giovedì 10 dicembre 2015

La revoca dell'amministratore di condominio è sempre possibile? REVOCA ASSEMBLEARE SENZA GIUSTA CAUSA E RISARCIMENTO DANNI


La revoca dell'amministratore di condominio (art. 1136, quarto comma c.c.), può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea con il quorum previsto per la sua nomina -ossia con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma due, c.c.) da adottarsi sia in prima che in seconda convocazione- oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio (art.1129, comma undici c.c.).
La revoca può essere deliberata quando l'amministratore agisce senza l'uso della diligenza del buon padre di famiglia ma anche se non sussiste un giusto motivo o una giusta causa.
In questi ultimi casi ci si chiede se sia possibile, per l'amministratore, richiedere il risarcimento del danno.
Parte della dottrina ritiene che se l'assemblea può revocare legittimamente dall'incarico ad amministrare anche senza che ricorrano particolari condizioni, a tale comportamento legittimo non può conseguire quel danno e quindi quella responsabilità - che giustifichi la richiesta di un risarcimento.
A fondamento della domanda dell'amministratore, intesa al risarcimento dei danni per anticipata revoca del mandato da parte dell'assemblea, viene dedotta l'applicabilità, alla materia condominiale, della disposizione di cui all'art. 1725 c.c. che, in tema di mandato, dispone "la revoca del mandato oneroso .. obbliga il mandante a risarcire i danni .. salvo che ricorra una giusta causa".
Si potrebbe obiettare, che qualora il legislatore avesse voluto riconoscere il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni per il caso in questione, lo avrebbe previsto espressamente, come ha fatto, ad es., per la revoca da amministratore di società o -a carico dello stesso amministratore- per il caso in cui non abbia comunicato -o lo abbia fatto tardivamente- al condominio l'avvenuta notificazione di atti giudiziari esorbitanti dalle sue normali attribuzioni (art. 1131, u. co. c.c.).
Di diverso avviso sono le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Sent. n. 20957/2004) le quali preliminarmente hanno rammentato che a conferma della natura di mandato del rapporto intercorrente tra condomini ed amministratore e, conseguentemente, del carattere fiduciario dell'incarico -l'art. 1129, comma 10 c. c. (stesura post riforma), pur fissando in un anno la durata dell'incarico, consente la revoca in ogni tempo dell'amministratore da parte dell'assemblea escludendo, cosi, il diritto dell'amministratore alla irrevocabilità dell'incarico -diritto, peraltro, escluso in genere per qualsiasi mandatario, salvo che sia stato diversamente pattuito (art. 1723, comma 1, c.c.)- nè può ritenersi che la revoca statuita da giudice camerale (nel caso di revoca giudiziaria) incida sul diritto dell'amministratore alla stabilità dell'incarico.
Conseguentemente, gli stessi giudici hanno disposto che, trattandosi, però, di mandato che si presume oneroso, nel caso di revoca ante tempus senza giusta causa (art. 1725, comma 1, c.c.) all'amministratore sarebbe dovuto il risarcimento dei danni, ma l'indennizzo spettante gli è limitato al corrispettivo che era stato pattuito per l'opera da lui prestata, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, comma 1, c.c.) (Cass. sent. n. 20957 cit.) (é ovvio che tutte le ipotesi di revoca giudiziaria disciplinate dall'art. 1129 c.c. novellato, configurino altrettante ipotesi di giusta causa per la risoluzione ante tempus del rapporto).
Spetterà, ovviamente, all'amministratore revocato anche il soddisfacimento dei crediti, eventualmente insoddisfatti, cui ha diritto ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c.
L'assemblea che delibera la revoca dell'amministratore dovrà, contestualmente, nominarne uno nuovo, al quale dovrà essere consegnata tutta le documentazione, afferente al condominio e ai singoli condomini, in possesso dell'ex amministratore (art. 1129, comma 8 c.c.).
Altrimenti, l'amministratore revocato potrà eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi (art. 1129, comma 8 cit.).

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