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martedì 17 ottobre 2017

Nuove regole per le locazioni brevi I chiarimenti dell’Agenzia per intermediari e portali online


A quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi, chi sono gli attori coinvolti, cosa devono fare intermediari e locatori, chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti. Sono questi i punti centrali della circolare n. 24/E, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro degli adempimenti, anche alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati. 

Focus sulle caratteristiche dei contratti - Secondo quanto previsto dal Dl 50/2017 (manovra correttiva 2017), ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa. 

Tipologia di immobili e servizi - Quanto agli immobili, restano fuori dalle nuove regole quelli situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative: la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione. Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.

I chiarimenti sulle sanzioni - Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull’argomento, la circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.

Gli intermediari coinvolti e l’applicazione della ritenuta - Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line). La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. 
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giovedì 13 luglio 2017

IL MISTERO DEGLI ATTI CONSERVATIVI


di Roberta Nardone
Magistrato Tribunale Roma sez. VI civile

(Relazione tenuta in data 14.10.2016 in occasione del Convegno giuridico 2016 organizzato da ANACI Roma)

  • IMPORTANZA DELLA DELINEAZIONE DEI POTERI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELL'AMMINISTRATORE
Il rapporto intercorrente tra l'amministratore ed i condomini - questo è ormai un principio definitivamente acquisito - va inquadrato giuridicamente come "mandato ex lege" perché è la normativa, segnatamente il codice civile, ad individuare "le attribuzioni dell'amministratore".
L'identificazione dei poteri dei quali dispone il mandatario-amministratore rappresenta un'operazione fondamentale, in quanto, per svolgere correttamente i suoi compiti e, soprattutto, per non rischiare di subire le conseguenze di attività negligenti o concretanti eccesso di potere, l'amministratore deve conoscere con chiarezza i limiti posti dalla legge alla sua attività.
Sappiamo che al potere sostanziale dell'amministratore coincide un potere processuale e di azione in genere (artt. 1130 e 1131 primo comma. c.c), infatti, in tema di controversie condominiali la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni. Pertanto i limiti della rappresentanza processuale attiva dell'amministratore sono circoscritti dall'art. 1131 c.c. che rimanda ai poteri di rappresentanza sostanziale stabiliti dall'art. 1130 c.c. (Cass. n. 3522/2003). Invece, dal lato passivo (art. 1131 II co. c.c.) la legittimazione dell'amministratore non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio.
La delineazione dei poteri ha importanti riflessi economici. In materia di mandato, infatti, l'art. 1711 c.c. stabilisce che se il mandatario esorbita dai limiti dei suoi poteri, l'atto "resta a carico del mandatario" stesso. Dunque se l'amministratore mandatario stipula un contratto d'assicurazione del fabbricato senza la previa autorizzazione dell'assemblea, potrà essere chiamato a rispondere del pagamento dei premi in proprio, salva ovviamente la successiva ratifica dell'assemblea stessa.
E' interessante infine notare come la facoltà, riconosciuta all'amministratore ex art. 1130 c.c. n.4, di agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non escluda che ciascun condomino possa provvedervi direttamente: si tratta dell'applicazione dei principi in materia di mandato, nel senso che il diritto conferito all'amministratore si aggiunge a quello dei naturali e diretti interessati ad agire, per il fine indicato, a tutela di beni dei quali sono comproprietari. A ciascun condomino, pertanto, non può essere disconosciuto il potere di agire giudizialmente, in difesa delle cose comuni dell'edificio, insidiate da azioni illegittime di altri condomini o di terzi.
  • GLI ATTI CONSERVATIVI: UNA DELLE ATTRIBUZIONI EX LEGE DELL'AMMINISTRATORE
L'art. 1130 c.c., quantunque esordisca con il verbo "deve", delinea anche i poteri dell'amministratore, l'alveo giuridico, cioè, nel quale lo stesso può muoversi.
Le attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. non possono essere derogate, se non (ed esclusivamente) ad opera dell'assemblea condominiale o del regolamento, che, in taluni casi, possono esonerare l'amministratore dallo svolgere singole funzioni.
Le attribuzioni indicate ai nn. l, 2 e 3 dell'art. 1130 c.c., essendo destinate a regolamentare materie specifiche, non presentano particolari problemi interpretativi: l'amministratore è obbligato a dare esecuzione alla volontà dell'assemblea (formalizzata nelle delibere), vigilare sull'osservanza del regolamento condominiale, disciplinare l'uso delle parti e dei servizi comuni (si pensi al godimento di un locale condominiale o ai rapporti con il portiere) e svolgere le tipiche attività di carattere economico-finanziario, gestendo le entrate (con la riscossione dei contributi) e le uscite (con l'erogazione delle spese).
