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venerdì 4 dicembre 2015

Antincendio, la normativa e la tutela della sicurezza nei locali


Sentenza C.Cass. n. 39363/2015

Costituisce reato la mancata richiesta ai VVF della visita di collaudo (preventiva) di attività sottoposta a certificato prevenzione incendi anche se successiva all'entrata in vigore del d.lgs 9.4.2008 n. 81. Questo perchè ha valore la continuità normativa fra l‘abrogata fattispecie e quella attualmente vigente

Tutto sulla tutela del lavoratore riguardo al rischi incendi

Il d.lgs n. 81/2008, (art.46 comma 2) stabilisce che: “nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”. Il comma 1 dello stesso articolo precisa che: “la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.”Il carattere di assoluta imperatività delle norme antincendio è confermata dalla giurisprudenza (C.Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 16313 del 25.2.2009, dep. il 17.4.2009, Rv. 243470) per cui: “in tema di prevenzione infortuni, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs 9.4.2008 n. 81 che ha abrogato il DPR 27.4.1955 n. 547, costituisce reato l’omessa richiesta ai Vigili del fuoco della visita preventiva di collaudo per un’attività sottoposta a prevenzione incendi, in quanto sussiste continuità normativa tra l ‘abrogata fattispecie e la fattispecie attualmente vigente.” La normativa antincendio riguarda tutti i luoghi di vita e di lavoro, atteso che:
  • la finalità della stessa è la tutela della vita umana senza che si possa comunque derogare alla predetta disciplina anche in caso di incidente incorso al privato in un luogo di vita e di lavoro;
  • l’art. 3, comma primo, del d.lgs 81/2008 afferma che “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”;
  • i luoghi di vita e di lavoro, quali ad esempio i condomini, ospitano le residenze dei singoli ed i beni comuni in cui si svolgono attività lavorative anche soggette al regime civilistico del contratto di appalto disciplinato dagli articoli 1655 al 1677;
  • l’articolo 26, comma terzo, del d.lgs n. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività interferenziali attraverso la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto e deve essere adeguato in funzione del mutamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Notasi che in tale materia rileva anche il disposto dell’articolo 681 c.p. che sanziona con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore ad euro 103 chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimenti o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica. A tal proposito l’art. 80 del R.D. 18.6.1931 n. 173 stabilisce che l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere licenza per l‘apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di avere fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Inoltre lo stesso articolo sostiene che le spese per l’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. In detta materia la giurisprudenza è particolarmente rigorosa al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità:
  • “La contravvenzione prevista dall’articolo 681 c.p., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l’agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all’articolo 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una discoteca, al cui interno veniva riscontrato un numero di avventori di gran lunga superiore a quello previsto come limite massimo nell’autorizzazione). (C.Cass. Pen., Sez. 1, Sent. n. 3128 del 29.9.2011, dep. 25.1.2012, Rv. 251843)”.
  • “La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento – art. 681 c.p. – sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all’articolo 80 T.U.L.P.S., che richiede la preventiva verifica ad opera di un’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio. (Fattispecie in cui il sindaco aveva autorizzato l’apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza la precedente verifica della solidità e sicurezza dell’impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall’articolo 80 T.U.L.P.S.) (C.Cass. Pen., Sez. 1, Sent. n. 25519 del 22.6.2005, dep. il 13.7.2005, Rv. 232108).”
La valutazione del rischio incendio deve essere adottata dal datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del d.lvo n. 81/2008 e in particolare modo il datore di lavoro deve:
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (art. 18, comma primo lettera q);
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (art. 18, comma primo lettera z). Da quanto fin qui premesso si evince che la redazione del documento di valutazione dei rischi (la cui assenza è sanzionata penalmente dall’articolo 55 del d.lvo n. 81/2008) è necessariamente dinamica e deve essere reiterata allorquando mutino le condizioni di lavoro ed il relativo rischio (anche antincendio) precedentemente valutato.

