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martedì 27 settembre 2016

Giurisprudenza e lavoro: Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo

Il Ministero del Lavoro, con una nota postata sul sito www.cliclavoro.gov.it, comunica che a partire dal giorno 8 giugno 2016 il deposito dei contratti di secondo livello.
Nella Sezione Notizie del sito internet del Ministero del Lavoro è disponibile la procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello che regolamentano l’erogazione delle suddette somme. Pertanto ai fini del deposito degli accordi NON SI DOVRA’ più recarsi presso gli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma esclusivamente con modalità telematica.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO in merito alle sanzioni d’applicare per infedele registrazione LUL in caso di disconoscimento della trasferta:
il Ministero del Lavoro con la nota n.11885 DEL 14 GIUGNO 2016 ha fornito importanti chiarimenti sulle ipotesi di infedele registrazione sul LUL della trasferta del lavoratore e sulle conseguenze sanzionatorie di tale anomalia.
Nella nota viene precisato che, si verifica una infedele registrazione di una trasferta sul LUL quando sia riscontrabile una difformità tra quanto indicato sul LuL e la qualità o quantità della prestazione lavorativa effettuata o le somme effettivamente erogate.

Più precisamente il il dicastero del lavoro precisa che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui, a seguito di accertamento ispettivo, venga rilevata “una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo”. Come ad esempio, la suddetta difformità si verifica qualora la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo.
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Giurisprudenza e lavoro: CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

E’ stata pubblicata in data 7 marzo 2016 la circolare INPS n.95/2016 che detta gli indirizzi operativi e le linee guida in merito alla esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati in malattia del settore privato.Con il D. Lgs. 151/2015 il legislatore ha previsto l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) per i lavoratori la cui assenza sia connessa con:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’Istituto ha già provveduto ad introdurre le modifiche procedurali per la gestione automatizzata dei certificati di malattia relativi alle patologie previste dalla norma, ma rimanda a successivo messaggio per le istruzioni alle Strutture territoriali in merito alle attività di monitoraggio e controllo medico legale. AGENZIA DELLE ENTRATE indicazioni su Premi di risultato e welfare aziendale L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 unitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito i primi chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale. Più precisamente , viene illustrata l’agevolazione prevista per i premi di produttività, richiamando la prassi emanata negli anni scorsi in quanto ancora applicabile, date le analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti prorogate fino al 2014.
Sono, inoltre, esaminate le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.
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Giurisprudenza e lavoro: INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)

Con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016 dell’INPS, l’Istituto illustra la disciplina relativa all’incentivo fornendone le indicazioni operative, la cumulabilità con gli altri aiuti di stato, il coordinamento con altri incentivi, e indicando gli adempimenti dei datori di lavoro relativamente al procedimento di ammissione a tale provvidenza ed alla sua fruizione. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro. A tal riguardo si precisa che tale incentivo l’incentivo spetta:
  • per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate;
  • a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Per l’ammissione all’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare attraverso il modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito internet www.inps.it.
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Giurisprudenza e lavoro: Esonero contributivo biennale - precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 17 del 20 maggio 2016 , chiarisce, in relazione all'istanza di chiarimento avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, che è possibile fruire dell’esonero contributivo, di cui all'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 A tal riguardo il Ministero ha precisato che:
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo. Anche nel caso in cui “l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione però che il datore di lavoro che assume non sia una società precisa che l’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo.
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Giurisprudenza e lavoro: Incentivo giovani genitori - applicabile anche agli studi professionali

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16 del 20 maggio 2016, chiarisce, in merito all'ambito di applicazione dell’incentivo “giovani genitori”, che è possibile ricomprendere nella nozione di imprenditore/datore di lavoro “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato” ricomprendendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo.
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mercoledì 14 settembre 2016

Flash Lavoro Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro - Giurisprudenza e lavoro

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

Permessi Legge 104 e sospensione delle ferie programmate: Interpello del Ministero del Lavoro

In risposta all'interpello (n. 20 del 20 maggio 2016) Il Ministero del lavoro, ha precisato - a seguito dell’istanza presentata da CGIL riguardante la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (tre giorni di permesso mensile per assistere il familiare con disabilità) – A tal proposito il dicastero specifica che la fruizione di tale permesso sospende il godimento delle ferie e pertanto trova applicazione “il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza.

  • Incentivo “giovani genitori”: applicabile anche agli studi professionali
  • Esonero contributivo biennale: precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza
  • INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)
  • CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  • Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo
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