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martedì 2 febbraio 2016

Cosa si può fare a chi lancia oggetti dal balcone? e per lo stillicidio?

Colui che lancia oggetti dal balcone imbrattando le aree sottostanti è responsabile anche penalmente

I fenomeni di malcostume all’interno dell’edificio urbano risultano, purtroppo, frequenti, e proprio la sovrapposizione verticale - oltre che la contiguità orizzontale - delle unità immobiliari acuisce la situazione e genera spesso conflitti difficili da comporre.
Le realtà condominiale supera, però, la fantasia: si pensi all’inaffiamento delle piante, allo sciorinamento dei panni, al rumore che si propaga dal pavimento, allo stillicidio dell’acqua e, da ultimo, al lancio di oggetti dal balcone, caso concreto analizzato, di recente, da Cass. pen. 4 novembre 2015 n. 44458.
Nella specie, un condomino ricorreva per cassazione impugnando la sentenza emessa dal Tribunale, che lo aveva condannato alla pena di euro 206,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 674 c.p., “perché gettava ripetutamente all’interno del giardino di proprietà” del condomino del piano sottostante “cose atte ad offendere, imbrattare o, comunque, a molestare” quest’ultimo. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente affidava il gravame ad un unico motivo, con il quale sollevava più questioni, deducendo la violazione di legge e la mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’effettiva condotta posta in essere dall’imputato ed all’attendibilità del teste nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.).

Nello specifico, il condomino “sporcaccione” assumeva che la sentenza di condanna non fosse condivisibile, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la dichiarazione del vicino “imbrattato”, fondando, quindi, il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile; in particolare, il Tribunale non avrebbe spiegato in base a quali elementi aveva ritenuto attendibile la persona offesa, pur avendo quest’ultima un interesse diretto alla condanna del ricorrente per poter ottenere il risarcimento dei danni richiesti; peraltro, il teste non aveva affatto riferito di aver visto il ricorrente gettare una bottiglia, avendo soltanto affermato di averlo visto sul balcone e contemporaneamente di aver visto cadere una bottiglia dallo stesso balcone.
Ma se anche fosse stato il ricorrente a compiere materialmente il gesto, la sentenza impugnata - ad avviso del condomino “maleducato” - non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che tutti i rifiuti gettati nel cortile del vicino fossero attribuibili al lancio proprio da parte dell’imputato.
Né il Tribunale aveva spiegato i motivi in base ai quali la condotta addebitata al ricorrente avrebbe offeso l’interesse tutelato dall’art. 674 c.p. ed avrebbe posto in pericolo il bene tutelato dalla norma; invero, il reato non doveva ritenersi integrato anche perché -come da documentazione allegata al ricorso- l’alloggio residenziale pubblico non apparteneva alla persona offesa e quest’ultimo occupava abusivamente l’immobile, con la conseguenza che l’oggetto materiale delle condotte non aveva investito cose di sua proprietà o delle quali egli avesse il legittimo possesso.

Infine -secondo il condomino “arrogante”- la motivazione della sentenza impugnata risultava lacunosa nella parte in cui gli aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che, trattandosi di vari episodi ed in costanza di reiterati comportamenti oggetto di altre iniziative giudiziarie, non fosse possibile prevedere che l’imputato si sarebbe astenuto in futuro dal porre in essere altri simili comportamenti: in buona sostanza, il giudice a quo, alla luce di altri eventuali procedimenti -dei quali il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza- aveva considerato certa la responsabilità penale del prevenuto circa tali altri comportamenti, negando ingiustamente al ricorrente il beneficio richiesto.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto tutte queste censure non meritevoli di accoglimento, condannando, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle del grado sostenute dalla parte civile.

Per quanto concerne l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, si è evidenziato che la persona offesa, nel corso della sua deposizione, aveva riferito che il ricorrente, suo vicino di casa, occupava un appartamento posto al piano superiore rispetto al suo, nel medesimo condominio, precisando, con riferimento al periodo di sei mesi, che egli aveva personalmente assistito ad alcuni episodi.
Segnatamente, mentre rientrava presso la sua abitazione e stava varcando il cancelletto di ingresso sul giardino di proprietà esclusiva, aveva visto “una bottiglia cadere dal piano superiore” ed aveva verificato che “l’imputato l’aveva lanciata, insieme ad altri oggetti caduti subito dopo”; lo stesso teste aveva preso anche visione delle fotografie relative allo stato dei luoghi, dalle quali era emerso che il suo giardino era stato “segnato da ripetuti lanci di oggetti di ogni tipo”, fino a diventare “un vero e proprio ricettacolo di rifiuti”.