  • DEFINIZIONE DI "ATTI CONSERVATIVI".
L'art. 1130 c.c. n.4, nella formulazione antecedente la legge di riforma in materia condominiale di cui alla L. n.220/12, annoverava tra le attribuzioni dell'amministratore il compimento di "atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio". La odierna formulazione della norma - "atti conservativi relativi alle parti comuni" - ha ampliato la legittimazione dell'amministratore che può, pertanto, agire ora per la mera conservazione delle parti comuni non solo ove occorra preservare "DIRITTI" del condominio sulle parti comuni.
Un ulteriore ampliamento della legittimazione attiva dell'amministratore per finalità conservative delle parti comuni emerge dalla riscrittura dell'art. 1122 c.c. (relativo alle opere su parti di proprietà o uso individuale) e la previsione dell'obbligo imposto ai singoli condomini di dare all'amministratore preventiva notizia "in ogni caso" degli interventi sulle parti private, perché ne riferisca in assemblea.
Tale iniziativa è finalizzata, infatti, a consentire all'amministratore di determinarsi, se del caso, a sperimentare un azione per la rimozione delle opere e la riduzione in pristino, rientrante, appunto, tra gli atti conservativi da compiere per preservare l'integrità delle cose comuni.
A norma, poi, dell'art. 1117 quater c.c. ove la destinazione d'uso delle parti comuni sia negativamente incisa dall'attività di alcuno dei partecipanti o di terzi, l'amministratore, come anche il singolo condomino, possono diffidare l'esecutore di tali attività pregiudizievoli o anche chiedere la convocazione dell'assemblea per far , semmai, cessare in via giudiziaria, le turbative.
Il riferimento codicistico agli "atti conservativi" ha posto nel tempo problemi interpretativi e difformità di pronunce giurisprudenziali nelle quali tuttavia è possibile scorgere dei principi costantemente ribaditi:
  1. quando si occupa degli "atti conservativi" ex art. 1130 c.c., la giurisprudenza fa riferimento a tutto ciò che mira a preservare l'integrità e l'esistenza del patrimonio comune, a mantenere lo stato di fatto e di diritto inerente alle cose oggetto di comproprietà e quindi anche dell'edificio condominiale, in altre parole prende in considerazione gli atti che siano rivolti a prevenire o rimuovere il pericolo derivante dalla (imminente o già avvenuta) rovina, degrado, scorretto utilizzo di parti comuni;
  2. il potere di compiere "atti conservativi" non si esplica esclusivamente in atti di iniziativa processuale, ma anche in comportamenti di gestione attiva. Sin da Cass. sent. n.1154/74 si é affermato che l'art. 1130 c.c. non può essere inteso nel senso di limitare gli atti conservativi ai soli provvedimenti cautelari: tale interpretazione restrittiva non trova riscontro né nella ratio della legge, né nella stessa formulazione della norma. Non nella ratio della legge perché questa tende a rendere più spedito il meccanismo funzionale dell'ente di gestione e non ad appesantirlo con frequenti convocazioni delle assemblee condominiali; non nella lettera, perchè atto conservativo e azioni cautelari sono sinonimi, ma il primo concetto ha una ampiezza maggiore. Infatti non è la natura dell'azione prescelta che può limitare i poteri dell'amministratore, ma l'intrinseco contenuto dell'azione stessa. Si può dire che ad ogni diritto spettante all'amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni: sotto il primo profilo l'amministratore può intervenire presso i condomini per indirizzarli al corretto uso delle cose comuni e, qualora rilevi delle scorrettezze, operare in modo da porvi rimedio, mentre sotto il profilo processuale l'amministratore può assumere iniziative giudiziarie di natura cautelare, quali procedimenti di urgenza, azioni possessorie, denuncia di nuova opera e di danno temuto. Si aggiunga che all'amministratore, oltre al potere di esercitare azioni conservative, viene conferito anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, qualora questi appaiano connessi con la conservazione dei diritti sulle parti comuni.
  3. l'obbligo di eseguire gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio si intende riferito agli atti sia materiali (riparazione muri portanti, lastrici, tetti) che giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti o dannosi posti in essere da terzi o dai condomini) necessari per la salvaguardia della integrità dell'immobile.
  • CASISTICA
La Corte di Cassazione, con i suoi interventi giurisprudenziali, ci consente di tentare una classificazione delle attività "conservative" che l'amministratore può esercitare autonomamente senza attendere la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
  • MATERIA DEI CONTRATTI
La materia dei contratti appare un terreno minato, nel quale l'amministratore deve muoversi con cautela. In generale è consentito all'amministratore, senza espressa autorizzazione dell'assemblea, stipulare solo quei contratti che non esulino dalle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c., diversamente i contratti stipulati e che esulino da tali poteri non sono efficaci nei confronti del condominio e dei condomini.

