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sabato 8 settembre 2018

A DUE ANNI DAL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA, LA PREVENZIONE È ANCORA UNA “CHIMERA”

I geologi chiedono scelte chiare sulla gestione dei georischi, sulla manutenzione del costruito e del territorio



“Oggi ricorre il secondo anniversario di quel doloroso 24 agosto 2016, quando un terribile terremoto colpì un’ampia fascia appenninica dell’Italia centrale portando con sé lutti e distruzione e la memoria non può non andare, innanzitutto, a chi non c’è più e a chi ha perduto tutto, dai propri cari ai propri beni. E non possiamo non evidenziare i ritardi della ricostruzione e le difficoltà dei tecnici, geologi ma non solo, a operare secondo procedure che anziché snellire e semplificare sono elefantiache e burocratizzate al massimo, come già tante volte segnalato insieme alle altre professioni che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche”. Queste le parole del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, due anni dopo il sisma che ha distrutto il centro Italia.
“In questi due anni – continua il Presidente CNG – altri tragici eventi calamitosi si sono susseguiti (per restare solo agli ultimi giorni il viadotto Morandi a Genova, il terremoto del Molise, la piena del torrente Raganello in Calabria) e ogni volta si invocano piani straordinari di prevenzione e/o di messa in sicurezza e di manutenzione, che poi puntualmente cadono nel dimenticatoio non appena scema l’attenzione mediatica. Ma, ancora una volta, non possiamo non invocare la necessità di una scelta innanzitutto culturale di imboccare con decisione la strada della ‘prevenzione civile’ per l’attuazione di azioni e interventi sistematici per la salvaguardia di persone e cose,  non più procrastinabili in un Paese come l’Italia, geologicamente giovane, di frontiera e per questo soggetto di continuo a tutti i georischi”.
Peduto prosegue: “Nel nostro Paese oltre il 90% del costruito è stato realizzato antecedentemente agli anni ‘80, secondo normative vetuste e non più adeguate, senza studi geologici, senza conoscenza dei rischi naturali ai quali ogni singolo manufatto potrebbe essere esposto e con criteri assolutamente non antisismici, perché allora la quasi totalità del territorio italiano non era classificato a rischio sismico. È facilmente immaginabile, quindi, quale possa essere lo stato di sicurezza non solo di strutture e infrastrutture strategiche quali ospedali, scuole, ponti, viadotti, ma di tutta l’edilizia pubblica e privata. Tante volte abbiamo fatto i conti di quanto costi allo Stato e ai cittadini la mancata prevenzione del rischio sismico e del rischio idrogeologico e di quanto si amplifichino i costi degli interventi ad evento accaduto rispetto all’agire in prevenzione, ma continuiamo a gestire queste problematiche quasi sempre con misure tampone ed emergenziali di protezione civile post-evento”.
“Nella passata legislatura – osserva il Presidente CNG – qualcosa di positivo era stato avviato, nel senso che si era provato a programmare e pianificare azioni di intervento strutturali e continue nel tempo secondo precise strategie, magari non sempre condivisibili e sicuramente migliorabili, con Italiasicura relativamente al rischio idrogeologico e Casa Italia per il rischio sismico, ma questo governo ha pensato bene di chiudere ambedue le strutture di missione, secondo alcuni più per questioni politiche e di competenza tra ministeri che per altro. Personalmente mi interessa poco chi gestisce queste competenze, ma mi piacerebbe sapere, ormai a distanza di diversi mesi dall’insediamento di questo nuovo governo, come si intende affrontare la problematica dei georischi, l’assenza di manutenzione non solo del costruito, ma anche del territorio (fiumi e torrenti, versanti in frana, ecc), che non fa altro che determinare o amplificare l’entità dei danni al costruito”.
A due anni di distanza dal terremoto nell’Italia centrale, il Presidente CNG si pone una serie di interrogativi: “Mi piacerebbe sapere se di fronte alla continua escalation di eventi calamitosi, finalmente possiamo parlare di fascicolo del fabbricato in modo sereno, senza che qualche lobby si metta di traverso e con il contributo della politica continui ad affossare un provvedimento che, potrebbe essere utilissimo per capire lo stato di salute di manufatti e infrastrutture, magari cominciando ad introdurlo almeno per le opere pubbliche. Mi piacerebbe sapere che fine ha fatto e cosa il governo intende fare relativamente a un DDL per il rifinanziamento e completamento della Carta Geologica d’Italia (il cosiddetto Progetto CARG avviato nel 1988 e mai portato a termine) e della Microzonazione sismica (introdotta con il Decreto Abruzzo dopo il sisma del 2009 poiché ritenuta indispensabile per una corretta ricostruzione e per l’utilizzo in sicurezza del territorio), perché parlare di messa in sicurezza del territorio, senza conoscere né cosa c’è sotto i nostri piedi né il suo comportamento, è come voler costruire una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta. Mi piacerebbe sapere se queste problematiche debbano essere affrontate nuovamente con il contributo di stakeholder e addetti ai lavori, a tal proposito, ricordiamo il contributo importante dato dai professionisti attraversi i rispettivi Consigli Nazionali, quasi sempre di concerto attraverso la Rete delle Professioni Tecniche”.
“Al governo, ai ministri competenti, a tutta la classe politica – conclude il Presidente Peduto – chiediamo di dare conto su come si voglia affrontare la gestione dei georischi, della manutenzione dei manufatti e del territorio in modo chiaro, perché il nostro Paese ha già pagato un contributo altissimo in termini di vite umane e di costi economici. Mi rifiuto di credere, come qualcuno ha scritto stamane, che la sicurezza è cinica, non porta voti e per questo è antielettorale, che non interessa alla nostra classe politica ‘fino al momento in cui, un secondo dopo, ci sono state delle vittime’” .
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RISCHIO SISMICO E DISSESTO IDROGEOLOGICO: QUALI INADEMPIENZE, QUALI CRITICITÀ, QUALI SOLUZIONI