Il DPR 1.8.2011 n. 151 e la relativa normativa antincendio

Il DPR 1.8.2011 n. 151 (pubblicato sulla GU n. 221 del 22.9.2011) continua a distinguere le attività da sottoporre a controllo secondo la loro pericolosità, ovvero le inquadra in tre categorie (A,B,C) distinguendone la gravità del rischio, la dimensione e la grandezza dell’attività svolta e pertanto differenzia il procedimento di controllo. Invero, poiché non è possibile controllare tutte le attività, poiché le stesse si reggono parzialmente sul principio di autodichiarazione e di autocontrollo, in quanto la legislazione recente prevede la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, introdotta dall’articolo 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e dalle successive modificazioni), il testo normativo (artt. 3 e 4 ) prevede procedure più semplici per le attività meno complesse. In particolare gli enti ed i privati delle attività descritte dall’allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere la documentazione integrativa e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Le attività descritte nell’allegato I per essere esercitate devono essere precedute da una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria, presentata presso il competente Comando. Quest’ultimo programma i controlli nel seguente modo:
  • per le attività indicate nell’allegato I, lettere A e B (le quali si riducono a 80 rispetto alle originarie 97 elencate nel DM 16.2.1982 ) i controlli vengono eseguiti, attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza con metodo a campione o in base a programmi settoriali distinti per categorie di attività o nelle situazioni di pericolo comunque segnalate o rilevate;
  • per le attività indicate nell’allegato I, lettera C), i controlli vengono eseguiti entro sessanta giorni, e laddove vengano accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa antincendio il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali dannosi dalla stessa prodotti. In tale caso l’interessato può evitare detti provvedimenti laddove prontamente renda aderente la sua attività alla normativa antincendio ed criteri tecnici di prevenzione degli incendi entro un termine di 45 giorni.
All’esito di tali controlli ed entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, se le stesse attestino il rispetto della normativa antincendio, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi che ha una durata di validità quinquennale (art. 5) (mentre per talune attività ha durata decennale) e può essere rinnovato dall’interessato con la presentazione al Comando di una dichiarazione attestante l’assenza di variazione alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 2, comma sette. Gli enti ed i privati responsabili delle attività descritte nell’allegato I, non soggette alla disciplina del d.lvo 9.4.2008 n. 81, hanno l’obbligo (art. 6) di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione incendi o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito di presentazione della SCIA, nonché di assicurare un’adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da adottare in caso di incendio. La finalità della norma è quello evidente di tutelare la pubblica incolumità anche nello svolgimento di quelle attività che non raggiungono le dimensioni minime previste dal d.lvo n. 81/2008, in modo da evitare un’inaccettabile disparità di trattamento e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Inoltre è sempre possibile (art. 7) presentare la richiesta al competente Comando di una deroga al rispetto della normativa antincendio qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti. In tale caso il Comando esamina l ‘istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi previsto dall’art. 22 del d.lvo 8.3.2006 n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza e ne dà contestuale comunicazione la Comando al quale l’istanza è stata presentata. Nella materia della prevenzione antincendio appare assai rilevante il decreto 5.8.2011 (pubblicato su GU n. 198 del 26.8.2011) che contiene le procedure e i requisiti per l‘autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del d.lvo 8.3.2006 n. 139. Gli allegati al DPR n. 151/2011 sono i seguenti:
  • l’allegato I contenente la descrizione, distinta nelle categorie A, B,C, delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
  • l’allegato II che è la tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
Particolarmente significative per interpretare il DPR n. 151/2011 sono le due circolari, rispettivamente la n. 4865 e la n. 13061, emesse il 5 e il 6 ottobre 2011 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile le quali evidenziano, tra l’altro, i seguenti principi. Invero il DPR n. 151/2011 costituisce il collegamento normativo tra la normativa antincendio e gli istituti giuridici della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e dello sportello unico delle attività produttive, previsto dal DPR 7.9.2010 n. 160, affinchè sia garantita la certezza giuridica del quadro normativo complessivo e siano coordinate le esigenze della semplificazione e della tutela della pubblica incolumità. La distinzione in tre categorie delle attività soggette alla normativa antincendio risponde al principio di proporzionalità, in relazione al diverso grado di pericolo rappresentata da ciascuna attività, previsto dalla legge 30.7.2010 n. 122. La presentazione della SCIA produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI) e la novità del DPR n. 151/2011 è che, mentre per le attività previste nelle categorie A e B i controlli avvengono, mediante controlli a campione o in base a programmi settoriali, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, per le attività di cui alla categoria C il competente Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solo se il controllo ha esito positivo il Comando rilascia entro 15 giorni il CPI il quale non è più il provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce il risultato finale del controllo effettuato e pertanto non ha più una validità temporale. Nonostante l’entrata in vigore del DPR n. 151/2011 resta in vigore il mantenimento del ruolo centrale del Ministero dell’interno per il tramite del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in materia di sicurezza antincendio e pertanto quest’ultimo, allorquando accerti, nel corso dei controlli, carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa antincendio, oltre a vietare la prosecuzione dell’attività, può prescrivere all’interessato di adeguarsi, entro 45 giorni, a quanto previsto dalla normativa di sicurezza antincendio. Infine il DPR n. 151/2011 nulla innova rispetto:
  • alle procedure previste dal d.lvo 19.12.1994 n.758 e relative alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di lavoro;
  • alle procedure relative alle comunicazioni previste dall’articolo 19, comma terzo, del d.lvo n.139/2006;
  • a quanto previsto dall’articolo 19, comma quarto, del d.lvo n. 139/2006 il quale prevede che, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, il Comando provinciale può intervenire solo in presenza di un pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica, per la difesa nazionale e previo un motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante la conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Il decreto attuativo del Ministero dell’Interno del 7.8.2012

