Proseguendo nell'analisi avviata
col precedente articolo “Le (vere) novità della riforma”, riguardante la
portata e gli effetti della c.d. riforma del condominio (di cui alla legge 11
dicembre 2012, n. 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” -in
G.U. 17 dicembre 2012, n. 293- modificata ed integrate dal decreto legge 23 dicembre
2013, n. 145 -in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300- quest'ultimo convertito dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9 -in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43) sul “vecchio”
articolato del codice civile, nel presente testo sarà svolto un approfondimento
sulle nuove norme introdotte dalla novella che -nonostante siano state (o
meglio, appaiano) approvate ex novo- in realtà non presentano un effettivo
carattere di novità.
Infatti, come da molti
commentatori è stato evidenziato, la riforma nel modificare ed integrare la
disciplina condominiale prevista dal codice civile del 1942, oltre ad altre
differenti e pur presenti modalità, ha ampiamente riprodotto i principi che la
giurisprudenza precedente aveva (da tempo) riconosciuto come validi ed
applicabili, con ciò sostanzialmente introducendo, sotto la forma legislativa,
norme che, in pratica, erano già applicate in via interpretativa all'atto della
regolamentazione concreta delle fattispecie reali.
Da ciò deriva, innanzitutto, un
problema: se il principio riprodotto sotto forma di articolato del codice
civile era già (pacificamente) applicato in precedenza rispetto alla riforma,
non può conseguentemente affermarsi che, per le relative norme, vi sia un effettiva
“entrata in vigore” (al 18 giugno 2013, data prevista per la legge n.
220/2012). In altri termini, per le false novità della riforma e, soprattutto,
per i rapporti ai quali le (apparenti) “nuove” norme si riferiscono, non sarà
possibile differenziare la disciplina ante/post novella, non potrà dirsi che
con detta legge vengono previsti per la prima volta nuovi diritti e/o nuove “facoltà”,
e, in definitiva, la “nuova” disciplina non potrà essere qualificata come vera
e propria riforma ma semmai come un testo unico di mero compendio di una
disciplina derivante da una pluralità di fonti. Quelle che seguono, in ogni
caso, possono essere individuate come le false novità della riforma del
condominio (presupponendo che devono escludersi da questo ambito quelle parti
dell’articolato che sono rimaste inalterate e che derivano direttamente dal
codice del 1942).
- Proprietà
- Supercondominio
- "Distacco" dal riscaldamento
- Divisione
- Opere sulla proprietà esclusiva
- Le spese (per gli ascensori)
- Amministratore
- Regolamento
- Riscossione degli oneri
- Ordine del giorno
- Assemblea
di Luigi Salciarini
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