Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
- Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e la istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
- Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
- Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;
Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Napolitano, Ministro dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.