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mercoledì 7 marzo 2018

Cittadini residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016: La rateizzazione delle ritenute è possibile anche per chi è senza lavoro



I cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016 non perdono il diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche se è venuto meno il loro rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta. È questo il principale chiarimento della risoluzione n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti ricevuti in materia di ripresa della riscossione delle ritenute sospese dal Dl n. 189/2016. 

I termini della ripresa - L’articolo 48 del Dl n. 189/2016 ha stabilito il termine del 31 maggio 2018 per la ripresa della riscossione delle ritenute non operate dai sostituti di imposta dietro richiesta dei residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Il versamento di queste ritenute può comunque essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l’ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella Certificazione Unica (CU). Ciò per consentire ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti. 

Cosa succede se non c’è più un rapporto di lavoro - Le Entrate affermano che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta. A decorrere dal 31 maggio 2018, pertanto, anche questi cittadini potranno rateizzare il versamento delle ritenute dovute fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. 

La rateazione resta valida anche per gli eredi – Nel documento di prassi, l’Agenzia chiarisce che nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi. Questo in base a quanto disposto dall’articolo 65 del DPR n. 600 del 1973 in materia di obbligazioni tributarie degli eredi.
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martedì 27 dicembre 2016

31 Marzo 2017 E' IL TERMINE ULTIMO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Caro Lettore, 
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterti a conoscenza che con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
PREMESSA 
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia. Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale di:
  1. somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse, il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  2. somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COSA E' POSSIBILE DEFINIRE IN VIA AGEVOLATA

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

  • Irpef;
  • Ires;
  • Irap;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all'ICI o all'IMU rientrano nella rottamazione.

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi compresa la maggiorazione prevista per il ritardo nei pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - LE SOMME NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA


Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
  • all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COME ACCEDERE ALLA SANATORIA


Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 31 Marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:

  • la scadenza dell'ultima rata non può superare Settembre 2018.

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.



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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche - già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: 
  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - PER CHI HA GIA' IN CORSO UNA DILAZIONE


Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
  • ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - TABELLA RIASSUNTIVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

  • Soggetti interessati =>> Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015.
  • Agevolazione =>> Definizione agevolata delle somme da versare.
  • Per quali tributi =>> Irpef; Ires; Irap; Contributi previdenziali e assistenziali; L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
  • Cosa va versato =>> Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  • Importi non agevolabili =>> L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n.659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a segulto di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
  • Come richiedere la definizione agevolata =>> Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
  • Entro quando =>>  Il termine ultimo è il 31 Marzo 2017.
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martedì 3 maggio 2016

Pagamenti delle somme dovute a seguito di controlli In una circolare i chiarimenti delle Entrate su rate, termini e interessi

In quante rate si possono pagare le somme derivanti dai controlli dell’Agenzia, quali sono i termini dei versamenti e come vanno calcolati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima. Con la circolare n. 17/E di oggi, l’Agenzia pubblica una guida sui versamenti post controlli fiscali e fornisce una bussola per permettere ai contribuenti di orientarsi nei casi di pagamenti a rate o in unica soluzione e non cadere in errore. Il documento di prassi firmato oggi dal direttore dell’Agenzia illustra gli effetti e chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell’esito dei controlli.


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venerdì 22 aprile 2016

DEBITI CON IL FISCO. Contribuenti decaduti, riammissione possibile al pagamento rateale. Comunicato del 22/04/2016

Debiti con il fisco Contribuenti decaduti, riammissione possibile al pagamento rateale Pronti i chiarimenti delle Entrate sulla riammissione ai piani di rateazione. La legge di Stabilità, infatti, ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Con la Circolare 13/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio. La platea dei contribuenti interessati alla riammissione – In particolare, chiarisce il documento di prassi, i contribuenti che possono essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Inoltre, prosegue la Circolare, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione. Riammissione consentita per le sole imposte dirette – Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione. La prima riguarda la decadenza, verificatasi “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’Iva. Corsia semplificata per la riammissione, né moduli né istanze, è sufficiente effettuare il pagamento – Il contribuente, continua la Circolare, può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento. Ricalcolo delle rate – Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare. Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo – Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.

