Visualizzazione post con etichetta CU. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta CU. Mostra tutti i post

mercoledì 15 marzo 2017

Certificazione Unica 2017: da oggi disponibile software di compilazione

Versione software: 1.1.0 del 14/03/2017
Il software Certificazione Unica 2017 consente la compilazione della certificazione Unica 2017 relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Certificazione Unica 2017 utilizza una tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.


Operazioni preliminari

Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 o versioni successive

Requisiti tecnici

Sistemi operativi:
  • Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.7.3 e superiori
È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF

Software

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Modello Certificazione Unica 2017.
Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.
Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Aggiornamenti

Versione 1.1.0 del 14/03/2017

Non è più possibile allegare il quadro CT all'interno della certificazione Unica. La Comunicazione per la Ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 potrà essere effettuata mediante presentazione del relativo modello CSO.

Continua a leggere...

Certificazione Unica 2017: aggiornamento Software di controllo

Versione software: 1.1.0 del 14/03/2017

Verifica firma software

Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Il software consente il controllo del modello Certificazione Unica 2017
  • Utenti abilitati al Servizio Telematico
Dal 1 dicembre 2016 l'applicativo Entratel non è stato più aggiornato e, al suo posto, è necessario installare il "Desktop Telematico", uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

Il Desktop Telematico è disponibile nella sezione Software - Desktop Telematico del sito web
dei servizi telematici.
  • Utenti non abilitati al Servizio Telematico
Il software di controllo per utenti non abilitati al servizio telematico utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.

Operazioni preliminari
Requisiti tecnici
Software
Aggiornamenti
  • Operazioni preliminari
Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 o versioni successive
  • Requisiti tecnici
Sistemi operativi:
  1. Windows 10,Windows 8, Windows 7 e Windows Vista
  2. Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  3. Mac OS X 10.7.3 e superiori
È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF.
  • Software
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Procedura di controllo relativa al modello Certificazione Unica 2017

Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
  • Aggiornamenti
Versione 1.1.0 del 14/03/2017 

Non è più possibile allegare il quadro CT all'interno della certificazione Unica. La Comunicazione per la Ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 potrà essere effettuata mediante presentazione del relativo modello CSO.

Continua a leggere...

giovedì 23 febbraio 2017

DOMANDA e RISPOSTA dell'AGENZIA: PRECOMPILATA 2017

Domanda n. 1
Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?
Risposta
L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.
Domanda n. 2
Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?
Risposta
Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Domanda n. 3
È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?
Risposta
Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.
Domanda n. 4
Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?
Risposta
Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.
Esempio
Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:
  • una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2)che sostengono entrambi le spese
  • una ad uso ufficio
sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).
L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali):
N.recordProgressivo interventoTipologia interventoImporto complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonificoImporto complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonificoDati catastali dell'unità immobiliareSituazioni particolariImporto spesa unità immobiliareCodice fiscale del soggeto al quale è stata attribuita la spesaImporto della spesa attribuita al soggetto
111800200Dati Unità 10 CF1200
211800200Dati Unità 10 CF2300
311800200Dati Unità 21500  
L’importo complessivo dell'intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000
Domanda n. 5
Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?
Risposta
Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:
  • qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio
  • qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.



sullo stesso argomento:
Continua a leggere...

martedì 21 febbraio 2017

SLITTA LA PRECOMPILATA: arrivata la proroga

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione precompilata 2017
C’è tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio
Tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dell’Agenzia delle Entrate 

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.
La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La nuova tempistica per l’invio dei dati - A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).
Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

Le Faq online con tutte le informazioni - L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate. 
Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

Roma, 21 febbraio 2017


sullo stesso argomento:
Continua a leggere...

STOP COMUNICAZIONE PRECOMPIALTA: possibili modifiche e proroga

Come tutti sappiamo gli amministratori di condominio sono super indaffarati con la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati dei condòmini cui spetta la detrazione per i lavori di recupero edilizio o risparmio energetico sulle parti comuni del fabbricato.

L’Agenzia delle Entrate potrebbe snellire le pratiche.

Questo quanto emerso dall’incontro avvenuto tra il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa ed il Ministro Luigi Casero.

Consigliamo a tutti gli addetti ai lavori di sospendere momentaneamente gli invii telematici in quanto entro il 28 febbraio dovrebbe arrivare l’annunciata revisione. (speriamo)

I problemi più evidenti, dopo che il Sole 24 Ore e le Entrate hanno chiarito a Telefisco 2017 i forti dubbi su come indicare i possibili morosi nella trasmissione, sono emersi da un’interpretazione piuttosto estensiva dell’Agenzia stessa sull’articolo 2 del Dm del 1° dicembre 2016, che cita: «(...) gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, (...). Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini».

Il medesimo articolo 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2017 cita: «(...) gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare».