Il decreto del Ministero dell’Interno del 7.8.2012 (pubblicato su GU n. 201 del 29.8.2012) contiene le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma settimo, del DPR 1.8.2011 n. 151. Tra tali norme regolamentari merita un rapido commento l’articolo 4, relativo alla segnalazione di inizio attività, la quale costituisce il fondamento della procedura antincendio. Infatti, analogamente da quanto avviene nella materia edilizia disciplinata dal DPR 6.6.2001 n. 380, il controllo pubblico sulla attività antincendio è in buona parte sostituito dalla dichiarazione del soggetto interessato il quale allega una serie di informazioni e di documenti. A tal riguardo è ovvio constatare che il cittadino, a fronte di un notevole snellimento delle relative procedure amministrative, è onerato da nuove responsabilità dichiarative. A tal riguardo può citarsi il successivo
articolo 9 del decreto il quale prevede che gli enti ed i privati che succedono nelle responsabilità delle attività antincendio comunicano al competente Comando dei Vigili del Fuoco la relativa dichiarazione di variazione nella conduzione dell’attività che contiene:
  • le generalità ed il domicilio del nuovo responsabile delle’attività;
  • la specificazione dell’attività;
  • l’impegno ad osservare gli obblighi connessi con l’esercizio delle attività;
  • l’indicazione dell’assenza di variazioni delle condizioni della sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.
Giova notare che la normativa antincendio è finalizzata alla tutela dei lavoratori e delle persone nei luoghi di vita e di lavoro, per cui la violazione del disposto del predetto articolo 9 assume giuridica rilevanza soprattutto nei casi in cui vengano dolosamente sottaciuti alle competenti Autorità informazioni importanti e necessarie per scongiurare situazioni di assoluto e imminente pericolo per la pubblica incolumità secondo il disposto della prevalente giurisprudenza per la quale: “Il reato di cui agli articoli 4 e 89 del d.lvo n. 626 del 1994 (NDR oggi sussunti nella violazione degli articoli 46 e 55 del d.lvo n. 81/2008), in relazione alla omessa adozione delle misure antincendio ha natura permanente nel senso che la consumazione dello stesso coincide con l’adozione delle misure omesse “(C. Cass. Pen., Sez. 3, Sent. n. 44377 del 24.10.2007, dep. il 29.11.2007, Rv. 238269).
“L’obbligo di ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le predette disposizioni hanno natura e finalità preventive. (Fattispecie in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio). (C. Cass. Pen., Sez. 3, Sent. n. 22828 del 29.3.2007, dep. il 12.6.2007, Rv. N. 236883).”
Particolare prudenza deve inoltre essere rivolta alla definizione di voltura di cui all’articolo 9 in relazione alle prime interpretazioni notevolmente rigorose nel senso di imporre detta attività ogni qual volta muti il legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente di gestione. Invero la stessa normativa del decreto ha chiaramente specificato quando intendeva rivolgersi oltre che alla persona giuridica anche al suo legale rappresentante, così come accade segnatamente all’articolo 4. L’articolo 9 in commento, invece, utilizza la locuzione “enti e privati che succedono nelle responsabilità delle attività soggette” senza specificare che debba trattarsi anche del legale rappresentate. Con tutte le cautele che l ‘argomento impone, soprattutto in una prima lettura della norma, si osserva che “intestatario della posizione da volturare” dovrebbe essere l’ente e non il suo legale rappresentante e che le pesanti responsabilità connesse all’inadempimento all’obbligo di voltura mal si conciliano con la genericità della previsione normativa. Nello stesso ordine di idee si rileva che la semplice variazione del legale rappresentante appare evento di rilevanza interna al titolare dell’attività e che sarebbe contrario al principio di razionalità estenderne gli effetti al rapporto tra persona giuridica e pubblica amministrazione. Per completare definitivamente il presente primo approccio alla tematica si osserva che le parole “enti e privati responsabili di attività” sono utilizzate agli articoli 3, 6, 8 e 9 del decreto con palese riferimento al titolare dell’attività e non al suo legale rappresentante.