Roma, 22 aprile 2016

Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134 - 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (circolare n° 13/E) - pdf
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martedì 19 gennaio 2016

Amministratore di Condominio un po' troppo LEGGERO... ecco cosa è successo

Un amministratore di condominio con estrema leggerezza e senza adottare alcuna precauzione al riguardo, ha inviato a un datore di lavoro un estratto conto dalla quale si riscontravano situazioni di morosità di un conduttore con l'evidente finalità di eserciatre indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento delle quote condominiali. Il Garante della Privacy con il

provvedimento di cui innanzi, ha reputato illeggittimo tale comportamento riguardo il trattamento dei dati personali in possesso dell'amministratore (nota di sollecito inviata ad un indirizzo mail generico fruibile da altri colleghi di lavoro) . Vi è di più. La comunicazione è partita dallo studio dell'amministratore in sua assenza. Circostanza questa che non esonera l'amministratore da responabilità, ma fornisce margini di incertezza sul trattamento dei dati all'interno di uno studio....


ecco cosa dice il Garante
Tribunale di Napoli 20 gennaio 2014, n. 2114

sullo stesso argomento:

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domenica 17 gennaio 2016

Quando scatta la prescrizione delle spese condominiali per il proprietario e per l’inquilino?


La prescrizione delle spese di condominio segue un regime differente a seconda che si tratti del proprietario dell’appartamento o dell’inquilino; infatti il proprietario è tenuto a versare le somme direttamente all’amministratore, mentre il secondo, limitatamente alle sole spese di sua competenza, deve rimborsarle al proprietario dell’appartamento

Per quanto riguarda le spese di condominio dovute dal proprietario dell’appartamento il codice civile con l’articolo 2948 n. 4 prevede la prescrizione di cinque anni dei relativi crediti ed il termine inizia a decorrere dalla data della delibera di assemblea che ha approvato il rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto.

Detta delibera viene a costituire il titolo del credito nei confronti del singolo condomino.

L’amministratore deve agire nei confronti del condomino moroso per il recupero del credito utilizzando lo strumento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che legittima l’esecuzione forzata senza dover necessariamente attendere 40 giorni dalla sua notifica.

La legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di spese deliberate dall’assemblea nell’interesse comune non esige una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea in quanto rientra nelle sue attribuzioni ordinarie.

La giurisprudenza ha più volte ribadito come il verbale dell’assemblea condominiale, contenente l’indicazione delle spese occorrenti per l’uso e la conservazione delle parti comuni, costituisca prova scritta idonea ad ottenere il decreto anche in mancanza del riparto, documento necessario, al contrario, per ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione.

Per quanto riguarda invece le spese di condominio che competono all’inquilino, questi è tenuto a versarle al locatore entro venti giorni potendo richiedere i documenti giustificativi delle spese e del riparto.

Tuttavia, la prescrizione per l’inquilino nel pagamento di tali spese, identificate come oneri accessori, cioè collaterali al canone di locazione, non è di cinque bensì di due anni. Questo in base al più recente indirizzo della giurisprudenza, per come chiarito dalla sentenza numero 7184/2003 e numero 3947/2015 della Cassazione.

Se l’edificio in cui si trova l’abitazione è di proprietà di un singolo locatore il termine decorre dalla data di chiusura della gestione del singolo esercizio annuale come da Cassazione numero 8609/2006, se l’immobile è in condominio decorre dalla data in cui è stato approvato il consuntivo delle spese con delibera dell’assemblea dei condomini, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere come da Cassazione numero 4588/1995.
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LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ



Nella vendita con riserva della proprietà, o anche detta “con patto di riservato dominio”, la proprietà del bene si trasferisce solo al momento del pagamento dell’ultima rata.

Con il patto di riservato dominio viene consentito al futuro acquirente di entrare subito in possesso dell’immobile, venendosi a realizzare così una sorta di affitto con la certezza che il pagamento di tutti i canoni porterà, alla fine del contratto, all’acquisto della titolarità del bene.

Uno dei principali vantaggi di questa formula, oltre a garantire la certezza dell’acquisto, è che eventuali ipoteche o pignoramenti a carico del venditore non potranno essere opposti all’acquirente, in quanto il suo acquisto viene trascritto anteriormente agli atti pregiudizievoli.

