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martedì 26 luglio 2016

Convenzione tra Abi e Cassa depositi e prestiti per i mutui garantiti


COMUNICATO STAMPA

Convenzione tra Abi e Cassa depositi e prestiti per i mutui garantiti
L’esenzione da bollo e registro si estende al cliente finale

Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. Con la risoluzione n. 61/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 5, comma 24, del Dl 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusi tra queste ultime ed i beneficiari finali del prestito.

In che consiste l’agevolazione – Il Dl 269/2003 prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cassa depositi e prestiti, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali le giovani coppie, le famiglie numerose o i nuclei familiari con disabili. Per questa tipologia di finanziamenti è prevista l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

I chiarimenti delle Entrate - Il documento di prassi ha precisato che il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, che con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità.

Roma, 25 luglio 2016
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lunedì 30 maggio 2016

BOLLO AUTO NON PAGATO NEL 2016: QUALI LE CONSEGUENZE PER CHI NON ADEMPIE?

Dall’anno prossimo sarà possibile pagare in Lombardia il bollo auto con domiciliazione bancaria

La Regione Lombardia ha approvato un provvedimento ad hoc che consente di far pagare il bollo auto con domiciliazione bancaria, accedendo al diritto ad unosconto del 10% sul totale annuo. Tale modello, operativo a partire dal prossimo anno, pensato anche per combattere l’alto tasso evasivo della tassa di circolazione, potrebbe essere seguito da tutte le altre regioni italiane. Ebbene ricordare che il bollo auto, che va pagato anche se l’auto non si usa, si prescrive dopo 3 anni che decorrono dall’anno successivo a quello in cui la tassa deve essere pagata. Se la cartella viene impugnata davanti al giudice e il cittadino perde la causa, la prescrizione diventa di 10 anni dopo che è stata pubblicata la sentenza.

in collaborazione con:
it.blastingnews.com
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