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sabato 8 settembre 2018

Istat: più single rispetto a prima e si ci sposa più in là nel tempo.

Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente in Italia è pari a 60 milioni 484 mila unità. L’età media è di 45,2 anni, riflesso di una struttura per età in cui solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 anni e più.
La popolazione di 80 anni e più raggiunge il 7,0%, quella di 100 anni e più supera le 15 mila e 500 unità. Sono più di mille gli individui che hanno superato i 105 anni e 20 i supercentenari (110 anni e più).

infografica
Nella classe di età 15-64 anni, coniugati e celibi quasi si equivalgono (rispettivamente 49,0% e 47,7% della popolazione totale). Tra le donne invece continuano a prevalere le coniugate (55,0%) sulle nubili (quasi il 39%).
Il confronto tra i dati del Censimento della popolazione del 1991 e quelli riferiti al 2018 mostra i profondi cambiamenti avvenuti. Tra gli individui di 15-64 anni, a fronte di un lieve calo della popolazione (-309 mila), diminuiscono molto le persone coniugate (3 milioni e 843 mila in meno) a vantaggio soprattutto di celibi e nubili (+3 milioni e 90 mila) e, in misura molto più contenuta, dei divorziati (oltre 972 mila in più).
La diminuzione e la posticipazione della nuzialità, in atto da oltre quaranta anni, in parte compensate dalla crescita delle libere unioni, ha portato tra il 1991 e il 2018 a un forte calo dei coniugati, soprattutto nella classe di età 25-34 anni (da 51,5% a 19,1% gli uomini, da 69,5% a 34,3% le donne). I celibi passano da 48,1% a 80,6% e le nubili da 29,2% a 64,9%. Nella classe di età 45-54 anni quasi un uomo su quattro non si è mai sposato mentre è nubile quasi il 18% delle donne.
Aumentano in tutte le età divorziati e divorziate, più che quadruplicati dal 1991 (da circa 376 mila a oltre 1 milione e 672 mila), principalmente nella classe 55-64 anni (da 0,8% a 5,3% gli uomini, da 1,0% a 6,4% le donne).
Con riferimento alla popolazione da 65 anni in su si registrano gli effetti dell’aumento della sopravvivenza e il recupero dello svantaggio degli uomini. Se nel 1991 era prevalente la quota di donne vedove rispetto alle coniugate (50,5% contro 37,4%), al 1° gennaio 2018 le coniugate superano le vedove (47,7% contro 41,9%). Anche per le donne è ora più frequente affrontare la fase anziana della vita in coppia.
Considerando sia le unioni civili costituite in Italia sia le trascrizioni di unioni costituite all’estero, al 1° gennaio 2018 le persone residenti unite civilmente sono circa 13,3 mila (0,02% della popolazione), di sesso maschile nel 68,3% dei casi.
Gli uniti civilmente hanno un’età media di 49,5 anni se maschi e di 45,9 anni se femmine e risiedono prevalentemente nel Nord (56,8%) e al Centro (31,5%).
In Italia, a partire da luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, sono state costituite nel complesso 6.712 unioni civili (2.336 nel 2° semestre 2016 e 4.376 nel corso del 2017) che hanno riguardato prevalentemente coppie di uomini (4.682 unioni, il 69,8% del totale).
Le unioni civili sono più frequenti nelle grandi città: il 35,4% è stato costituito nelle 14 città metropolitane, e quasi una su quattro a Milano, Roma o Torino.
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venerdì 25 marzo 2016

Cause condominiali ai Giudici di Pace: intervista allo storico Esponente dell’Avvocatura romana Alfredo BARBIERI:

“Sul buon esempio di ANAP, auspico azione unita e congiunta delle Associazioni”

La recisa presa di posizione dell’ANAP volta a contrastare le previsioni dell’art. 15 del d.d.l. 1738 approvato al Senato il 10.3.2016 che prevede l’ipotesi di distogliere dai Tribunali Civili, fra le altre, l’integrale materia condominiale in favore dell’esclusiva competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace, ha riscosso vasto interesse nell’ambito degli operatori del settore.

Tra questi segnaliamo l’intervento dell’Avv. Alfredo Barbieri, storico esponente dell’avvocatura romana nonché autorevole membro coordinatore del Centro Studi del Consiglio dell’Ordine capitolino in materia immobiliare, locazione e condominio.

