Il seguente modello è tra i più diffusi nei siti online come facsimile del contratto con cui l'assemblea di condominio conferisce il mandato di amministratore. Da allegare al modello il verbale dell'assemblea con cui si conferisce il mandato.
SOTTOSCRIZIONE
DI MANDATO AD AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
Il
condominio ………………………………… sito nel comune di
…....................................in via …………………………..
codice fiscale ……………………….., nella persona del sig.
……………………………………., delegato alla
sottoscrizione del presente contratto, giusta delibera, da intendersi
quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, adottata
almeno a maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la
metà dei millesimi degli appartenenti al condominio, in base all'ex
art. 1136, II comma, C.C. dell’assemblea dei condomini del giorno
_ _ / _ _ / _ _ _ _ regolarmente convocata e riunita per la
nomina del nuovo amministratore, previa presa visione dell’offerta
economica, di quest'ultimo.
CONFERISCE
MANDATO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
al
Sig.…………………… ……………………
con
studio nel comune di …………………........…
in
Via ………............................…..……n. …..
C.F./P.Iva
…………………………………………..
Tel.
………………………………………………
e-mail
………………………………………………
per
l’esercizio relativo all’anno ……………………...
1.
Durata dell’incarico.
L’amministratore
dura in carica un anno dalla sottoscrizione del presente contratto.
Alla
scadenza naturale del mandato, è facoltà dell’Assemblea la
conferma dell’Amministratore.
In
caso di revoca si conviene che l’amministratore continui ad
esercitare i propri poteri finché non si provveda alla sostituzione
con un altro incaricato.
Alla
cessazione dell’incarico l’amministratore deve restituire tutta
la documentazione contabile del condominio consegnando
tempestivamente al nuovo nominato in modo diligente, trasparente e
puntuale tutti i documenti relativi al condominio.
2.
Revoca dell’incarico.
L’Amministratore
può essere revocato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1129 c.c..
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso
di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
3.
Diligenza dell’Amministratore.
L’amministratore
è tenuto a svolgere il proprio compito con la diligenza del buon
padre di famiglia, nelle forme e nei modi di cui all’art, 1176 2°
comma c.c., adempiendo agli obblighi previsti dalla legge, dal
regolamento condominiale (ove approvato) e dal presente contratto.
4.
Potere di rappresentanza dell’Amministratore.
Con
l’accettazione del presente contratto, l’amministratore assume la
rappresentanza del condominio per l’intera durata dell’incarico e
pertanto risponde degli atti compiuti relativamente al condominio
anche ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.
5.
Obblighi dell’Amministratore inerenti l’ordinaria
amministrazione.
L’amministratore
deve svolgere tutte le attività necessarie all’amministrazione ed
alla gestione del condominio. Salvo delibera condominiale difforme in
ordine alle proprie attribuzioni (art. 1130 c.c.), o quanto previsto
nel regolamento condominiale (ove approvato), in particolare deve
provvedere:
1.
alla convocazione tempestiva delle assemblee, da inviarsi almeno 10
gg. prima della data della riunione, con raccomandata A.R. o mezzo
equipollente, con indicazione degli argomenti all’ordine del
giorno;
2.
alla redazione del preventivo delle spese ordinarie per la successiva
gestione, alla ripartizione delle spese preventive pro quota, alla
ripartizione del numero delle rate con le relative scadenze ed alla
conseguente convocazione dell’assemblea ordinaria annuale per la
loro approvazione;
3.
a predisporre, alla chiusura dell’esercizio finanziario, con le
modalità dello stato patrimoniale e del conto economico, il riparto
consuntivo delle spese di gestione e la tabella di ripartizione con
il calcolo dell’eventuale conguaglio tra le spese sostenute e gli
acconti versati ed alla conseguente convocazione dell’assemblea
ordinaria annuale per la loro approvazione;
4.
a presenziare alle assemblee e, se richiesto, redigere i relativi
processi verbali;
5.
ad eseguire le deliberazioni assembleari, per le quali salvo che non
vi siano ragioni di necessità e d’urgenza, attenderà che siano
decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai condomini, in modo tale
da assicurarne l’esecutività definitiva;
6.
a curare l’osservanza del regolamento condominiale (ove approvato);
7.
ad inviare a tutti i condomini, assenti e presenti, tempestivamente e
comunque entro dieci giorni dalle assemblee, copia dei verbali delle
stesse;
8.
alla tenuta e conservazione:
-
dei registri dell’Assemblea;
-
dei documenti fiscali della gestione in corso e delle gestioni
precedenti;
-
del registro previsto dall’art. 1129, u.c., c.c.;
-
dei documenti contrattuali (es: contratti di assicurazione, di
portierato, di pulizia scale, dei giardinieri, e degli altri
fornitori del condominio);
-
della corrispondenza, e degli altri documenti del condominio come da
regolamento condominiale (ove approvato).