La vendita con riserva di proprietà è però svantaggiosa dal punto di vista fiscale in quanto, trattandosi di compravendita a tutti gli effetti, le imposte devono essere pagate immediatamente alla sottoscrizione dell’atto.
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venerdì 1 gennaio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei provvedimenti n. 314 del 19 giugno 2014

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") Visto il reclamo con il quale il sig. KW ha lamentato l'avvenuta comunicazione a terzi, da parte del geom. XY, di informazioni personali a lui riferite in assenza del suo previo consenso; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; PREMESSO 1. Con reclamo del 28 maggio 2013, il sig. KW, dipendente di JJ S.p.A., ha lamentato che il geom. XY, in data 17 gennaio 2013, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio "YY", sito in Sacile (PN), aveva inviato una comunicazione alla sua datrice di lavoro affinché lo sollecitasse –"tramite il capo reparto"– a versare la somma di euro 763,22, da lui dovuta per spese condominiali non onorate. Il reclamante ha sostenuto che tale comunicazione era avvenuta a sua insaputa e che, in ragione del suo invio presso la sede lavorativa e del particolare tipo di indirizzo utilizzato (XX@XX.XX), non collegato ad uno specifico ufficio della società, erano potuti venire a conoscenza della sua esposizione debitoria non solo il suo datore di lavoro, ma anche tutti i suoi colleghi. Pertanto, nel ritenere che il comportamento osservato dal geom. XY fosse in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, il reclamante ha concluso chiedendo la declaratoria di illiceità del trattamento dei suoi dati personali. 2. A seguito di apposite richieste di informazioni formulate dall'Ufficio (prot. nn. 18425 del 17 luglio 2013 e 24310 del 2 ottobre 2013), il geom. XY, con nota del 21 ottobre 2013, ha ammesso la circostanza, affermando che "per un mero disguido di segreteria", dovuto alla sua temporanea assenza dallo Studio ("Studio XY"), la comunicazione era stata inviata "direttamente al datore di lavoro anziché al sig. KW" personalmente (cfr. nota del geom. XY del 21 ottobre 2013, prot. n. 26681). Nel merito, il geom. XY ha precisato che tale comunicazione era stata effettuata su specifica richiesta del sig. QQ, condomino del Condominio "YY" e proprietario dell'appartamento locato al sig. KW, il quale era desideroso di ottenere le somme che, stante l'inadempimento di quest'ultimo, sarebbe stato costretto ad anticipare personalmente al Condominio stesso. Più esattamente, il geom. XY ha riferito che nell'anno 2012, alla luce dei conteggi da lui effettuati in sede di riparto delle spese condominiali tra proprietario e conduttore (cfr. al riguardo art. 9, legge 27 luglio 1978, n. 392 in tema di "Oneri accessori"), erano stati recapitati al sig. KW diversi solleciti di pagamento concernenti somme di cui egli risultava essere debitore nei confronti del Condominio. Poiché detti solleciti erano rimasti inevasi (cfr. nota del geom. XY, pervenuta via email l'8 ottobre 2013, prot. n. 25043), il sig. QQ, stante l'irreperibilità del sig. KW (che, peraltro "in data 10 gennaio 2013 aveva lasciato l'immobile senza comunicare il suo nuovo indirizzo"), aveva comunicato allo "Studio XY" "il nome e recapito e-mail del datore di lavoro" del suo ex inquilino, affinché l'amministrazione condominiale potesse inviargli un'ulteriore "richiesta di pagamento delle spese condominiali non versate"; e proprio per esaudire detta richiesta era stata predisposta la comunicazione oggetto di contestazione, la quale, per mero disguido, era stata inviata direttamente alla società anziché al diretto interessato. 3. Risultando pacifici i fatti tra le parti, la definizione del procedimento è legata alla sola verifica della corretta applicazione nella vicenda dei principi posti dal Codice in materia di trattamento dei dati personali. Occorre anzitutto rilevare che la condotta osservata dal geom. XY, sostanzialmente volta a recuperare un credito che il locatore dell'appartamento condotto dal sig. KW vantava nei suoi confronti, per le concrete modalità di espletamento ha dato luogo ad una comunicazione a terzi di dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice), che sarebbe dovuta avvenire sulla base di adeguati presupposti di legittimità (posti dagli artt. 23 e 24) e nel rispetto dei principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a). Ciò premesso, si rileva preliminarmente che il geom. XY, nella sua qualità di amministratore del Condominio, era legittimato ad inviare all'odierno reclamante i solleciti di pagamento delle spese condominiali (e quindi a trattare i dati personali di costui) sulla base di quanto previsto dal "contratto di locazione ad uso abitativo" sottoscritto in data 1° novembre 2011 dai sigg. QQ e WW, locatori, e lo stesso sig. KW, conduttore, ove era stato espressamente convenuto che le spese condominiali sarebbero state comunicate al conduttore direttamente