Avvocato Barbieri cosa ne pensa riguardo l’ipotesi legislativa di trasferire l’integrale materia condominiale alla competenza del Giudice di Pace? 
Recisamente ed assolutamente critica. Ho letto ed interamente apprezzato il comunicato dell’ANAP e del suo Centro Studi volto a contrastare l’approvazione di una riforma che andrebbe a distogliere dal vaglio della Magistratura ordinaria una materia di assoluta difficoltà interpretativa dal punto di vista giuridico e nel contempo di altrettanto rilievo nell’ambito della regolamentazione dei rapporti di convivenza dei cittadini italiani. A tal proposito segnalo che ho personalmente inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, una dettagliata nota personale a mezzo della quale sottolineo svariate e rilevanti incongruenze che deriverebbero nella denegata ipotesi l’intenzione legislativa trovasse poi effettiva approvazione definitiva, sollecitando il Consiglio dell’Ordine ad investire della questione anche che il Consiglio Nazionale Forense.
Può anticiparcene qualcuna?
Innanzitutto l’eventuale trasferimento di competenza al Giudice di Pace impedirebbe la possibilità, in difetto di una apposita ulteriore riforma normativa, di assumere provvedimenti cautelari quale, fra gli altri, è la “sospensiva” della delibera assembleare impugnata, una volta tenuto a mente che l’art. 669 ter, 2° comma, C.p.c. per tali provvedimenti prevede che "se competente per la causa di merito è il Giudice di Pace la domanda si propone al Tribunale", il che comporterebbe sia un ulteriore maggior costo della lite sia la necessità che addirittura due organismi di giustizia, diversi, si debbano occupare della stessa vicenda anche con il conseguente immotivato aumento dei carichi di ruolo.
In altre parole allorchè ci si troverebbe nella necessità di impugnare un deliberato assembleare avanzando contestuale istanza di “inibitoria” del deliberato in questione, il cittadino si troverebbe nella triplice necessità di instaurare prima l’obbligatorio procedimento di mediazione, per poi avanzare l’impugnativa ex art. 1137 c.c. avanti il Giudice di Pace e contestualmente l’istanza di sospensiva avanti il Tribunale.
Esattamente. Ma vi è anche di più. Infatti se apparentemente l’intento legislativo fosse quello di rendere più rapido l’iter per giungere alla pronuncia del Giudice, del tutto diversamente lo spostamento al Giudice di Pace impedirebbe ogni possibilità di poter utilizzare il procedimento d’istruzione sommaria, e quindi con maggiore rapidità decisionale, previsto dall’art. 702 bis c.p.c., a ciò espressamente volto, in quanto applicabile esclusivamente avanti il Tribunale e non nel procedimenti di competenza dei Giudici di Pace.
Per cui la conseguenza di tale ipotesi di riforma sortirebbe effetti totalmente inversi alle aspettative, prescindendo poi dal porre in indagine la puntualità e l’autorevolezza delle variegate pronunce che potrebbero scaturire
Ma certamente. Già per quanto sottolineato precedentemente in tema procedurale si mostra già sufficiente per comprendere il naturale conseguente allungamento delle tempistiche processuali.
Se poi poniamo attenzione all’attuale inefficace funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace, e non certo per i suoi organi, quanto per l’indisponibilità di locali, personale e fondi economici sufficienti, non è minimamente possibile comprendere come possano essere in grado di smaltire il l’immane carico delle controversie civili che per effetto dell’ipotesi legislativa di allargamento della sua competenza verrebbero a ricadere su detto Organismo.
Per non parlare poi dei frequenti “congelamenti dei ruoli” dei vari giudici di Pace. 
Altra spina nel fianco. E’ infatti frequente che per svariati motivi (cessazione dell’incarico, trasferimento etc) il Giudice di Pace debba essere sostituito con il conseguente effetto che il suo ruolo venga congelato in attesa della nuova nomina. A causa di ciò il processo si sospende.
Pensi che ho svariati giudizi in tali condizioni, ed a distanza di oltre 1 anno e mezzo ancora non si è provveduto alla nomina del sostituto.
Cosa ne pensa dell’iniziativa intrapresa dall’ANAP in difesa dei cittadini?
Sicuramente lodevole e, ribadisco, ne ho molto apprezzato sia il contenuto tecnico che i toni.
A tal proposito mi auguro che anche le altre associazioni del settore condominiale seguano analogamente il solco tracciato per un opera di sensibilizzazione. Anzi riterrei auspicabile che tutte le associazioni unite possano giungere a promuovere un’azione congiunta, tipo class action, nei confronti degli organi legislativi ai quali è affidata la questione.
Non possiamo che restare fiduciosi che il legislatore ponga rimedio al grave errore ipotizzato, magari, del tutto diversamente, andando ad istituire nelle sedi tribunalizie una speciale sezione “per gli affari immobiliari all'interno dei Tribunali Civili, analogamente a quanto previsto per le imprese, il lavoro e la famiglia”, come da altri già condivisibilmente suggerito.

Inserendoci quindi il condominio, le locazioni, la contrattualistica immobiliare e tutti quelle ulteriori controversie aventi ad oggetto processuale l’indagine-casa. Con il positivo risultato di riuscire ad ottenere la qualità selezionata di un magistrato quanto mai specializzato in tale materia.


Fonte: ANAP Ufficio Stampa

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