La valutazione del rischio incendio nei locali di pubblico spettacolo: la sentenza C.Cass. n.39363/2015

L’operatività nei locali di pubblico spettacolo del disposto dell’art. 46, secondo comma, del d.lgs n.81/2008 è stata riaffermata dalla Corte di Cassazione (Sez. 3, sent. n. 39363/2015 del 14.4.2015) la quale ha escluso che la procedura semplificata contenuta nel “decreto del fare” (D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 pubblicata nella G.U. 23.8.2013) elimini dall’applicazione del d.lvo n. 81/2008 i luoghi in cui vi sia afflusso di pubblico. In particolare la predetta sentenza esclude che il decreto del fare depotenzi in modo significativo il d.lgs n. 81/2008 nel senso di una sua applicazione solo al rischio connesso al lavoro e non anche alla presenza di pubblico all’interno dell’esercizio commerciale. In particolare la Corte di Cassazione afferma i seguenti principi: “E’ stato già affermato dalla giurisprudenza di questa corte che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del d.lvo n. 81/2008, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati, ivi comprese le attività di ristorazione (cfr. Sez. 3, sent. n. 33567 del 4.7.2012, ud. Dep. 31.8.2012, Rv. 253171). Il Collegio ritiene di dare senz’altro
continuità a tale principio, che trova il suo fondamento nell’ampia formulazione dell’art. 3 del d.lvo n. 81/2008, secondo cui, appunto, “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Da ciò discende l’obbligo del prescritto documento anche per l’attività di pub con attività accessoria di piccoli intrattenimenti esercitata da….. La tesi sostenuta dal ricorrente… fa leva su una interpretazione meramente formalistica del concetto di infortunio, limitandolo solo al prestatore di lavoro ed escludendo del tutto irragionevolmente i soggetti che comunque frequentano i luoghi, in tal modo non considerando che lo scopo perseguito dalla norma è più in generale la tutela dal rischio incendi, a cui non si sottraggono certamente i locali ove si prevede l’afflusso di pubblico connesso alla ristorazione e all’intrattenimento. Nel caso in esame, essendo stata accertata - sulla scorta dei rilievi dei vigili del fuoco – l’inadeguatezza del documento rispetto al modo di fronteggiare i rischi di incendio e di esplosione (tipico accertamento del fatto), appare corretta in diritto anche la conclusione a cui è prevenuto il Tribunale, il quale ha precisato, altresì, sempre sulla base di tipico accertamento di fatto che, trattandosi di attività con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato all’evenienza incendi non poteva essere classificato come basso, per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico. Corretta è quindi l’esclusione dell’applicabilità della procedura
semplificata prevista dal “decreto del fare”, che, come ricorda lo stesso ricorrente….”attiene ai settori professionali che presentano minore fattore di rischio infortuni”. L’art. 32 del d.l. 21.6.2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla L. 9.8.2013 n. 98 prevede il modello semplificato per le attività a basso rischio di infortuni.” Infine notasi che la sentenza C.Cass. n. 39363/2015 ha parimenti previsto l’obbligo del datore di lavoro dei locali di pubblico spettacolo e di ristorazione, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lvo n. 81/2008, di:
  • informare i lavoratori sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • fornire un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Fonte Amministrae Immobili
a cura di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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venerdì 27 novembre 2015

L’equivalenza penale della delega di responsabilità ambientale ed antinfortunistica



Secondo la sentenza C.Cass. n. 27862/2015

Il vertice di un’organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze, ha comunque un obbligo di controllo e di vigilanza in materia infortunistica o quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze.


