giovedì 10 dicembre 2015

In caso di crediti imprevisti, l'amministratore deve fornire al creditore tutti i nominativi dei condomini con l'indicazione delle quote millesimali?


Tribunale di Monza - ordinanza 3 giugno 2015

L'art. 63 d.a.c.c. impone all'amministratore di comunicare ai creditori non soddisfatti che lo richiedono i dati dei condomini morosi e consente di agire nei confronti degli adempienti solo dopo l'infruttuosa escussione dei morosi.
Si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa dei titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, che delinea un obbligo di cooperazione con i creditori esterni a prescindere dal contenuto del programma interno del suo rapporto di mandato con i condomini.
Il tenore letterale del primo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile limita però tale obbligo alla comunicazione dei dati dei soli condomini morosi e non legittima affatto l'amministratore a fornire al creditore i nomi e le quote dei condomini in regola con i pagamenti.
Il Giudice del Tribunale di Monza è andato in diverso avviso e ha condannato l'amministratore a consegnare al creditore ricorrente l'anagrafe condominiale completa di tutti i nominativi e delle rispettive quote millesimali.
La decisione in commento opera una netta distinzione tra il credito già deliberato dall'assemblea da quello invece imprevisto che, come tale, non e stato ancora sottoposto ad approvazione. Per il primo trova perfetta applicazione il principio secondo cui il creditore non soddisfatto deve preventivamente escutere il condomino moroso e dunque è imposto all'amministratore solo l'obbligo di consegnargli il nominativo (e millesimi) di questi.
Per i crediti invece non (ancora) deliberati, tutti i condomini sono di fatto tenuti a pagare il credito pro quota millesimale, non sussistendo in tal caso la sussidiarietà di cui all'articolo 63, comma 2 delle disposizioni attuative del Codice Civile: da qui il diritto del creditore di pretendere la consegna dell'intera anagrafica dei condomini.
L'ordinanza si spinge però oltre e ritiene che, non essendo dato di conoscere al creditore se rispetto al suo credito ci siano morosi ovvero se neppure si sia deliberato in merito, l'obbligo di comunicazione in capo all'amministratore si estende comunque anche alla intera anagrafica condominiale, ben potendo il creditore cercare tutela in via preventiva.
Afferma ancora l'ordinanza che l'espressione "dati" dei condomini morosi dell'articolo 63, co. 1 d.a.c.c. deve intendersi comprensiva anche delle quote millesimali, essendo esclusa la solidarietà tra i condomini (Cassazione, Sezione unite, 9148/2008) e dovendo il creditore agire pro quota.
Si tratta indubbiamente di un'interpretazione estensiva della legge che appare contrastare non solo con l'esigenza di tutela dei condomini in regola con i pagamenti, ma anche con l'esigenza di tutela della loro riservatezza.
Se l'art.24 D.Lgs 196/2003 consente il trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato (in ipotesi, il moroso), l'art.63 d.a.c.c. non autorizza affatto l'amministratore a comunicare al creditore anche i dati del condomino in regola con i pagamenti.
E pertanto tale eventuale comunicazione richiede il preventivo consenso dell'interessato a norma dell'art.23 della legge a tutela della privacy.

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