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martedì 5 settembre 2017

Il parcheggio dell’autovettura in modo da ostruire il passaggio configura il delitto di violenza privata

Di solito, si ritiene che l’uso del parcheggio possa generare liti condominiali afferenti esclusivamente a profili civilistici, quali il corretto utilizzo dell’area comune, la possibilità di ricoverare una o più macchine oppure i motorini, l’incapienza dello spazio rispetto alle necessità degli abitanti dello stabile, e quant’altro.
Difficilmente si pensa che i conflitti tra i partecipanti al condominio sul punto possano sconfinare sul versante penale, eppure ciò è accaduto, e anche di recente, ed una veloce consultazione dei repertori di giurisprudenza - o, meglio, una rapida verifica tramite banche dati e motori di ricerca - ci offre, purtroppo, una desolante conferma.
La decisione emessa, da ultimo, da Cass. pen. 7 dicembre 2015 n. 48346 proveniva all’esito del ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, aveva condannato una condomina alla pena di giustizia (15 giorni di reclusione), oltre al pagamento di spese processuali ed al risarcimento del danno in favore di un altro condomino, costituitosi parte civile, in relazione al reato di “violenza privata” contemplato dall’art. 610 c.p. (che punisce con la reclusione fino a 4 anni “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”, salvo l’aumento della pena se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico).
Avverso tale sentenza, ricorreva l’imputata affidando l’impugnativa a due motivi di doglianza.
Nello specifico, la suddetta condomina deduceva, in primo luogo, l’erronea applicazione della legge penale - ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 51 e 59, comma 4, c.p. - rilevando che la Corte territoriale, dopo aver correttamente escluso la sussistenza del reato di violenza privata in relazione alla contestata condotta di ostruzione del passaggio alla persona offesa tramite parcheggio della propria autovettura, non aveva però riconosciuto la sussistenza dell’esimente, anche nella forma putativa, dell’esercizio del diritto in relazione a quanto previsto dall’art. 383 c.p.p. in ordine alla possibilità dell’arresto eseguito dal privato, e ciò in relazione alla seconda parte della condotta contestata nel capo di imputazione, che descriveva l’imputata come colei che, per non far allontanare l’altro condomino, gli aveva sottratto le chiavi del motociclo in attesa dell’arrivo della polizia che ella stessa aveva allertato.
In proposito, la parte ricorrente rilevava di aver subìto, dalla presunta parte offesa, un’aggressione fisica e, quindi, la condotta impeditiva descritta nel capo di imputazione era semplicemente diretta ad evitare che l’asserito aggressore si allontanasse prima dell’arrivo della polizia.
In secondo luogo, l’imputata si doleva della manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. - nella parte in cui aveva qualificato le condotte contestate come violenza privata, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Avverso tale sentenza, insorgeva anche la costituita parte civile, evidenziando, agli effetti civili conseguenti alla condanna penale, una violazione di legge da parte del giudice distrettuale in relazione al mancato riconoscimento del delitto di violenza privata riguardo alla prima porzione di condotta contestata all’imputata, ossia a quella che vedeva quest’ultima protagonista del parcheggio della propria autovettura innanzi all’accesso del locale ove era contenuta l’autovettura della parte offesa dal reato.
La parte civile sottolineava che la condotta di violenza prevista dall’art. 610 c.p. fosse rintracciabile anche nelle ipotesi di c.d. violenza impropria, considerato che, ai fini della configurabilità del delitto in esame, il requisito della violenza si dovesse identificare in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
I giudici di Piazza Cavour hanno, innanzitutto, ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso presentato dall’imputata.
La parte ricorrente, con il primo motivo, ha lamentato la mancata applicazione dell’esimente putativa dell’esercizio del diritto, in relazione alla potestas coercitiva di cui all’art. 383 c.p.p., giacché - a suo avviso - la sottrazione delle chiavi del motociclo alla persona offesa era diretta ad evitare che quest’ultima si allontanasse dai luoghi teatro dei fatti descritti nel capo di imputazione prima dell’arrivo della polizia.
Sul punto, si è precisato, per un verso, che non ricorre un’ipotesi di “arresto del privato” ai sensi del summenzionato art. 383, perché non si è in presenza di condotte che consentono, anche astrattamente, l’arresto in flagranza consentito dal precedente art. 380, e, per altro verso, che non è possibile applicare l’invocata scriminante neanche nella sua forma putativa, atteso che può rilevare, a tal fine, solo l’errore su una norma extrapenale, e non già quello - come nel caso di specie - che verta sull’interpretazione delle facoltà di arresto esercitabile dal privato.
Ed invero, in tal caso si tratta di un mero errore di diritto, che non vale ad escludere la punibilità perché concettualmente non può, sotto alcun profilo, essere configurato come errore di fatto (v. la remota Cass. pen. 22 gennaio 1973 n. 276). Sul secondo motivo di gravame sollevato dalla stessa imputata, gli ermellini hanno ricordato che il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” non va confuso con quello di violenza privata.
Il primo delitto è contemplato dall’art. 392 c.p. - come modificato, ai fini che qui non rilevano, dalla legge n. 547/1993 - il quale punisce con la multa fino a euro 516,00, a querela della persona offesa, “chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose”, precisando che, agli effetti della legge penale, “si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.
Invero, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - che ugualmente contiene l’elemento della violenza o della minaccia alla persona - si differenzia non nella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all’art. 392 c.p. l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (v., tra le altre, Cass. pen. 6 giugno 2014 n. 23923).
Ne discende che la condotta descritta nel capo di imputazione non risultava in alcun modo diretta, in relazione alla sottrazione delle chiavi, ad esercitare un presunto diritto sulle stesse, quanto piuttosto a coartare la volontà della persona offesa in modo che quest’ultima non si allontanasse. Secondo l’autorevole parere dei magistrati del Palazzaccio, è meritevole invece di accoglimento il motivo di ricorso avanzato, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., dalla persona offesa, in ordine alla dedotta violazione di legge per la mancata qualificazione del reato di violenza privata anche in relazione alla condotta tenuta dall’imputata attraverso il parcheggio della propria autovettura in modo da impedire il passaggio dell’autovettura della persona offesa.
In proposito, si è ricordato che l’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (v., ex multis, Cass. pen. 22 gennaio 2010 n. n. 11907).
Più precisamente, è stato affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (così Cass. pen. 21 febbraio 2014 n. 8425).
Ne consegue che anche la condotta descritta nel capo di imputazione in relazione al parcheggio dell’autovettura può integrare il reato previsto e punito dall’art. 610 c.p. in ragione della circostanza che il requisito della violenza si può identificare in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili limitatamente alla pronuncia di assoluzione dell’imputata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rigettando, invece, il ricorso dell’imputata che è stata condannata, altresì, al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
La sentenza in commento, anche se non la richiama espressamente, dà continuità ad una precedente pronuncia (v. Cass. pen. 17 maggio 2006 n. 21779), secondo la quale integra il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che, ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
In quell’occasione, entrambi i giudici di merito avevano assolto una condomina - anche in questa ipotesi, una donna! - dall’imputazione ascrittale ex art. 610 c.p. per avere impedito ad un altro condomino di spostare la sua autovettura dal parcheggio privato, bloccando il passaggio con un’altra auto e minacciandolo di non farlo uscire fino a sera tarda o sino al giorno successivo.
l suddetti giudici avevano ritenuto che il capo di imputazione non descriveva alcun reato, per cui l’assunzione delle prove richieste dall’accusa sarebbe stata irrilevante, in particolare, segnalando che non risultava contestata alcuna violenza e che la minaccia non era collegata con l’evento voluto.
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale è stato accolto, rammentando appunto che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 610 c.p., il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (v., altresì, Cass. pen. 7 maggio 1998 n. 1195; Cass. pen. 16 dicembre 1981 n. 11004), e tale era da ritenersi il bloccare il passaggio di un’autovettura con altro mezzo; d’altro canto, il dichiarare in concomitanza di codesta azione al proprietario della vettura ostacolata che si intendeva non consentirgli di ripartire per un congruo periodo di tempo, stava a dimostrare in termini inequivoci la finalità della violenza.Sempre sul presupposto che, nel reato previsto e punito dall’art. 610 c.p., il requisito della violenza, ai fini della relativa configurazione, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, anche Cass. pen. 18 ottobre 2005 n. 40983 ha ritenuto integrato il reato de quo nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi (v., altresì, Cass. pen. 18 novembre 2011 n. 603, che ha punito colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiutava di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa).
Molto peculiare la fattispecie decisa recentemente da Cass. pen. 24 ottobre 2014 n. 46686, la quale ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 610 c.p. nella condotta di colui che, azionando a distanza il meccanismo di blocco di un cancello automatico, aveva impedito alla persona offesa di uscire con la propria autovettura dalla zona garage del condominio, “costringendola a scendere dal veicolo ed a staccare la corrente elettrica per neutralizzare la chiusura a distanza del cancello al fine di varcare l’accesso carraio dello stabile” (sic!).