Sulla base di tali dichiarazioni e delle fotografie versate in atti, il Tribunale -reputando attendibile la dichiarazione della persona offesa, in quanto riscontrata anche dai rilievi fotografici- ha ritenuto sussistente la fattispecie di reato contestata, affermando, poi, che l’imputato, ancorché incensurato, non offriva garanzie sufficienti in merito alla sua futura astensione dalla commissione di nuovi reati, atteso che la reiterazione degli episodi e l’esistenza di altre pendenze giudiziarie analoghe costituiva segno evidente del fatto che il reato continuava ad essere commesso.
I magistrati del Palazzaccio hanno sostenuto che il Tribunale, al riguardo, nel valutare le “dichiarazioni della persona offesa”, si era sostanzialmente attenuto al principio di diritto affermato dal supremo organo di nomofilachia, secondo il quale le regole dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p. -secondo cui “le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”- non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere “più penetrante e rigoroso” rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. Cass. S.U.pen. 19 luglio 2012 n. 41461).

Nel caso di specie, il Tribunale aveva proceduto opportunamente al riscontro delle dichiarazioni del condomino che aveva subìto il gettito di oggetti provenienti dal balcone sovrastante, con altri elementi costituiti dai rilievi fotografici.
In ordine, poi, alla configurabilità della contravvenzione punita dall’art. 674 c.p. -che punisce, con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda di euro 206,00, “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”- gli ermellini hanno osservato che tale reato tutela “l’incolumità pubblica”, e più precisamente l’interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone, dipendenti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, molestare o imbrattare nonché dall’emissione di gas, vapori o fumi atti a cagionare tali effetti (v., ex multis, Cass. pen. 13 marzo 1986 n. 9458).
Configurando la fattispecie un “reato di pericolo”, per integrarla è sufficiente che la cosa gettata o versata -o l’emissione di gas, vapori o fumi- sia idonea a produrre almeno uno degli effetti previsti, non essendo necessario provare che tali effetti si siano effettivamente verificati.
In quest’ordine di concetti, si è avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità del suddetto reato, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un “effettivo nocumento”, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone (v., da ultimo, Cass. pen. 13 gennaio 2015 n. 971; cui adde Cass. pen. 22 dicembre 2005 n. 46846).
La contravvenzione di cui sopra, poi, non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non “persone” (v. Cass. pen. 10 giugno 2010 n. 22032: nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sui consorziati).
Né poteva discutersi che la persona offesa occupasse abusivamente l’immobile interessato dal lancio degli oggetti, trattandosi di questione nuova fondata su un documento allegato al ricorso per cassazione il cui esame era preluso in sede di legittimità (v. Cass. pen. 1° aprile 2014 n. 27417).
Per completezza, il Supremo Collegio ha ritenuto infondata anche la questione con cui il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale avesse negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto che, nei confronti dello stesso, fossero pendenti altri analoghi procedimenti.
In proposito, è stato richiamato il principio secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall’assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell’imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133, comma 2, n. 2, c.p.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo.

Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell’imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (v., tra le altre, Cass. pen. 12 novembre 2009 n. 9915; Cass. pen. 20 novembre 1990 n. 3851; Cass. pen. 22 giugno 1989 n. 16172).
In proposito, é stato anche puntualizzato che l’utilizzazione, da parte del giudice, della posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell’imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva (art. 27, comma 2, Cost.), in quanto, nella valutazione del giudice, non viene dato rilievo al fatto che l’imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione, costituendo questa, di per sé, un precedente di carattere giudiziario rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 133, comma 2, n. 2, c.p., sicché legittimamente è stata negata, su tale presupposto, la sospensione condizionale della pena (v., per tutte, Cass. pen. 10 giugno 1981 n. 9547).
Una fattispecie analoga era stata decisa, sempre di recente, da Cass. pen. 10 aprile 2014 n. 15956: in quel caso, il Tribunale aveva condannato un condomino alla pena dell’ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 674 c.p., perché, “innaffiando i fiori del suo appartamento, gettava acqua mista a terriccio nell’appartamento sottostante imbrattandone il davanzale, i vetri ed altre suppellettili”.

