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mercoledì 23 marzo 2016

Aliquote inps per la gestione separata

L’art.1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l’aliquota contributiva al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Nella circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l’INPS per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2016 sono calcolati applicando le aliquote cosi come di seguito specificato:
  • Per i liberi professionisti: 
- 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Per i Collaboratori e figure assimilate: 
- 31,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Sono fissati inoltre per l’anno 2016 il massimale ed i minimale nelle seguenti misure: 
- il massimale di reddito e pari a euro 100.324,00; 
- il minimale di reddito e pari a euro 15.548,00.
  • OPERATIVAMENTE 
Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens e stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: 
- Tipo rapporto: 18 
- Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)”
  • (GIURISPRUDENZA –LAVORO) 
Il datore puo costringere il dipendente a prendere le ferie prima della pensione?
Se il dipendente che sta andando in pensione non ha goduto, nel corso del rapporto di lavoro, delle ferie maturate negli anni passati, il datore non può limitarsi ad avvisarlo del periodo residuo qualche mese prima del collocamento a riposo: 
diversamente deve pagargli la dovuta indennità. E quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (n. 1756 del 29 gennaio 2016), ricorda che, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie ne può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma e tenuto al risarcimento del danno.Nel caso specifico, cinque mesi prima del collocamento a riposo di un dipendente la società gli comunicava la possibilità di recuperare le ferie: ma questo non esclude, come rilevato dalla Corte, l’accertata inadempienza dell’azienda. Giusto risarcire il lavoratore di quello che gli e stato ingiustamente negato nel corso del tempo.
  • Scadenza della CERTIFICAZIONE UNICA 
La scadenza anche per quest’anno e fissata entro il 28 febbraio ovvero tale certificato dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori, dipendenti, percipienti autonomi, imprese comprese.
La CU – certificazione Unica - dichiarazione relativa ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo dovrà essere trasmessa telematicamente all’agenzia delle entrate entro e non oltre il 7 marzo. Per ogni Certificazione non trasmessa, tardiva o sbagliata verrà applicata una sanzione di 100 euro.
  • PROBLEMATICHE IN CASO DI APPALTO 
In caso di cambio di appalto l’impresa uscente, anche se il personale viene totalmente assorbito dall’impresa subentrante, dovrà comunque versare il contributo previdenziale previsto in caso di licenziamento.
In effetti e u n controsenso, posto che questo contributo serve a garantire ai dipendenti l’indennità di disoccupazione che non sara corrisposta proprio perchè essi verranno assunti dall’impresa subentrante.
  • ANNOTAZIONE IN MERITO ALLA FIRMA PER RICEVUTA DEI DOCUMENTI 
Capita spesso che, quando ricevono richieste scritte da parte dei dipendenti, firmano "per accettazione" ; intendendo "per accettazione del documento" ma il dipendente intende "per accettazione della richiesta". Da qui si crea un contenzioso. 
Per evitare confusioni, si precisa di apporre la firma soltanto "per ricevuta". In caso di insistenza da parte del lavoratore, ci si riserverà di verificare la situazione coi propri professionisti Un caso tipico che si può verificare e quello del lavoratore che rassegna le dimissioni "per giusta causa"; la firma "per accettazione" comporta riconoscimento dell’esistenza di una giusta causa e quindi sarebbe dovuto al dipendente il mancato preavviso e all’Inps il contributo per la disoccupazione. 
La firma "per ricevuta" consente invece di trattenere il mancato preavviso, salvo che un giudice riconosca la giusta causa. Come si vede, la differenza e forte.
  • NUOVO PROBLEMA SULLE DIMISSIONI "TELEMATICHE"
A partire dal 12/3/2016 per rassegnare le dimissioni il lavoratore dovrà comunicare telematicamente la sua intenzione - esclusivamente mediante apposito modulo da scaricare sul sito del ministero - al datore di lavoro su PEC ( posta elettronica certificata ) e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Il lavoratore, avrà 7 giorni di tempo per cambiare idea e comunicare – con lo stesso sistema – la sua decisione di soprassedere alla decisione iniziale. Ovvero il diritto di ripensamento non vale più 7 giorni dal momento della comunicazione al datore di lavoro, ma 7 giorni dalla trasmissione telematica secondo le nuove regole; quindi se il lavoratore – come spesso accade – non avrà voglia di seguire la trafila burocratica e si limiterà a sparire dalla circolazione e non si farà più vivo non potremo considerarlo dimissionario ma per essere certi che la cessazione sia ufficiale dovremo aprire la procedura per licenziarlo per assenza ingiustificata, pagare il contributo di disoccupazione (allo stato attuale si attende un comunicato chiarificatore da parte del ministero del lavoro). 
In pratica Il datore di lavoro si DOVRA’ accollare l’onere di verificare che la procedura venga eseguita, e se il dimissionario non ha dimestichezza con le procedure telematiche e non ha il PIN per accedere al portale www.lavoro.gov.it si dovrà pregare il lavoratore di recarsi a un Patronato per farsi assistere, sperando che lo faccia. SI PRECISA CHE IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ ASSISTERE DIRETTAMENTE IL LAVORATORE
  • IN MATERIA DI DISTACCO del LAVORATORE 
La legge sancisce che l’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, e va accertato caso per caso. 
Nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi della legge 33/2009 l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare in rete. Analogo discorso, secondo il ministero, vale per le società appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
  • FASCE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA 
Il personale malato e tenuto a rimanere disponibile ad eventuali controlli dell’Inps – spontanei o richiesti dal datore di lavoro – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni. Le nuove disposizioni escludono da questo obbligo esclusivamente i malati la cui assenza e riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita o a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.