9.
alla messa a disposizione dei condomini che lo richiedano, previo
appuntamento, dei documenti relativi al condominio e dei documenti
giustificativi delle spese, nonché dell’estratto conto bancario o
postale, con rilascio, se richiesto, di copia dei documenti anzidetti
a spese dei singoli richiedenti;
10.
all’apertura e gestione del c/c bancario o postale intestato
esclusivamente al condominio contraente, su cui versare le somme
necessarie al pagamento dei servizi comuni di competenza del
condominio, i ratei condominiali ogni altra somma di competenza
condominiale;
11.
alla gestione e controllo di tutti i servizi relativi al condominio
(portineria, pulizia scale, manutenzione ascensore ecc);
12.
alla richiesta di preventivi a fornitori in regola con la tecnica e
la normativa vigente e, conseguentemente, alla stipula dei contratti
di appalto per lavori e servizi ordinari necessari al condominio a
seguito di delibera dell’assemblea condominiale ed alla verifica
del lavoro svolto;
13.
al coordinamento dei lavori di ordinaria amministrazione;
14.
alla verifica dei versamenti da parte dei condomini ed agli eventuali
solleciti di pagamento verso i condomini morosi;
15.
alla gestione dei rapporti tra il condominio e la Pubblica
Amministrazione ed all’ottemperanza alle disposizioni della stessa;
16.all’adempimento
degli obblighi fiscali ed amministrativi del condominio;
17.all’erogazione
delle spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni
dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
18.
ad agire nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei
contributi (artt.1123, 1130 lett. 3 c.c. e art 64 disp. att. c.c.) in
base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;
19.
alla proposta all’assemblea della copertura assicurativa
dell’edificio e compimento degli eventuali adeguamenti per la
conseguente deliberazione assembleare;
20.
a segnalare all’assemblea i vizi palesi delle deliberazioni che si
stanno per adottare;
21.
a segnalare prontamente all’assemblea eventuali danni cagionati
dall’abuso dei condomini nell’uso della cosa comune;
22.
a promuovere le azioni possessorie e petitorie dirette ad ottenere
l’osservanza della disciplina concordata dell’uso delle cose
comuni;
23.
a chiedere le misure cautelari volte a tutelare l’integrità delle
cose comuni (come nel caso di domanda ex art. 700 c.p.c. per il
passaggio su fondo finitimo per l’esecuzione di indifferibili
lavori di manutenzione dei muri perimetrali del fabbricato);
24.ad
agire in giudizio, ai sensi dell’art. 1669 c.c., previa delibera
condominiale e per espresso mandato, nei confronti dell’appaltatore
per far rimuovere i gravi difetti della costruzione che possano porre
in pericolo la sicurezza dell’edificio condominiale;
25.
al compimento di ogni altra attività prevista dalle vigenti
normative o comunque necessaria o utile per la gestione ordinaria
dell’immobile e dei rapporti con i condomini.
6.
Obblighi dell’Amministratore inerenti la straordinaria
amministrazione.
Nei
casi in cui si rilevi la necessità di lavori straordinari, e fatto
salvo il comma II dell’art.11, l'Amministratore provvede alla
convocazione tempestiva dell’Assemblea secondo le modalità ed i
termini di cui all’art. 5 comma 1, salvo i casi d’urgenza.
Provvede altresì:
1.
a presenziare alle assemblee straordinarie e, se richiesto, redigere
i relativiprocessi verbali;
2.
alla richiesta di preventivi a fornitori in regola con la tecnica e
la normativa vigente e, conseguentemente, alla stipula dei contratti
di appalto per lavori e servizi straordinari necessari al condominio
a seguito di delibera assembleare e su espresso mandato
dell’assemblea ed alla verifica del lavoro svolto;
3.
alla redazione del riparto preventivo delle spese straordinarie
compresa la ripartizione pro quota, ed alla verifica dei versamenti
da parte dei condomini;
4.
alla gestione dei pagamenti ai fornitori ed al versamento di
eventuali ritenute d’acconto;
5.
alla redazione di riparto consuntivo delle spese straordinarie a
conclusione dei lavori;
6.
alla cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comune, VVFF,
ASL);
7.
alla convocazione e presenza alle riunioni di eventuali commissioni
speciali;
8.
all’espletamento delle incombenze relative alle agevolazioni
fiscali previste dalle disposizioni vigenti in favore dei condomini
(es.: IVA agevolata; riduzione IRPEF ecc...).