Polizze assicurative inerenti l'edificio condominiale.
La giurisprudenza annoverava la stipula del contratto di assicurazione dello stabile condominiale fra gli "atti conservativi" e, di conseguenza, non riteneva necessaria la preventiva autorizzazione della assemblea. Tale attività atteneva, secondo quella giurisprudenza, alla materia della prevenzione dell'integrità del bene comune (rientrando quindi nel novero del n.4 dell'art. 1130 c.c.). In tale senso Cass. sent. n.2757/1963) e, sulla stessa linea, la decisione datata 1.8.88 del Tribunale di Roma, secondo il quale "la stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato condominiale, essendo finalizzata alla conservazione della cosa comune, rientra fra i compiti dell'amministratore del condominio, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea".
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.8233 del 3 aprile 2007, ha affrontato il problema sempre cercando di stabilire se lo specifico atto di cui si tratta - nella fattispecie la stipulazione del contratto d'assicurazione del fabbricato - avesse o meno come scopo la conservazione della cosa comune e quindi possa dirsi rientrare o meno nel novero degli atti conservativi di cui al n.4 dell'art. 1130 c.c..
La citata sentenza modifica l'orientamento precedente ed afferma che l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l'autorizzazione dell'assemblea: il Supremo Collegio ritiene che la statuizione "diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, intende chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali - spiega la Corte - "non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma del'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato".

Contratti di appalto (dei servizi di manutenzione del verde condominiale, nonché di derattizzazione e disinfestazione delle aree comuni).
In Cass. n. 10865/2016 si legge che detti contratti - aventi finalità conservative - rientrano in realtà nell'ordinaria amministrazione, in quanto tendono alla conservazione delle cose comuni, e quindi nella competenza dell'amministratore. I contratti conclusi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni ed inerenti alla manutenzione ordinaria dell'edificio ed ai servizi comuni essenziali, ovvero all'uso normale delle cose comuni, sono pertanto vincolanti per tutti i condomini in forza dell'art. 1131 c.c., nel senso che giustificano il loro obbligo di contribuire alle spese, senza necessità di alcuna preventiva approvazione assembleare delle stesse, intervenendo poi tale approvazione utilmente in sede di consuntivo.

Locazioni.
Come si legge in Cass. 25766/09 l'amministratore può locare un bene condominiale (atto di amministrazione ordinaria), per tanto potrà anche pretendere il pagamento dei canoni e agire per il recupero del bene giacché legittimato non solo a compiere atti conservativi necessari ad evitare pregiudizio alle parti comuni, ma a compiere tutti quegli atti funzionali alla salvaguardia dei diritti concernenti le stesse parti comuni.

