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lunedì 11 aprile 2016

Regolamento di condominio: nulla la clausola che riserva ad un determinato soggetto la carica di amministratore

Cassazione, sez. II, 24.5.2013, n. 13011

La Suprema Corte ribadisce il consolidato principio.
L'art. 1138 4° comma c.c. prevede espressamente l’inderogabilità delle disposizioni di cui all’art. 1129 c.c. in tema di nomina dell'amministratore di condominio, per il cui effetto è esclusivamente il consesso assembleare a poterne scegliere il soggetto ed a stabilirne la durata dell’incarico.
Ne consegue la nullità della clausola regolamentare che riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore di Condominio rivelandosi una illegittima sottrazione all'assemblea del relativo potere di nomina.
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giovedì 9 gennaio 2014

Articolo 1138 codice civile - Regolamento di condominio


[I] Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

[II]. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

[III]. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107.

[IV]. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

[V]. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

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