - risale al momento stesso dell’adempimento trasformandosi in servizio; resta a valle quello dei soggetti a rischio o più rilevanti. Il fisco diventa il consulente e non solo il controllore: evita errori e non aspetta che si verifichino per poi dar loro la caccia con i controlli formali; previene le omissioni e non le scopre dopo con i controlli di merito”.

Comunicato Stampa
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Fisco; Ruffini, non possiamo chiedere a cittadini e imprese di adattarsi a noi È l’Agenzia che deve adattarsi al tessuto produttivo del Paese


“È l’Agenzia che deve adattarsi al tessuto produttivo del Paese, non possiamo chiedere a cittadini e imprese di adattarsi a noi”. Lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso del suo intervento di oggi al convegno su ‘Evasione fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto’, organizzato a Milano dall’Università europea di Roma. 

“Cruciali sono i servizi ai contribuenti, terzo pilastro, insieme all’accertamento e alla riscossione, di un fisco efficiente e che la riorganizzazione dell’Agenzia, non a caso, pone accanto all’area contribuenti come secondo braccio operativo”. 


“La riorganizzazione interna dell’Agenzia che ho proposto - ha spiegato Ruffini - come primo atto da Direttore riorienta l’attività della stessa per tipo di contribuenti, gestendo nella sua interezza il percorso dal momento in cui la somma è accertata a quello in cui è incassata definitivamente e garantendo loro un unico punto di riferimento”. La stessa riorganizzazione è volta a cogliere, nell’ambito del contrasto all’evasione ed elusione internazionale, le opportunità offerte dalle iniziative dell’Ocse e della Ue. 

Questa strategia, ha aggiunto il Direttore, “si basa sul concetto che sempre più spesso l’evasione nazionale trova supporto in schemi internazionali, punta a sfruttare tutte le possibili sinergie informative e a coordinarsi al massimo con gli altri organi interessati (Organizzazioni internazionali, Gdf, Procure)”. 

Comunicato Stampa
Roma, 18 settembre 2017
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Fisco; inizia era indici affidabilità, al via i primi 70 Provvedimento di Ruffini, attività economiche associate agli Isa

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi Isa (Indici sintetici di affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti già nel 2018. Con il provvedimento firmato oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, infatti, si individuano i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2017. 

Gli altri Isa saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell’anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore. Dal 2018 imprese e professionisti potranno, così, avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance. Il provvedimento di oggi riporta anche le attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli Indici. 

La platea degli interessati dai nuovi Indici, oltre un milione - I nuovi 70 Indici riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare, 29 Indici sintetici di affidabilità saranno elaborati per il settore del commercio; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili. Sono invece 17 gli Indici individuati per il comparto dei servizi, tra cui carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici. Per le manifatture gli Indici individuati sono 15 e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma. Per i professionisti i nuovi Isa riguardano 9 diverse attività di lavoro autonomo, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali. 

Le platee più numerose per macro-categorie - Andando a scorrere le attività, dei circa 1,4 milioni di contribuenti interessati dagli Isa per il periodo d’imposta 2017, e che potranno quindi accedere ai benefici premiali previsti, circa 168mila sono intermediari del commercio (12% della platea), quasi 145mila avvocati (10%), oltre 129mila installatori di impianti (9%). Tra le macro categorie più numerose interessate dagli Isa ci sono anche i ristoranti, circa 95mila (7%) e i parrucchieri, circa 74mila (5%). 

I vantaggi per i contribuenti - I contribuenti che risulteranno “affidabili” agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli: in particolare vengono esclusi gli accertamenti di tipo analitico – presuntivo; limitata l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito. E’ anche prevista la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Infine, è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro. 

Comunicato Stampa
Roma, 22 settembre 2017
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FISCO; Spesometro riparte domani canale web: comunicazioni fino al 5 ottobre

Agenzia delle entrate comunica che il servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’, temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, sarà nuovamente disponibile agli utenti entro domani, martedì 26, a valle di alcuni interventi correttivi effettuati da Sogei, che gestisce il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. 

Il servizio web per l’invio dei dati delle fatture sarà quindi ripristinato, con l’eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all’interno della funzionalità di generazione dati fattura. 

Si ricorda, in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali. In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017. 

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.