93.000 scosse in 2 anni: i geologi rilanciano il tema della prevenzione e della sicurezza delle scuole e degli edifici strategici e propongono un piano nazionale educativo di prevenzione civile con istituzione di licei ad indirizzo geofisico-vulcanologico e geologico-ambientale



Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa dal titolo “Rischio sismico e dissesto idrogeologico: quali inadempienze, quali criticità, quali soluzioni” presso il palazzo della Provincia di Campobasso. L’incontro di oggi vuole fare il punto sulla situazione molisana che è lo specchio di ciò che sta succedendo in tutta Italia.
A introdurre la conferenza stampa è stato Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Il nostro Paese, a differenza degli altri, è geologicamente giovane, soggetto a tutti i georischi, sismico, idrogeologico e vulcanico. Mitigazione del rischio e prevenzione dovrebbero essere al centro dell’agenda di governo, invece siamo qui a ripetere le stesse parole dopo ogni tragedia”. Cosa facciamo per minimizzare i rischi, i danni, la vita umana? Si chiede il presidente del CNG che auspica la necessità di una scelta innanzitutto culturale di imboccare con decisione la strada della ‘prevenzione civile’. “Dobbiamo garantire la messa in sicurezza del nostro Paese, non possiamo avere un territorio sicuro se non sappiamo cosa abbiamo sotto i nostri piedi” denuncia Peduto. Sul completamento della Carta Geologica d’Italia (il cosiddetto Progetto CARG avviato nel 1988 e mai portato a termine), Peduto spiega come non sia stato realizzato neanche il 50 per cento della mappatura geologica e come tutte le regioni italiane siano in ritardo sulla Microzonazione sismica, introdotta con il Decreto Abruzzo dopo il sisma del 2009 poiché ritenuta indispensabile per una corretta ricostruzione e per l’utilizzo in sicurezza del territorio. “Parlare di messa in sicurezza del territorio, senza conoscere né cosa c’è sotto i nostri piedi né il suo comportamento, è come voler costruire una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta” afferma il Presidente CNG che ribadisce l’importanza del fascicolo del fabbricato. “Mi piace paragonarlo – prosegue – a un libretto pediatrico di un bambino in cui annotare malattie, cure e ricadute. Dobbiamo diffondere conoscenza e consapevolezza dei rischi perché un cittadino deve sapere se la casa in cui vive, se il posto in cui lavora o la scuola che frequenta il proprio figlio non sono luoghi sicuri in caso di terremoti. Ricordiamo che in Italia ci sono tra il 20 e il 50 per cento delle vittime per comportamenti errati duranti i terremoti” conclude Peduto.
A prendere la parola è Giancarlo De Lisio, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Molise che denuncia come la struttura regionale non risponda alle esigenze del territorio. “Non capiamo – continua De Lisio – come sia possibile che delle opere strategiche, come le scuole di Campobasso, siano state progettate senza un adeguato studio geologico del sottosuolo. L’aspetto geologico deve tornare al centro della progettazione e il geologo deve essere coinvolto nella progettazione. Quello che chiediamo come Ordine dei Geologi del Molise è una maggior presenza dei geologi nella pubblica amministrazione per garantire una maggior sicurezza del territorio. Poi, ci sono i piani di protezione comunali che spesso si scoprono solo dopo le emergenze perché non vengono mai fatte esercitazioni”.
A moderare la conferenza stampa è stato Domenico Angelone, tesoriere CNG e past president dell’Ordine dei Geologi del Molise che sottolinea come nella Regione Molise il 100 per cento dei comuni sia a rischio idrogeologico. “Nonostante il rischio sismico molto elevato in Molise – attacca Angelone – sono solo tre i geologi presenti nella pianta organica e uno solo per la provincia di Campobasso”. Il tesoriere CNG lancia un appello: “Chiediamo un intervento nelle scuole a partire dall’infanzia, mediante un piano nazionale educativo di prevenzione civile che parta dal MIUR. A tal proposito, porteremo al ministro dell’Istruzione Bussetti la proposta di istituire dei percorsi liceali ad indirizzo Geofisico–Vulcanologico e/o Geologico-Ambientale al fine di rendere l’Italia un Paese da imitare non solo sotto il profilo della Protezione civile ma anche sotto quello della prevenzione”.
Per il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania, Egidio Grasso, “è necessario partire dai più piccoli per arrivare agli adulti. La relazione geologica deve diventare obbligatoria non soltanto per i fabbricati ma anche per i cittadini”. Cristian Sacco, segretario dell’Ordine dei Geologi del Molise e componente della Commissione Protezione civile del CNG ribadisce l’importanza che i piani di protezione civile diventino operativi. L’assessore regionale all’Urbanistica e Pianificazione territoriale, Roberto Di Baggio, spiega come il Molise sia l’unica regione d’Italia a non avere né una legge sismica, né una legge urbanistica e si impegna a istituire il fascicolo del fabbricato. “Vorrei chiedere il coinvolgimento dell’Ordine dei Geologi del Molise per istituire dei corsi nelle scuole, partendo dalle elementari fino alle superiori per promuovere un’azione culturale e insegnare ai più piccoli cosa fare in caso di calamità”.
A concludere i lavori è stato Gugliemo Emanuele, Presidente del Sindacato Nazionale Geologi Professionisti (SINGEOP) che ha fatto notare come l’88 per cento dei comuni italiani siano interessati da alluvioni e dal dissesto idrogeologico. “Come SINGEOP, abbiamo istituto una commissione permanente sul dissesto idrogeologico” conclude Emanuele. Alla tavola rotonda hanno partecipato: Graziano Catenacci, consigliere dell’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo e la deputata molisana Rosalba Testamento.
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martedì 15 maggio 2018