Avverso tale pronuncia, il predetto condomino aveva proposto in ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, deducendo che quanto contestatogli era il risultato del malfunzionamento di un impianto automatico di irrigazione, cosicché difettava, nella specie, l’elemento soggettivo del reato, da individuarsi nel dolo specifico, non avendo egli posto in essere un’azione deliberata con lo scopo di recare danno o molestia ad altri. 
I giudici di legittimità hanno ritenuto “inammissibile” tale ricorso.
Invero, dalla sentenza impugnata, era emerso che il giudice del merito, a seguito dell’istruzione dibattimentale, aveva accertato, in fatto, che le infiltrazioni di acqua nell’appartamento della parte offesa erano state provocate dall’impianto automatico per l’innaffiamento delle piante predisposto dall’imputato.
Tali circostanze, riferite dalla persona offesa, avevano trovato in questo caso conferma nella deposizione dell’amministratore del condominio, il quale aveva dichiarato di aver personalmente constatato le infiltrazioni di acqua e la loro provenienza dal sovrastante terrazzo nonché la caduta di un pezzo di intonaco su un divano dell’appartamento, nonché di aver inviato alcune raccomandate all’imputato, il quale aveva risposto di aver eliminato il problema, anche se poi la persona offesa aveva continuato a lamentare danni; peraltro, l’imputato aveva riconosciuto l’esistenza del problema segnalato dal condomino dell’appartamento sottostante, al quale aveva dichiarato di aver posto rimedio.

Tale essendo, dunque, la ricostruzione della vicenda fattuale da parte del giudice del merito - che, essendo “assistita da tenuta logica e coerenza strutturale”, non risultava censurabile in sede di legittimità - il Collegio penale ha osservato che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale risultavano giuridicamente corrette ed adeguatamente giustificate.
Si è ricordato che, con la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p., viene punito il gettare o versare, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone (ovvero il provocare, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli effetti predetti).
La condotta esaminata dal Tribunale nel caso in esame era, ovviamente, riconducibile alla prima parte della norma incriminatrice, poiché, concretandosi l’elemento materiale del reato nel “gettare” o “versare” le cose di cui sopra, era ipotizzabile tale ultima azione, chiaramente riferita ai liquidi ed alle sostanze ad essi assimilabili (sabbie, polveri, ecc.) che potevano comunque essere versate, mentre il “gettare” riguardava invece le cose solide o, in ogni caso, aventi diversa consistenza.
Si è rilevato, inoltre, come i concetti di “getto” e “versamento” contemplati dalla prima parte dell’art.674 c.p. hanno un significato molto ampio, anche in considerazione del fatto che la norma non specifica le modalità con le quali debbano essere effettuati, né, tanto meno, sulla base di quali principi fisici debba avvenire l’azione - ad esempio, caduta per gravità, spinta meccanica, lancio manuale, ecc. -né sulla traiettoria che la cosa deve compiere-. L’ambito di efficacia della disposizione in esame -secondo il Supremo Collegio- è peraltro ulteriormente ampliato dall’utilizzazione, da parte del legislatore, del termine “cosa”, volutamente generico ed evidentemente finalizzato a rendere più ampio possibile l’oggetto del versamento o del getto. Da ciò consegue che una condotta come quella oggetto di contestazione poteva essere certamente qualificata come “versamento” nei termini delineati dall’art. 674 c.p., e che l’esito di tale azione potesse altrettanto pacificamente risolversi nell’altrui “offesa”, “imbrattamento” o “molestia”, essendo pacificamente dotata di quella capacità offensiva che la disposizione richiede.

Occorre, infine, ricordare come la magistratura di vertice (v. Cass. pen. 17 aprile 2009 n. 16286) aveva già avuto modo di rilevare motivatamente - disattendendo un diverso orientamento risalente nel tempo - che il reato in esame è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (c.d. reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dall’omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo.