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
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martedì 21 marzo 2017

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: pensieri e...

Valenza sociale dell’amministratore di condominio

Spesso, o meglio, tutti i giorni, la giornata dell'amministratore di condominio non si apre con il pensiero a leggere il codice civile, ma dopo una notte, a volte turbata da tante scadenze, apre l'agenda della propria memoria per raccattare tutti quei problemi che nel corso della giornata devono essere risolti.
Problemi che collimano e coincidono, in modo strettamente connesso a quelli che sono i bisogni dell'uomo.
In una giornata di lavoro, senza tempo e senza pause, l'amministratore deve contemperare le urgenze scaturenti da occorrenze di lavoro, scadenze, pagamenti, a quelle altre necessità che vengono dal trillo di un telefono, dalle richieste più disparate dei propri utenti amministrati. Il condominio, questo microcosmo, questa piccola cellula sociale è uno spaccato della società in cui viviamo dove si mescolano e confliggono situazioni che nascono dalla natura umana. Radici che affondano in quella gamma di stili comportamentali, interpersonali, che agitano i rami di una dottrina quale la "sociologia dell'abitazione". Rami che si agitano al vento dell'approccio al rapporto del gruppo sociale, nella normalità la famiglia, in uno spazio triangolare sui cui cateti sostano l'individuo, il gruppo, lo spazio comune.
Bisogni essenziali, bisogni primari, bisogni secondari. Se i bisogni essenziali sono quelli della vita umana, quali mangiare, bere, dormire, al primo posto dei bisogni primari c'è l'abitare. L'habitat. La casa, la fruibilità di un bene dove tutti i bisogni dell'uomo convergono.
Spicca, in questo miscuglio di situazioni il ruolo sociale dell'amministratore. Il condominio non è soltanto un edificio, una scatola di cemento e mattoni, ma è un insieme di persone che vivono sotto uno stesso tetto, dove, gomito a gomito, ciascuno con i propri problemi, con le diverse aspettative che, in questa comunità, pongono domande all'unica persona che al di fuori delle parti, dovrà dare risposte. Risposte che molto spesso non sono mirate alla valorizzazione del bene, quanto invece alla complessità di comportamenti, diseguali, antitetici, differenti tra l'una e l'altro componente questa comunità.
Persone che assillate dai propri problemi personali si alzano rancorose per sfogare con l'amministratore, persone frustrate da problemi familiari che ritorcono la loro insoddisfazione verso gli altri, persone che legano i propri interessi a scapito degli altri, persone che lamentano l'agire degli altri.
Cesare Pavese, nel suo "il mestiere di vivere" scriveva: Vigono, nei problemi di convivenza, le stesse leggi che regolano il mercato. Essere tanto indifferenti da sapere contrattare. Sinceri con se stessi, falsi con gli altri.
La casa, l'abitazione quale bisogno primario dell'individuo è costituita da uno spazio vitale nel quale l'uomo organizza la propria vita, la propria attività il modo con cui esprime i propri aspetti funzionali.
La funzione dell'abitare inserita in un contesto complesso quale è il condominio comporta uno stile di vita diverso da quello di abitare isolato, coinvolgendo altri individui verso i quali confinano altri aspetti culturali e globali dell'abitare. L'amministratore di condominio attiva la propria professionalità in questo spazio geografico, assimilando i diversi modi e stili di vita per condurli verso orientamenti univoci per quanto riguarda il nodo che unisce le singole case alla globalità dell'edificio.
Uno dei nodi spesso da sciogliere è quello derivante dalle mutazioni degli stili di vita tra vecchie e nuove generazioni. Viene a porsi la necessità di trovare un rapporto equilibrato di socializzazione che non deve, comunque, confliggere con la privacy, distinguendo spazio privato e territorio comune, senza che l'una o l'altro si sovrastino o si scontrino.
Sempre più nel quadro amplissimo delle varie normative, la funzione dell'amministratore entra nel mondo della sociologia, scienza che studia ed analizza le diverse forme del vivere umano ed, in particolare, come nello specifico pianeta condominiale, le relazioni tra le persone ed il loro comportamento.
Processi sociali globali che, entrando dal portone dell'edificio, creano una struttura sociale. In questa comunità il ruolo dell'amministratore non è soltanto di guida, ma, oggi, in particolare, assume sempre più una figura di un gestore sociale. Nel condominio si vive, si dorme, si mangia, si fa l'amore, si cresce, si muore. Ogni vita si muove dentro queste mura, tra le quali si mescolano diversi gradi di cultura, di stati sociali, di abitudini, di modi e stili comportamentali, di diverse possibilità economiche. Persone che avevano iniziato ad abitare da giovani, oggi, anziani o vecchi, hanno mutato nel tempo, dentro quella scatola di cemento, le loro abitudini ed i giovani di oggi che entrano, per mutazione del tempo, a far parte di questa comunità, contrappongono esigenze diverse che, a volte, generano conflittualità.
L'intervento dell'amministratore diventa essenziale perché lui sa bene che non solo devono funzionare gli impianti, ma è prevalente che funzioni la ragione. Opera di persuasione, di mediazione, per conciliare bisogni ed aspettative diverse. Spesso le richieste dei propri amministrati non sono pertinenti al ruolo ed alla descrizione giuridica del mandato. Ma anche a confronto con una richiesta assurda, l'amministratore non chiude il telefono, ma veste il saio della pazienza.
L'arte di amministrare un condominio non la si impara dai libri. L'esperienza sul campo detta i modi e gli atteggiamenti e senza voler dare ragione a tutti, a volte, o spesso, l'amministratore riesce a calmare l'interlocutore offeso ed indignato dal comportamento del vicino.
Lo svolgimento del mandato diuturnamente lo conduce a solcare la soglia del condominio ed è molto diverso dall'osservare questo organismo edilizio dall'esterno, una prospettiva teorica, altro che a vedere con occhi, a sentire con orecchie tutte le questioni che pulsano dentro una rete di evenienze dove sempre si miscelano problemi legati all'uomo, alla società ed al diritto. Dentro questo organismo non vibrano soltanto cavi, condutture, impianti, ma sempre, in primo piano, i bisogni della natura umana.
Nella mia lunga esperienza di amministratore ho avuto modo di comprendere come la gestione di un immobile riesce più facile se, come un confessore,l'amministratore si pone come l'interlocutore a cui, in ogni momento, è possibile confidarsi.
Valenza sociale dell'amministratore anche nei conflitti di tipo personale che spesso insorgono tra più comproprietari, nella proprietà indivisa, nelle diatribe tra coniugi separati o divorziati che, ai tempi, erano uniti dalla comunione del bene.
Rapporti che vanno condotti con la tolleranza, dove sempre più avanza un aspetto sociologico del condominio.
Vale la pena di meditare, più che leggere e studiare, due passi del "nuovo" codice civile, dove l'amministratore veste l'abito del mediatore, allorquando l'amministratore deve interporre i propri uffici nei casi in cui un condomino utilizzi in modo improprio o illecito la proprietà comune (art.1122) e nell'altro caso in cui in una proprietà indivisa (art.67 disp.att. c.c.) non riesca, per conflittualità tra i comproprietari, a nominare un proprio rappresentante a partecipare all'assemblea.
L'amministratore conosce i problemi della gente che vive in questa comunità. Conosce necessità e bisogni, conosce il perché un condomino vota no in una assemblea, anche se vorrebbe aderire, ma è il portafoglio che gli fa dire no.
Conosce le situazioni e fatti reali di chi prima lavorava e poi si trova in pensione con un reddito minore, conosce i drammi di chi ha perso il lavoro.
Così la mattina si apre sfogliando l'agenda per attivare gli interventi ma, anche, per rassicurare la condomina che lamenta di aver trovato il balcone imbrattato dalla pipì del povero cane (oggi ai sensi della legge 220 un CANdomino), che la signora del piano di sopra ancora non si decide a portarlo fuori e quando lo farà, uscendo dall'ascensore, sarà bruciata dallo sguardo feroce da chi la attendeva dal basso ed appena poi a casa, farà suonare il telefono dell'amministratore.

di Francesco Maniscalco
Direttore centro studi ANACI Palermo
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martedì 14 marzo 2017

SOSTITUISCE LA SERRATURA PER 'RIAPPROPRIARSI' DELL'IMMOBILE LOCATO

Il proprietario locatore non può riprendersi l'immobile al termine della locazione sostituendo la serratura della porta, poiché questa condotta costituisce reato

Cassazione penale sent. 44286/2016

La vicenda si origina dal ritardo del conduttore nella restituzione dell'immobile locatogli. Il conduttore di un immobile destinato a civile abitazione può essere soggetto, nel caso di mancata riconsegna nei termini, ad un'azione di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) e al risarcimento dei danni.
Al fine di ottenere la restituzione del bene il proprietario è tenuto ad agire solo giudizialmente, e non può farsi giustizia da sé, impedendo al conduttore l'accesso all'appartamento cambiando le serrature, tale condotta è illegittima e può comportare una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, reato previsto e punito dall'art. 392 del codice penale.
E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con una sentenza resa in un caso avente ad oggetto uno "sfratto di fatto" commesso dal proprietario di un appartamento verso la sua ex convivente (Cass. pen. 13 settembre 2016 - 19 ottobre 2016 n. 44286). Secondo l'art. 392 del codice penale "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro". Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Uno dei principi cardine del nostro ordinamento è il divieto di autotutela: non è consentito farsi giustizia da sé. Le ipotesi di autotutela nei rapporti tra privati sono rarissime e specificamente disciplinate della legge. Non vi rientra certamente lo sfratto del conduttore dall'immobile.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha quindi specificato che "risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso ed apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886, Sez. 6, n. 2888 del 26/11/1985, dep. 1986, Toscano, Rv. 172430)".

Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
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martedì 29 novembre 2016

QUANDO IL RISTORANTE EMETTE ODORI NAUSEABONDI

Il ristorante che emette odori nauseabondi risponde del reato di “getto pericoloso di cose”


L’imputato, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, aveva provocato l’emissione nell’atmosfera di “fumi e vapori nauseabondi”, al punto da determinare estremo disagio in tutti i condomini dello stabile, che erano costretti a tenere le finestre chiuse.

Le immissioni intollerabili (di varie specie) all’interno dell’edificio urbano occupano da sempre i primi posti nella hit parade delle cause condominiali.
Se gli inconvenienti correlati a fumi, calori, odori, vapori, e quant’altro, trovano la loro tutela civilistica nell’àmbito del disposto dell’art. 844 c.c., il versante penale ha coinvolto soprattutto il reato di cui all’art. 674 c.p., rubricato “getto pericoloso di cose” (che, prima facie, richiama l’idea di un qualcosa che cala dall’alto, laddove curiosamente le suddette emissioni tendono nella maggior parte … a salire).
Ad ogni buon conto, tale reato, inquadrato nelle contravvenzioni concernenti “l’incolumità pubblica”, punisce, con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda di euro 206,00, “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.
In termini generali, si è avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità del suddetto reato, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un “effettivo nocumento”, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone (v. Cass. pen. 13 gennaio 2015 n. 971; Cass. pen. 22 dicembre 2005 n. 46846); al contempo, però, non costituisce molestia, idonea ad integrare lo stesso reato, la mera circostanza di arrecare alle persone “preoccupazione generalizzata ed allarme” circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti. Inoltre, tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone rientrano “tutte le sostanze volatili” che emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone (v. Cass. pen. 20 gennaio n. 2377).
La contravvenzione di cui sopra, poi, non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non “persone” (v. Cass. pen. 10 giugno 2010 n. 22032: nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sui consorziati).
Infine, il reato previsto dall’art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus costituito dal “gettare” o “versare” cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone (v. Cass. pen. 17 ottobre 2011 n. 37495).
La fattispecie concreta recentemente decisa da Cass. pen. 1° luglio 2015 n. 27562, attinente proprio alla realtà condominiale, ci offre lo spunto per affrontare funditus tali tematiche.
I giudici di merito avevano confermato la condanna alla pena (ritenuta congrua ed adeguata) di 10 giorni di arresto, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, essendo emerso dalle risultanze processuali che l’imputato, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, aveva provocato l’emissione nell’atmosfera di “fumi e vapori nauseabondi”, al punto da determinare estremo disagio (nausea e senso di vomito) in tutti i condomini dello stabile, che erano costretti a tenere le finestre chiuse.
L’imputato ricorreva per cassazione - per quel che qui rileva - denunciando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 649 c.p.p.: il ricorrente era stato tratto a giudizio per aver provocato, nell’esercizio di un’attività di ristorazione (bar-pizzeria), emissioni di vapori e fumo, come accertato in una determinata data; peraltro, le date indicate nel capo di imputazione non corrispondevano all’effettivo tempus commissi delicti, riferendosi esse al controllo operato dagli agenti di Polizia; tali fatti erano stati già giudicati con una precedente sentenza irrevocabile, per cui si era violato il principio del ne bis in idem; trattandosi di una pizzeria funzionante ininterrottamente, l’illegittima emissione di gas, vapori, fumi, connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, si configurava come reato permanente, non potendosi ravvisare la commissione di distinti reati per ogni singola emissione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 81 e 674 c.p.:
invero, da tutti gli accertamenti disposti dall’Arpa era emerso il buon funzionamento delle attrezzature poste in essere per la riduzione e prevenzione degli odori e dei fumi (impianto di areazione e deodorizzazione dei fumi prodotti); l’attività di ristorazione ricadeva, ai sensi dell’art. 272 del d.lgs. n. 156/2006, nell’elenco delle attività in deroga che non necessitavano di autorizzazione; peraltro, uniformandosi all’attestato protocollo rilasciato dalla Regione, era disponibile all’installazione di una canna fumaria, con superamento di almeno un metro il colmo di tetti, ma dai condomini dello stabile era stato impedito di realizzare detto accorgimento, sicché non poteva attribuirsi al ricorrente alcuna responsabilità in ordine al reato ascritto.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto il suddetto ricorso “manifestamente infondato”.
Quanto all’eccepita violazione del principio del ne bis in idem, non c’è dubbio che - come più volte ribadito dalla magistratura di vertice - la contravvenzione prevista e punita dall’art. 674 c.p., quando abbia per oggetto l’illegittima emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assuma il carattere della “permanenza”, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile.
Peraltro - ad avviso di Cass. pen. 24 maggio 2012 n. 19637 - il carattere continuativo del reato di getto pericoloso di cose, che ha natura permanente, non si identifica con la “ripetitività giornaliera” delle emissioni moleste, essendo sufficiente che esse si protraggano, senza interruzioni di rilevante entità, per un apprezzabile lasso di tempo a cagione della duratura condotta colpevole del soggetto agente. Ne consegue che, se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell’attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti di produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata con la pronuncia di detta sentenza (v., ex multis, Cass. pen. 10 agosto 1995 n. 9293).
Il ricorrente ha omesso, però, di considerare che la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto fatti commessi fino ad una certa data; trattandosi di contestazione “chiusa”, la permanenza doveva ritenersi, quindi, cessata (già prima della sentenza) alla data indicata nell’imputazione, mentre i fatti per cui si procede risultano accertati in un secondo momento; siamo, quindi, in presenza, di una condotta successiva che, come tale, non può essere coperta dal precedente giudicato.
In ordine al secondo motivo, si è ricordato che, per il reato di cui all’art. 674 c.p., l’evento di “molestia” provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (v. Cass. pen. 26 settembre 2012 n. 37037; Cass. pen. 27 settembre 2011 n. 34896; cui adde, più di recente, Cass. pen. 3 novembre 2014 n. 45230, in materia di emissioni moleste “olfattive”: nella specie, è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell’imputato che, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, aveva provocato “esalazioni maleodoranti” in grado di arrecare molestie ai condomini confinanti; d’altronde, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dall’omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di feci animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone, v. Cass. pen. 31 luglio 2008 n. 32063: fattispecie nella quale gli escrementi liquidi di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell’appartamento sottostante).
È comunque necessario - aggiungono gli ermellini - che venga accertato, in modo rigoroso, il limite in questione, e sul punto i giudici di merito hanno ampiamente argomentato in ordine al superamento di siffatta normale tollerabilità, essendosi accertato che l’imputato, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avesse provocato l’emissione di fumi e vapori nauseabondi; che l’emissione fosse “nauseabonda” ed atta a molestare era stato direttamente constatato anche dagli agenti della Polizia municipale (uno dei quali, addirittura, nel corso del sopralluogo, veniva colto da un attacco di nausea).
In argomento, si è affermato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., in tema di getto pericoloso di cose, la sussistenza dell’emissione di gas, vapori e fumi derivanti da una canna fumaria, atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dipende dal superamento dei limiti della normale tollerabilità, con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio dell’incriminazione (v. Cass. pen. 21 dicembre 2006 n. 42213, relativamente ad una pizzeria).
Orbene, il ricorrente, anziché censurare siffatte argomentazioni, ha riproposto doglianze in fatto (in ordine al buon funzionamento dell’impianto di areazione e deodorizzazione), oppure irrilevanti (quanto al mancato consenso da parte dei condomini all’installazione di una canna fumaria).
In particolare, sotto il primo aspetto, anche di recente Cass. pen. 23 marzo 2015 n. 12019 ha ribadito che il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di immissioni olfattive provenienti da un impianto “munito di autorizzazione” per le emissioni in atmosfera, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità previsto dall’art. 844 c.c.
In senso contrario, va registrato, però, un altro indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile qualora le emissioni provengano da un’attività regolarmente autorizzata o da un’attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento (v. Cass. pen. 18 novembre 2010 n. 40849; Cass. pen. 15 aprile 2009 n. 15707) In proposito, si è puntualizzando che, all’inciso “nei casi non consentiti dalla legge”, deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell’illecito penale, da un lato, e dell’illecito civile, dall’altro; in particolare, la clausola “nei casi non consentiti dalla legge”, contemplata nell’art. 674 c.p., non è riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma citata, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative (v. Cass. pen. 17 aprile 2009 n. 16286).
Relativamente ai confini rispetto alla fattispecie civilistica, la stessa Corte regolatrice - v. Cass. pen. 9 marzo 2006 n. 8299 - ha puntualizzato che, ai fini della configurabilità del suddetto reato, l’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico; allorché, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 c.c.; non è, pertanto, configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p. quando le emissioni provengano da un’attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento atmosferico.
Appare comunque preferibile l’orientamento più rigoroso - di cui sono espressione, tra le altre, Cass. pen. 15 aprile 2009 n. 15734; Cass. pen. 19 giugno 2007 n. 23796 - per il quale il reato di getto pericoloso di cose è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un’attività produttiva autorizzata può procurare molestie alle persone, “per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici” idonei ad eliminarle o contenerle.
Resta il fatto che, in tema di getto pericoloso di cose, qualora trattasi di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinata di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo, sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell’attuale momento storico (v. Cass. pen. 13 ottobre 2007 n. 38073, in una fattispecie in cui l’emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall’impianto di riscaldamento dell’imputato, investiva l’abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia; Cass. pen. 28 settembre 2007 n. 35489, in un’ipotesi concreta di emissioni di monossido di carbonio e fumi provocati da un impianto termico centralizzato condominiale, di cui era stata accertata la presenza all’interno dell’appartamento di un condomino).
Riguardo alle turbative provenienti dalla canna fumaria poste a servizio di esercizi commerciali ubicati nello stabile condominiale, si può riportare quanto notato dai supremi giudici penali - v. Cass. pen. 26 maggio 2005 n. 19898 - secondo i quali, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 674 c.p., è sufficiente che il fatto commesso sia idoneo alla produzione degli eventi negativi previsti dalla norma; d’altronde, si richiede che tali effetti siano cagionati contra legem, e pertanto il parametro di legalità va individuato nel contenuto del provvedimento amministrativo all’esercizio di una determinata attività lavorativa, ma laddove l’autorizzazione non sia richiesta, si deve avere come punto di riferimento il criterio della “stretta tollerabilità” piuttosto che quello contenuto nella disposizione civilistica dell’art. 844 c.c., che consente immissione entro i limiti della “normale tollerabilità”.
Come è agevole notare, al pari del disposto di cui all’art. 844 c.p.c. (“immissioni”), il quale, con il tempo, ha ricevuto un’applicazione alquanto difforme rispetto agli obiettivi prefissati al momento della sua entrata in vigore (1942), limitati essenzialmente alla tutela della proprietà fondiaria ma poi estesi a dirimere i conflitti sui temi della tutela ambientale e del diritto alla salute, così anche l’art. 674 c.p. (“getto pericoloso di cose”), concepito nel 1930 per punire chi gettava o versava in luogo pubblico cose idonee a sporcare o colpire i passanti, è divenuto successivamente, a fronte della lacuna normativa al riguardo, uno dei più importanti strumenti giuridici per la lotta contro l’inquinamento atmosferico inteso lato sensu, odori sgradevoli inclusi.