Altre grosse problematiche nascono dal fatto che vengono richiesti molti dati in brevissimo tempo; tali dati non sono neppure presenti nell’anagrafe condominiale (che tutti dovrebbero avere già ben custodita presso il proprio studio).

Tutto ciò sta rendendo il lavoro quasi impossibile e la miriade di dati richiesti porterà sicuramente e facilmente a ricevere sanzioni (€. 100,00).

A seguito della promessa del Vice Ministro Casero, di intervenire tempestivamente presso l’Agenzia delle Entrate, si dovrebbero eliminare le richieste di molti dati che hanno generato tutto questo trambusto.

Aspettiamo fiduciosi l’intervento visto che mancano ormai solo 8 giorni e ci aspettiamo altresì che le possibili sanzioni vengano sospese almeno fino al 2018!

sullo stesso argomento:
Continua a leggere...

martedì 7 febbraio 2017

martedì 31 gennaio 2017

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori


COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
Confermate le modalità per l’invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 27 gennaio 2017


STESSO ARGOMENTO:

Continua a leggere...

venerdì 13 gennaio 2017

PAZZESCO!!! - RIASSUMIAMO TUTTI GLI OBBLIGHI 2017

Sono numerosi gli adempimenti a cui sono sottoposti gli amministratori di condominio per il 2017.
Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie detraibili entro il 28 febbraio 2017.
La seconda novità riguarda le nuove regole sulle ritenute introdotte dalla Legge di stabilità 2017.
  • Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017

Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del MEF e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.296.
Le nuove comunicazioni  riguardano i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare il secondo articolo del decreto MEF del 01.12.2016 riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali prevedendo che ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate gli amministratori di condominio trasmettano in via  telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
  • Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.
La ritenuta andrà quindi sempre operata nei casi previsti dalla legge; tuttavia, ai soli fini del versamento all’Erario, occorrerà verificare il raggiungimento della soglia minima dei 500 euro.
Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
  • il 30 giugno; e
  • il 20 dicembre di ogni anno. 
Infine, è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
  • mediante conti correnti bancari o postali, oppure
  • attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

STESSO ARGOMENTO:
Continua a leggere...

