mercoledì 4 febbraio 2015

Le norme sul risparmio energetico del d.lvo 3/4/2006 n. 152



La tutela dell’aria dall’inquinamento e del cittadino dalle immissioni odorose moleste: la sentenza C.Cass. n. 12019/2015
L’anno 2007 si è aperto con il parziale riconoscimento, all’interno del nostro ordinamento giuridico, della tutela del consumatore nell’acquisto del bene immobile tecnologicamente insicuro e non rispondente ai principi sanciti dalla normativa europea ed italiana finalizzati ad incrementare il risparmio energetico.

Il d.lvo n. 152/2006, testo unico sull’ambiente

Il Governo, al termine della XIV legislatura, ha onorato l’impegno assunto con la legge 15/12/2004 n. 308 contenente la delega per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale ed ha emanato il d.lvo 3/4/2006 n. 152 (contenute nel SOGU n. 96L alla GU n. 88
del 14/4/006) , la cui entrata in vigore avviene il 29/4/2006, contenente, appunto, le norme in materia ambientale suddivise in 318 articoli e nelle seguenti sei parti:
  1. disposizioni comuni , finalità , campo di applicazione ( articoli 1 – 3);
  2. valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione unica (articoli 4 – 52);
  3. norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche (articoli 53 –176 );
  4. norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (articoli 177 – 266 );
  5. le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (articoli 267 – 298 );
  6. le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (articoli 299 – 318 ).
Le finalità del testo unico è quella di promuovere (art. 2) elevati livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta razionale delle risorse naturali a condizione che non ricorrano, tuttavia, maggiorioneri a carico della finanza pubblica . Il pregio del decreto è quello di riunire fonti normative, altrimenti disperse in una cospicua legislazione speciale adottata nel corso dell’ultimo quarto di secolo, al fine di adeguare la nostra normativa alle direttive europee in materia ambientale emesse per assicurare la tutela dei consumatori come affermato dall’art. 153 del Trattato istitutivo dell’Unione europea. In ogni caso se la definizione classica del codice è quella di una legge contenente più norme, in modo da consentire agevolmente a tutti di conoscere ciò che è lecito ed il suo contrario, in ossequio ai principi illuministici di libertà, fratellanza ed uguaglianza fra i cittadini, deve osservarsi che il d.lvo n. 152/2006 non sempre attua tale principio. Invero anche in questo testo normativo il legislatore persegue la tecnica della legge quadro riservando alla normativa secondaria e successiva di dettare le preziose norme di dettaglio in quanto anche nella materia ambientale coesistono diversi livelli normativi , a volte in conflitto, ovvero le norme europee, statali e nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Le nuove norme sul risparmio energetico ambientale

Il d.lvo 19/8/2005 n. 192 attua nel nostro ordinamento la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia e oltre a prevedere (art.6) la certificazione energetica negli edifici di nuova costruzione stabilisce che tale certificato deve essere allegato nell’atto di compravendita o di locazione degli immobili e sancisce (art. 15, commi 8 e 9) la nullità relativa, che può essere fatta valere unicamente rispettivamente dal compratore o dal conduttore , dei contratti di compravendita e di locazione per gli immobili non dotati della predetta certificazione energetica. A tal riguardo notasi che la legge regionale toscana del 24/2/2005 n. 39, contenente disposizioni in materia di energia , in tali casi stabilisce (art. 24, commi 10 e 11) unicamente delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del venditore o del locatore che omettano di allegare, rispettivamente al contratto di locazione o di compravendita, la certificazione energetica.
Il d.lvo 29/12/2006 n. 311 modifica il d.lvo n. 192/2005 , prevedendo (art. 2) un ridotto termine (dal 1/7/2007 al 1/7/2009 a secondo della tipologia degli edifici) temporale per l’adozione negli edifici della certificazione energetica e per la piena attuazione delle norme del d.lvo n. 192/2005 e modifica l’art. 26 , comma secondo , della legge n. 10/1991 sancendo:
- per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
Tali norme del d.lvo n. 311/2006 invero stabiliscono la piena operatività del d.lvo n. 192/2005 e smentiscono parte della dottrina che aveva affermato l’inoperatività delle predette norme fin tanto che non fossero stati emanati i decreti attuativi previsti dall’art. 4 dello stesso decreto. L’operatività della normativa sul risparmio energetico e della relativa certificazione è stata notevolmente accelerata dalle seguenti norme recentemente emanate:
- l’articolo 1, commi 344,345,346,347, 348, 349 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) che introducono agevolazioni fiscali per gli interventi compiuti ed attuati sugli immobili e finalizzati ad ottenere il risparmio energetico all’interno degli stessi;
- il decreto del 19/2/2007 del Ministero dell’economia e delle finanze contenente le disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed emesse ai sensi delle norme sopra citate. In particolare il decreto contiene nell’allegato A uno schema di attestato di qualificazione energetica che costituisce una semplificazione operativa della certificazione di qualificazione energetica degli edifici prevista dall’art. 6 del d.lvo n. 192/2005;
- la circolare del 16/2/2007 n. 11 della Direzione Centrale Normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate che elenca (art. 3) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stabilita
l’aliquota agevolata del 10% e prevede (art. 3.2) l’indicazione in fattura del costo della manodopera per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per godere della detrazione, riconosciuta ai fini dell’Irpef, pari al 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico , nel limite di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare;
- il decreto del 16/10/2006 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente un programma di finanziamenti, per le regioni e le province autonome , per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiali particolato in atmosfera nei centri urbani. Tra gli interventi che possono godere dei finanziamenti pubblici previsti dal decreto sono contemplati (art. 2, comma primo , lettera b) gli interventi che comportino la riduzione contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra, come gli interventi in materia di risparmio energetico. In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni e della normativa sopra citata, si può concludere che l’anno 2007 si è aperto con il parziale riconoscimento, all’interno del nostro ordinamento giuridico, della tutela del consumatore nell’acquisto del bene immobile tecnologicamente insicuro e, comunque, non rispondente ai principi sancita dalla normativa europea ed italiana finalizzata ad incrementare il risparmio energetico e a contenere l’emissione nell’atmosfera dei prodotti inquinanti che aumentano il gas serra ed il buco dell’ozono.

La tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera e le disposizioni sugli impianti termici civili

Il d.lvo 3/4/2006 n. 152 (art. 267) ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti , inclusi gli impianti termici civili, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i limiti di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione dei valori misurati ai valori limite.
Il decreto non si applica agli impianti disciplinati dal d.lvo 11/5/2005 n. 133 aventi ad oggetto l’incenerimento dei rifiuti. Per tutti gli impianti che producono emissioni nell’atmosfera deve (art. 269) essere richiesta un’autorizzazione e nei confronti (art. 279) di chi inizia ad installare o esercita un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continui l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività è prevista la sanzione penale dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da duecentocinquantotto euro e milletrentadue euro. Invece chi mette in esercizio un impronto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Il decreto n. 152/2006 abroga infine la precedente disciplina prevista dal DPR 24/5/1988 n. 203.
Per quanto riguarda gli impianti termici civili, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, sono previsti (art. 284) i seguenti obblighi:
- la denuncia, da trasmettersi alla competente autorità entro i novanta giorni successivi all’intervento,
in caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza tecnica nominale superiore al valore di soglia con riferimento agli impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW e agli impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. La denuncia deve essere accompagnata dalla verifica del rispetto dei valori limite di emissione previsti dall’art. 286 e deve essere trasmessa dal responsabile dell’esercizio della manutenzione dell’impianto, dal proprietario o dal suo possessore. Per gli impianti termici di potenza termica nominale superiore al valore di soglia ed in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto la denuncia deve essere trasmessa entro un anno. Il personale (art. 287) addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per la conduzione per impianti termici, previo il superamento dell’esame finale. La conduzione degli impianti predetti senza il predetto patentino è sanzionata penalmente (art. 288) con l’ammenda da quindici euro a quarantasei euro.
Inoltre sono stabilite le seguenti sanzioni amministrativepecuniarie:
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici a duemilacinquecento euro per l’installatore, o il responsabile dell’esercizio e della manutenzione che in occasione dell’installazione o della modifica dell’impianto termico civile non rediga la denuncia prevista dall’art. 284 o rediga una denuncia incompleta e nei confronti del soggetto che ricevuta la denuncia non la trasmetta all’autorità competente nel termine prescritto;
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentoottantadue nei confronti dell’installatore e del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto in caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche previste dall’art.285;
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentoottantadue nei confronti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, dell’installatore nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 , comma primo;
- da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentoottantadue nei confronti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell’art. 286, comma secondo, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
Allorquando l’autorità competente accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche previste dall’art. 285 o i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 impone , con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall’autorità competente si applica l’articolo 650 del codice penale. Il decreto n. 152/2006 abroga la legge 13/7/1966 n. 615 e il DPR 22/12/1970 n. 1391, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza.

