venerdì 22 gennaio 2016

La certificazione unica (CU) 2016 va compilata ed inviata anche per i contribuenti minimi e forfettari, ancorché non soggetti a ritenuta d’acconto?



La scadenza delle certificazioni uniche (CU) riguarda anche per il 2016 i contribuenti titolari di partita IVA sia con regime dei "minimi" che con regime "forfetario".

Anche le provvigioni, che riguardano agenti e rappresentanti, ed i compensi prodotti dagli autonomi, "regime dei minimi ex DL 98/2011" o con il nuovo regime forfetario anno 2016, devono essere certificati entro il termine previsto per la scadenza della certificazione unica 2016.

Qui di seguito tutta la normativa di riferimento in materia di certificazione dei compensi corrisposti a contribuenti titolari di partita IVA agevolata in regime dei minimi o in regime forfetario.

Le istruzioni per la compilazione delle certificazioni uniche per i contribuenti minimi:

Nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della CU, così come indicato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare:
  • l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2015 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario;
  • l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2015 agli autonomi operanti con il regime delle nuove iniziative produttive.

Perché la certificazione unica va compilata ed inviata anche per i contribuenti minimi e forfettari?

Com’è noto i contribuenti minimi e forfettari, comunemente noti come «nuovi contribuenti minimi», non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. Il sistema attuale è entrato in vigore a partire al 1° gennaio 2012. In precedenza, invece, i contribuenti minimi erano assoggettati ad una ritenuta del 20%. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2011 l’aliquota dell’imposta sostitutiva era uguale, cioè sempre pari al 20%. Evidentemente ciò determinava la paradossale situazione di credito perenne di tali soggetti: nell’ipotesi scolastica in cui un contribuente non aveva costi da detrarre l’imposizione fiscale era al massimo pari a zero.
Con il nuovo regime introdotto nel 2012, e che purtroppo è stato abrogato con la Legge di Stabilità 2016, l’imposta sostitutiva è stata abbassata al 5% e la ritenuta d’acconto è stata (razionalmente) abrogata. Di conseguenza, la certificazione per i contribuenti minimi e forfettari non serve a verificare il corretto versamento della ritenuta da parte del committente/cliente e/o la sua corretta indicazione in UNICO da parte dell’impresa/lavoratore autonomo. La ratio di tale previsione normativa è, piuttosto, quella di avere uno strumento che consenta di verificare la corrispondenza tra i ricavi/compensi indicati in UNICO PF dal contribuente minimo (quadro LM rigo 2) e quanto risulta dalla somma delle certificazioni uniche che a lui fanno riferimento. Un’eventuale incongruità tra i valori di questi documenti determina l’avvio delle attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La certificazione unica per le nuove iniziative produttive

Per i contribuenti che operano con il regime delle nuove iniziative produttive occorre fare un’importante distinzione tra coloro che esercitano attività d’impresa e coloro che svolgono attività di lavoro autonomo. Nel primo caso, infatti, non è previsto l’obbligo della Cu poiché tali contribuenti sono soggetti al principio di competenza economica (in pratica imputano ricavi e costi a prescindere dalla relativa manifestazione finanziaria). Per gli autonomi, invece, opera il principio di cassa per cui la certificazione unica dovrà essere compilata ed inviata in perfetta analogia con quanto avviene per i minimi.

Le sanzioni per l’errato o mancato invio della certificazione unica per i contribuenti minimi

E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

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