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martedì 27 settembre 2016

Giurisprudenza e lavoro: Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo

Il Ministero del Lavoro, con una nota postata sul sito www.cliclavoro.gov.it, comunica che a partire dal giorno 8 giugno 2016 il deposito dei contratti di secondo livello.
Nella Sezione Notizie del sito internet del Ministero del Lavoro è disponibile la procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello che regolamentano l’erogazione delle suddette somme. Pertanto ai fini del deposito degli accordi NON SI DOVRA’ più recarsi presso gli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma esclusivamente con modalità telematica.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO in merito alle sanzioni d’applicare per infedele registrazione LUL in caso di disconoscimento della trasferta:
il Ministero del Lavoro con la nota n.11885 DEL 14 GIUGNO 2016 ha fornito importanti chiarimenti sulle ipotesi di infedele registrazione sul LUL della trasferta del lavoratore e sulle conseguenze sanzionatorie di tale anomalia.
Nella nota viene precisato che, si verifica una infedele registrazione di una trasferta sul LUL quando sia riscontrabile una difformità tra quanto indicato sul LuL e la qualità o quantità della prestazione lavorativa effettuata o le somme effettivamente erogate.

Più precisamente il il dicastero del lavoro precisa che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui, a seguito di accertamento ispettivo, venga rilevata “una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo”. Come ad esempio, la suddetta difformità si verifica qualora la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo.
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Giurisprudenza e lavoro: CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

E’ stata pubblicata in data 7 marzo 2016 la circolare INPS n.95/2016 che detta gli indirizzi operativi e le linee guida in merito alla esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati in malattia del settore privato.Con il D. Lgs. 151/2015 il legislatore ha previsto l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) per i lavoratori la cui assenza sia connessa con:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’Istituto ha già provveduto ad introdurre le modifiche procedurali per la gestione automatizzata dei certificati di malattia relativi alle patologie previste dalla norma, ma rimanda a successivo messaggio per le istruzioni alle Strutture territoriali in merito alle attività di monitoraggio e controllo medico legale. AGENZIA DELLE ENTRATE indicazioni su Premi di risultato e welfare aziendale L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 unitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito i primi chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale. Più precisamente , viene illustrata l’agevolazione prevista per i premi di produttività, richiamando la prassi emanata negli anni scorsi in quanto ancora applicabile, date le analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti prorogate fino al 2014.
Sono, inoltre, esaminate le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.
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Giurisprudenza e lavoro: INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)

Con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016 dell’INPS, l’Istituto illustra la disciplina relativa all’incentivo fornendone le indicazioni operative, la cumulabilità con gli altri aiuti di stato, il coordinamento con altri incentivi, e indicando gli adempimenti dei datori di lavoro relativamente al procedimento di ammissione a tale provvidenza ed alla sua fruizione. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro. A tal riguardo si precisa che tale incentivo l’incentivo spetta:
  • per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate;
  • a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Per l’ammissione all’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare attraverso il modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito internet www.inps.it.
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Giurisprudenza e lavoro: Esonero contributivo biennale - precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 17 del 20 maggio 2016 , chiarisce, in relazione all'istanza di chiarimento avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, che è possibile fruire dell’esonero contributivo, di cui all'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 A tal riguardo il Ministero ha precisato che:
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo. Anche nel caso in cui “l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione però che il datore di lavoro che assume non sia una società precisa che l’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo.
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Giurisprudenza e lavoro: Incentivo giovani genitori - applicabile anche agli studi professionali

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16 del 20 maggio 2016, chiarisce, in merito all'ambito di applicazione dell’incentivo “giovani genitori”, che è possibile ricomprendere nella nozione di imprenditore/datore di lavoro “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato” ricomprendendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo.
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mercoledì 14 settembre 2016

Flash Lavoro Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro - Giurisprudenza e lavoro

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

Permessi Legge 104 e sospensione delle ferie programmate: Interpello del Ministero del Lavoro

In risposta all'interpello (n. 20 del 20 maggio 2016) Il Ministero del lavoro, ha precisato - a seguito dell’istanza presentata da CGIL riguardante la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (tre giorni di permesso mensile per assistere il familiare con disabilità) – A tal proposito il dicastero specifica che la fruizione di tale permesso sospende il godimento delle ferie e pertanto trova applicazione “il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza.

  • Incentivo “giovani genitori”: applicabile anche agli studi professionali
  • Esonero contributivo biennale: precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza
  • INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)
  • CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  • Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo
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mercoledì 25 maggio 2016

L'APPRENDISTATO DEGLI OVER 29: QUESTI TUTTI I VANTAGGI PER CHI ASSUME E VIENE ASSUNTO

Le precisazioni del Ministero del Lavoro ha spiegato la convenienza nell’assumere un giovane di 29 anni anche a fini dello sgravio contributivo

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 19 del 20 maggio ha fatto una serie di riflessioni sull'apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Molti infatti sono i vantaggi per il datore di lavoro innanzitutto perché il costo del personale è deducibile dalla base d’imposta IRAP. Inoltre sotto il profilo contributivo i vantaggi sono superiori rispetto all'esonero contributivo biennale.