mercoledì 23 marzo 2016

Aliquote inps per la gestione separata

L’art.1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l’aliquota contributiva al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Nella circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l’INPS per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2016 sono calcolati applicando le aliquote cosi come di seguito specificato:
  • Per i liberi professionisti: 
- 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Per i Collaboratori e figure assimilate: 
- 31,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Sono fissati inoltre per l’anno 2016 il massimale ed i minimale nelle seguenti misure: 
- il massimale di reddito e pari a euro 100.324,00; 
- il minimale di reddito e pari a euro 15.548,00.
  • OPERATIVAMENTE 
Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens e stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: 
- Tipo rapporto: 18 
- Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)”
  • (GIURISPRUDENZA –LAVORO) 
Il datore puo costringere il dipendente a prendere le ferie prima della pensione?
Se il dipendente che sta andando in pensione non ha goduto, nel corso del rapporto di lavoro, delle ferie maturate negli anni passati, il datore non può limitarsi ad avvisarlo del periodo residuo qualche mese prima del collocamento a riposo: 
diversamente deve pagargli la dovuta indennità. E quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (n. 1756 del 29 gennaio 2016), ricorda che, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie ne può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma e tenuto al risarcimento del danno.Nel caso specifico, cinque mesi prima del collocamento a riposo di un dipendente la società gli comunicava la possibilità di recuperare le ferie: ma questo non esclude, come rilevato dalla Corte, l’accertata inadempienza dell’azienda. Giusto risarcire il lavoratore di quello che gli e stato ingiustamente negato nel corso del tempo.
  • Scadenza della CERTIFICAZIONE UNICA 
La scadenza anche per quest’anno e fissata entro il 28 febbraio ovvero tale certificato dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori, dipendenti, percipienti autonomi, imprese comprese.
La CU – certificazione Unica - dichiarazione relativa ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo dovrà essere trasmessa telematicamente all’agenzia delle entrate entro e non oltre il 7 marzo. Per ogni Certificazione non trasmessa, tardiva o sbagliata verrà applicata una sanzione di 100 euro.
  • PROBLEMATICHE IN CASO DI APPALTO 
In caso di cambio di appalto l’impresa uscente, anche se il personale viene totalmente assorbito dall’impresa subentrante, dovrà comunque versare il contributo previdenziale previsto in caso di licenziamento.
In effetti e u n controsenso, posto che questo contributo serve a garantire ai dipendenti l’indennità di disoccupazione che non sara corrisposta proprio perchè essi verranno assunti dall’impresa subentrante.
  • ANNOTAZIONE IN MERITO ALLA FIRMA PER RICEVUTA DEI DOCUMENTI 
Capita spesso che, quando ricevono richieste scritte da parte dei dipendenti, firmano "per accettazione" ; intendendo "per accettazione del documento" ma il dipendente intende "per accettazione della richiesta". Da qui si crea un contenzioso. 
Per evitare confusioni, si precisa di apporre la firma soltanto "per ricevuta". In caso di insistenza da parte del lavoratore, ci si riserverà di verificare la situazione coi propri professionisti Un caso tipico che si può verificare e quello del lavoratore che rassegna le dimissioni "per giusta causa"; la firma "per accettazione" comporta riconoscimento dell’esistenza di una giusta causa e quindi sarebbe dovuto al dipendente il mancato preavviso e all’Inps il contributo per la disoccupazione. 
La firma "per ricevuta" consente invece di trattenere il mancato preavviso, salvo che un giudice riconosca la giusta causa. Come si vede, la differenza e forte.
  • NUOVO PROBLEMA SULLE DIMISSIONI "TELEMATICHE"
A partire dal 12/3/2016 per rassegnare le dimissioni il lavoratore dovrà comunicare telematicamente la sua intenzione - esclusivamente mediante apposito modulo da scaricare sul sito del ministero - al datore di lavoro su PEC ( posta elettronica certificata ) e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Il lavoratore, avrà 7 giorni di tempo per cambiare idea e comunicare – con lo stesso sistema – la sua decisione di soprassedere alla decisione iniziale. Ovvero il diritto di ripensamento non vale più 7 giorni dal momento della comunicazione al datore di lavoro, ma 7 giorni dalla trasmissione telematica secondo le nuove regole; quindi se il lavoratore – come spesso accade – non avrà voglia di seguire la trafila burocratica e si limiterà a sparire dalla circolazione e non si farà più vivo non potremo considerarlo dimissionario ma per essere certi che la cessazione sia ufficiale dovremo aprire la procedura per licenziarlo per assenza ingiustificata, pagare il contributo di disoccupazione (allo stato attuale si attende un comunicato chiarificatore da parte del ministero del lavoro). 
In pratica Il datore di lavoro si DOVRA’ accollare l’onere di verificare che la procedura venga eseguita, e se il dimissionario non ha dimestichezza con le procedure telematiche e non ha il PIN per accedere al portale www.lavoro.gov.it si dovrà pregare il lavoratore di recarsi a un Patronato per farsi assistere, sperando che lo faccia. SI PRECISA CHE IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ ASSISTERE DIRETTAMENTE IL LAVORATORE
  • IN MATERIA DI DISTACCO del LAVORATORE 
La legge sancisce che l’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, e va accertato caso per caso. 
Nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi della legge 33/2009 l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare in rete. Analogo discorso, secondo il ministero, vale per le società appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
  • FASCE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA 
Il personale malato e tenuto a rimanere disponibile ad eventuali controlli dell’Inps – spontanei o richiesti dal datore di lavoro – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni. Le nuove disposizioni escludono da questo obbligo esclusivamente i malati la cui assenza e riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita o a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.


di Vincenzo Di Domenico 
Segretario SACI
Amministrare Immobili
Continua a leggere...

giovedì 3 marzo 2016

Certificazione Unica: può esserci difformità sui giorni di lavoro indicati nei campi 6 e 7?

Modalità di compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro e ai giorni

Domanda: è possibile che la somma di quanto indicato nel campo 6 "numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - lavoro dipendente" e nel campo 7 "numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - pensione" sia difforme dai giorni che si desumano dal periodo del rapporto di lavoro "data di inizio e data di cessazione del rapporto di lavoro"?

Risposta: premesso che il campo "data di cessazione" è alternativo al campo "in forza al 31/12", la somma dei giorni riportata nei campi 6 e 7 deve essere sempre uguale ai giorni che derivano da quanto indicato nei punti 8 "data di inizio", 9 "data di cessazione" o 10 "in forza al 31/12". L'eventuale difformità è ammessa nelle sole ipotesi di compilazione del campo 11 "Periodi particolari" e della sezione "Dati relativi ai conguagli".


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


Continua a leggere...

mercoledì 2 marzo 2016

CERTIFICAZIONE UNICA: Cosa fare quando ne vengono scartate alcune dall'invio di un unico flusso con molte CU?


Modalità di trasmissione delle certificazioni in caso di scarto

Domanda: ho inviato 40 certificazioni ma nella ricevuta di presentazione ne risultano scartate 2. Devo inviare nuovamente tutte le 40 certificazioni?

Risposta: devono essere inviate con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun protocollo telematico di presentazione.



Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


Continua a leggere...

CERTIFICAZIONE UNICA: Cosa devo fare se ho inviato più volte stesso flusso?