1998/2018: 20° Anniversario delle frane di Sarno e Quindici

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: è necessario mettere in sicurezza il Paese per evitare ‘altre Sarno’
Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicataorganizzano il Convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” al Grand Hotel di Salerno
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Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). “A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. “Quel 5 maggio – continua Peduto – costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante le azioni da mettere in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e della tutela della pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in atto. Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle risposte più mature e concrete dalla classe politica” conclude il Presidente del CNG.
Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito ‘rischio idrogeologico’, hanno all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di pianificazione e nell’uso del suolo”. A dirlo è Francesco Maria Guadagno, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è cambiato a due decenni di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi piani, sia tecnico-scientifici (sugli eventi) sia normativi, – spiega Guadagno – la consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini e negli amministratori, anche e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli stessi. Ciò è dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in altre aree del Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare gli effetti del mutamento del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È necessaria, di conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli interventi di riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”.
Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta oggi di quella tragedia? “Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività intraprese nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali possano essere le ulteriori azioni necessarie per evitare che tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei Geologi della Campania. “Tra le tante azioni possibili, – continua Grasso – oltre all’aggiornamento delle carte del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si potrebbe pensare a un’efficace campagna di divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del rischio nel cittadino. In quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi, disponibili a collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 maggio con la manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di numerose scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali conoscitori dei rischi annessi al nostro territorio”.
Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

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lunedì 8 gennaio 2018

Profili giuridici della valutazione di sicurezza tecnologica e statica negli edifici condominiali

L’applicazione dei principi di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di vita è assai attuale negli edifici che contengono impianti tecnologici i quali hanno la finalità di renderli più funzionali alle esigenze quotidiane di vita: la sempre maggiore complessità tecnologica delle strumentazioni di servizio degli immobili.

- La valutazione del rischio statico degli edifici
I crolli avvenuti negli edifici riportano l’attualità dell’annoso dibattito sul fascicolo del fabbricato ed a tal riguardo il Comune di Milano nel vigente regolamento edilizio (Deliberazione n. 9 – Seduta consiliare del 14.4.2014 – Deliberazione n. 27 –Seduta consiliare del 2.10.2014; pubblicate su BURL – Serie Avvisi e concorsi – n. 48 del 26.11.2014) nella voce “manutenzione e revisione periodica delle costruzioni (art. 11.6) prevede quanto segue:
  • tutti i fabbricati, entro cinquanta anni dalla loro fabbricazione o, in assenza di tale requisito, dalla loro ultimazione, devono essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo, o in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato;
  • detta verifica interessa anche gli edifici interessati, per almeno metà della loro superficie da un cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico;
  • dette certificazioni devono essere allegate al fagiolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica;
  • decorsi dieci anni dall’entrata in vigore del regolamento la predetta verifica deve interessare tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiori a 50 anni o che raggiungano i 50 anni nel predetto periodo;
  • il certificato di idoneità statica deve anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero essere non idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso, pur non inficiandone la regolarità;
  • il certificato deve essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali secondari e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate,, tamponamenti ..), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e di cedimenti in atto;
  • nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edifico o delle parti di questo non certificate;
  • in caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita. Giova notare che il regolamento per l’effettuazione di dette operazioni richiama le norme tecniche per le costruzioni del D.M. 14 –01- 2008 che al punto 7.2.3.elenca i criteri di progettazione di elementi strutturali secondari e gli elementi non strutturali. Detto capitolo è inserito nel paragrafo 7 che riguarda la progettazione per azioni sismiche.
Occorre aggiungere che i principi fondamentali di tali norme sono i seguenti:
  • le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle norme del decreto;
  • la sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale;
  • stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata;
  • il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce collasso.
-Le qualifica giuridica delle norme tecniche
Il D.M. 14 –01 –2008 contiene le norme tecniche ed a tal riguardo si deve precisare la natura giuridica delle norme tecniche volontarie.
Si rileva una differenza concettuale tra regole dell’arte e le norme tecniche con differenti conseguenze giuridiche. Invero i due concetti trovano una netta distinzione nella legge n. 317 del 21/6/1986, attuazione della direttiva n. 83/189/ CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche che definisce:

- PRODOTTO: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli; 

- SPECIFICA TECNICA: una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;

- NORMA: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;

- REGOLA TECNICA: una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all’articolo 9, comma 6. Gli stessi concetti sono stati richiamati dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/6/1998 (pubblicata su GUCE L 207/37 del 21/7/1998)che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

La peculiare importanza delle regola tecnica è stabilita:

- dall’articolo 9, comma primo, della legge 317/1986 per cui le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Tale previsione trova il suo fondamento (esplicato dall’articolo 9, comma secondo, della legge 317/1986)dalla necessità che entro tale termine la norma sia oggetto di un parere circostanziato della Commissione ovvero di un’osservazione da parte di uno Stato membro della Comunità in quanto la regola potrebbe creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni e in tali casi la sua entrata in vigore è differita di sei mesi.