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venerdì 22 aprile 2016

GIURISPRUDENZA E LAVORO: Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro

CONTROLLO E POSTAZIONE FISSA: CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN SUBORDINATO

Con la sentenza della Corte di Cassazione n° 3303 del 19 febbraio 2016 la S.C. si è pronunciata in un caso relativo al contratto di opera professionale, stabilendo che, qualora nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro, si concretizzi una situazione fattiva che rievochi il rapporto di lavoro subordinato, ebbene il contratto di opera professionale diventa lavoro subordinato.
Nella sentenza citata, i giudici, rammentano che l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, costituisce, secondo giurisprudenza costante, il parametro che differenzia il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, rappresentando l’elemento normativo che individua proprio la natura subordinata del rapporto stesso.
Quando, dunque, nel contesto dell’esecuzione dell’opera professionale, al lavoratore viene assegnata:
  • una postazione fissa in azienda e
  • il suo operato viene subordinato al controllo del datore di lavoro, si configura un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte ha ribadito l’irrilevanza del nomen iuris utilizzato dalle parti, in quanto assumono prevalente rilievo i dati fattuali concernenti le caratteristiche e le modalità delle prestazioni, visto che
la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa mediante una configurazione pattizia non rispondente alle reali modalità di esecuzione del rapporto.
Circolare INPS - Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le istruzioni INPS sulla modalità di entrata e uscita.
L’INPS con la circolare n.35 del 19 febbraio 2016 si rivolge a coloro che sono iscritti alla gestione COMMERCIANTI ed anche artigiani , ricordando che possono godere della contribuzione agevolata le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali (anche imprese familiari) che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in specifiche condizioni previste dalla Legge. (c.d. regime forfettari - previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016).
Con riferimento alla base imponibile, quest’ultime resta costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
Come rileva l’Istituto, la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
L’Inps precisa, che nel caso in cui l’ammontare dei contributi versati risulti inferiore al normale importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
In particolare, l’INPS precisa che:
  • come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato anche dopo le modifiche della Legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività d’impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
  • rispetto al regime precedente la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
  • per quanto riguarda l’accredito della contribuzione versata si applicano le rego le ordinarie, e pertanto nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
  • non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all’agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, E a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni);
l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. spontaneo abbandono del regime agevolato;
  3. comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione 2016

Con la circolare n° 29 dell’11 febbraio 2016 l’Inps informa che gli oneri di ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della Legge n. 45/1990, le novità apportate sono:
  • le rate concesse, sino a 120 mensili, non saranno aggravate dagli interessi legali;
  • sarà possibile chiedere il riscatto, anche in mancanza di contribuzione accreditata;
  • il riscatto sarà utile anche per il raggiungimento del diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo;
  • gli oneri del riscatto potranno essere detratti dall’imposta dovuta dai soggetti di cui il soggetto che chiede il riscatto è fiscalmente a carico.
NASPI - VOUCHER SONO CUMULABILI SINO A 3000 euro

Con messaggio n° 494 del 2016 l’INPS interviene sulla indennità di disoccupazione NASPI e la sua compatibilità e cumulabilità con il lavoro accessorio, ha fornito le seguenti precisazioni agli interessati.
Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza l’Istituto ha precisato quanto segue:
  • Le indennità di disoccupazione NASPI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
  • Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione
Se si supera questa soglia scatta a scaglioni la compatibilità parziale: il beneficiario della Naspi è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, qualora questa sia preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Naspi. In ogni caso la comunicazione va fatta prima del superamento del limite dei 3 mila euro altrimenti decade il diritto all’indennità.

CHIARIMENTI DELL’INPS in MERITO ALLA QUALIFICAZIONE dei
“committenti imprenditori” e “ professionisti”

Con il Messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016 l’INPS , ha fornito utili chiarimenti circa il corretto inquadramento degli “imprenditori” e dei “professionisti” per i quali vige il limite di 2020 euro (rivalutati) quale compenso al singolo prestatore di lavoro accessorio.
Più precisamente , l’INPS precisa che sono esclusi dalla categoria degli “imprenditori” tutta una serie di soggetti che, pur operando con partita IVA o codice fiscale numerico, non sono da considerarsi tali, quali ad esempio i committenti pubblici, i partiti o movimenti politici, le associazioni sindacali, le associazioni senza scopo di lucro, i condomini, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato e i corpi volontari (VVFF e protezione civile), altre associazioni come la Croce Rossa, l’AVIS e similari.

RISPOSTA AD UN INTERPELLO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DIRITTO DI PRECEDENZA ED ESONERO CONTRIBUTIVO

In risposta ad un interpello presentato dalla Confindustria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lo stesso dicastero ha fornito una risposta, con l’interpello n° 7/2016, affermando in merito alla fruizione dell’esonero contributivo (previsto dalla Legge di Stabilità 2016 ,L. 208/2015) in presenza di un diritto di precedenza non ancora esercitato- da parte di un dipendente che non aveva formalizzato per iscritto tale facoltà- (a tal riguardo cfr. art. 24 del D.Lgs. n.81/2015).
Pertanto lo stesso Ministero afferma nella risposta che in mancanza della forma scritta o nelle more di
questa, il datore di lavoro può assumere altri lavoratori legittimamente o trasformarne altri a termine. Le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, in relazione al godimento dell’esonero contributivo, trovano applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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