Mutui:
si esclude che la stipula di un mutuo, anche se necessaria a fare fronte alle spese condominiali ordinarie rientri tra i poteri dell'amministratore (Cass., Sezione 2° Sentenza 5 marzo 1990, n. 1734).
Una parte della dottrina la pensa diversamente ritenendo che la stipula del contratto di mutuo debba essere autorizzata dall'assemblea solo se la somma serve per il pagamento di spese di manutenzione straordinaria (Cfr. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, V ed., Milano, 1984, pag. 391).
  • LE AZIONI GIUDIZIARIE
L'art. 1130 c.c. n.4 menzionando gli atti conservativi (anche nella precedente formulazione) non si riferisce soltanto alle misure cautelari, ma a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni dell'edificio condominiale (Cass. n. 2775/1997 con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione.
Pertanto, in linea generale, sono attività conservative quelle che attraverso un'azione giudiziaria mirano:
  1. alla tutela della integrità delle parti comuni (es. avverso la escavazione del sottosuolo effettuata da alcuni condomini proprietari dei locali sotterranei per l'ampliamento e la unificazione degli stessi);
  2. alla salvaguardia del decoro architettonico della facciata dell'edificio (es. per la demolizione di una veranda ricavata dalla trasformazione di un balcone Cass. n. 3510/1980);
  3. alla tutela delle condizioni statiche dell'edificio (es. Cass. 13611/2000 per ottenere la demolizione di un manufatto pregiudizievole dei diritti inerenti le parti comuni, come la sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino in violazione delle norme e cautele fissate dalle norme speciali antisismiche). Secondo alcuni il potere dell'amministratore deriva dall'art. 1130 n.4 c.c., per altri il potere di agire per il ripristino della cosa comune deriverebbe direttamente dall'art. 1130 n. 2 c.c. ("disciplinare l'uso della cosa comune");
  4. a reprimere gli ABUSI della cosa comune: l'amministratore può (e deve) infatti compiere qualsiasi attività di vigilanza e difesa diretta a preservare la integrità e la sicurezza del bene comune (trasformazione del tetto in terrazza).
  5. al rispetto del regolamento. Premesso, infatti, che nel regolamento di condominio è possibile inserire limitazioni all'uso, alla manutenzione ed alla eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva nei limiti in cui ciò si renda necessario per tutelare gli interessi generali del condominio, l'amministratore è legittimato ad agire per reprimere eventuali violazioni delle relative disposizioni in quanto a tutela dell'interesse generale;
  6. a tutela delle norme relative alla SICUREZZA: in Cass. sent. n. 24391/2008 si legge che ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).
Più specificamente sono state ritenute azioni conservative le seguenti:
  • Azioni possessorie e quasi possessorie.
Rientrano tra le attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 n4 c.c. in quanto tendenti per definizione al recupero o al mantenimento del godimento della cosa, sottratto illecitamente o molestato dal terzo (Cass. 7063/2002) quindi non necessitano di autorizzazione dell'assemblea.
  • Azione ex art. 1669 c.c.
Contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione dell'opera che ne comportino la rovina totale o parziale, entro dieci anni dal compimento purché l'azione venga proposta entro un anno dalla denunzia (sebbene si tratti di una azione extracontrattuale). In Cass. sent. n. 22656/2010 (conforme la successiva n.217/2015 Pres. Triola) si legge che in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo Comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Nei medesimi termini (Cass. 23693/09): sul presupposto che la disposizione dell'art. 1130 n. 4 c.c. va interpretata nel senso che non ha ad oggetto esclusivamente le misure cautelari, ma si riferisce a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni, l'amministratore è legittimato a proporre detta azione contro l'appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale.

  • Azioni di ripristino e di rilascio per abusiva occupazione di beni comuni.
In Cass. sent. n.16230/11, in relazione alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale, mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, la Corte ha ritenuto sussistere la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., anche senza il mandato da parte dei condomini, con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e dell'acquirente della stessa. Infatti per Supremo consesso: l'azione era finalizzata al mantenimento dell'integrità materiale dell'area a giardino, di pertinenza del fabbricato, area stravolta dalla nuova costruzione, si trattava di una mera azione di ripristino e quindi non di accertamento dei diritti dominicali.
Parimenti in Cass. sent. n.1 768/12 l'amministratore è stato ritenuto legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale detenuto senza titolo, attesa la natura personale dell'azione (nei medesimi termini anche Trib. Roma sez. VI, est. dott. Nardone sent. n. 18452/2016 con richiami negli stessi termini a Cass. 1768/2012; n. 10865 del 28.05.2016, Cass. n. 23065/09 rel. Triola).

  • ATTIVITA' MATERIALI AVENTI CARATTERE CONSERVATIVO.
In giurisprudenza sono stati qualificati come conservativi:
- la sostituzione di lucchetto al cancello comune come il ripristino delle originarie condizioni dell'illuminazione (alterata abusivamente da un condomino) (Trib. Milano 18 maggio 1992, ALC, 1992, 819; cfr., amplius, il capitolo quinto del volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013);
- la eliminazione di una insidia o trabocchetto (atteso l'obbligo di agire in capo all'amministratore ex art. 40 co. 2 c.p.; Cass. Pen. Sent. 12.1.12 n. 34147).