Da quanto fin qui premesso si evince che l’equiparazione tra regola dell’arte e norma tecnica non è corretta in quanto tali istituti, oltre ad avere origini normative differenti, sono differenziati dal carattere obbligatorio della prima e da quello facoltativo della seconda. Invero la legislazione dell’Unione europea privilegia come fonte primaria la regola tecnica la cui violazione comporta l’incommerciabilità del bene all’interno del territorio dell’Unione europea in quanto il prodotto non corrispondente alla stessa è definito insicuro e comunque non corrispondente ai principi di costruzione che ne legittimino la libera circolazione europea. La norma tecnica è di rango inferiore non soltanto per la relativa facilità di emanazione allorquando è emanata da un organismo nazionale di normalizzazione, ma anche perché, in quanto espressione dello sviluppo tecnologico, il legislatore europeo non ha voluto che la ricerca e la scienza fossero vincolati da complessi normativi inderogabili e, in realtà, facilmente ed ineluttabilmente superabili dal progresso scientifico. Pertanto il legislatore in relazione alle norme tecniche ha adottato “un diritto leggero” che non solo non ne prevede un carattere obbligatorio ed inderogabile, ma non distingue tra l’origine nazionale o “unionistico” della medesima. Ne consegue che di fronte ad una norma tecnica chiunque ne abbia interesse può sempre cimentarsi, sempre che vi riesca, a provare l’esistenza un progetto tecnologico alternativo e dotato di un grado equivalente, se non superiore, di scientificità e di protezione degli interessi fondamentali sostenuti dalla norma tecnica preesistente. Tale prova non sempre è agevole ed obiettivamente è spesso ardua poiché, da un lato la nuova norma deve essere recepita almeno da un organismo nazionale di normalizzazione, dall’altro le norme tecniche esistenti, finchè non sono superate da nuove, sono dotate di una presunzione di legittimità e solitamente di un fondamento scientifico, ma detta prova comunque costituisce il fondamento del progresso scientifico secondo il metodo empirico del “provare e riprovare” di Galileo Galilei. Invece la regola tecnica è dotata di una valenza obbligatoria per la commercializzazione dei beni all’interno dell’Unione europea che presenta caratteristiche di inderogabilità e, pertanto, di prova legale di conformità la cui violazione comporta la nullità del contratto di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 1418, comma primo, del codice civile, per contrarietà a norme imperative.

- I principi di sicurezza nel condominio
L’applicazione dei principi di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di vita è assai attuale negli edifici che contengono impianti tecnologici i quali hanno la finalità di renderli più funzionali alle esigenze quotidiane di vita: appare evidente che la sempre maggiore complessità tecnologica delle strumentazioni di servizio degli immobili, qualunque sia il servizio a cui siano adibiti, se da un lato ne aumentano il valore economico, dall’altro espongono l’incolumità degli abitanti a rischi significativi.
Occorre notare che la necessità della tutela dei lavoratori dipendenti e autonomi i quali eseguano gli appalti con contenuto tecnologico è stata ribadita dalla direttiva 92/57/CEE del Consiglio europeo del 24/6/1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili e recepita nel diritto nazionale con il D.lgs. 14/8/1996 n. 494, oggi ripreso dal d.lvo n. 81/2008 ,dove si afferma che: “ il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
Occorre aggiungere che inoltre la direttiva afferma: 
- “ i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati”;
- “ le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità”.

Ne consegue che tutti gli operatori del settore (amministratori di condominio, progettisti, installatori, direttori e responsabili dei lavori, architetti, geometri, periti industriali, committenti, manutentori)sono tenuti a conoscere ed applicare una congerie di norme in continua evoluzione quali:
- le norme tecnologiche relative alla sicurezza degli impianti elettrici e a gas (legge 6/12/1971 n. 1083, D.P.R. 22/10/2001 n. 462 a legge 5/3/1990 n. 46)e le norme tecnologiche CEI, UNI, UNI – EN, le norme del DM n. 37/2008 e del d.vlo n. 81/2008;
- le nuove norme edilizie e sulla sicurezza degli impianti contenute nel testo unico sull’edilizia (il D.P.R. 6/6/2001 n. 380);
- le norme inerenti alla sicurezza, previste anche nelle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e finalizzate alla tutela della pubblica incolumità nell’utilizzo degli apparecchi alimentati a gas all’interno dei luoghi di vita e di lavoro.
Tali norme di sicurezza sono spesso ignote alla platea di soggetti interessati i quali sono spesso ritenuti responsabili, civilmente e penalmente di luttuosi incidenti sul lavoro ed in ambienti di vita e quindi è necessario accertare e descrivere i vincoli che inevitabilmente la nuova normativa, la quale indubbiamente privilegia la sicurezza degli utenti rispetto ai criteri di economia d’impresa, appone alla libertà di mercato ed all’organizzazione imprenditoriale.
La Corte di Cassazione (Sent n. 48812/2016)ha sviluppato il concetto di sicurezza elettrica stabilendo la responsabilità penale, per il reato di cui all’art. 449 c.p., di un soggetto che aveva cagionato l‘incendio di un edificio mediante la realizzazione di un impianto elettrico inadeguato in quanto privo del sistema di protezione da contatti diretti dei conduttori e da eventuali sovraccarichi e da corto circuiti e di un efficace impianto di messa a terra. Inoltre la Corte affermava che con tale condotta il soggetto aveva creato “le condizioni perché si sviluppasse un fuoco e si propagassero le fiamme e perché, in violazione dell’obbligo di assicurare la custodia e la guardiania del compendio, non predisponeva un’attrezzatura antincendio idonea rispetto alle numerose parti in legno della struttura ed un sistema di vigilanza adeguato ad evitare la propagazione del fuoco”.
Il fondamento della disciplina della sicurezza sul lavoro è tuttora dettato dall’articolo 2087 del codice civile il quale obbliga l’imprenditore “ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Occorre notare che l’articolo 2050 del codice civile impone a chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dell’attività dei mezzi adoperati, deve risarcire il danno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

In materia di sicurezza elettrica il D.M. n. 37/2008 prevede i documenti che accompagnano i prodotti tecnologici:
- a) la dichiarazione di conformità del prodotto: consiste nella dichiarazione di un venditore o di un fornitore, redatta sotto la sua personale responsabilità, che un prodotto, un processo o un servizio sono conformi ad una specifica norma o ad una altro documento normativo e per la sua redazione non è previsto l’intervento di alcuna parte terza (Ente di certificazione o Laboratorio di prova);
- b) l’attestato di conformità del prodotto: è l’atto con il quale una terza parte indipendente attesta che un determinato campione, previamente sottoposto a prova, è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo; in particolare l’attestato di conformità ha maggiore valore se il laboratorio che lo rilascia ha ottenuto l’accreditamento SINAL per il tipo di prova per il quale viene rilasciato l’attestato;
- c) la certificazione di conformità: è l’atto con il quale una terza parte indipendente (Ente certificatore)dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad una latro documento normativo; il certificato viene emesso su tutta la produzione di quel determinato prodotto e, inoltre, l’Ente certificatore opera il controllo sul prodotto anche mediante ispezioni esterne condotte sul mercato.