di Vincenzo Di Domenico 
Segretario SACI
Amministrare Immobili
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venerdì 11 marzo 2016

L’Agenzia delle Entrate con un Comunicato Stampa presenta i risultati 2015 e le strategie 2016 - secondo anno di record consecutivo per il recupero dell’evasione

COMUNICATO STAMPA

L’Agenzia delle Entrate presenta i risultati 2015 e le strategie 2016.
Secondo anno di record consecutivo per il recupero dell’evasione: in cassa 14,9 mld 250 milioni di euro dalle lettere di compliance: 1 su 2 corregge la propria posizione

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giovedì 3 marzo 2016

Certificazione Unica: può esserci difformità sui giorni di lavoro indicati nei campi 6 e 7?

Modalità di compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro e ai giorni

Domanda: è possibile che la somma di quanto indicato nel campo 6 "numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - lavoro dipendente" e nel campo 7 "numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - pensione" sia difforme dai giorni che si desumano dal periodo del rapporto di lavoro "data di inizio e data di cessazione del rapporto di lavoro"?

Risposta: premesso che il campo "data di cessazione" è alternativo al campo "in forza al 31/12", la somma dei giorni riportata nei campi 6 e 7 deve essere sempre uguale ai giorni che derivano da quanto indicato nei punti 8 "data di inizio", 9 "data di cessazione" o 10 "in forza al 31/12". L'eventuale difformità è ammessa nelle sole ipotesi di compilazione del campo 11 "Periodi particolari" e della sezione "Dati relativi ai conguagli".


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


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mercoledì 2 marzo 2016

CERTIFICAZIONE UNICA: Cosa fare quando ne vengono scartate alcune dall'invio di un unico flusso con molte CU?


Modalità di trasmissione delle certificazioni in caso di scarto

Domanda: ho inviato 40 certificazioni ma nella ricevuta di presentazione ne risultano scartate 2. Devo inviare nuovamente tutte le 40 certificazioni?

Risposta: devono essere inviate con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun protocollo telematico di presentazione.



Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


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CERTIFICAZIONE UNICA: Cosa devo fare se ho inviato più volte stesso flusso?

Invio multiplo delle medesime certificazioni

Domanda: come devo comportarmi se per errore ho inviato più volte le stesse certificazioni?

Risposta: in tal caso l'utente dovrà eliminare le certificazioni duplicate inviando una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata), riportato nella ricevuta rilasciata dai servizi telematici.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


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CERTIFICAZIONE UNICA: Per l'invio della CU si indica il CF se percipiente risiede all'estero? se il CF non è presente in Anagrafe Tribuaria la CU viene scartata?