Comunicato Stampa
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Fisco; definizione agevolata delle liti pendenti L’Agenzia delle Entrate scioglie gli ultimi dubbi C’è tempo fino al 2 ottobre per presentare la domanda

L’Agenzia delle Entrate risponde agli ultimi quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l’opportunità offerta ai contribuenti che scelgono di presentare domanda di definizione e versare, al netto di sanzioni e interessi di mora, gli importi contenuti nell’atto impugnato entro il prossimo 2 ottobre. La circolare n. 23/E pubblicata oggi, infatti, completa il quadro tracciato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio scorso sull’agevolazione introdotta dal Dl n. 50/2017. In particolare, tra i chiarimenti forniti nel documento di prassi, le Entrate illustrano il modo corretto di compilare il modello di pagamento F24, affrontano alcune ipotesi per le quali la definizione agevolata non è applicabile, la legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento e il rapporto tra la definizione agevolata delle liti e la precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio. 

Precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio – La circolare si occupa dell’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’iscrizione a ruolo dei due terzi dell’importo in contestazione. In questo caso, l’Agenzia specifica che la lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell’importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora iscritto a ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già iscritti a ruolo). 

Presentazione delle domande e versamenti a titolo provvisorio - L’Agenzia specifica che, a seguito di fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito. Il documento di prassi, inoltre, conferma che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione. 

Come compilare l’F24 - La circolare contiene alcuni pratici esempi per aiutare i contribuenti nella compilazione del modello di versamento F24. In particolare, l’Agenzia chiarisce come va correttamente suddiviso, tra i vari codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 108/E del 2017, l’importo netto da versare per la definizione agevolata della lite. Nel modello di pagamento l’importo netto andrà ripartito, voce per voce, nella stessa proporzione percentuale degli importi contenuti nell’atto impugnato. Se, ad esempio, l’importo lordo dovuto per Irpef e relativi interessi era pari all’89,82 per cento del totale indicato nell’atto impugnato, al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi) dovrà essere imputato l’89,82 per cento dell’importo netto dovuto. Anche se non specificato nella circolare, si precisa che il predetto codice tributo “residuale” va utilizzato altresì per il versamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di spese di notifica. 
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sabato 16 settembre 2017

Le esportazioni aumentano in generale ma non per tutte le Regioni italiani


Nel secondo trimestre 2017, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export risulta in crescita per le regioni nord-occidentali (+2,6%) e per l'Italia centrale (+1,8%) mentre è in diminuzione per l'Italia meridionale e insulare (-1,9%) e per le regioni nord-orientali (-0,4%).

Rispetto ai primi sei mesi del 2016, nel periodo gennaio-giugno 2017 si rilevano dinamiche di crescita dell'export intense e diffuse. A fronte di un aumento medio nazionale dell'8,0%, l'incremento delle vendite sui mercati esteri risulta di maggiore intensità per le regioni delle aree insulare (+36,2%), nord-occidentale (+9,1%) e centrale (+8,8%). E' comunque sostenuto per le regioni dell'area nord-orientale (+5,6%) mentre risulta più contenuto per l'area meridionale (+0,5%).

Tra le regioni che forniscono il più ampio contributo positivo alla crescita tendenziale delle esportazioni nazionali si segnalano: Lombardia (+7,4%), Piemonte (+11,3%), Emilia-Romagna (+6,4%), Veneto (+6,1%), Lazio (+15,5%) e Toscana (+8,8%). Quelle che forniscono il più rilevante contributo negativo sono Basilicata (-10,1%) e Molise (-39,8%).

Nei primi sei mesi del 2017, l'aumento tendenziale delle vendite di autoveicoli da Lazio e Piemonte, di articoli farmaceutici, chimico-medicinali dalla Lombardia contribuisce alla crescita dell'export nazionale per oltre un punto percentuale (1,3 punti), mentre l'incremento dell'export di macchine e apparecchi n.c.a. da Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia impatta sulla dinamica nazionale per quasi un punto (0,8 punti).

Le vendite dalla Lombardia verso gli Stati Uniti, dal Piemonte verso la Cina e dal Lazio e dalla Lombardia verso la Germania forniscono un impulso positivo all'export nazionale, mentre flettono le vendite del Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti e del Lazio verso il Belgio.

Nei primi sei mesi dell'anno, la positiva performance all'export delle province di Frosinone, Torino, Milano, Monza e Brianza, Siracusa e Cagliari contribuisce positivamente all'export nazionale. I maggiori contributi negativi provengono da Trieste e Latina.
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