La delega di responsabilità nella dottrina e nella giurisprudenza



La norme tradizionali regolatrici i rapporti all’interno dell’impresa, ovvero nell’esercizio di un’attività organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi secondo la definizione dell’articolo 2082 del codice civile, hanno un carattere sinallagmatico e consistono:
  • nell’articolo 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro all’adozione, nell’esercizio di impresa, di tutte “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, dell’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
  • nell’articolo 2086 del codice civile che attribuisce all’imprenditore il potere gerarchico sui collaboratori.
Ne consegue che questi ultimi sono tenuti all’osservanza delle direttive del datore di lavoro il quale, a sua volta, li tutela psichicamente e fisicamente sul luogo di lavoro dove, in definitiva, avviene uno scambio tra attività lavorativa prestata ed eterodiretta a fronte del corrispettivo rappresentato dal salario e dalla tutela dell’integrità psico-fisica di cui l’imprenditore è garante.
Aggiungasi che l’articolo 2087 del codice civile impone al datore di lavoro l’obbligo di aggiornarsi sulle tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e non può addurre a propria scusa, in caso di inosservanza, la mancata informazione attuata da organi ispettivi o di controllo a tal fine deputati.
Per un lungo periodo nel nostro ordinamento non venne determinata la definizione di datore di lavoro la quale era soltanto enucleabile dall’interpretazione logica della nozione di lavoratore subordinato indicata dalle norme penali in materia di igiene e sicurezza, mentre la prima definizione venne effettuata dal d.lgs.626/1994 per il quale (art. 2) il medesimo era considerato “qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed abbia la responsabilità dell’impresa, ovvero dello stabilimento”. Successivamente tale definizione venne innovata dall’articolo 2 del d.lgs. 242/1996 per il quale è datore di lavoro: “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa . Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.. 3 febbraio 1993 n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionamento non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.” Tale definizione se permette di individuare il datore di lavoro individuale tipico delle piccole realtà societarie di persone appare del tutto insufficiente se riferito alle caratteristiche dimensionali, spesso smisurate, dell’impresa moderna, la quale di sovente è strutturata in organigrammi di difficile lettura e nel quale le competenze amministrative, decisionali e “manageriali” non sono definite un volta per tutte con chiarezza cristallina. Una prima chiave di lettura in materia è stabilita dall’articolo 1, comma 4 - ter, del d.lgs. 626/994 che stabilisce per il datore di lavoro i seguenti adempimenti non delegabili ad altri soggetti: 
  • la valutazione, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, dei rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori con particolare riguardo alla natura dell’attività svolta;
  • l’elaborazione di una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale indicati nella relazione attinente alla valutazione dei rischi sopra citata;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione interno o esterno all’azienda secondo le regole previste dall’articolo 8 del d.lgs.626/1994;
  • la indizione, nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, della riunione periodica di prevenzione o protezione da rischi.
Tra i predetti adempimenti non delegabili rientrano l’adozione di procedure di sicurezza e l’affissione delle relative norme all’esterno dei luoghi pericolosi le quali non rientrano nei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare le omissioni in materia, dovendo poi, quest’ultimo provvedere alle prescrizioni del caso. Tuttavia occorre notare che il sistema non può essere del tutto rigido nelle classificazioni e nell’indicazione dei doveri dell’imprenditore, poiché non ha finalità didattiche, bensì di effettiva tutela dell’incolumità dei dipendenti. Quindi l’informazione verbale ai lavoratori dei rischi specifici nell’ambiente è un obbligo di sicurezza, che, benché posto a carico del datore di lavoro dall’articolo 7 del d.lgs. n. 624/1996, si svolge a livello meramente esecutivo ed attuativo, per cui la sua concreta esecuzione e relativa alla complessità e grandezza dell’impresa, spetta a tutti coloro che in concreto operino a contatto con i lavoratori e quindi anche ai preposti di fatto e che svolgano tale funzione anche in assenza di una apposita delega da parte del datore di lavoro.
