Cassazione, sez. II, 24.5.2013, n. 13011
La Suprema Corte ribadisce il consolidato principio.
L'art. 1138 4° comma c.c. prevede espressamente l’inderogabilità delle disposizioni di cui all’art. 1129 c.c. in tema di nomina dell'amministratore di condominio, per il cui effetto è esclusivamente il consesso assembleare a poterne scegliere il soggetto ed a stabilirne la durata dell’incarico.
Ne consegue la nullità della clausola regolamentare che riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore di Condominio rivelandosi una illegittima sottrazione all'assemblea del relativo potere di nomina.