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
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giovedì 10 novembre 2016

Il reato di diffamazione nel condominio secondo la più recente giurisprudenza

La dottrina tradizionale non ritiene indispensabile l’animus diffamandi inteso come volontà di ledere la reputazione di altra persona, poiché l’art. 595 c.p. non richiede il dolo specifico. L’attività svolta all’interno di un condominio sia dall’amministratore che dai condomini consiste in un’attività sociale.

L’art. 594 c.p. sanzionava con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516 chiunque offendeva l’onore o il decoro di una persona. L’art. 1, comma primo lettera c) del d.lvo 15.1.2016 n. 7 ha abrogato detto articolo delegando detta fattispecie alla cognizione del giudice civile. La dottrina tradizionale sosteneva nell’art. 594 c.p. l’onore viene distinto dal decoro poiché il primo deve riferirsi alle sole qualità morali, mentre il secondo inerisce alle altre qualità e condizioni che concorrono a costituirei l valore sociale dell’individuo. A seguito dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. una tipica tecnica difensiva cerca di ricondurre nella fattispecie dell’ingiuria commessa in presenza id più perone, fattispecie penale anch’essa abrogata, ogni caso di diffamazione che è rimasta penalmente rilevante. Invero l’art. 595 c.p. sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 1.032 chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 594 c.p., comunicando con più persone offende l’altrui reputazione. La pena è della reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2.065 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. L’elemento oggettivo del reato di diffamazione implica i seguenti tre requisiti:
  • l’assenza dell’offeso, vele a dire che questi non sia presente nel momento dell’azione criminosa e che pertanto non sia in grado di giustificarsi o di ritorcere immediatamente l’offesa;
  • l’offesa dell’altrui reputazione la quale è il riflesso dell’onore inteso in senso ampio e consistente nella valutazione che il pubblico compie dell’individuo e quindi la stima che questi gode tra i concittadini;
  • l’offesa alla reputazione deve essere compiuta comunicando con più persone in do da realizzare la divulgazione dell’offesa che è una delle caratteristiche strutturali del reato.
L’elemento soggettivo è quello del dolo generico e consistente nella volontà dell’agente dell’azione, consistente nella comunicazione dell’addebito offensivo a più persone, e, nel tempo stesso, nella consapevolezza del discredito che con il suo operato cagiona o può cagionare all’altrui reputazione. La dottrina tradizionale non ritiene indispensabile l’”animus diffamandi” inteso come volontà di ledere la reputazione di un altrui persona, poiché l’art. 595 c.p. non richiede il dolo specifico. L’attività svolta all’interno di un condominio sia dall’amministratore che dai condomini consiste in un’attività sociale e pertanto assai ricorrente è la contestazione giuridica della commissione del reato di diffamazione tra i medesimi. A tal riguardo la giurisprudenza più recente ha esaminato detta ipotesi in tre occasioni. Il primo caso (C.Cass., Sezione Feriale, sentenza n. 39986/2014, del 28.8.2014) riguarda l’annullamento di un ricorso avverso una sentenza che aveva condannato due amministratori di condominio per avere commesso il reato di cui all’art. 595 c.p. in danno dei loro condomini. La sentenza afferma che consiste nella realizzazione dell’elemento oggettivo del predetto reato la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale poiché “anche in presenza di un effettiva morosità degli stessi condomini, costituiva una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri”. Per configurare l’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico che “può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (C.Cass., sez. 5, sent. n. 4364 del 1271272012, Rv. 254390). “Deve poi escludersi la ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente del diritto di cronaca e di critica invocato dai ricorrenti. Ora, premesso che la scriminante in parole è in astratto ipotizzabile non solo in relazione all’attività di giornalisti o scrittori, ma anche rispetto al comune cittadino, occorre sempre valutare la rilevanza della diffusione della notizia che deve essere funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali. In tale direzione, deve rilevarsi che la diffusione della comunicazione attraverso la sua affissione al portone di ingresso, essendo potenzialmente conoscibile da un numero indeterminato di persone, integrava il delitto contestato, per essere carente, al di fuori del ristretto ambito condominiale, un qualsiasi interesse alla conoscenza della circostanza relativa alla morosità di alcuni condomini”. Il secondo caso (C.Cass., sez. 5, sent. n. 44387/2015, ud. 4.6.2015) dichiarava inammissibile il ricorso di un amministratore di condominio che veniva condannato per il reato di diffamazione consistito nell’invio di una lettera diretta a tutti i condomini e contenente delle valutazioni di fatti avvenuti e del comportamento di alcuni soggetti durante un’assemblea. Nella sentenza veniva esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 – bis c.p. poiché “nel caso in oggi in esame, si è in effetti dinnanzi ad una condanna alla sola pena della multa, ma le pur concesse attenuanti generiche risultano valutate dai giudici di merito con un giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante in rubrica, a riprova di una non trascurabile incidenza della condotta criminosa sul bene giuridico in ipotesi leso; la Corte territoriale, infatti, sottolinea anche il particolare che la lettera venne preparata e divulgata per ottenere il massimo effetto di diffusione di conoscenza all’interno della realtà del grande complesso condominiale, circostanza manifestamente indicativa di una valutazione di gravità non minima della condotta de qua”. Il terzo caso (C.Cass., Sez.5, sent. n. 18919/2016, ud. del 15.3.2016) dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza che condannava per diffamazione un soggetto che inviava ad un amministratore di condominio e ad altri soggetti una lettera contenente gravi apprezzamenti nei confronti di un amministratore di una multiproprietà. La sentenza afferma quanto segue : “il ricorrente si duole del fatto che sia stata ritenuta la sussistenza del delitto di diffamazione piuttosto che quella del diverso reato di ingiuria aggravata (dall’essere pronunciata in presenza di più persone) visto che lo scritto, contenente l’offesa alla reputazione di… era stata indirizzato anche la medesimo. La censura è priva di fondamento perché questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, nel caso l’offesa sia contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non può considerarsi concretata la fattispecie dell’ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non con testualità del recipimento delle offese medesime e per la conseguente maggiore diffusione delle stesse (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044).



di Giulio Benedetti

Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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mercoledì 26 ottobre 2016

Posizione di garanzia dell’amministratore di condominio e nullità della nomina

In caso di nullità della nomina dell’amministratore, egli, in virtù della effettiva presa in carico del bene giuridico, assume la posizione di garanzia richiesta dall’ordinamento ai fini della fondazione della sua responsabilità penale.