Compilazione delle certificazioni in caso di Codice Fiscale errato o mancante

Domanda: nell'invio delle certificazioni devo indicare il codice fiscale anche se il percipiente è residente all'estero? Inoltre, se il codice fiscale risulta formalmente corretto ma non esistente in Anagrafe tributaria, la relativa certificazione viene scartata?

Risposta: con la legge di stabilità 2016 è stato modificato il comma 6-quinquies dell'articolo 4 del DPR 322 del 1998. In particolare nell'ultimo periodo è stato previsto che "Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1". Pertanto, rivestendo la certificazione unica carattere dichiarativo, è prevista l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale anche per i soggetti residenti all'estero.
Si conferma per la corretta effettuazione dell'adempimento che il codice fiscale deve essere non soltanto formalmente corretto ma valido ed esistente in Anagrafe tributaria.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


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CERTIFICAZIONE UNICA: ho dimenticato il quadro CT, viene scartata l'intera fornitura?

Soggetti obbligati alla presentazione del quadro CT

Domanda: devo presentare, con un'unica fornitura, 5 certificazioni di lavoro dipendente e 5 certificazioni di lavoro autonomo, ma ho dimenticato il quadro CT, pur essendo obbligato. Verrà scartata l’intera fornitura?

Risposta: i sostituti d'imposta che in precedenza hanno validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015, non dovranno presentare il quadro CT. L'eventuale presenza del predetto quadro comporterà lo scarto dell'intera comunicazione e pertanto di tutte le CU in essa contenute.
I sostituti d'imposta che in precedenza non hanno validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la certificazione 2015, devono presentare il quadro CT nel caso in cui si intendano inviare certificazioni di lavoro dipendente per le quali risulta presente il quadro DB. Nella ipotesi prospettata l'assenza del quadro CT comporta lo scarto di tutte le certificazioni di lavoro dipendente (nelle quali risulta compilato il quadro DB) mentre risulteranno validamente presentate le certificazioni di lavoro autonomo.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate


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CERTIFICAZIONE UNICA: Posso importare i dati dalla CU del 2015?

Importazione dati dalla Certificazione Unica 2015

Domanda: è possibile importare i dati contenuti nella Certificazione Unica 2015 per la predisposizione della nuova Certificazione Unica 2016?

Risposta: da quest'anno, per agevolare i piccoli e medi sostituti d'imposta, il prodotto di compilazione della Certificazione Unica 2016 consente l'importazione dei dati anagrafici dei singoli percipienti contenuti nella Certificazione unica 2015.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate

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CERTIFICAZIONE UNICA: è sempre obbligatorio presentare il quadro CT?

Soggetti non obbligati alla presentazione del quadro CT

Domanda: nel caso di invio di certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente o assimilato, sono sempre obbligato alla presentazione del quadro CT?

Risposta: l'invio del quadro CT è un adempimento finalizzato all'indicazione dell'indirizzo dell'utenza telematica del sostituto d'imposta (ovvero dell'intermediario da lui delegato) per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, nella ipotesi in cui, il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero non abbia presentato il quadro CT con la CU 2015, l'assenza del quadro CT comporta lo scarto delle singole certificazioni di lavoro dipendente per le quali risulta presente il quadro DB (Dati fiscali). Non saranno scartate invece le certificazioni di lavoro dipendente nelle quali risultano compilati esclusivamente i quadri DC (Enti previdenziali), DF (TFR) o DN (Annotazioni).


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate

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Certificazione Unica: come devono essere compilati i campi relativi al rapporto di lavoro?

Compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro

Domanda: se sono stati erogati da uno stesso sostituto, sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione ad uno stesso soggetto, come devono essere compilati i campi relativi al rapporto di lavoro?

Risposta: da quest'anno i dati relativi al rapporto di lavoro devono essere compilati anche nel caso di certificazioni che attestano redditi di pensione. Nel caso prospettato il sostituto dovrà riportare nella casella "data di inizio" la data di inizio del rapporto di lavoro, non dovrà compilare la casella "data di cessazione" in quanto il percipiente ha iniziato a percepire la pensione. Quindi se il rapporto di pensione è in essere al 31/12 il sostituto dovrà barrare la casella "in forza al 31/12".


