venerdì 25 marzo 2016

Cause condominiali ai Giudici di Pace: intervista allo storico Esponente dell’Avvocatura romana Alfredo BARBIERI:

“Sul buon esempio di ANAP, auspico azione unita e congiunta delle Associazioni”

La recisa presa di posizione dell’ANAP volta a contrastare le previsioni dell’art. 15 del d.d.l. 1738 approvato al Senato il 10.3.2016 che prevede l’ipotesi di distogliere dai Tribunali Civili, fra le altre, l’integrale materia condominiale in favore dell’esclusiva competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace, ha riscosso vasto interesse nell’ambito degli operatori del settore.

Tra questi segnaliamo l’intervento dell’Avv. Alfredo Barbieri, storico esponente dell’avvocatura romana nonché autorevole membro coordinatore del Centro Studi del Consiglio dell’Ordine capitolino in materia immobiliare, locazione e condominio.

Avvocato Barbieri cosa ne pensa riguardo l’ipotesi legislativa di trasferire l’integrale materia condominiale alla competenza del Giudice di Pace? 
Recisamente ed assolutamente critica. Ho letto ed interamente apprezzato il comunicato dell’ANAP e del suo Centro Studi volto a contrastare l’approvazione di una riforma che andrebbe a distogliere dal vaglio della Magistratura ordinaria una materia di assoluta difficoltà interpretativa dal punto di vista giuridico e nel contempo di altrettanto rilievo nell’ambito della regolamentazione dei rapporti di convivenza dei cittadini italiani. A tal proposito segnalo che ho personalmente inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, una dettagliata nota personale a mezzo della quale sottolineo svariate e rilevanti incongruenze che deriverebbero nella denegata ipotesi l’intenzione legislativa trovasse poi effettiva approvazione definitiva, sollecitando il Consiglio dell’Ordine ad investire della questione anche che il Consiglio Nazionale Forense.
Può anticiparcene qualcuna?
Innanzitutto l’eventuale trasferimento di competenza al Giudice di Pace impedirebbe la possibilità, in difetto di una apposita ulteriore riforma normativa, di assumere provvedimenti cautelari quale, fra gli altri, è la “sospensiva” della delibera assembleare impugnata, una volta tenuto a mente che l’art. 669 ter, 2° comma, C.p.c. per tali provvedimenti prevede che "se competente per la causa di merito è il Giudice di Pace la domanda si propone al Tribunale", il che comporterebbe sia un ulteriore maggior costo della lite sia la necessità che addirittura due organismi di giustizia, diversi, si debbano occupare della stessa vicenda anche con il conseguente immotivato aumento dei carichi di ruolo.
In altre parole allorchè ci si troverebbe nella necessità di impugnare un deliberato assembleare avanzando contestuale istanza di “inibitoria” del deliberato in questione, il cittadino si troverebbe nella triplice necessità di instaurare prima l’obbligatorio procedimento di mediazione, per poi avanzare l’impugnativa ex art. 1137 c.c. avanti il Giudice di Pace e contestualmente l’istanza di sospensiva avanti il Tribunale.
Esattamente. Ma vi è anche di più. Infatti se apparentemente l’intento legislativo fosse quello di rendere più rapido l’iter per giungere alla pronuncia del Giudice, del tutto diversamente lo spostamento al Giudice di Pace impedirebbe ogni possibilità di poter utilizzare il procedimento d’istruzione sommaria, e quindi con maggiore rapidità decisionale, previsto dall’art. 702 bis c.p.c., a ciò espressamente volto, in quanto applicabile esclusivamente avanti il Tribunale e non nel procedimenti di competenza dei Giudici di Pace.
Per cui la conseguenza di tale ipotesi di riforma sortirebbe effetti totalmente inversi alle aspettative, prescindendo poi dal porre in indagine la puntualità e l’autorevolezza delle variegate pronunce che potrebbero scaturire
Ma certamente. Già per quanto sottolineato precedentemente in tema procedurale si mostra già sufficiente per comprendere il naturale conseguente allungamento delle tempistiche processuali.
Se poi poniamo attenzione all’attuale inefficace funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace, e non certo per i suoi organi, quanto per l’indisponibilità di locali, personale e fondi economici sufficienti, non è minimamente possibile comprendere come possano essere in grado di smaltire il l’immane carico delle controversie civili che per effetto dell’ipotesi legislativa di allargamento della sua competenza verrebbero a ricadere su detto Organismo.
Per non parlare poi dei frequenti “congelamenti dei ruoli” dei vari giudici di Pace. 
Altra spina nel fianco. E’ infatti frequente che per svariati motivi (cessazione dell’incarico, trasferimento etc) il Giudice di Pace debba essere sostituito con il conseguente effetto che il suo ruolo venga congelato in attesa della nuova nomina. A causa di ciò il processo si sospende.
Pensi che ho svariati giudizi in tali condizioni, ed a distanza di oltre 1 anno e mezzo ancora non si è provveduto alla nomina del sostituto.
Cosa ne pensa dell’iniziativa intrapresa dall’ANAP in difesa dei cittadini?
Sicuramente lodevole e, ribadisco, ne ho molto apprezzato sia il contenuto tecnico che i toni.
A tal proposito mi auguro che anche le altre associazioni del settore condominiale seguano analogamente il solco tracciato per un opera di sensibilizzazione. Anzi riterrei auspicabile che tutte le associazioni unite possano giungere a promuovere un’azione congiunta, tipo class action, nei confronti degli organi legislativi ai quali è affidata la questione.
Non possiamo che restare fiduciosi che il legislatore ponga rimedio al grave errore ipotizzato, magari, del tutto diversamente, andando ad istituire nelle sedi tribunalizie una speciale sezione “per gli affari immobiliari all'interno dei Tribunali Civili, analogamente a quanto previsto per le imprese, il lavoro e la famiglia”, come da altri già condivisibilmente suggerito.