- La definizione giuridica di regola d’arte nel condominio
Il ricorso ai concetti di norma tecnica e di regola d’arte è assai frequente nelle cause condominiali al punto di chiedersi quale sia il loro grado di obbligatorietà e se le stesse siano derogabili. Occorre notare che il giudice per valutare la diligenza dell’adempimento del debitore nelle obbligazioni deve, secondo quanto disposto dall’articolo 1176 del codice civile, valutare il suo comportamento soggettivo con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia e, qualora il contenuto dell’obbligazione consista nello svolgimento di un’attività professionale, alla natura dell’attività esercitata. In tale ultima ipotesi il contenuto dell’obbligazione consiste nelle tecniche proprie della attività specializzata ed il grado di diligenza del debitore, esperto in un’attività professionale, appare più elevato della diligenza del buon padre di famiglia poiché, in questo caso, occorre operare il riferimento al risultato specifico che comporta l’obbligazione assunta. A tal proposito osservasi che l’appaltatore o il prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1175 del codice civile (che impone al debitore ed al creditore di operare secondo le regole di correttezza)se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneità delle predette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola, parimenti, i doveri di adempiere all’obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture, proceda ugualmente all’esecuzione dell’opera. Inoltre il prestatore d’opera qualificato deve essere in grado di valutare le modalità di esecuzione del lavoro che gli viene affidato e di garantirne l’esecuzione con la professionalità e la diligenza che il caso richiede: ne consegue che l’accettazione, senza riserve di eventuali particolari difficoltà di eseguire la prestazione, fa sorgere a carico del prestatore l’obbligo di eseguirla a regola d’arte. Il riferimento all’adempimento della prestazione secondo la regola d’arte, la quale pertanto costituisce un ‘obbligazione di risultato e non di mezzi, è rilevante per:
- stabilire, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, la responsabilità del debitore che è tenuto al risarcimento del danno se non esegue esattamente la prestazione dovuta laddove non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa al medesimo non imputabile;
- permettere al creditore, secondo quanto stabilito dall’articolo 2224 del codice civile qualora il prestatore dell’opera non proceda all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte, di stabilire un congruo termine entro il quale il debitore deve conformarsi a tali condizioni, che, se trascorre inutilmente, consente al creditore di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione è intervenuta con più sentenze relative alla rilevanza della norma tecnica nel giudizio penale o civile e precisamente:
  • la sent. n. 1987/2015 (che richiama C.Cass. n. 16386/2010)afferma che l’uso della norma UNI 10802 (in materia di campionamento di rifiuti)non è obbligatorio e che la scelta sul metodo da utilizzare è una questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul punto per cui è sufficiente che i giudice indichi le ragioni per le quali viene utilizzato il diverso metodo IRSA CNR anziché il metodo UNI 10802
  • la sent. n. 8043/2016 sostiene che la mancata applicazione della norma UNI EN 131 (che attiene alle caratteristiche produttive ed alle prove che il prodotto deve superare per conseguire la certificazione di conformità alle normative di sicurezza) non è vincolante per il C.T.U. che può adottare un diverso metodo di indagine mediante l’effettuazione di prove più severe.
  • la sent. n. 39372/2016 rileva che l’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il rispetto delle metodiche di analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802, trattandosi di disposizioni prive di portata generale vincolante, finalizzate unicamente a disciplinare le analisi a cura del titolare dell’impianto di produzione di rifiuti.
Per quanto riguarda la responsabilità penale occorre rilevare che in materia antinfortunistica le misure indicate dalla legge hanno carattere tassativo e non possono essere sostituite con altre reputate equivalenti: infatti se il legislatore ha ritenuto che un determinato infortunio sul lavoro sia meglio scongiurato adottando una ben precisa cautela, il destinatario della norma deve rispettare le prescrizioni e qualora si accerti l’inosservanza di queste, in caso di sinistro, risponderà dell’evento, a meno che non dimostri che lo stesso non è riconducibile al tipo di evento che la regola intendeva prevenire.
Invero la C.Cass. con la sent. n. 24124/2016 ha affermato che, nel caso di incidente mortale sul lavoro, la disciplina UNI En 1114-1, punti 5.1.10 e 5.1.1.5, costituisce il contenuto fondamentale della valutazione del materiale di lavoro in “relazione ai rischi derivanti dalla fuoriuscita dal condotto di fumi, gas e residui plastici della lavorazione o comunque dagli effetti di sovrapressione della macchina”.

