CAPO II - ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 10. Mutazioni anagrafiche
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle
mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene
effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente
regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune ((o del territorio nazionale)), non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione
all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale
resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai
fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in
ambienti destinati all'esercizio di attività professionali,
commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
CAPO IV - FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDE ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Art. 21. Schede di famiglia
1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una
scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni
anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la
costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona
indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia
di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il
cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di
trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo
sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della
famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso,
l'ufficiale di anagrafe provvedera' d'ufficio intestando la scheda al
componente piu' anziano e dandone comunicazione all'intestatario
della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione,
devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della
famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa
devono essere tempestivamente annotate altresi' le mutazioni relative
alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della
famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno
parte.
CAPO IV - FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDE ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Art. 25 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 LUGLIO 2015, N. 126))((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il presente articolo e' abrogato fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del suindicato D.P.R.
1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del
comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le
generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo
le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.
1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate
nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,a condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio
digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di
soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la
composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del
rilascio del certificato.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti
di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della
popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.