  • Introduzione
Nel presente scritto si analizza la questione della permanenza o meno in capo all’amministratore di condominio della posizione di garanzia – requisito per la sua responsabilità penale – nel caso in cui la nomina ex art. 1129 c.c. sia nulla. È anzitutto necessario delineare brevemente le nozioni di reato omissivo e di posizione di garanzia, per poi, sottolineata la natura omissiva della responsabilità dell’amministratore, soffermarsi sulle criticità rappresentate dalla nullità della nomina ed infine proporre una soluzione sulla base delle teorie formale e funzionale.
  • Il reato omissivo
La responsabilità omissiva si fonda sulla violazione di una norma-comando: al soggetto viene rimproverato di non avere tenuto la condotta doverosa comandata dalla norma. I reati omissivi si distinguono in omissivi propri e omissivi impropri (o commissivi mediante omissione). I primi sono reati di mera condotta: per l’integrazione della fattispecie incriminatrice non è necessario il verificarsi di un evento in senso naturalistico. Gli elementi costitutivi di questi reati sono: 1) la situazione tipica, ovvero la situazione fattuale descritta dalla norma; 2) la condotta omissiva del soggetto; 3) la possibilità di agire dello stesso. Classico esempio di reato omissivo proprio è l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.): al soggetto è rimproverato, in presenza della situazione tipica, ad esempio il rinvenimento di una persona ferita (requisito 1), di non averle prestato soccorso (requisito 2), pur potendo (requisito 3). I secondi sono reati ad evento: per l’integrazione della fattispecie è necessario il verificarsi di un evento in senso naturalistico. Gli elementi costitutivi di questi reati sono: 1) l’obbligo giuridico di impedire l’evento o obbligo di garanzia; 2) la condotta omissiva del soggetto; 3) la realizzazione dell’evento in senso naturalistico; 4) la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento; 5) la possibilità di agire del soggetto. Un esempio di reato omissivo improprio è l’omicidio per omissionem: (artt. 40 co. 2, 575 c.p.): al soggetto – si ponga, l’addetto all’azionamento dello scambio dei binari ferroviari al passaggio di un treno – è rimproverato, in presenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, cioè il deragliamento del treno (requisito 1), di non avere azionato lo scambio (requisito 2), pur potendo (requisito 5), cagionando così (requisito 4) la morte dei passeggeri (requisito 3).
  • La posizione di garanzia
Mentre i reati omissivi propri sono previsti da apposite norme, collocate nella parte speciale del codice penale, i reati omissivi impropri sono punibili sulla base di una operazione ermeneutica: le fattispecie incriminatrici di parte speciale, infatti (eccezion fatta per quelle che prevedono reati omissivi propri), sono costruite sul modello commissivo; grazie all’innesto su di esse dell’art. 40 co. 2 c.p. si ottengono le rispettive versioni omissive (almeno per quelle fattispecie suscettibili di essere convertite, certamente non lo sono quelle che riguardano reati di mera condotta, essendo come detto i reati omissivi impropri reati ad evento naturalistico). In virtù di questa funzione, l’art. 40 co. 2 c.p. può essere definito moltiplicatore di tipicità, in quanto rende penalmente rilevanti condotte non espressamente sanzionate. Sembra utile riportare il testo della disposizione da ultimo citata, ovvero l’art. 40 co. 2 c.p.: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Può essere definita posizione di garanzia la situazione del soggetto all’interno dell’ordinamento gravato da un obbligo giuridico di impedire un evento. La responsabilità omissiva dell’amministratore di condominio.

  • La responsabilità penale dell’amministratore ha natura per lo più omissiva
Il mandatario della compagine condominiale, infatti, è gravato di molteplici obblighi di attivarsi; a titolo esemplificativo, basti pensare alle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose per non aver rimosso fonti di rischio insite nelle parti comuni ed alle ipotesi previste dal D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro. In tutti questi casi l’amministratore è ritenuto responsabile per non avere tenuto la condotta doverosa comandata dalla norma, per non avere cioè adempiuto all’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo. La giurisprudenza ritiene che tale obbligo possa nascere da qualunque ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata, come è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente tra il condominio e l’amministratore (Cass. Pen. 2012 34147).
  • La nullità della nomina
L’art. 71 bis disp. att. c.c., introdotto dalla cosiddetta riforma del condominio, prevede precisi requisiti di professionalità e di onorabilità per potere svolgere l’attività di amministratore. Poiché tale norma è volta a salvaguardare gli interessi generali della collettività, la stessa deve ritenersi imperativa, ovvero non derogabile dalla autonomia privata; la sua inosservanza comporta inevitabilmente la nullità della nomina. Ciò trova conferma nell’art. 1138 co. 4 c.c., che indica tra le disposizioni inderogabili quelle che riguardano la nomina dell’amministratore. Ecco la questione: l’invalidità della fonte dell’obbligo giuridico impeditivo – ovvero la nullità della nomina – è di ostacolo al sorgere in capo all’amministratore di condominio della posizione di garanzia e, dunque, all’affermazione della sua responsabilità penale?
  • Criticità: teoria formale e funzionale
Occorre rilevare che esistono due distinte teorie della posizione di garanzia. La teoria formale si occupa di stabilire quali siano le fonti dell’obbligo di garanzia, rinvenendole nella legge, nel contratto, nella precedente azione pericolosa, nella negotiorum gestio. Si tratta di una teoria molto rigorosa e tassativa, rispettosa del principio di legalità, in quanto individua analiticamente le ipotesi in cui sussiste responsabilità, ma difetta nel proporre soluzioni adeguate nei casi in cui la fonte giuridica sia formalmente invalida. Sulla base di questa teoria, infatti, si deve concludere che l’amministratore, in caso di nullità della nomina, non può essere ritenuto penalmente responsabile dei fatti cagionati dalle sue omissioni, in quanto la fonte dell’obbligo di garanzia – la nomina, dunque il contratto – risulta viziata. La teoria funzionale non si occupa delle fonti formali dell’obbligo impeditivo, ma individua il fondamento della posizione di garanzia nella effettiva presa in carico del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Questa teoria si pone in tensione con il principio di legalità, ma si dimostra molto attenta all’effettivo rapporto tra soggetto gravato dall’obbligo impeditivo e bene tutelato. Stando a questa impostazione, l’amministratore di condominio, in caso di nullità della nomina, è responsabile dei fatti cagionati dalle sue omissioni, poiché, indipendentemente dai vizi formali del contratto, la effettiva presa in carico del bene giuridico tutelato dalla fattispecie che a seconda della situazione venga in considerazione è sufficiente per fondare la sua posizione di garanzia.
  • Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che il novus normativo rappresentato dall’art. 71 bis disp. att. c.c. configura ed insiste sulla rilevanza sociale della posizione dell’amministratore di condominio all’interno del nostro ordinamento, sembra più aderente al dato positivo privilegiare la teoria funzionale e le sue conseguenze, tanto più che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti – occupandosi in generale della bontà dell’una e dell’altra teoria – optano per quella qui proposta, mettendo in risalto l’aspetto concreto della gestione operativa. Si conclude pertanto affermando che, in caso di nullità della nomina dell’amministratore, egli, in virtù della effettiva presa in carico del bene giuridico, assume la posizione di garanzia richiesta dall’ordinamento ai fini della fondazione della sua responsabilità penale.

di Andrea Marostica
Avvocato
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mercoledì 10 agosto 2016

ATTUALITA': CROLLO PALAZZO DI LUNGOTEVERE FLAMINIO

Quasi in sordina è passata qualche giorno fa la notizia che la Procura della Repubblica, nelle persone del procuratore aggiunto Roberto Cucchiari e del PM Antonella Nespola, hanno firmato il provvedimento con cui sono stati individuati i soggetti iscritti nel Registro degli indagati per disastro colposo relativamente al crollo dei 3 piani del palazzo di Lungotevere Flaminio 70 avvenuto il 22 gennaio scorso, sciogliendo quindi la riserva delle prime ore quando l’ipotesi di reato di crollo colposo era stata formulata nei confronti di IGNOTI.