- Il profilo civilistico di responsabilità da insidia 
Il fondamento della responsabilità extracontrattuale è quello dell’articolo 2043 del codice civile il quale, in ossequio ad una tradizione giuridica trimillenaria, stabilisce la responsabilità civilistica e l’obbligo di risarcire il danno per colui che ha cagionato con dolo o colpa ad altri un danno ingiusto. Tale regime, sia pur rispondente ad un alto principio di civiltà ovvero quello della responsabilità individuale, espone il danneggiato ad una serie di oneri probatori spesso di difficile attuazione: vale a dire che, al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno, deve provare:
  • il danno;
  • il nesso di causalità tra il danno e l’operato dell’agente;
  • l’ingiustizia del danno;
  • la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso o colposo nella condotta dell’agente.
La dottrina stabilisce che il legislatore, nelle ipotesi di responsabilità aggravata, per avvantaggiare la persona danneggiata, disciplina in maniera diversa e più grave per i soggetti che creano dei rischi, la problematica inerente l’individuazione del responsabile del danno. Nel caso di danno di cose in custodia, particolarmente ricorrente nei casi giurisprudenziali avvenuti all’interno del condominio, l’articolo 2051 del codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In tali casi il legislatore presume che se fossero state adottate tutte le precauzioni, previste in particolare dalla normativa specialistica di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, idonee ad evitare il danno, quest’ultimo non si sarebbe verificato. Pertanto è ritenuto responsabile chi aveva in custodia la cosa che ha provocato il danno, a meno che non venga provato il fatto di un terzo o uno specifico evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla cosa o al custode (Vedasi Manuale di diritto privato, Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Milano, Giuffrè Editore, pagine 670 - 671).
La giurisprudenza ha così ridotto il margine della prova liberatoria per il danneggiante al punto di consentire l’affermazione per cui vige un regime di responsabilità oggettiva; a tal riguardo è sufficiente esaminare le seguenti massime.
  1. "La responsabilità da cose in custodia ex art. 2015 c.c. sussiste quando ricorrano due presupposti: un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno. (Nel caso trattato la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati da un’inquilina di un edificio a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi dalla finestra, ritenendo prevedibile l’evento, in quanto lo stesso si era verificato in un condominio e aveva coinvolto un’inquilina ivi abitante da anni e, quindi, a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile). (C. Cass. civ, Sez. 3, Sent. n. 11592 del 13.5.2010, Rv. 613371)"
  2. "Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d’acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.” (C.Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 15291 del 12.7.2011, Rv. 618637)"
  3. In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se è ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito che interrompe il nesso eziologico, salva l’azione di rivalsa del danneggiante – custode nei confronti dello stesso costruttore. (Nel caso trattato la Suprema Corte, pur ribadendo il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio custode per i danni assunti come arrecati dal cattivo funzionamento della rete fognaria condominiale, essendo rimasto accertato che lo stesso aveva dimostrato che l’evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente alla società costruttrice che, nel caso specifico, si identificava con la stessa parte attrice quale proprietaria di alcuni immobili siti nel condominio convenuto in giudizio, da ritenersi, perciò, essa stessa responsabile nei confronti del condominio medesimo.). (C.Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 26051 del 30.10.2008, Rv. 605339)".
- La ricostruzione penale dell’obbligo di garanzia del condominio per gli infortuni 
Il fondamento dottrinario che attesta il dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità psico – fisica del lavoratore si trova in due articoli del codice civile e rispettivamente:
  • l’art. 2086 (direzione e gerarchia nelle imprese) per cui: “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”
  • l’art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro)per cui: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Pertanto che il legislatore ritiene che all’interno dell’impresa esista un rapporto corrispettivo per il quale se il datore di lavoro può ordinare l’esecuzione di prestazioni lavorative ai propri dipendenti, nell’ambito delle mansioni previste dal contratto, d’altra parte deve tutelare la loro sicurezza e salute secondo la migliore tecnica ed esperienza vigenti e validate dal modo tecnico e scientifico. Questo è il fondamento giuridico della costruzione dottrinaria la quale individua nel datore di lavoro la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dipendenti, che costituisca tre le due parti una posizione sinallagmatica di sicurezza, ovvero una relazione corrispettiva tra l’ordine gerarchico impartito dall’imprenditore e la sicurezza del dipendente, la quale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza quale suo addebito fondamentale di responsabilità in caso di infortunio del dipendente.