  • AZIONI NON CONSERVATIVE.
Azioni petitorie. secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza l'amministratore NON è attivamente legittimato, Senza l'autorizzazione dell'assemblea, ad esperire azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti concernenti le parti comuni dell'edificio (Cass. 24764/2005; Cass. 3044/2009).
In Cass. 1547/1981 si precisa che l'azione petitoria contro un terzo, che vanta diritti sulle cose comuni produce effetti definitivi sulla condizione giuridica di queste, per cui non può rientrare nella categoria degli atti conservativi.
Cass. 10616/96 nello stesso ordine di idee: le azioni reali proposte nei confronti di terzi a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio tendono a statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi e pertanto esulano dall'ambito degli atti meramente conservativi.
Analogamente è stato ribadito per l'azione di rivendicazione (Cass. n.40/2015 e Cass. n.840/98); per l'actio confessoria o negatoria servitutis (Cass. 6119/1994).
In Cass. sent. n.40/2015 (Pres. Triola) si precisa che, in tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, primo comma, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.

  • ATTI CONSERVATIVI E DELIBERA AUTORIZZATIVA
Come ribadito in giurisprudenza - da ultimo cfr. Cass. sent. n. 10865/2016 est. Scarpa - l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo.
In precedenza la S.C. ha affermato che se l'amministratore, per imperfetta conoscenza dei limiti della propria potestà di rappresentanza o per motivi di prudenza o di deferenza verso l'assemblea, ritenga necessario provocare il voto dell'assemblea sulla opportunità di intentare il giudizio, impone volontariamente una limitazione al proprio comportamento, condizionando la effettiva proposizione dell'azione al voto favorevole dell'assemblea, impegnandosi a rispettarlo, con la conseguenza che se l'assemblea non dovesse deliberare in tal senso, l'amministratore non potrebbe più intentare il giudizio sulla sola base del potere di rappresentanza legale del condominio cui avrebbe rinunciato.
Aggiungeva la Corte (Cass. n. 65/1958) che solo una nuova delibera contraria poteva riconferire il potere all'amministratore.
Successivamente la S.C. ha mutato orientamento ed ha affermato che l'amministratore può agire in giudizio per la conservazione delle cose comuni e la osservanza del regolamento anche se per tale azione, abbia chiesto il parere favorevole dell'assemblea e questo gli sia stato negato, in quanto se la legge ha inteso conferire all'amministratore determinati poteri, non è concepibile che egli vi rinunci o demandi ad altro organo l'esercizio di quei poteri medesimi. Infatti la conservazione delle cose comuni o la disciplina del loro uso è essenziale ai fini della esistenza del condominio e non può essere rimessa ad una deliberazione dell'assemblea, nella quale, per contingenti circostanze potrebbe formarsi una maggioranza che persegua un determinato interesse contrario a quello della collettività condominiale (Cess. 1068/1968).

  • SUPERCONDOMINIO E ATTI CONSERVATIVI
Come ribadito in Cass. n. 19558/13, nell'ipotesi del supercondominio, la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio per gli atti conservativi, riconosciuta dagli artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all'edificio rispettivamente accorpamento di due o più singoli condominii per la gestione di beni comuni, deve essere gestito attraverso le decisioni dei propri organi, e, cioè, l'assemblea composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo e l'amministratore del supercondominio.
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martedì 27 settembre 2016

Giurisprudenza e lavoro: Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo

Il Ministero del Lavoro, con una nota postata sul sito www.cliclavoro.gov.it, comunica che a partire dal giorno 8 giugno 2016 il deposito dei contratti di secondo livello.
Nella Sezione Notizie del sito internet del Ministero del Lavoro è disponibile la procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello che regolamentano l’erogazione delle suddette somme. Pertanto ai fini del deposito degli accordi NON SI DOVRA’ più recarsi presso gli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma esclusivamente con modalità telematica.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO in merito alle sanzioni d’applicare per infedele registrazione LUL in caso di disconoscimento della trasferta:
il Ministero del Lavoro con la nota n.11885 DEL 14 GIUGNO 2016 ha fornito importanti chiarimenti sulle ipotesi di infedele registrazione sul LUL della trasferta del lavoratore e sulle conseguenze sanzionatorie di tale anomalia.
Nella nota viene precisato che, si verifica una infedele registrazione di una trasferta sul LUL quando sia riscontrabile una difformità tra quanto indicato sul LuL e la qualità o quantità della prestazione lavorativa effettuata o le somme effettivamente erogate.

