mercoledì 3 giugno 2015

Beni comuni e individuali Parte 3

Una corposa sentenza in tema di regolamento e dintorni e altre riflessioni


Il condomino non è terzo rispetto al condominio, 
quindi non può domandare una somma in suo favore 
per le opere da lui eseguite sul bene comune, 
del quale è proprietario (in parte) lui stesso, non
trovando pertanto applicazione la disposizione di 
cui all’art. 936 c.c.. (massima ufficiale)


Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 

13 novembre 2014 – 11 marzo 2015, 

n. 4901


Il principio dell’accessione non si applica al Condominio: un condomino, nel caso di specie, ha realizzato un impianto sportivo su un bene condominiale e chiede che il Condominio venga condannato a pagare ” ai sensi dell’art. 936 c.c., la corresponsione di una somma pari al valore dei materiali e della manodopera impiegati per la realizzazione di un impianto sportivo ovvero di una somma corrispondente all’aumento di valore prodotto al fondo”. La Suprema Corte conferma la lettura della Corte d’appello di Milano esprimendo un concetto chiarissimo “il giudice del merito coerentemente ed adeguatamente (ha) argomentato il proprio convincimento sulla non applicabilità al caso in esame della disciplina dettata all’art. 936 c. c. nella parte in cui specifica che si applicano le norme in materia di comunione al condomino che realizzi opere sul bene condominiale, essendo lo stesso titolare pro quota del bene in misura proporzionale alla sua partecipazione al condominio, escludendo per l’effetto l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 936 c. c. in materia di accessione. La sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano si mostra dunque esente dai lamentati per essere il V. condomino del Condominio “Villaggio Zara” e, quindi, comproprietario del fondo sul quale ha realizzato l’impianto sportivo; lo status di condomino, pacifico perché provato e mai contestato, è sufficiente ad escludere l’esistenza del presupposto della terzietà che, ai sensi dell’art. 936 c.c., legittima il costruttore a domandare una somma a titolo di indennizzo al proprietario del fondo a fronte della sua accessione alle opere sullo stesso erette”.
Afferma ancora la Cassazione che “le norme in materia di accessione retrocedono in favore della disciplina sulla comunione ogniqualvolta le modifiche del fondo, comportanti l’alterazione della consistenza materiale o della destinazione d’uso dell’immobile, siano realizzate dal condomino sulla cosa comune; l’esclusione in ipotesi di bene condominiale dell’operatività della disciplina dettata in materia di accessione, non applicabile neanche in via analogica per essere le eventuali lacune normative colmate dalle norme sulla comunione, rappresenta conseguenza eziologica dell’assenza del presupposto dell’altruità del bene: non può, difatti, il ricorrente agire per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 936 c. c. laddove è egli stesso comproprietario del fondo sul quale ha realizzato le opere (Cassa n. 7523 del 2007; Cass. n. 21901 del 2004; Cass n. 4120 del 2001; Cass n. 3675 del 1996; Cass n. 10699 del 1994; Cass. n. 3853 del 1993).” In virtù del richiamo disposto dall’art. 1139 c.c. sono solo le norme della comunione che possono integrare la disciplina del Condominio e non possono essere richiamate sic et simpliciter quelle sulla proprietà, specie quando presuppongono l’appartenenza dei beni oggetto di disputa a due soggetti diversi.

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