sabato 20 febbraio 2016

Le (false) novità della riforma: ASSEMBLEA




Sempre con riferimento alla procedura assembleare, il legislatore della riforma richiama e riproduce la giurisprudenza già edita ante legge n. 220/2012, quando:
  • prevede (art. 66 disp. att. c.c.) che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”, richiamando l'interpretazione secondo cui nel caso della mancata convocazione (e, quindi, della violazione del disposto del comma 6 dell’art. 1136 c.c.), il condomino potrà riferirsi solo alla sua posizione giuridica, non potendo lamentare il difetto di invito con riferimento agli altri partecipanti. In più sintetici termini, la mancata convocazione potrà essere eccepita solo dal condomino pretermesso, ciò perché, stante quanto previsto in materia di annullabilità dei negozi plurilaterali, solo la parte nei cui confronti l’atto sia destinato a spiegare i propri effetti può essere considerata legittimata a domandarne l’annullamento (cfr., in riferimento al disposto dell’art. 1441 c.c., Trib. Salerno 9 febbraio 2010; Trib. Roma 22 luglio 2009, n. 16285, Trib. Bari 17 gennaio 2008, n. 141, Trib. Bari 23 maggio 2005, n. 1122);
  • precisa (sempre art. 66 disp. att. c.c.) che “l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima” (cfr, negli stessi termini, Cass., n. 196/1970, nel senso che non debbano trascorrere necessariamente 24 ore, ma che la seconda riunione deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo);
  • e quando prescrive (ancora art. 66 disp. att. c.c.) che “l’amministratore ha facoltà di fssare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi” (cfr., esattamente in questi termini, Cass. n. 4846/1988).


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