Inserendoci quindi il condominio, le locazioni, la contrattualistica immobiliare e tutti quelle ulteriori controversie aventi ad oggetto processuale l’indagine-casa. Con il positivo risultato di riuscire ad ottenere la qualità selezionata di un magistrato quanto mai specializzato in tale materia.


Fonte: ANAP Ufficio Stampa

10 commenti:

  1. Il Disegno di Legge n.1738, approvato dal Senato della Repubblica in data 10 marzo 2016, avente ad oggetto "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, attualmente all’esame, in sede referente, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, prevede al comma 15 dell'articolo 2 che "Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace: a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; b)...(omissis)."
    La riforma, di indubbio valore ordinamentale, consentirà ai cittadini di accedere alla giustizia di prossimità, sostenendo costi assai contenuti, con certezza di definizione dei giudizi, trattati con le procedure semplificate disciplinate dagli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile, in tempi assai più rapidi rispetto a quelli garantiti dai Tribunali.
    Le elucubrazioni sulla indisponibilità di locali, del personale e di sufficienti fondi economici, nonché sui paventati congelamenti dei ruoli dei Giudici di Pace, Magistrati appartenenti all’Ordine Giudiziario, la cui elevata professionalità è assicurata dai rigorosi e selettivi criteri di reclutamento per pubblico concorso, senza entrare nel merito della proposta fantasiosa “class action nei confronti degli organi legislativi”, in tutta franchezza non appaiono virtuosamente ispirate.

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    1. Mi sa che non hai mai fatto un processo davanti ad un giudice di pace

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  2. In Italia ci stanno 223.000 Avvocati, uno ogni 270 cittadini.
    La categoria sembrava avesse retto il peso della crisi economica che invece si sta facendo sentire inghiottendo anche loro nel buco della disoccupazione. Qualcuno li ha già definiti “i nuovi poveri”. Il declino della professione individua un disagio dovuto alle poche richieste di trascinare qualcuno in tribunale. Oggi le persone preferiscono risolvere le liti senza ricorrere alla Giustizia, non potendosi permettere i costi. Il futuro è tutt’altro che roseo per gli Avvocati, sono circa 80.000 quelli che hanno un reddito da fame. Di conseguenza, sempre minore è il numero degli iscritti nelle Facoltà di Giurisprudenza.

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  3. Una seria riforma della Giustizia dovrebbe ripristinare la vigenza dell'art.19 Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n.1578, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", convertito in Legge 22 gennaio 1934, n.36, che così recitava: "Nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della Giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente nell'Albo degli Avvocati.
    Il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio Nazionale Forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi Avvocati che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli Albi dei Tribunali compresi in ciascun Distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli Albi.
    Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.
    Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno dieci del mese di novembre".

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  4. Il businnes delle cause condominiali alimenta insani interessi. L'opzione iconografica raffigura un drago insaziabile con le ali di pipistrello e le fauci spalancate, sineddoche di selvatichezza, crudeltà e famelicità.

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  5. Questi scribani sono ciuchi matricolati.
    Abbiamo letto:
    "In altre parole allorchè CI SI TROVEREBBE nella necessità di impugnare un deliberato assembleare avanzando contestuale istanza di “inibitoria” del deliberato in questione, il cittadino SI TROVEREBBE nella triplice necessità di instaurare prima l’obbligatorio procedimento di mediazione...".
    In lingua italiana il verbo del periodo ipotetico di tipo irreale si pone al congiuntivo imperfetto nella protasi e al condizionale presente nell'apodosi, quindi, eliminando pure il "CI", in quanto il soggetto è "il cittadino", la menzionata locuzione deve essere così rettificata:
    "In altre parole allorchè SI TROVASSE nella necessità di impugnare un deliberato assembleare avanzando contestuale istanza di “inibitoria” del deliberato in questione, il cittadino SI TROVEREBBE nella triplice necessità di instaurare prima l’obbligatorio procedimento di mediazione...".
    VIVA LA SQUOLA O SKUOLA O...SCUOLA !!!!

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    1. ogni persona, anche di scarsa intelligenza, avrebbe compreso che solo per mero refuso di stampa dopo la parola allorchè è saltato "allorchè approvata".... ma non chi accecato dall'invidia.

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    2. Scusate... ma invece di replicare con zero contenuti .... non sarebbe più utile avere le capacità intellettuali di entrare nel merito di quanto scritto? O non avendole, tacere?
      In qualità di amministratore di condominio condivido pienamente quanto affermato dall'Avv. Barbieri. Grazie

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    3. ROMA CAPUT MUNDI ?

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  6. Rettifica geniale:
    "allorchè APPROVATA ci si troverebbe nella necessità di impugnare UN DELIBERATO ASSEMBLEARE".
    Boh !!!

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