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate




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CERTIFICAZIONE UNICA: Software di compilazione Certificazione Unica 2016

Il software Certificazione Unica 2016 consente la compilazione della certificazione Unica 2016 relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Certificazione Unica 2016 utilizza una tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.


Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate

Versione software: 1.1.0 del 18/02/2016 - CLICCA QUI

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CERTIFICAZIONE UNICA: Software di controllo Certificazione Unica 2016


Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.



Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate

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giovedì 11 febbraio 2016

Slitta al 30-07-2016 l'invio delle CU


Proroga del termine al 30-07-16 senza sanzioni per l'invio delle CU da parte dei sostituti d'imposta con riferimento ai compensi degli autonomi ovvero per i redditi erogati a soggetti che non presentano il 730.
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venerdì 22 gennaio 2016

La certificazione unica (CU) 2016 va compilata ed inviata anche per i contribuenti minimi e forfettari, ancorché non soggetti a ritenuta d’acconto?



La scadenza delle certificazioni uniche (CU) riguarda anche per il 2016 i contribuenti titolari di partita IVA sia con regime dei "minimi" che con regime "forfetario".

Anche le provvigioni, che riguardano agenti e rappresentanti, ed i compensi prodotti dagli autonomi, "regime dei minimi ex DL 98/2011" o con il nuovo regime forfetario anno 2016, devono essere certificati entro il termine previsto per la scadenza della certificazione unica 2016.

Qui di seguito tutta la normativa di riferimento in materia di certificazione dei compensi corrisposti a contribuenti titolari di partita IVA agevolata in regime dei minimi o in regime forfetario.

Le istruzioni per la compilazione delle certificazioni uniche per i contribuenti minimi:

Nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della CU, così come indicato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare:
  • l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2015 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario;
  • l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2015 agli autonomi operanti con il regime delle nuove iniziative produttive.

Perché la certificazione unica va compilata ed inviata anche per i contribuenti minimi e forfettari?

Com’è noto i contribuenti minimi e forfettari, comunemente noti come «nuovi contribuenti minimi», non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. Il sistema attuale è entrato in vigore a partire al 1° gennaio 2012. In precedenza, invece, i contribuenti minimi erano assoggettati ad una ritenuta del 20%. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2011 l’aliquota dell’imposta sostitutiva era uguale, cioè sempre pari al 20%. Evidentemente ciò determinava la paradossale situazione di credito perenne di tali soggetti: nell’ipotesi scolastica in cui un contribuente non aveva costi da detrarre l’imposizione fiscale era al massimo pari a zero.
Con il nuovo regime introdotto nel 2012, e che purtroppo è stato abrogato con la Legge di Stabilità 2016, l’imposta sostitutiva è stata abbassata al 5% e la ritenuta d’acconto è stata (razionalmente) abrogata. Di conseguenza, la certificazione per i contribuenti minimi e forfettari non serve a verificare il corretto versamento della ritenuta da parte del committente/cliente e/o la sua corretta indicazione in UNICO da parte dell’impresa/lavoratore autonomo. La ratio di tale previsione normativa è, piuttosto, quella di avere uno strumento che consenta di verificare la corrispondenza tra i ricavi/compensi indicati in UNICO PF dal contribuente minimo (quadro LM rigo 2) e quanto risulta dalla somma delle certificazioni uniche che a lui fanno riferimento. Un’eventuale incongruità tra i valori di questi documenti determina l’avvio delle attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La certificazione unica per le nuove iniziative produttive

Per i contribuenti che operano con il regime delle nuove iniziative produttive occorre fare un’importante distinzione tra coloro che esercitano attività d’impresa e coloro che svolgono attività di lavoro autonomo. Nel primo caso, infatti, non è previsto l’obbligo della Cu poiché tali contribuenti sono soggetti al principio di competenza economica (in pratica imputano ricavi e costi a prescindere dalla relativa manifestazione finanziaria). Per gli autonomi, invece, opera il principio di cassa per cui la certificazione unica dovrà essere compilata ed inviata in perfetta analogia con quanto avviene per i minimi.

Le sanzioni per l’errato o mancato invio della certificazione unica per i contribuenti minimi

E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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venerdì 11 dicembre 2015

Certificazione Unica (CU 2016) tutte le novità

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