I quattro indagati sono:
  • il proprietario dell’appartamento del 5° piano, dove era in Corso la ristrutturazione;
  • il progettista dei lavori;
  • il geometra;
  • il titolare dell’impresa incaricata di abbattere le parti dell'appartamento che dovevano essere ristrutturate.
Sulla base delle relazioni dei Vigili del Fuoco, che prima del crollo avevano fotografato le parti da ristrutturare, e dei Consulenti Tecnici d’ufficio che sono gli ingegneri Claudio De Angelis e Lucrezia Le Rose, è possibile ipotizzare che a determinare il crollo sarebbe stato l’abbattimento di alcuni tramezzi dell’appartamento del 5° piano per creare un open space.
Fin da subito le operazione dei Consulenti del Tribunale, oltre che sullo stato complessivo di agibilità dell’immobile per verificare la possibilità di consentire il rientro degli abitanti così fortunatamente evacuati nell'imminenza del disastro la notte tra il 22 e il 23 gennaio scorso, si sono concentrate sulla individuazione delle possibili cause del disastro, al fine di individuare i soggetti possibilmente responsabili dei fatti.
Per questo, fin da subito furono posti sotto sequestro i documenti depositati al Municipio sia relativamente ai lavori in corso nel fabbricato (sembra in ben tre appartamenti contemporaneamente), sia ai lavori pregressi e furono iniziate le indagini a tutto Campo per acquisire da più parti gli elementi testimoniali circa i fatti.
La necessità di addivenire a conclusioni quanto più esaustive e complete, portò addirittura l’11/4 scorso al rigetto da parte della Procura dell'istanza di dissequestro presentata dall'avvocato Gianluca Tognozzi per conto dell’amministratore dello stabile Vincenzo Marcialis, che era stato nel frattempo nominato non solo custode giudiziario del bene oggetto delle indagini, ma anche "responsabile di piazza e strada", cioè responsabile della sicurezza della fruibilità delle aree COMUNALI interessate dagli eventi. E che, in dipendenza dell’accertamento che le cause del crollo non fossero connesse a cause naturali ma UMANE, era rimasto altresì onerato, in quanto rappresentante del condominio, del compito di rimuovere le macerie, compatibilmente con i tempi delle indagini; di riportare in sicurezza le parti interessate dal crollo e quindi consentire ai condomini di rientrare nelle loro case.
E infatti sulla certificazione di cessato pericolo predisposta per conto del condominio dall'ing. Zeuli, allegata a questa istanza, ha pesato il parere negativo dei consulenti della Procura affinché ci fosse più tempo per individuare le ragioni del collasso del settimo, del sesto e del quinto piano. 
Ragioni che oggi sembrano individuate nell'abbattimento di alcuni tramezzi dell’appartamento del 5° piano per creare un open space e che quindi, oltre ad aver dato un volto ai possibili responsabili che sono dunque state iscritti nel registro degli indagati, sono anche il prodromo per un rapido rientro delle famiglie in casa.
L'Amministratore Marcialis, che ha condotto con tenacia e professionalità i compiti che gli sono stati assegnati (ben al di là di quelli propri dell'amministratore di condominio) ne è uscito "vincente".
ANACI Roma si stringe in un abbraccio solidale al collega.

di Gisella Casamassima
Direttore Centro Studi Prov. ANACI Roma
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lunedì 4 aprile 2016

Omessa restituzione della documentazione relativa al condominio: vi è responsabilità per appropriazione indebita dell’amministratore?

Deve rispondere del reato di appropriazione indebita, per difetto dell’ingiusto profitto, l’amministratore ove risulti il definitivo rifiuto dello stesso di restituire la documentazione inerente al condominio.

Secondo la S.C. risponde del reato di cui all’art.646 c.p. l’ex amministratore il quale si rifiuti di consegnare la documentazione di cui è in possesso relativa alla gestione del condominio (Cass. 17 maggio 2013 n. 29451).
Si tratta di un orientamento che non può essere condiviso sotto vari profili. In primo luogo, è dubbio che nel caso in cui l’amministratore si rifiuti di consegnare la documentazione in questione in quanto vanta crediti nei confronti del condominio la sua condotta sia illecita. Come ha affermato la S.C., l’omessa restituzione della cosa e la sua ritenzione a titolo precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di appropriazione indebita, in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso (Cass. 25 gennaio 2002 n. 10774).
Su un piano più generale, in dottrina si è osservato che la condotta di appropriazione non va mai valutata alla stregua degli obblighi civili nascenti dal titolo del possesso. L’inosservanza degli obblighi civili, come tale, non è fonte di responsabilità penale. Fino a che il possessore non fa propria la cosa non costituisce reato il non restituirla puntualmente (PEDRAZZI, voce Appropriazione indebita, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 833).
Nello stesso ordine di idee la S.C. ha ritenuto che la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sè, il reato di appropriazione indebita, in quanto non modifica il rapporto tra il detentore e il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica (Cass. 17 febbraio 2015 n. 12077; in senso conforme cfr. Cass., sez. II, 27 maggio 1981 n. 9410; Cass., sez. II, 2 dicembre 1969 n. 2401, per la quale la sola mancata restituzione della cosa altrui, non è, di per sé, sufficiente a concretare un fatto punibile a titolo di appropriazione indebita, ove non sussista l’intenzione, o non vi sia la prova dell’intenzione, da parte dell’agente, di appropriarsi della cosa stessa al fine di trarne profitto ingiusto; Cass., sez. II, 30 maggio 1969 n. 1377).
Va comunque dato atto che secondo altre decisioni il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l’agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso, sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta (Cass., sez. II, 18 febbraio 1970 n. 328; in senso conforme cfr. Cass. 24 settembre 2015 n. 44650).
Ad ogni modo è dubbio che debba rispondere del reato di appropriazione indebita, per difetto dell’ingiusto profitto, l’amministratore ove risulti il definitivo rifiuto dello stesso di restituire la documentazione inerente al condominio.
E’ vero che integra il reato in questione l’utilizzazione di un titolo di credito, come la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell’accordo concluso con l’emittente (Cass., sez. II, 15 gennaio 2014 n. 5643) o l’appropriazione di un assegno anche se presso la banca trattaria manchino i fondi di provvista poiché tale inesistenza non influisce sulla validità del diritto di obbligazione derivante dal possesso del titolo (Cass., sez. III, 22 marzo 1961 n. 1022). Nei titoli di credito, infatti, il diritto è incorporato nel documento.
Per quanto riguarda gli altri documenti la loro appropriazione può integrare un illecito penale, ove la loro utilizzazione possa consentire all’autore di tale comportamento di conseguire un vantaggio economico.
Sotto tale profilo correttamente la S.C. ha ritenuto sussistente il reato previsto dall’art. 646 c.p. con riferimento alla appropriazione di disegni e progetti industriali coperti da segreto, in quanto la cartacea fisicità non era separabile dell’intrinseco valore consistente nella sintesi delle informazioni tecniche in essi contenuti (Cass., sez. II, 11 maggio 2010, in Giur. it. 2011, 168) nello stesso ordine di idee, con riferimento alla documentazione industriale e commerciale, avente rilevanza economica, rappresentativa di un’idea immateriale Cass., sez. II, 25 gennaio 2012 n. 8011).
Non può condividersi, invece, l’orientamento secondo il quale risponde di appropriazione indebita l’avvocato che si rifiuta di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso (Cass., sez. II, 29 maggio 2008 n. 26820), o il soggetto che, nell’ambito della stipula di un contratto di locazione, dopo aver ricevuto il documento già sottoscritto dalla controparte, comunica informalmente di non voler procedere alla sua sottoscrizione e ne rifiuta la restituzione, attuando così un comportamento eccedente i limiti del titolo che legittima il possesso dell’atto (Cass. sez. II, 14 febbraio 2014 n. 20652), o che chi si rifiuta di restituire una cambiale pagata (Cass., sez. II, 24 febbraio 1971 n. 499).
E’ vero che secondo la S.C. l’ingiusto profitto per la S.C. non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, bastando anche soltanto il fine di perseguir un ingiusto vantaggio di altra natura. (Cass., sez. II, 22 ottobre 2010 n. 40119; per il riferimento a qualsiasi illegittima utilità cfr. Cass., sez. II, 25 marzo 1974 n. 4996), ma il termine “profitto” significa vantaggio economico, che non è connaturato ad ogni comportamento illecito di un soggetto che pure comporti un danno per un altro soggetto. Tale circostanza appare particolarmente importante se si considera che il termine in questione è usato per delineare gli elementi costitutivi di un reato contro il patrimonio quale è l’appropriazione indebita. Alla luce di tali considerazioni, il comportamento dell’amministratore il quale, alla cessazione dell’incarico, si rifiuti di consegnare la documentazione del condominio, pur costituendo indubbiamente un illecito civilistico, non è idoneo ad integrare il reato di appropriazione indebita.


di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
Amministrare Immobili
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martedì 22 marzo 2016

Cosa succede quando l'amministratore, di solito insultato,offende la reputazione del prossimo?

