martedì 27 settembre 2016

Giurisprudenza e lavoro: Esonero contributivo biennale - precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 17 del 20 maggio 2016 , chiarisce, in relazione all'istanza di chiarimento avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, che è possibile fruire dell’esonero contributivo, di cui all'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 A tal riguardo il Ministero ha precisato che:
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo. Anche nel caso in cui “l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione però che il datore di lavoro che assume non sia una società precisa che l’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo.

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