L'amministratore può essere revocato per gravi irregolarità se non ha correttamente indicato la propria reperibilità anche nei confronti dei soggetti terzi.
Tribunale Palermo - decreto 30/05/2014
In un giudizio incardinato per censure relative ad irregolarità gestionali (legate al mancato rendimento del conto e/o alla omessa informativa sulla notifica di un decreto ingiuntivo), un amministratore è risultato irreperibile alle reiterate notifiche dell'atto introduttivo del giudlzio per consentire di incardinare il "contenzioso", tale condotta è stata quindi ritenuta gravemente irregolare e, pertanto, sanzionabile con un provvedimento di revoca.
L'articolo 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede che "sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto comma dell'art 1131 codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contradditorio col ricorrente [...]".
Tra le gravi irregolarità esemplificate vi è quella relativa all'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati personali del mandatario. L'articolo 1129 c.c. cosi recita: "Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione [...]"
Sotto quest'ultimo profilo, giova rammentare il comma V dell'articolo in commento, a mente del quale: "Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore [...]".
L'aspetto di interesse è che il Tribunale di Palermo ha ritenuto di disporre la revoca, non tanto in considerazione delle argomentazioni poste dai ricorrenti a base del ricorso per la revoca, quanto per gli aspetti oggettivi di irregolarità della condotta dell'amministratore (di fatts irreperibile) emersi in sede di costituzione del rapporto processuale.
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