In ogni caso il vertice di un’organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze, ha comunque un obbligo di controllo e di vigilanza in materia infortunistica o quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze o quando abbia comunque avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori impartendo ordini precisi. D’altra parte la giurisprudenza privilegia il principio della salvezza, ad ogni costo ed anche in presenza di una sua colpa concorrente nel causare l’evento lesivo, del soggetto debole della prestazione lavorativa e quindi interpreta estensivamente il dovere del datore di lavoro di istruire i lavoratori il quale non è un suo compito esclusivo, ma ricade anche sul preposto il quale abbia adibito un operaio ad una lavorazione pericolosa senza alcuna assistenza di lavoratori esperti.
Pertanto tale insieme di obblighi costituisce il nocciolo duro dell’attività di indirizzo del datore di lavoro e ricorrono anche qualora vi sia un subappalto poiché l’imprenditore principale, il quale si è avvalso di altra impresa per realizzare l’opera in cooperazione, ha sempre il dovere di provvedere alle misure a tutela dei lavoratori ed infatti l’obbligo grava pure sul subappaltante o sul subappaltatore, il quale svolga l’attività con pari autonomia, specialmente quando non vi è stata permanenza del rischio soltanto a carico della prima impresa, non vi è stata specifica ed analitica ripartizione dei compiti e non è intervenuta formale e comprovata delega dall’uno all’altro rappresentante per la realizzazione di quelle misure antinfortunistiche che la legge esige siano adottate in ogni caso. Permane poi la responsabilità penale del committente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell’appaltatore quando abbia infranto la catena di delegazione, ovvero abbia assunto direttamente le caratteristiche di garante della sicurezza di questi ultimi, vale a dire si sia ingerito nell’esecuzione dell’opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l’inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti e quindi abbia contribuito a cagionare l’evento dannoso.
Il sistema complessivo di sicurezza sul luogo di lavoro non vieta che le vigilanza sull’osservanza di specifiche operazioni siano delegate ad un preposto, ai sensi dell’articolo 17 del DPR 7/1/1956 n. 164, ma quando questi sia stato nominato deve essere una persona capace ed idonea ad assumere il ruolo assegnatogli e quindi, proprio per questa assunzione di una specifica funzione di garanzia nei confronti dei lavoratori, l’evento dannoso non può essere imputato all’imprenditore quando la sua eziologia sia dovuta all’inosservanza di una delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni sul rispetto delle quali doveva vigilare il preposto, a tal fine nominato. Invero in tale caso la responsabilità riferibile all’imprenditore si realizza solo quando sia provata dall’accusa una fittizia preposizione o l’avvenuto esautoramento, di fatto, del preposto dai suoi compiti, poiché una volta che questi sia nominato non sono necessarie ulteriori deleghe in quanto i poteri inerenti all’affidamento dell’incarico provengono direttamente dalla legge.
La recente giurisprudenza si è resa conto delle difficoltà interpretative e dogmatiche rappresentate dal tradizionale principio dell’effettività del controllo del datore di lavoro sul delegato con riferimento alle imprese di grandi dimensioni per le quali, non sempre può essere attribuita alla alta gerarchia la colpa nella vigilanza e nella scelta del preposto. Quindi, per le grandi società è stato scelto un criterio moderatore, il quale arieggia il sistema dei “compliance programs” previsto dal d.lgs. 231/2001, costituito dalla predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale.