Più precisamente il il dicastero del lavoro precisa che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui, a seguito di accertamento ispettivo, venga rilevata “una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo”. Come ad esempio, la suddetta difformità si verifica qualora la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo.
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Giurisprudenza e lavoro: CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

E’ stata pubblicata in data 7 marzo 2016 la circolare INPS n.95/2016 che detta gli indirizzi operativi e le linee guida in merito alla esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati in malattia del settore privato.Con il D. Lgs. 151/2015 il legislatore ha previsto l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) per i lavoratori la cui assenza sia connessa con:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’Istituto ha già provveduto ad introdurre le modifiche procedurali per la gestione automatizzata dei certificati di malattia relativi alle patologie previste dalla norma, ma rimanda a successivo messaggio per le istruzioni alle Strutture territoriali in merito alle attività di monitoraggio e controllo medico legale. AGENZIA DELLE ENTRATE indicazioni su Premi di risultato e welfare aziendale L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 unitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito i primi chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale. Più precisamente , viene illustrata l’agevolazione prevista per i premi di produttività, richiamando la prassi emanata negli anni scorsi in quanto ancora applicabile, date le analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti prorogate fino al 2014.
Sono, inoltre, esaminate le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.
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Giurisprudenza e lavoro: INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)

Con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016 dell’INPS, l’Istituto illustra la disciplina relativa all’incentivo fornendone le indicazioni operative, la cumulabilità con gli altri aiuti di stato, il coordinamento con altri incentivi, e indicando gli adempimenti dei datori di lavoro relativamente al procedimento di ammissione a tale provvidenza ed alla sua fruizione. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro. A tal riguardo si precisa che tale incentivo l’incentivo spetta:
  • per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate;
  • a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Per l’ammissione all’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare attraverso il modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito internet www.inps.it.
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Giurisprudenza e lavoro: Esonero contributivo biennale - precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 17 del 20 maggio 2016 , chiarisce, in relazione all'istanza di chiarimento avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, che è possibile fruire dell’esonero contributivo, di cui all'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 A tal riguardo il Ministero ha precisato che:
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo. Anche nel caso in cui “l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione però che il datore di lavoro che assume non sia una società precisa che l’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo.
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Giurisprudenza e lavoro: Incentivo giovani genitori - applicabile anche agli studi professionali

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16 del 20 maggio 2016, chiarisce, in merito all'ambito di applicazione dell’incentivo “giovani genitori”, che è possibile ricomprendere nella nozione di imprenditore/datore di lavoro “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato” ricomprendendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo.
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mercoledì 14 settembre 2016

Flash Lavoro Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro - Giurisprudenza e lavoro

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

Permessi Legge 104 e sospensione delle ferie programmate: Interpello del Ministero del Lavoro

In risposta all'interpello (n. 20 del 20 maggio 2016) Il Ministero del lavoro, ha precisato - a seguito dell’istanza presentata da CGIL riguardante la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (tre giorni di permesso mensile per assistere il familiare con disabilità) – A tal proposito il dicastero specifica che la fruizione di tale permesso sospende il godimento delle ferie e pertanto trova applicazione “il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza.

  • Incentivo “giovani genitori”: applicabile anche agli studi professionali
  • Esonero contributivo biennale: precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza
  • INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)
  • CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  • Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo
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giovedì 16 giugno 2016

FAQ dell’Anac per l’applicazione del Codice dei Contratti nel periodo transitorio

Si informa che l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato il Comunicato del Presidente dell’8 giugno 2016 con il quale, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

Tali FAQ sono state pubblicate sul sito Internet dell’ANAC alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio” raggiungibile dal seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans

Come noto, il tema che interessa particolarmente le Cooperative di abitanti è quello delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie a scomputo disciplinate dall’art. 36 del Decreto legislativo n. 50/2016 di cui sopra.

Si ricorda che Confcooperative sta realizzando un progetto nazionale sugli Appalti, anche con una serie di incontri sul territorio ai quali siete invitati a partecipare.

Si provvede comunque ad allegare alla presente il Comunicato del Presidente dell’Autorità nonché le FAQ medesime.
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ANAC: Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016



Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016

Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato, e di procedere alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio” raggiungibile dal seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans

Il Presidente
Raffaele Cantone


Depositato nella Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2016
Il Segretario, Maria Esposito

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FAQ sul periodo transitorio - Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici


UFFICIO REGOLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

FAQ sul periodo transitorio

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.

2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:
  • agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
  • all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
  • all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice?
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?
I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice.

Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti.

1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.

Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.

Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG.

2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.

3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?
Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.

4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.

6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice.
In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.
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