Invio multiplo delle medesime certificazioni

Domanda: come devo comportarmi se per errore ho inviato più volte le stesse certificazioni?

Risposta: in tal caso l'utente dovrà eliminare le certificazioni duplicate inviando una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata), riportato nella ricevuta rilasciata dai servizi telematici.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


Continua a leggere...

CERTIFICAZIONE UNICA: Per l'invio della CU si indica il CF se percipiente risiede all'estero? se il CF non è presente in Anagrafe Tribuaria la CU viene scartata?

Compilazione delle certificazioni in caso di Codice Fiscale errato o mancante

Domanda: nell'invio delle certificazioni devo indicare il codice fiscale anche se il percipiente è residente all'estero? Inoltre, se il codice fiscale risulta formalmente corretto ma non esistente in Anagrafe tributaria, la relativa certificazione viene scartata?

Risposta: con la legge di stabilità 2016 è stato modificato il comma 6-quinquies dell'articolo 4 del DPR 322 del 1998. In particolare nell'ultimo periodo è stato previsto che "Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1". Pertanto, rivestendo la certificazione unica carattere dichiarativo, è prevista l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale anche per i soggetti residenti all'estero.
Si conferma per la corretta effettuazione dell'adempimento che il codice fiscale deve essere non soltanto formalmente corretto ma valido ed esistente in Anagrafe tributaria.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


Continua a leggere...

CERTIFICAZIONE UNICA: ho dimenticato il quadro CT, viene scartata l'intera fornitura?

Soggetti obbligati alla presentazione del quadro CT

Domanda: devo presentare, con un'unica fornitura, 5 certificazioni di lavoro dipendente e 5 certificazioni di lavoro autonomo, ma ho dimenticato il quadro CT, pur essendo obbligato. Verrà scartata l’intera fornitura?

Risposta: i sostituti d'imposta che in precedenza hanno validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015, non dovranno presentare il quadro CT. L'eventuale presenza del predetto quadro comporterà lo scarto dell'intera comunicazione e pertanto di tutte le CU in essa contenute.
I sostituti d'imposta che in precedenza non hanno validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la certificazione 2015, devono presentare il quadro CT nel caso in cui si intendano inviare certificazioni di lavoro dipendente per le quali risulta presente il quadro DB. Nella ipotesi prospettata l'assenza del quadro CT comporta lo scarto di tutte le certificazioni di lavoro dipendente (nelle quali risulta compilato il quadro DB) mentre risulteranno validamente presentate le certificazioni di lavoro autonomo.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


Continua a leggere...

CERTIFICAZIONE UNICA: Posso importare i dati dalla CU del 2015?

Importazione dati dalla Certificazione Unica 2015

Domanda: è possibile importare i dati contenuti nella Certificazione Unica 2015 per la predisposizione della nuova Certificazione Unica 2016?

Risposta: da quest'anno, per agevolare i piccoli e medi sostituti d'imposta, il prodotto di compilazione della Certificazione Unica 2016 consente l'importazione dei dati anagrafici dei singoli percipienti contenuti nella Certificazione unica 2015.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate

Continua a leggere...

CERTIFICAZIONE UNICA: è sempre obbligatorio presentare il quadro CT?

Soggetti non obbligati alla presentazione del quadro CT

Domanda: nel caso di invio di certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente o assimilato, sono sempre obbligato alla presentazione del quadro CT?

Risposta: l'invio del quadro CT è un adempimento finalizzato all'indicazione dell'indirizzo dell'utenza telematica del sostituto d'imposta (ovvero dell'intermediario da lui delegato) per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, nella ipotesi in cui, il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero non abbia presentato il quadro CT con la CU 2015, l'assenza del quadro CT comporta lo scarto delle singole certificazioni di lavoro dipendente per le quali risulta presente il quadro DB (Dati fiscali). Non saranno scartate invece le certificazioni di lavoro dipendente nelle quali risultano compilati esclusivamente i quadri DC (Enti previdenziali), DF (TFR) o DN (Annotazioni).


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate

Continua a leggere...

Certificazione Unica: come devono essere compilati i campi relativi al rapporto di lavoro?

Compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro

Domanda: se sono stati erogati da uno stesso sostituto, sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione ad uno stesso soggetto, come devono essere compilati i campi relativi al rapporto di lavoro?

Risposta: da quest'anno i dati relativi al rapporto di lavoro devono essere compilati anche nel caso di certificazioni che attestano redditi di pensione. Nel caso prospettato il sostituto dovrà riportare nella casella "data di inizio" la data di inizio del rapporto di lavoro, non dovrà compilare la casella "data di cessazione" in quanto il percipiente ha iniziato a percepire la pensione. Quindi se il rapporto di pensione è in essere al 31/12 il sostituto dovrà barrare la casella "in forza al 31/12".


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate




Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...