Il fondamento delle ragioni della delega ad altro soggetto degli obblighi infortunistici gravanti sull’imprenditore consistono nella: 
  • complessità ed ampiezza dell’azienda;
  • pluralità delle sedi e di stabilimenti;
  • motivazione della scelta la quale risiede nelle dimensioni dell’impresa che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità.
Il contenuto ed i presupposti della delega sono costituiti:
  • dalle necessarie qualità e capacità tecniche del delegato;
  • dall’accettazione del delegato;
  • dall’esercizio concreto della delega;
  • dalla dotazione del delegato di poteri autoritativi e decisionali autonomi, pari a quelli dell’imprenditore ed idonei a fare fronte alle esigenze connesse all’apprestamento dei presidi antinfortunistici, compreso l’accesso ai mezzi finanziari;
  • dall’esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima;
  • da uno specifico e puntuale contenuto della delega.
L’imprenditore, al fine di evitare in detta materia assunzioni di responsabilità, deve provare sia la delega che l’assunzione della stessa mediante atti espliciti, inequivoci e scritti: il rigore dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza da un lato si spiega con una decisa riluttanza ideologica a consentire, per fini meramente economici, all’imprenditore di sfuggire al principio della responsabilità penale e di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, rispettivamente sanciti dagli 27 e 3 della Costituzione, dall’altro con la necessità di evitare l’adozione di callidi sistemi elusivi di imputabilità e basati, sostanzialmente sulla nomina della cosiddetta “testa di legno”, ovvero di un delegato fittizio e privo di poteri autonomi ed atti al concreto esercizio dei poteri di vigilanza e prevenzione degli infortuni. Per tali ragioni la nomina di un dirigente, coadiuvante il datore di lavoro nel controllo delle modalità di esecuzione del lavoro e del rispetto delle norme di sicurezza, elimina ogni responsabilità dell’imprenditore per la violazione delle norme antinfortunistiche solo se il delegante:
  • affidi l’incarico ad una persona tecnicamente affidabile;
  •  trasferisca i suoi poteri al delegato i suoi poteri anche in materia di osservanza delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro.
In particolare è escluso che la delega possa essere inespressa o implicita e che si possa presumerla solo dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa stessa. Qualora non siano soddisfacenti i dati formali (la sottoscrizione del delegante, la data certa ed il riferimento alla delibera autorizzativa del consiglio d’amministrazione) per individuare il soggetto responsabile di lesioni colpose nei confronti del dipendente e derivanti da un infortunio sul lavoro la giurisprudenza rispetto al criterio insufficientemente formale sceglie quello effettuale e consistente nell’accertamento della catena decisionale, ovvero della reale situazione di responsabilità all’interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui compiti di prevenzione sono concretamente affidati mediante la predisposizione e l’attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli. In ogni caso il dirigente destinatario della normativa infortunistica può essere anche un estraneo all’organigramma aziendale a condizione che lo stesso adotti dei comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali si possa desumere l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali,
come tali riconosciute nell’azienda, anche nel campo della sicurezza del lavoro dove possa, parimenti, esercitare poteri decisionali.
Una volta nominato il preposto ha l’obbligo, nascente dal suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta) siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovri. Nonostante la nomina del preposto la quale presenti tutte le caratteristiche formali (conferimento formale ed accettazione dell’incarico) e sostanziali (capacità tecnica, dotazione dei poteri determinativi e direzionali) per l’esercizio di un’organizzazione e dell’espletamento di specifiche attività permane nei confronti dell’amministratore delegante l’obbligo di sorveglianza il cui rispetto deve essere valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto consistenti, ad esempio, nella dimensione dell’organizzazione, la pecularietà del comportamento, l’episodicità del fatto.
L’esigenza di tutela dell’ambiente da fenomeni di inquinamento idrico di notevole rilevanza, eventualmente causati dal cattivo funzionamento, dalla vetustà o dalla omessa manutenzione degli impianti di scarico e di depurazione industriale, ha rafforzato il rigore giurisprudenziale che non ammette una delega formale ad escludere la responsabilità penale del direttore di un’impresa, anche di notevoli dimensioni, ove l’inquinamento sia la conseguenza di cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali e neppure consente una delega ad operatori di livello inferiore qualora manchi il controllo sul concreto esercizio dei poteri delegati : ne consegue che solo in casi eccezionali da provare rigorosamente può essere esclusa la penale responsabilità dei soggetti titolari o dei dirigenti generali di una grande impresa.
L’orientamento recente della Suprema Corte ammette realisticamente delle deroghe al precedente rigore per quanto riguarda le caratteristiche della delega di funzioni in materia di inquinamento.
Infatti da un lato non richiede che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale ed è, invece, sufficiente un’effettiva autonomia gestionale e finanziaria in modo da evitare deleghe apparenti. D’altro canto la giurisprudenza, al fine di consentirle la funzione di scriminante della responsabilità penale, specifica il seguente decalogo della delega che deve essere accompagnata dalle seguenti condizioni:
  • la natura formale espressa, ovvero una delega scritta;
  • la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle regole statutarie mediante la sua precedente adozione secondo le procedure e da parte degli organi competenti;
  • la specificità ovvero il suo puntuale contenuto;
  • l’effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con l’attribuzione di una completa autonomia di gestione ed una completa disponibilità economica;
  • le dimensioni dell’impresa che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare i compiti e le responsabilità;
  • la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato;
  • l’insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato;
  • la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta  inidoneità del delegato;
  • che l’inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali;
  • la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa dell’osservanza di tutte le condizioni di legge.
Alla luce di quanto fin qui esposto e dalla constatazione delle inevitabili oscillazioni giurisprudenziali tra due orientamenti, il primo tradizionale e rigoroso, basato sull’attribuzione all’imprenditore sempre e comunque di una responsabilità colposa per quanto avviene all’interno della sua azienda, il secondo, fondato sul principio realistico che ammette la delegabilità delle funzioni di vigilanza e di controllo all’interno dell’impresa, si osserva che quest’ultimo principio è stato, a differenza del primo, sempre con un contenuto indeterminato.
E’ un notevole merito della giurisprudenza più recente l’avere circoscritto il contenuto della delega al fine di consentirne l’esercizio nel mondo imprenditoriale. Pertanto la minuziosità dell’elenco delle sue caratteristiche non deve essere inteso come un modo elegante per negarla, attraverso la richiesta di un numero talmente svariato di variabili da renderla non applicabile nella realtà, bensì come un prezioso criterio preventivo di pianificazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie dell’azienda e finalizzato alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