7.
Ulteriori compiti.
Al
di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c. e salvo
quanto stabilito nel presente contratto e nel regolamento
condominiale (ove adottato), l’Amministratore può agire solo se
previamente autorizzato dall’assemblea, come nel caso in cui sia
necessario esercitare le azioni reali, ossia le azioni di
rivendicazione, negatorie, di regolamento di confini, per apposizione
di termini, previste dagli artt. 948-951 c.c. nonché per promuovere
azione di risarcimento danni per deprezzamento di parti comuni
dell’edificio, derivante da opere abusive eseguite da terzi.
Qualora
lo stato in cui versano le cose comuni rappresenti un serio rischio e
pericolo all’incolumità dei terzi e dei condomini stessi, in caso
di mancata formazione della volontà assembleare o di impossibilità
di riunire l’assemblea condominiale e per motivi di imminente
necessità ed urgenza, l’Amministratore è legittimato ad agire
autonomamente, salvo riferire nella prima assemblea.
8.
Obbligo di gestione esclusiva e separata.
Nel
caso in cui l’amministratore condominiale gestisca
contemporaneamente altri condomìni oltre a quello di cui al presente
contratto, è fatto obbligo di predisporre una gestione
amministrativa e contabile separata rispetto alle altre
amministrazioni e/o autogestioni.
9.
Esonero di Responsabilità
È
fatta salva la possibilità dell’amministratore di rinunciare al
mandato qualora il condominio deliberi di intraprendere azioni in
pregiudizio ai terzi palesemente temerarie o contrarie alle leggi o
ai regolamenti. Parimenti è legittimato a rinunciare al mandato ogni
qualvolta vengano da lui pretesi comportamenti od azioni in contrasto
con le regole di una corretta amministrazione e/o con la dignità ed
onorabilità professionale.
Non
è da ritenersi altresì responsabile l’amministratore per i danni
cagionati dall’abuso dei condomini nell’uso della cosa comune né
deve ritenersi obbligato a promuovere azione giudiziaria contro detti
condomini in mancanza di una espressa disposizione regolamentare o di
una delibera assembleare.
L’amministratore,
dovrà essere in ogni caso fornito autonomamente di adeguata
copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.
10.
Trattamento dei dati personali.
Nell’esercizio
dell’attività professionale l’amministratore è tenuto al
rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. 30/6/2003, n. 196) ed alla conservazione, con ogni
cura, dei documenti ricevuti e di quelli, che sono di proprietà del
condominio, che abbia redatto o acquisito in ragione del suo incarico
e che dovrà esibire ogni qualvolta ne faccia richiesta un avente
diritto e, comunque, consegnare al termine dell’incarico.
11.
Compenso dell’Amministratore
Il
compenso previsto per l’intera annualità di carica, relativamente
alle sole attività di ordinaria amministrazione, è di euro____,__+
IVA + e/o oneri fiscali e previdenziali da ripartire in base ai
millesimi di proprietà per unità immobiliare più accessori di
legge. A detta somma va aggiunto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
Per
attività di ordinaria amministrazione s’intendono tutte le
operazioni indicate all’art. 5 del presente contratto.
In
caso di esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, ai sensi
dell’art. 6 del presente contratto, l’assemblea condominiale
delibera un ulteriore compenso calcolato in percentuale sull’importo
della spesa straordinaria al netto dell’I.V.A.
Tale
compenso non potrà essere superiore ad una percentuale pari al ___%
iva ed oneri esclusi.
In
caso di dimissioni, mancata conferma o revoca per inadempienza
dell’art.1131 del Codice Civile, all’amministratore spettano il
rimborso delle spese sostenute e le competenze in proporzione al
periodo che va dall’inizio dell’esercizio finanziario fino il
giorno del passaggio delle consegne.
Tutte
le competenze ed i compensi indicati sono al netto di I.V.A ed
eventuali oneri fiscalie previdenziali.
12.
Clausola di risoluzione delle controversie.
Tutte
le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al
servizio di mediazione della Camera di Commercio di ……… risolte
secondo il Regolamento da questa adottato in quanto compatibile con
la normativa vigente in materia.
13.
Applicazione
Il
presente contratto è vincolante per i condomini residenti al momento
della nomina e quelli futuri, subentranti sia nel contratto di
compravendita delle unità immobiliari presenti nel fabbricato, che
nei contratti di locazione.
Per
quanto non viene regolato nelle disposizioni che precedono, il
contratto è soggetto alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Luogo,
data __________________
Per
l’assemblea ________________________
L
’Amministratore ________________________
Allegati:
-
Verbale dell'assemblea
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