Il discrimen tra diritto di critica e offesa del prossimo è assai labile in generale, e anche per l’amministratore di condominio non è agevole talvolta espletare il proprio mandato senza correre il rischio di arrecare pregiudizio alla reputazione di un condomino, rovinandone l’immagine che gli altri partecipanti ne conservano di lui.

Di solito, è l’amministratore di condominio che risulta oggetto degli insulti più vari, ma potrebbe succedere che lo stesso amministratore anziché subire… passi all’attacco, offendendo il prossimo, ossia i condomini o i terzi che, a vario titolo, abbiano a che fare con il condominio (qualora il “bersaglio” sia rappresentato dal legale rappresentante del condominio, si consenta il rinvio a CELESTE, “Apostrofare l’amministratore ‘incompetente’ in assemblea non è reato ma … legittimo diritto di critica del condomino”).
Nella maggior parte dei casi - almeno stando alle cronache giudiziarie - il suddetto amministratore si attira le ire dei propri condomini, a seguito delle rivendicazioni di diritti da parte di questi ultimi o/e delle evidenziate mancanze addebitate al primo; talvolta, però, si passa dalla critica (ci si augura, costruttiva, ma spesso feroce e gratuita) al vilipendio, forse frutto di frustrazioni latenti.
Succede, altresì, che siano gli stessi amministratori - o perché stanchi dall’atteggiamento ostruzionistico e poco collaborativo dei condomini, o perché in reazione alla rabbia riversata da questi ultimi nei loro confronti, oppure più semplicemente perché maleducati - a non riuscire ad esporre serenamente le proprie ragioni, né a chiarire con toni pacati le proprie condotte, finendo per utilizzare parole poco riguardose nei confronti dei loro interlocutori o profferire espressioni volte solo
a mettere in cattiva luce il singolo di fronte alla compagine condominiale.
Nella fattispecie di recente esaminata da Cass. pen. 3 novembre 2015 n. 44387, un amministratore di condominio aveva impugnato la sentenza emessa nei suoi confronti, con cui era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di diffamazione, commesso in danno di due soggetti, avendo inviato una lettera a tutti i condomini, nella quale aveva rappresentato che un tecnico del medesimo condominio si era espresso nei riguardi dei querelanti, sostenendo che costoro “non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti”.
In particolare, uno degli offesi era stato presidente ad un’assemblea condominiale, contestando in quella circostanza alcune voci del bilancio predisposto dall'amministratore, e ciò aveva indotto quest’ultimo a rassegnare le proprie dimissioni, con la nomina di altro amministratore, mentre l’altra persona insultata era un condomino demandato a rappresentare l’ente proprietario di circa un terzo degli immobili del condominio de quo in occasione delle assemblee e che, nella circostanza sopra ricordata, aveva effettivamente votato affinché venisse designato un nuovo amministratore.
Per quel che rileva in questa sede, il ricorrente - prospettando la “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata” - ribadiva di essersi limitato a consegnare la suddetta missiva ai soli soggetti di cui sopra, mentre l’istruttoria dibattimentale aveva certamente escluso la circostanza della spedizione dello scritto a tutti i condomini (ben 363).
Infatti, le persone offese avevano sostenuto nella querela che la missiva era stata inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, salvo poi correggersi dichiarando che questa fosse stata invece “imbucata in tutte le cassette postali”; peraltro, nelle spese del bilancio condominiale, non risultavano esborsi per la relativa spedizione, e gli stessi querelanti si erano contraddetti rappresentando che, nella stessa lettera, era stata convocata una nuova assemblea, mentre, al contrario, l’assemblea era stata già fissata in precedenza, ossia due giorni dopo la data del presunto scritto diffamatorio.
Il ricorrente denunciava, altresì, l’erronea applicazione dell’art. 595 c.p., in quanto - a suo avviso - nella fattispecie concreta non sarebbe emerso in alcun modo la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, e sarebbe stata scorretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, pure ammettendo che l’amministratore avesse consegnato lo scritto ai soli querelanti, egli aveva realizzato modalità di comunicazione tali da far certamente ritenere che il contenuto della lettera non sarebbe stato divulgato ad altri (in altri termini, era suo intendimento che la lettera in oggetto restasse nella disponibilità solo delle parti offese, e che solo loro ne avessero conoscenza).
Lo stesso ricorrente prospettava, inoltre, il difetto di motivazione, per omessa pronuncia sulla ravvisabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p., segnatamente affermando che le frasi ritenute offensive erano state riportate dall’imputato “con l’unica ed evidente finalità di adempiere al proprio dovere di amministratore”, che era quello di rendere edotti i condomini sulle vicende relative alla precedente assemblea e su quelle della vita condominiale in genere.
In particolare, la famosa missiva spiegava le ragioni per cui il tecnico del condominio era stato indotto a cambiare la propria intenzione di voto, essendosi egli espresso per la nomina di un nuovo amministratore solo a causa delle pressioni subite dai querelanti, conseguendone che sussisteva certamente l’interesse dei condomini ad essere informati di episodi incidenti sui loro diritti patrimoniali, essendo anche pacifica la verità del fatto rappresentato.
Il ricorrente argomentava, da ultimo, che, una volta informato dal tecnico del condominio circa le pressioni subite per far sì che venisse nominato un nuovo amministratore, egli aveva in ipotesi agito nello stato d’ira provocato da un fatto ingiusto ascrivibile alle presunte persone offese, non potendo, quindi, condividersi l’assunto del giudice del merito, in base al quale l’imputato non aveva reagito ad un’aggressione altrui, “avendo invece avuto modo di ponderare una più opportuna e composta difesa”, e risultando, al contrario, “un evidente nesso di dipendenza tra il comportamento dei querelanti e quello dell’imputato”, nel senso che quest’ultimo era stato la diretta conseguenza di quello dei primi.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto addirittura “inammissibile” il suesposto ricorso, condannando l’amministratore alle spese processuali ed al pagamento di una determinata somma in favore della cassa delle ammende.
Sul punto, si è evidenziato che gli argomenti ivi esposti - circa l’essersi acquisita o meno la prova di una comunicazione con più persone e l’aver riportato frasi in realtà pronunciate da altri - tendevano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardavano la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, da riservare all’esclusiva competenza del giudice di merito
e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado.
Ad avviso del Tribunale, e quindi della Corte territoriale la quale ne aveva richiamato gli assunti, risultava rilevante che i querelanti avessero rappresentato che - per quanto a loro conoscenza - la missiva di cui sopra fosse stata inserita nelle buche delle lettere dei vari condomini.
Del resto, a sconfessare l’opposta tesi era, sul piano logico, proprio lo stesso tenore delle successive doglianze dell’amministratore.
Invero, nel reclamare successivamente, ai fini della configurabilità della pretesa causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., il proprio diritto-dovere di informare i condomini, l’imputato aveva sostenuto che questi ultimi “dovevano sapere come erano andate le cose” in occasione della precedente assemblea: in tal modo, egli stesso confermava la destinazione di quello scritto ad essere divulgato, tanto più che era il tenore della missiva ad escluderne una finalità di “informazione” riservata ai soli querelanti, giacché conteneva una serie di altre comunicazioni di interesse del condominio. In ordine, poi, alle scriminanti di cui agli artt. 51 e 599 c.p., si è condiviso il rilievo dei giudici di merito, secondo i quali la libertà di riferire i fatti, ed anzi il dovere, quale amministratore, di informare i condomini doveva accordarsi con l’interesse della persona offesa a che non venisse amplificata l’espressione ingiuriosa asseritamente pronunciata da un terzo ai suoi danni.
In altri termini, mentre poteva essere di interesse per i condomini conoscere la posizione del tecnico del condominio e, quindi, legittimo per l’imputato riferirla (aprendo poi in assemblea un dibattito), non aveva alcun interesse per la comunità dei condomini apprendere dei presunti epiteti pronunciati dal primo, e che invece faceva comodo all'amministratore diffondere, allo scopo di offendere la reputazione dei due condomini (probabilmente, volendosi “vendicare” mediante una condotta volta a mettere in cattiva luce, davanti al condominio, i suoi oppositori).
Offesa, peraltro, realizzata non già contestando al presunto autore del fatto ingiusto la scorrettezza del suo comportamento, bensì ponendosi “come mero ed obiettivo canale di trasmissione” affinché le presunte espressioni del tecnico del condominio venissero amplificate il più possibile.