La delega di responsabilità nel d.lvo 9/4/2008 n. 81

Il d.lvo 9/4/2008 n. 81, modificato dal d.lvo n. 106/2009, recepisce all’art. 16 il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla delega di responsabilità affermando quanto segue:
“La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite . L’obbligo di cui al primo periodo
si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma quarto.
Non sono delegabili (art. 17) le seguenti attività proprie e assolutamente tipiche del datore di lavoro:
  • la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento previsto dall’articolo 28;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Contraltare al principio della delega di responsabilità è la previsione, anche essa di origine giurisprudenziale, contenuta nell’art. 299 del testo unico, dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, per la quale le posizioni di garanzia rivestite dal datore di lavoro, dal suo delegato e dal suo preposto gravano altresì sul soggetto il quale, pur essendo sprovvisto di regolare investitura da parte del primo soggetto, eserciti in concreto i poteri giuridici relativi a detti soggetti.

L’equivalenza della delega di responsabilità ambientale ed in materia di sicurezza sul lavoro secondo la sentenza C .Cass. n. 27862/2015

Il problema che si pone nei processi penali è spesso quello di valutare, ai fini di escludere la responsabilità dell’imprenditore delegante, le eventuali differenze tra le delega di responsabilità ambientale e quella antinfortunistica ex d.lvo n. 81/2008. La sentenza C. Cass. n. 2786/2015 (emessa il 21.5.2015 dalla Terza Sezione Penale) ha trattato il caso di tre imprenditori che, nel giudizio di primo grado, erano stati assolti dal reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale ( art. 29- quattordiecies del d.lvo n. 152/2006).
A tal proposito la Corte afferma quanto segue.
“Ed infatti, quanto al requisito della necessità della delega è ben vero che lo stesso è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte con rifermento alle fattispecie di reati ambientali…..,ma non può non rilevarsi da parte del Collegio l’asimmetria oggi rilevabile con l’omologo istituto delle delega di funzioni in materia prevenzionistica. Ed infatti, com’è noto, a seguito della normativizzazione dell’istituto della delega nel c.d. Testo unico della sicurezza (d.lvo n. 81 del 2008), l’attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega proprio quello della sua necessità, essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico
l’attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modeste entità.
Ciò significa, pertanto, che il c.d. requisito dimensionale, per espressa volontà legislativa (ove il legislatore avesse voluto, infatti, avrebbe espressamente incluso il requisito dimensionale tra quelli necessari, come ha fatto cristallizzando in previsioni di diritto positivo i principi giurisprudenziali elaborati in materia, pressochè integralmente recepiti nell’art. 16 citato), non costituisce più condizione o requisito di efficacia di una delega di funzioni nella materia di prevenzione infortuni sul lavoro…..Ed invero, il necessario rispetto del principio di non contraddizione ….impone di rivisitare l’orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi con riferimento alla materia ambientale e ritenere pertanto, non necessario anche in tale settore -per la necessaria influenza operata dall’art. 18 del d.lvo n. 81 del 2008- il requisito della necessità della delega. Il fondamento logico – giuridico, come anticipato, è dato proprio dal predetto principio di non contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire (in materia prevenzionistica), ad un tempo, vietare ( in materia ambientale) il medesimo fatto (ossia il conferimento della delega di funzioni nelle modeste realtà organizzative) senza rinnegare se stesso…..
Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto.
In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, alle esigenze organizzative della stessa. (Fattispecie nella quale la Corte, argomentando ex art. 16 del d.lvo m. 81 del 2008, rilevando l’asimmetria con la materia prevenzionistica dove non è più richiesto il requisito della necessità della delega, ha escluso che detto requisito sia necessario in materia
ambientale.”
di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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