In una precedente occasione, proprio con riferimento ad un’ipotesi di getto di acqua con una pompa all’interno dell’abitazione altrui, si era precisato come il “versamento” potesse avvenire direttamente per mano dell’agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere oppure lasciato dolosamente o colposamente in azione, e doveva essere posto in relazione con l’effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si fosse verificato (v. Cass. pen. 24 luglio 1992 n. 8386).
Nella fattispecie, il giudice del merito aveva accertato, in fatto, che i versamenti si erano protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell’amministratore del condominio, e ne aveva, inoltre, indicato gli esiti, così escludendo, seppure implicitamente, che la condotta posta in essere potesse ritenersi priva di concreta offensività, ponendo altresì in luce l’evidente consapevolezza, in capo all’imputato, delle conseguenze derivanti dall’attivazione del suo impianto di irrigazione automatica. Ovviamente, non tutte le condotte “prepotenti” del proprietario dell’unità immobiliare del piano superiore sfociano in fattispecie penalmente rilevanti, sicché Cass. pen. 15 maggio 2012 n. 27625, ha puntualizzato che il condomino che “scuote tappeti o tovaglie, facendo, così, cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante” non risponde del reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.p., per impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice, atteso che tale norma deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti. Pertanto, la coesistenza di appartamenti, all’interno dello stesso stabile condominiale, l’uno all’altro sovrapposti, e la convivenza forzata dei rispettivi nuclei abitativi, comporta (inevitabili e tollerabili) interferenze, disturbi, fastidi, che vanno risolti, unitamente al rispetto delle norme di vicinato, con buon senso ed educazione, a meno che non si risolvano in (sterili e gratuiti) capricci, soverchierie, sopraffazioni, prepotenze, soprusi, da reprimere sul versante civilistico e penalistico.



Fonte: Amministrare Immobili
di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione



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mercoledì 23 dicembre 2015

Quali i poteri dell'amministratore in regime di PROROGATIO?



Cass. 14 maggio 2014 n. 10607

II tema della prorogatio si fa interessante alla luce delle disposizioni dell'art.1129 c.c. Comma 8 che consente all'amministratore uscente di compiere, nelle more della consegna dei documenti al suo successore, solo le attivita urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.
Il problema sorge quando il mandato ad amministrare sia scaduto o contestato in giudizio.
Secondo la giurisprudenza l'amministratore di condominio "conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento di condominio anche se la delibera di nomina (o quella di conferma) sia stata oggetto di impugnativa davanti all'autorità giudiziaria per via comportanti la nullità o annullabilità della delibera stessa, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini (Cass. nn. 7619/06, 739/88 e 572/76, conforme, n. 740/07)".
Il mantenimento dell'incarico in via transitoria fa si che l'amministratore debba comunque "esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell'ufficio che egli ricopre, e che non ammette soluzioni di continuità; e di riflesso che l'assemblea è regolarmente riunita nella pienezza dei suoi poteri indipendentemente dagli eventuali vizi della precedente delibera di nomina dell'amministratore che l'ha convocata" (Cass. 14 maggio 2014, n. l0607). Occorre però evidenziare che nel caso di prorogatio dovuta ad empasse dell'assemblea, ciascun condòmino se il condominio è composto da più di otto partecipanti, può rivolgersi al giudice per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore.
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La violazione dell'obbligo di eseguire il passaggio delle consegne comporta una fattispecie penalmente rilevante?