dall'amministratore del Condominio pro tempore (cfr. clausola 6 del contratto, allegato al reclamo). Pertanto, non vi è dubbio che il geom. XY, nell'intraprendere l'iniziativa sopra descritta −ossia inviare il sollecito di pagamento delle spese condominiali presso il luogo di lavoro del reclamante− abbia agito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice, in esecuzione di una specifica clausola contrattuale sottoscritta dall'interessato e quindi nell'ambito dei poteri a lui convenzionalmente attribuiti dai contraenti. Per quanto concerne, poi, l'osservanza dei fondamentali principi di liceità e correttezza posti dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Codice, si evidenzia che il Garante, proprio in riferimento all'attività di recupero crediti, ha avuto modo di affermare che chiunque effettui un trattamento di dati personali, in ossequio ai principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), debba astenersi dal "comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali ad esempio, […] colleghi di lavoro […]) informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)", avendo cura di evitare "nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi) comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità" (v. Provv. 30 novembre 2005, doc. web n. 1213644). Detto principio, di portata generale, e dunque applicabile anche al caso di specie, non risulta essere stato osservato in concreto dall'amministratore del Condominio "YY", considerato che costui, seppur legittimato dal contratto di locazione a comunicare direttamente al conduttore l'ammontare delle spese condominiali da saldare, nel dare attuazione alla specifica richiesta avanzata dal condomino QQ, proprietario dell'appartamento, avrebbe dovuto adottare adeguate misure e specifici accorgimenti per precludere ai soggetti presenti sul luogo di lavoro del sig. KW di venire a conoscenza del sollecito di pagamento e, quindi, della situazione di morosità in cui egli ancora versava. Al contrario, nel caso specifico non solo non risulta essere stata adottata alcuna precauzione al riguardo, ma la stessa nota di sollecito è stata inviata direttamente alla società ove l'interessato lavora, presso un indirizzo e-mail fruibile da chiunque al suo interno e con l'indicazione dell'ammontare del debito e del relativo titolo. La circostanza che detta comunicazione sia partita dallo "Studio XY" in un momento in cui il geom. XY -che ne è il titolare- era impossibilitato a presenziare non esonera il medesimo dalla responsabilità per la condotta osservata dai propri dipendenti (art. 2049 c.c.), né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del Codice e la connessa sua responsabilità per l'illecita operazione di comunicazione a terzi dei dati personali dell'interessato. Ne consegue che avendo inoltrato il sollecito secondo le modalità sopra descritte, il geom. XY, "titolare del trattamento", ha posto in essere un trattamento di dati personali non conforme a legge, perché in contrasto con gli artt. 2 (in riferimento alla dignità dell'interessato), 11 comma 1, lett. a) (riguardo ai principi di liceità e di correttezza del trattamento) e 23 del Codice (essendosi verificata una comunicazione di dati personali dell'interessato sul luogo di lavoro senza un suo previo consenso - cfr. Provv. 11 aprile 2013, doc. web n. 2497407; Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390910); in ragione di ciò, l'Autorità si riserva, con autonomo procedimento, di formulare un'eventuale contestazione amministrativa ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis e 164-bis, comma 1 del Codice. In ogni caso, il verificarsi dell'episodio induce a ritenere che all'interno dello "Studio XY" possano ancora residuare margini di incertezza in ordine alla concreta attuazione dei principi del Codice nell'espletamento di operazioni di comunicazione dei dati personali degli interessati; pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, si ritiene di prescrivere al geom. XY, titolare del predetto Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione dei dati a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, adeguate istruzioni ai responsabili e agli incaricati del trattamento. TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: 1) dichiara l'illiceità del trattamento posto in essere dal geom. XY riguardo ai dati personali del sig. KW; 2) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive al geom. XY, titolare dell'omonimo Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione di dati personali a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, adeguate istruzioni agli eventuali responsabili e agli incaricati del trattamento; 3) ai sensi dell'art. 157 del Codice, prescrive al geom. XY di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione dello stesso; si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 del Codice è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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