A tal proposito si afferma:
  • “Gli articoli 2086 e 2104 del codice civile che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore devono essere interpretati alla luce del generale principio secondo cui ciascuna parte contrattuale può pretendere e deve fornire soltanto le prestazioni previste nel contratto. Ne consegue che, da un lato, i superiori gerarchici non possono richiedere prestazioni che siano chiaramente escluse dal contratto medesimo e che, dall’altro, il lavoratore, che non voglia attendere l’esito del giudizio in sede sindacale o giudiziaria, ha diritto di rifiutare prestazioni di tale tipo, correndo il rischio, conseguente a tale comportamento, di essere successivamente ritenuto responsabile di inadempimento qualora venga eventualmente accertata la legittimità dell’ordine disatteso. (C.Cass. Civ, sez. l, sent. n. 5463 del 8/6/1999)»;
La responsabilità penale dell’amministratore condominiale per gli infortuni incorsi ai lavoratori dipendenti è stata stabilita dalle seguenti pronunce giurisprudenziali:
  1. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va considerata e risolta nell’ambito del capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass., Sez. 3, sent. n. 332 del 11.5.1967, ud. 24.2.1967 – C.Cass., Sez. 3, sent. N. 4676 del 14.3.1975, dep. il 14.4.1976).
  2. L’amministratore di uno stabile, sia che operi per conto di un solo proprietario (persona fisica o giuridica), sia che agisca per conto di un condominio ha la titolarità dei poteri attinenti alla conservazione e alla gestione delle cose e dei servizi comuni fra i quali rientra anche quello di attivarsi per l’eliminazione di situazioni che possono potenzialmente causare la violazione del principio del “neminem laedere” e di provvedere o, quantomeno, riferirne al proprietario; l’identificazione dei singoli obblighi in concreto incombenti sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie. (v C.Cass., sez. 4, sent. n. 6757 del 6.5.1983, dep. Il 14.7.1983).
  3. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, secondo comma, c.p.)per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell’amministratore di condominio un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava le parti comuni dell’edificio”. (C.Cass., Sez. 4, sent. n. 39959 del 23.9.2009, dep. Il 13.10.2009).
Per quanto riguarda la responsabilità penale dell’amministratore di condominio nel caso di infortunio avvenuto all’interno dello stesso ci si chiede se anche in materia penale possa valere una sorta di responsabilità oggettiva ed a tal riguardo deve osservarsi quanto segue.
Allorquando si commenta la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni incorsi al suo lavoratore dipendenti si afferma che il primo deve dare concreta attuazione al suo dovere, sancito dall’art. 2087 del codice civile, di assicurare al secondo ogni protezione la quale ne tuteli l’equilibrio psico – fisico. Pertanto deve formarlo ed informarlo sulla sua attività e sui rischi a cui è sottoposto e deve dotarlo di attrezzature e di dispostivi di protezione individuale rispondenti alle norme di legge. Tuttavia ci si chiede fino a qual punto il datore di lavoro sia responsabile delle condotta del lavoratore dipendente specialmente allorquando quest’ultimo compia attività imprudenti. E’ questo il tema riguardante l’attività abnorme del lavoratore di cui si è recentemente occupata la giurisprudenza (C.Cass. Pen., Sez. 4, sent. n. 3983, ud 1.12.2011, dep. il 31.1.2012). Il caso trattato riguardava l’infortunio incorso ad un operaio, in servizio presso una cava ed addetto ad un impianto di frantumazione, il quale mentre svolgeva l’attività di pulizia e di rimozione dei detriti nel locale sottostante il frantoio, in prossimità di un nastro trasportatore, scivolava a causa del terreno viscido e cadeva incastrando il braccio sinistro tra gli apparati del nastro e subiva l’amputazione dell’arto. Gli imputati, il direttore tecnico e responsabile delle sicurezza ed il preposto, venivano condannati dalle Corti di merito, in quanto veniva loro mosso l’addebito di non avere informato correttamente il lavoratore sui rischi e di non avergli fornito indicazioni scritte e direttive in ordine alla corretta e sicura esecuzione dell’incarico e di avere consentito l’esecuzione dell’operazione in assenza di una griglia di protezione e di una fune per il blocco di emergenza dell’impianto.
Avanti alla Corte di legittimità la principale difesa degli imputati consisteva nell’affermare che la responsabilità dell’incidente era da ricercarsi esclusivamente nella condotta imprudente del lavoratore, il quale aveva svolto un’operazione di pulizia del nastro compiuta con il rullo in movimento e con l’ausilio di una pala e quindi del tutto abnorme, vietata e posta in essere arbitrariamente e volontariamente dall’esperto lavoratore, attività assolutamente imprudente che interrompeva il nesso causale.
La Corte di Cassazione respingeva l’assunto difensivo affermando quanto segue.
“Il ricorso è infondato. I gravami tentano in larga misura di sollecitare questa Corte alla riconsiderazione nel merito. Per ciò che attiene alle questioni rilevanti nelle presente sede di legittimità, rileva che la pronunzia impugnata ritiene provato, alla luce delle dichiarazioni delle persona offesa e dello stato dei luoghi, che il lavoratore, mentre si occupava delle operazioni di pulizia del nastro trasportatore, riposizionando il materiale sullo stesso nastro scivolava sul terreno sdrucciolevole e cadeva sull’apparato in movimento che gli amputava l’arto superiore all’altezza dell’avambraccio. Si considera altresì che il dispositivo di sicurezza consistente in una fune, utile per bloccare l’impianto, era disattivato; e che inoltre il carter di protezione del nastro era stato rimosso e posto in un angolo con collocate sopra delle lattine di vernice. Si aggiunge che il lavoratore ha categoricamente escluso che fossero presenti cartelli che ponevano il divieto di effettuare le operazioni di pulizia con gli ingranaggi dell’impianto in movimento e di non aver ricevuto alcuna specifica istruzione in tal senso.
La sentenza richiama la giurisprudenza che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di tutelare il lavoratore anche in relazione ai suoi eventuali comportamenti negligenti. Se ne inferisce che anche nel caso in cui il lavoratore sia esperto e ponga in essere un’azione avventata, forse fidandosi della sua esperienza, si configura la responsabilità del garante (vale a dire che ricorre il principio di imputabilità del datore di lavoro negligente della cosiddetta “doppia colpa”). Invero nel caso di specie, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui la vittima provvedeva alla pulizia del frantoio in movimento utilizzando una pala di legno, si ritiene che l’infortunio determinato da errore del lavoratore che abbia prestato il consenso ad operare in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del garante. D’altra parte si pone in luce che il dispositivo di blocco di sicurezza era disattivato e si è dunque in presenza della mancata doverosa predisposizione di misure di sicurezza volte a prevenire l’evento.”
Alla luce di tali argomentazioni appare evidente che il datore di lavoro allorquando, ai sensi dell’art. 17, comma primo lettera a), del d.lvo n. 81/2008, valuti tutti i rischi ed elabori il documento previsto dal successivo art. 28 deve prevedere adeguati rimedi atti a prevenire l’attività abnorme del proprio dipendente. Inoltre, secondo quanto prescritto dall’art. 18, comma primo lettera z), del d.lvo n. 81/2008 deve “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e delle protezione.” Tali osservazioni valgono a stabilire la natura estremamente dinamica della valutazione del rischio, prevista dagli articoli 28 e 29 del d.lvo n. 81/2008, la quale non può essere definita una volta per sempre, ma segue necessariamente la natura e l’evoluzione tecnologica dell’attività svolta dal dipendente, in modo da prevenire gli infortuni con una visione assai vasta la quale deve anche prevedere, in termini sia pure ragionevoli e adeguati alla mansione svolta, l’atto imprudente del proprio dipendente.
Tale ricostruzione giuridica è confermata dalla più recente giurisprudenza.Invero è stata riconosciuta (C.Cass. Pen., Sez. 4, Sent. n. 21223 del 3.5.2012, dep. il 31.5.2012)la responsabilità penale (ai sensi dell’art. 590 c.p.)per il reato di lesioni colpose gravi in danno di un minore dell’amministratore del condominio che aveva omesso di delimitare e segnalare opportunamente un lucernario che si trovava al centro del condominio ed era ricoperto di neve su cui il minore, a bordo di uno slittino, era andato a finire. Il lucernario si era frantumato facendo cadere il minore nelle sottostanti scale con conseguenti lesioni diagnosticate come politrauma con prognosi riservata.
La Suprema Corte riconosceva la responsabilità penale dell’amministratore poiché da un lato ravvisava la sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta omissiva del primo e l’evento lesivo e dall’altro la sussistenza della “corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare a carico del prevenuto e la produzione del risultato offensivo; in altre parole, secondo il criterio della cosiddetta “concretizzazione del rischio”, risulta nella vicenda in esame, che l’evento lesivo verificatosi rappresenta la realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dell’imputato doveva prevenire.”
Altra sentenza (C.Cass. Pen., Sez. 4, Sent. n. 34147 del 12.1.2012, dep. il 6.9.2012)dichiara la penale responsabilità di un amministratore di condomino per lesioni colpose gravi nei confronti di una condomina la quale era caduta, provocandosi una frattura omerale giudicata guaribile in oltre 40 giorni di prognosi, su di un avallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue condominiali posto sul marciapiedi che dava accesso alla farmacia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale. Il profilo di responsabilità dell’amministratore era consistito nella sua imprudenza, imperizia e negligenza nell’eseguire i lavori di ripristino di tale avallamento. In particolare la sentenza afferma quanto segue:
“L’unico responsabile del fatto doveva ritenersi l’imputato in veste di amministratore del condominio per avere colposamente omesso di sistemare il passaggio pedonale in corrispondenza dell’accesso al marciapiedi antistante il tombino, mediante apposto scivolo al fine di eliminare le sconnessioni del piano di calpestio o quanto meno di contenerne la pericolosità con idonee delimitazioni atte ad evitare che esse costituissero una vera e propria insidia; ciò sul rilievo decisivo che in ogni caso anche le sconnessioni esistenti nella parte in proprietà esclusiva dei……. (ovvero nell’area diversa da quella occupata dal tombino)sono del tutto funzionali allo scolo delle acque piovane convogliate dalla strutture condominiali. Non può quindi mettersi in discussione che l’amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo ex art. 40 capoverso c.p. di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l ‘incolumità di terzi, integrata dagli accertati avallamenti / sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto al fine dell’esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia e trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l’impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età (cfr. Sez. 3 n. 4676 del 1975 rv. 133249). Né l’obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione id pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell’assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione id pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell’art. 1130 n. 4 c.c. viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez. 4 n. 6757 del 1983). Dalla lettera dell’art. 1135, ultimo comma, c.c. si evince peraltro a contrario che l‘amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l’assemblea. E’ indubitabile che l’eliminazione di un’insidia o trabocchetto derivante dall’omesso livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un tombino deputato all’esercizio di una servitù di scolo a vantaggio – ovviamente – dell’edificio condominiale rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell’obbligo di agire ex art. 40 comma secondo c.p..”
Sulla base dei principi stabiliti nella citata sentenza deve concludersi che il fondamento della responsabilità penale dell’amministratore, secondo quanto stabilito dall’art. 40, secondo comma, c.p., è sostanzialmente costituto dal suo potere di gestione e di amministrazione dal contenuto così ampio da consentirgli di compiere qualsiasi lavoro straordinario, indipendentemente dalla previa autorizzazione assembleare, purchè urgente e finalizzato alla tutela ed alla salvaguardia dell’incolumità di tutti i cittadini.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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martedì 5 settembre 2017