Cassazione penale II sez. 16/07/2014 n°31192

Un amministratore di condominio palermitano è stato condannato penalmente in primo grado ed in appello per essersi rifiutato di restituire i documenti contabili inerenti all'amministrazione di un condominio. La Cassazione II sez. penale con la sentenza n. 31192 del 16/07/2014 ha confermato la sua responsabilità per entrambi i reati contestati, ossia appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen.) e mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (art. 388 co. 2 cod. pen.).
Innanzitutto appropriazione indebita, poiché la mancata restituzione dei documenti relativi all'amministrazione di un condominio, come più volte ricordato dai Giudici di Legittimità (su tutte Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 29451 del 10/07/2013 e Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 40906 del 18/10/2012), integra appunto gli estremi di tale reato. Per di più nella forma aggravata di cui all'art.61 cod. pen., perché commessa con "abuso di relazioni originate da prestazione d'opera" (Cass. Penale, Sez. VI, sent. n. 36022 del 05/10/2011).
Ma nel caso in questione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. se ne aggiunge un'altro: quello previsto e punito con la reclusione fino a 3 anni dall'art. 388 co. 2 cod. pen.
Il Giudice civile aveva infatti ordinato in via di urgenza la restituzione dei documenti, ma tale ordine cautelare era stato volutamente disatteso, con la conseguente commissione di un reato. La Cassazione, infatti, ribadendo un orientamento costante e risalente sino al 1987 (Case. Pen., Sez. VI, sent. n. 2908 del 08/10/1987), ha ricordato come "rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza dà luogo a responsabilità penale tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro IV del codice di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c. (Case. Pen., Sez. II, sent. n. 31192 del 16/07/2014)".
Disobbedire ad un provvedimento giurisdizionale è un reato, ma solo quando la mancata esecuzione spontanea renda ineseguibile quel provvedimento come nel caso di specie, dal momento che l'obbligo di restituzione dei documenti non poteva essere diversamente eseguito, neppure coattivamente, senza la spontanea collaborazione dell'ex amministratore (Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 36692 del 27/09/2007).
Va ricordato che i documenti contabili sono indispensabili a tutelare la proprietà o il possesso di un condominio, "...pacifico essendo che l'ordine (non osservato) di consegna della documentazione Contabile inerente all'amministrazione di un condominio incide sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 31192 del 16/07/2014).
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Se l'amministratore non indica la propria reperibilità può essere revocato?


L'amministratore può essere revocato per gravi irregolarità se non ha correttamente indicato la propria reperibilità anche nei confronti dei soggetti terzi.

Tribunale Palermo - decreto 30/05/2014

In un giudizio incardinato per censure relative ad irregolarità gestionali (legate al mancato rendimento del conto e/o alla omessa informativa sulla notifica di un decreto ingiuntivo), un amministratore è risultato irreperibile alle reiterate notifiche dell'atto introduttivo del giudlzio per consentire di incardinare il "contenzioso", tale condotta è stata quindi ritenuta gravemente irregolare e, pertanto, sanzionabile con un provvedimento di revoca.
L'articolo 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede che "sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto comma dell'art 1131 codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contradditorio col ricorrente [...]".
Tra le gravi irregolarità esemplificate vi è quella relativa all'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati personali del mandatario. L'articolo 1129 c.c. cosi recita: "Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione [...]"
Sotto quest'ultimo profilo, giova rammentare il comma V dell'articolo in commento, a mente del quale: "Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore [...]".
L'aspetto di interesse è che il Tribunale di Palermo ha ritenuto di disporre la revoca, non tanto in considerazione delle argomentazioni poste dai ricorrenti a base del ricorso per la revoca, quanto per gli aspetti oggettivi di irregolarità della condotta dell'amministratore (di fatts irreperibile) emersi in sede di costituzione del rapporto processuale.
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L'amministratore condannato penalmente decade dalla carica?


Tribunale di Sciacca 16/06/2014

II Tribunale di Sciacca, con provvedimento del 16/06/2014, accogliendo il ricorso presentato in via d'urgenza dal nuovo amministratore di un condominio, ha confermato la decadenza dalla carica del vecchio amministratore poiché condannato con sentenza definitiva per il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali.
Ciò poiché tale reato, come correttamente rilevato dal Tribunale, costituisce "un'ipotesi speciale di appropriazione indebita", che a sua volta, trattandosi di reato contro il patrimonio, rende impossibile per colui che ne venga condannato essere nominato amministratore di condominio.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 71 bis lett. b) delle disp. att. cod. civ., uno dei motivi ostativi all'assunzione o alla conservazione della carica di amministratore e l'aver riportato una condanna per uno tra i reati ivi elencati, tra cui vi sono appunto i reati contro il patrimonio.
Recita infatti tale norma: "Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: [...] b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni". Il Legislatore ha inteso restringere il numero dei soggetti cui affidare l'incarico di amministratore di condomino e soprattutto evitare che persone dalla condotta di vita non irreprensibile possano essere chiamati a svolgere un incarico di particolare importanza per la vita di un numero a volte anche cospicuo di persone e famiglie.
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