
Proprio la deputata Bonomo dovrebbe sapere che le preoccupazioni sollevate dai professionisti tecnici nella prima fase dell’esame del provvedimento hanno condotto il legislatore ad apportare modifiche al testo originario, introducendo in capo alle SDI l’obbligo dell’assicurazione professionale e l’obbligo di far svolgere le prestazioni a professionisti iscritti all’albo.
“Alla deputata Bonomo, inoltre, sfugge quello che il Consiglio Nazionale Ingegneri, nell’ambito dell’attività svolta dalla Rete Professioni Tecniche, ha sempre sostenuto, anche per mezzo di memorie che sono agli atti del parlamento, e di chiara lettura: mai abbiamo sostenuto che le società di ingegneria non dovessero lavorare nel mercato privato, anzi, abbiamo sempre evidenziato come una forma societaria come la SDI potesse rappresentare utile strumento anche per i professionisti, superando le storture – soprattutto fiscali – che riguardano invece le società tra professionisti.

“La deputata poi parla di un “evidente ritorno economico” che gli ordini avrebbero avuto dal controllo deontologico sulle società di ingegneria; anche su questo, abbiamo puntualmente espresso la nostra disponibilità a rendere gratuita l’iscrizione delle società di ingegneria in un albo speciale, al solo fine di fornire una garanzia ulteriore per la committenza, effettuando un controllo molto leggero. “Sul condono mascherato, infine, non intendiamo soffermarci perché risulta del tutto evidente, ed è oggetto di valutazione di esclusivo carattere politico, che non riguarda certamente noi, che rappresentiamo 600.000 professionisti iscritti agli Albi, ma è nella sola disponibilità di chi rivendica l’approvazione della norma”.
“Resta – conclude il Presidente del CNI - il grave vulnus di una indefinita iscrizione delle SDI presso un elenco Anac, che costringerà l’autorità per la corruzione ad implementare un sistema di verifica e controllo puntuale sulle società, che più efficacemente, e senza aggravio di costi, avrebbero potuto svolgere e dovrebbero svolgere gli ordini professionali. “D’altronde l’esperienza di Governo in cui nasce questa norma è costellata di provvedimenti i cui effetti contraddittori, pur previsti, sono stati considerati e verificati solo dopo l’applicazione, ove possibile, delle leggi stesse: basti pensare al primo codice dei contratti, che ha necessitato di un immediato correttivo, o a norme di grande importanza, come la legge elettorale”.
Roma 29 settembre 2017
Comunicato Stampa
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.