La denuncia di installazione o modifica degli impianti termici prevista dall’art. 284 del d.lvo 3/4/2006 n. 152

L’art. 284 prevede la redazione e la sottoscrizione da parte del manutentore o dell’installatore del modello, previsto dalla parte I dell’allegato IX della parte quinta del d.lvo n. 152/2006, di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore ai valori di soglia (caso particolarmente ricorrente nei condomini). Il modello contiene la descrizione: della potenza termica nominale dell’impianto, del combustibile utilizzato, dei tipi di focolari, della potenza termica nominale di ogni singolo focolare (MW), del tipo e del numero di bruciatori e delle griglie mobili, della potenzialità e del tipo del singolo dispositivo (MW), degli apparecchi accessori, dei canali da fumo e dei camini, delle altezze delle bocche in relazione agli ostacoli ed alle strutture circostanti, della durata del ciclo di vita dell’impianto, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che devono essere eseguite per garantire il rispetto dei valori limite di emissione per l’intera durata del ciclo di vita dell’impianto. Tale denuncia laddove riguarda la descrizione e la misura delle caratteristiche dei camini presuppone una professionalità e l’adozione ed il corretto utilizzo di costose e delicate apparecchiature (il cui costo supera facilmente i 5.000 euro) non particolarmente diffusi tra gli operatori del settore. Le conseguenze di una sottovalutazione dei passaggi tecnici e delle misurazioni previste dalla predetta denuncia sono particolarmente pesanti per l’installatore ed il manutentore in quanto tali soggetti, al termine delle predette operazioni, sottoscrivono una dichiarazioni che viene prodotta dal proprietario dell’impianto alla competente autorità. In calce alla dichiarazione i redigente afferma: “dichiaro che taleimpianto è conforme ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e limitazione dell’inquinamento atmosferico ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione previsti da tale legislazione per tutto il relativo ciclo di vita, ove siano effettuate le manutenzioni necessarie”.
Qualora la dichiarazione non sia corrispondente al vero il dichiarante oltre ad incorrere nelle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 288 del d.lvo n. 152/2006, parimenti risponde penalmente del reato di cui all’articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) punito con la reclusione fino a due anni. Laddove la prescritta falsa dichiarazione sia redatta da un soggetto che esercita un servizio che esercita un servizio di pubblica necessità ricorre la fattispecie prevista dall’art. 481 c.p. (falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) sanzionata con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 (la sanzione della reclusione e della multa di applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro). A seguito della comunicazione della sentenza che dichiari accertato il reato di falso gli ordini professionali procedono disciplinarmente d’ufficio nei confronti dei loro iscritti condannati per tale titolo. Infine l’articolo 288, comma settimo, del d.lvo n. 152/2006 sanziona penalmente con l’ammenda da 15 a 46 euro chi effettua la conduzione di un impronto termico di potenza nominale superiore a 0,322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino previsto dall’art. 287 del medesimo d.lvo n. 152/2006.

L’immissione molesta di odori e la responsabilità pena ex art. 674 c.p.: la sentenza C.Cass.n.12019/2015

La Corte di Cassazione (Sez. terza , sent. n. 12019 del 10.2.2015, dep. il 23.3.2015) ha confermato l’affermazione della penale responsabilità per il reato dicui del reato di cui all’art. 674 c.p. nei confronti del legale rappresentante di un’impresa che aveva provocato emissioni in atmosfera che , sebbene conformi ai valori limite dell’autorizzazione, provocavano odori nauseabondi tali da molestare gravemente le persone residenti nella zona. A tal riguardo la Corte di Cassazione sosteneva quanto segue.
“…..osserva il Collegio che , per costante indirizzo di legittimità, il reato di cui all’art. 674 c.p./getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di molestie olfattive promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perché non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e, quindi, valori soglia in materia di odori 8 Sez. 3, n. 37037 del 29.5.2012, guizzo, rv. 253675); con conseguente individuazione del criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della normale tollerabilità, previsto dall’art. 844 c.c., in un’ottica strettamente individualistica (Sez. 3 n. 2475 del 9.10.2007, Alghisi , Rv. 238447). Da quanto precede, dunque, deriva che, nel caso in esame, trovano applicazione i seguenti principi, enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamata: 
  1. l’evento del reato consiste nella molestia , che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità;
  2. qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (per tutte, Sez. 3, n. 19206 del 27.3.2008, Crupi, Rv. 239874). Orbene, tutto ciò premesso, osserva la Corte che la sentenza gravata ha fatto buon governo di questi principi, con motivazione adeguata, priva di contraddizioni e dal logico percorso argomentativo. Ed invero, la stessa ha dato atto che , pur nel rispetto dei valori limite autorizzati di immissioni, non riferiti né riferibili agli odori, proprio quest’ultimi si erano presentati con caratteri pacificamente molesti; che, in particolare , numerosi testi- abitanti nelle vicinanze della torrefazione avevano indicato un odore terribile di caffè bruciato che, specie all’ora di pranzo, si diffondeva nelle loro case, provocando nausea e, talvolta, anche vomito ed iniziale immissione di un fumo nero nelle loro abitazioni.”

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