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mercoledì 23 marzo 2016

Aliquote inps per la gestione separata

L’art.1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l’aliquota contributiva al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Nella circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l’INPS per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2016 sono calcolati applicando le aliquote cosi come di seguito specificato:
  • Per i liberi professionisti: 
- 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Per i Collaboratori e figure assimilate: 
- 31,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Sono fissati inoltre per l’anno 2016 il massimale ed i minimale nelle seguenti misure: 
- il massimale di reddito e pari a euro 100.324,00; 
- il minimale di reddito e pari a euro 15.548,00.
  • OPERATIVAMENTE 
Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens e stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: 
- Tipo rapporto: 18 
- Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)”
  • (GIURISPRUDENZA –LAVORO) 
Il datore puo costringere il dipendente a prendere le ferie prima della pensione?
Se il dipendente che sta andando in pensione non ha goduto, nel corso del rapporto di lavoro, delle ferie maturate negli anni passati, il datore non può limitarsi ad avvisarlo del periodo residuo qualche mese prima del collocamento a riposo: 
diversamente deve pagargli la dovuta indennità. E quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (n. 1756 del 29 gennaio 2016), ricorda che, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie ne può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma e tenuto al risarcimento del danno.Nel caso specifico, cinque mesi prima del collocamento a riposo di un dipendente la società gli comunicava la possibilità di recuperare le ferie: ma questo non esclude, come rilevato dalla Corte, l’accertata inadempienza dell’azienda. Giusto risarcire il lavoratore di quello che gli e stato ingiustamente negato nel corso del tempo.
  • Scadenza della CERTIFICAZIONE UNICA 
La scadenza anche per quest’anno e fissata entro il 28 febbraio ovvero tale certificato dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori, dipendenti, percipienti autonomi, imprese comprese.
La CU – certificazione Unica - dichiarazione relativa ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo dovrà essere trasmessa telematicamente all’agenzia delle entrate entro e non oltre il 7 marzo. Per ogni Certificazione non trasmessa, tardiva o sbagliata verrà applicata una sanzione di 100 euro.
  • PROBLEMATICHE IN CASO DI APPALTO 
In caso di cambio di appalto l’impresa uscente, anche se il personale viene totalmente assorbito dall’impresa subentrante, dovrà comunque versare il contributo previdenziale previsto in caso di licenziamento.
In effetti e u n controsenso, posto che questo contributo serve a garantire ai dipendenti l’indennità di disoccupazione che non sara corrisposta proprio perchè essi verranno assunti dall’impresa subentrante.
  • ANNOTAZIONE IN MERITO ALLA FIRMA PER RICEVUTA DEI DOCUMENTI 
Capita spesso che, quando ricevono richieste scritte da parte dei dipendenti, firmano "per accettazione" ; intendendo "per accettazione del documento" ma il dipendente intende "per accettazione della richiesta". Da qui si crea un contenzioso. 
Per evitare confusioni, si precisa di apporre la firma soltanto "per ricevuta". In caso di insistenza da parte del lavoratore, ci si riserverà di verificare la situazione coi propri professionisti Un caso tipico che si può verificare e quello del lavoratore che rassegna le dimissioni "per giusta causa"; la firma "per accettazione" comporta riconoscimento dell’esistenza di una giusta causa e quindi sarebbe dovuto al dipendente il mancato preavviso e all’Inps il contributo per la disoccupazione. 
La firma "per ricevuta" consente invece di trattenere il mancato preavviso, salvo che un giudice riconosca la giusta causa. Come si vede, la differenza e forte.
  • NUOVO PROBLEMA SULLE DIMISSIONI "TELEMATICHE"
A partire dal 12/3/2016 per rassegnare le dimissioni il lavoratore dovrà comunicare telematicamente la sua intenzione - esclusivamente mediante apposito modulo da scaricare sul sito del ministero - al datore di lavoro su PEC ( posta elettronica certificata ) e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Il lavoratore, avrà 7 giorni di tempo per cambiare idea e comunicare – con lo stesso sistema – la sua decisione di soprassedere alla decisione iniziale. Ovvero il diritto di ripensamento non vale più 7 giorni dal momento della comunicazione al datore di lavoro, ma 7 giorni dalla trasmissione telematica secondo le nuove regole; quindi se il lavoratore – come spesso accade – non avrà voglia di seguire la trafila burocratica e si limiterà a sparire dalla circolazione e non si farà più vivo non potremo considerarlo dimissionario ma per essere certi che la cessazione sia ufficiale dovremo aprire la procedura per licenziarlo per assenza ingiustificata, pagare il contributo di disoccupazione (allo stato attuale si attende un comunicato chiarificatore da parte del ministero del lavoro). 
In pratica Il datore di lavoro si DOVRA’ accollare l’onere di verificare che la procedura venga eseguita, e se il dimissionario non ha dimestichezza con le procedure telematiche e non ha il PIN per accedere al portale www.lavoro.gov.it si dovrà pregare il lavoratore di recarsi a un Patronato per farsi assistere, sperando che lo faccia. SI PRECISA CHE IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ ASSISTERE DIRETTAMENTE IL LAVORATORE
  • IN MATERIA DI DISTACCO del LAVORATORE 
La legge sancisce che l’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, e va accertato caso per caso. 
Nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi della legge 33/2009 l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare in rete. Analogo discorso, secondo il ministero, vale per le società appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
  • FASCE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA 
Il personale malato e tenuto a rimanere disponibile ad eventuali controlli dell’Inps – spontanei o richiesti dal datore di lavoro – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni. Le nuove disposizioni escludono da questo obbligo esclusivamente i malati la cui assenza e riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita o a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.


di Vincenzo Di Domenico 
Segretario SACI
Amministrare Immobili
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venerdì 4 febbraio 2011

DECRETO LEGISLATIVO n. 137 - 10 aprile 1998

Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali.

          
        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA        
           
  • Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;    
  • Visto  l'articolo 3,  commi da  143  a 149  e 151,  della legge  23 dicembre 1996, n. 662, recante  delega al Governo per l'emanazione di uno  o piu'  decreti legislativi  contenenti disposizioni  volte alla        istituzione  dell'imposta   regionale  sulle   attivita'  produttive, revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche, e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul  reddito delle persone fisiche, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;        
  • Visto il decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, recante la istituzione  dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive,  la revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni dell'imposta sul reddito  delle persone fisiche, e  la istituzione di una  addizionale  regionale  all'imposta sul  reddito  delle  persone fisiche, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;   
  • Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone  che entro due anni dalla data  di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi,  nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma  13  del medesimo  articolo 3  della legge  n. 662  del 1996,  possono essere  emanate, con  uno  o piu'  decreti legislativi,  disposizioni integrative o correttive;                
  • Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;        
  • Acquisito  il parere  della  commissione  parlamentare istituita  a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;        
  • Acquisito il  parere della Conferenza unificata  istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;        
  • Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;        

          
        Su proposta del Ministro delle  finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,  del  tesoro,  del   bilancio  e  della  programmazione  economia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;        
           
E m a n a 
           
il seguente decreto legislativo:

  • Art. 1
  • Art. 2
  • Art. 3
  • Art. 4
  • Art. 5
  • Art. 6
  • Art. 7
  • Art. 8
  • Art. 9
  • Art. 10
  • Art. 11
  • Art. 12
  • Art. 13
  • Art. 14
  • Art. 15


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 10 aprile 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
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