Le considerazioni di cui sopra - ad avviso degli ermellini - sono apparse lineari e congrue, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza del Supremo Collegio sui limiti e sul carattere di “proporzionalità” delle condotte da ritenere scriminate ai sensi delle norme richiamate. Quanto, infine, alla possibilità di rilevare nel caso di specie un’ipotesi di “particolare tenuità del fatto”, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. - applicabile ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015, inclusi quelli di legittimità - si è avuto modo di sottolineare anche il particolare che la lettera era stata preparata e divulgata per ottenere il massimo effetto di diffusione di conoscenza all'interno della realtà del grande complesso condominiale, circostanza, questa, manifestamente indicativa di una valutazione di “gravità non minima” della condotta de qua.
E’ andata decisamente meglio ad un collega che è stato, invece, assolto dallo stesso reato di diffamazione, ovviamente in una fattispecie diversa da quella finora esaminata: nel caso concreto posto all'attenzione di Cass. pen. 3 aprile 2014 n. 15364, un amministratore di condominio aveva, infatti, evitato la condanna per il delitto di cui art. 595 c.p. In particolare, all'imputato era stata ascritta la condotta dell’avere, con un comunicato trasmesso a tutti i condomini, unitamente all'avviso di convocazione dell’assemblea, riferendosi ad una contestazione sollevata da un condomino in ordine alla lettura dei contatori dell’acqua, offeso la reputazione di quest’ultimo, mediante le espressioni “da qui sono iniziate le ire del sig. … che si rifiuta di pagare l’acqua uscita dal suo contatore e che, con varie contestazioni anche presso la ditta, l’ha costretta a rifare una nuova ripartizione modificando la sua bolletta dell’acqua secondo la sua personale autolettura, e mi manda una diffida dove in pratica mi dice di non fare il mio dovere di onesto amministratore di tutti i condomini”.
Avverso tale sentenza, aveva proposto ricorso per cassazione la persona offesa, la quale lamentava la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della sentenza impugnata ai fini delle statuizioni civili.
In particolare, si evidenziava che il diritto di critica faceva venir meno la responsabilità penale, purché non sconfinasse nell'attacco gratuito e personale e, comunque, solo due limiti potevano scriminare la condotta “ingiuriosa”, ossia la veridicità del fatto e la correttezza espositiva, limiti questi entrambi travalicati dall'imputato nel caso in esame.
Invero, il limite della veridicità non risultava rispettato, atteso che - come asseritamente emerso dall'istruttoria dibattimentale - la lettura del contatore era stata effettuata dall'amministratore, mentre il ricorrente ne aveva invocata un’altra corretta, dopo essersi visto richiedere un importo palesemente in contrasto con l’effettivo consumo, riguardando la perdita di acqua le tubature condominiali; inoltre, l’amministratore aveva fatto riferimento ad una “autolettura” del condomino, laddove era stata la stessa ditta ad aver preso atto che l'autolettura fornita dall'amministratore era errata.
La portata diffamatoria ed offensiva del comunicato nei confronti del ricorrente - ad avviso di quest’ultimo - si ricavava, poi, dal tono complessivo utilizzato, poiché in sostanza l’amministratore aveva definito la persona offesa come un contestatore disonesto, poco serio e non corretto, che aveva posto in essere un comportamento irresponsabile, creando danno al condominio aggravando l’esborso economico di tutti i condomini al fine di coprire il “personale autosconto”, e screditandolo agli occhi dei medesimi condomini.
D’altronde, la lesività ed il discredito erano stati ampliati proprio dal contesto in cui i fatti si erano verificati, atteso che l’aver costretto i condomini ad un esborso monetario non dovuto inevitabilmente determinava il deterioramento dei rapporti condominiali, e ciò senza colpa del ricorrente che si era limitato soltanto a tutelare le proprie ragioni, pagando quanto effettivamente dovuto.
Il massimo consesso decidente ha ritenuto che tale ricorso non era meritevole di accoglimento, escludendo, in buona sostanza, la valenza offensiva della condotta dell’amministratore.
Si è osservato, al riguardo, che il giudice di merito, previa ricostruzione del contesto in relazione al quale si era inserito il “comunicato” oggetto di contestazione - con ragionamento logico immune da censure, ed applicando correttamente i principi di diritto in merito alla configurazione del reato di diffamazione - aveva correttamente escluso nella fattispecie in esame la sussistenza di tale delitto.
Nella sentenza impugnata, risultava messo in risalto, innanzitutto, che la vicenda oggetto di giudizio si riferiva ad un contrasto insorto tra l’amministratore del condominio ed un condomino in merito alla titolarità - condominiale o esclusiva - di una tubazione posta nell'appartamento del predetto condomino che, nel rompersi, aveva provocato danni per l’ingente fuoriuscita di acqua: nello specifico, l’amministratore sosteneva trattarsi di un “flessibile” installato in cucina, con la conseguenza che i costi derivanti dalla perdita di acqua erano riferibili al suddetto proprietario, mentre quest’ultimo attribuiva la causa dell’allagamento alla colonna portante nel muro, sicché il costo della relativa perdita era da ritenersi condominiale.
Nella sentenza impugnata, si leggeva anche che tale condomino aveva confermato che, nel suo appartamento, si era verificato un allagamento per il quale erano intervenuti i vigili del fuoco, i quali, insieme all'amministratore, avevano verificato, tra l’altro, i valori del contatore dell’acqua, valori che,
in seguito, erano stati da lui contestati alla ditta incaricata della lettura.
Orbene, così descritto il contesto che aveva occasionato l’invio del comunicato ai condomini, contenente le espressioni oggetto di addebito al condomino, secondo i giudici di legittimità si era correttamente escluso che tali espressioni avessero in se portata lesiva della reputazione del querelante, inserendosi invece “nell'ambito di una vivace polemica” per il sostenimento delle spese di consumo dell’acqua.
In quest’ottica, le espressioni utilizzate dall'amministratore non sono apparse in sè pregiudizievoli dell’onore della persona offesa, non contenendo un giudizio negativo sulla persona e sulle sue qualità negative per intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati (argomentando ex Cass. pen. 21 settembre 2012 n. 43184), ma risultavano piuttosto descrittive di un comportamento che dava conto di una “contrapposizione”, nel senso di una diversità di vedute.
A fortiori, se tali espressioni venivano considerate nel contesto in cui erano state utilizzate, ossia un comunicato rivolto dall'amministratore ai soli condomini, al fine di informarli sulla ripartizione a carico di tutti dei costi dell’acqua, ritenuti in prima battuta di pertinenza esclusiva del suddetto condomino.
L’onere di informazione a carico dell’amministratore, dunque, seppur si era tradotto nell'utilizzo di espressioni vivaci, con i riferimenti “alle ire” ed al “rifiuto di pagare” del condomino interessato, si presentava, tuttavia, funzionale a dar conto delle ragioni che avevano determinato la ripartizione dei costi e della polemica tecnico-giuridica intercorsa tra i due.
Peraltro, la descrizione, quantunque con toni vivaci, del comportamento del condomino, non appariva gratuita ed ultronea, in quanto necessaria proprio per spiegare agli altri partecipanti, naturali destinatari del comunicato e non a terzi, l’attribuzione dei costi dell’acqua, e ciò senza utilizzare circostanze non veritiere, atteso che era pacifico che il condomino aveva contestato i valori del costo dell’acqua a lui addebitati, chiedendo una nuova lettura.
In proposito, le deduzioni del ricorrente, secondo cui l’amministratore lo avrebbe di fatto dipinto come un “contestatore disonesto” e un “piantagrane prepotente” che danneggia il condominio, costringendo i condomini ad un esborso monetario non dovuto, non trovavano concreto fondamento nelle espressioni utilizzate, che risultavano senz'altro indirizzate a dar conto della vicenda e di una diversità di posizioni tra l’amministrazione condominiale ed il condomino, e non ad incidere concretamente sulla reputazione di quest’ultimo (v., tra le altre, Cass. pen. 19 ottobre 2012 n. 5654).
Come si vede, il discrimen tra diritto di critica e offesa del prossimo è assai labile in generale, e anche
per l’amministratore di condominio non è agevole talvolta espletare il proprio mandato senza correre il rischio di arrecare pregiudizio alla reputazione di un condomino, rovinandone l’immagine che gli altri partecipanti ne conservano di lui.
E’ senz'altro umano, in talune occasioni, alzare un po’ i toni della discussione, eccedere nello scritto,
colorire le espressioni usate, censurare anche in maniera non cordiale, purché il tutto si mantenga nell’àmbito della verità, della continenza e della correttezza, senza trascendere mai nell’aggressione
verbale fine a se stessa, nell'offesa gratuita, nel discredito o nell'umiliazione.




di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
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