Il registro di anagrafe condominiale e l’autodiagnostica dei rischi

Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente.
  • La legge di riforma del condominio e il registro di anagrafe condominiale.
La legge 11.12.2012 n. 220 ( pubblicata sulla Gu n. 293 del 17.12.2012) di riforma del condominio opera diretto riferimento alla problematica della sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero notevole di norme. L’articolo 5, che riforma l’articolo 1120 del codice civile, al primo comma n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni deliberabili dall’assemblea vi sono anche:
“1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;” L’articolo 6, che riforma l’articolo 1122, ora rubricato come “ Opere su parti di proprietà o uso individuale” afferma: “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Gli articoli 9 e 10, che sostituiscono gli articoli 1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una grave irregolarità, la quale legittima i condomini a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo del registro di anagrafe patrimoniale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre sempre l ‘articolo 9 afferma: “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi”.
La lettura combinata di dette norme consente di affermare l’obbligo per l’amministratore di tenere di una sorta di “fascicolo del fabbricato “ idoneo a ricostruirne le sue vicende e le caratteristiche con riferimento non solo alla normativa di sicurezza, ma anche, inevitabilmente, a quella energetica.
  • Il contenuto del registro di anagrafe condominiale.
Il novellato articolo 1130 del codice civile afferma che il registro di anagrafe condominiale deve contenere:
* le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e dei diritti personali di godimento;
* il codice fiscale e la residenza o il domicilio dei sopra citati soggetti;
* i dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
* ogni dato relativo alla sicurezza.

Il contenuto di tale atto deve essere compreso alla luce del testo, poi non approvato, dell’art. 1122 bis del codice civile che si intitola “ Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici” e che recita quanto segue: “Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l ‘integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
L’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero richiede l’accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.
La semplice esibizione della documentazione relativa all’osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all’accesso.
L’amministratore esegue l’accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d’accordo con il richiedente ed esegue l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l’interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell’accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all’’amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse. A seguito dell’accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l’amministratore convoca senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.
Nel caso in cui l’interpellato non consenta l‘accesso o non si raggiunga l’accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell’assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via d’urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso.
Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l’intervento all’amministratore.
In tal caso, se vi è stato accesso alle proprietà individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subito l’accesso un’indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all’ultimo rendiconto approvato dall’assemblea.”
Da quanto fin qui premesso si evince che sul punto la legge n. 220/2012 ha effettuato una scelta notevolmente riduttiva dei poteri dell’amministratore di condominio al quale sono sottratti poteri inquisitori sulla situazione di sicurezza del condominio all’interno delle abitazione dei singoli condomini.
Del resto appare evidente che detto professionista, ai sensi dell’articolo 1122 del codice civile, allorquando sarà stato informato del compimento da parte di un condominio, all’interno della sua unità immobiliare, di opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettino dell’edificio, ne riferisce all’assemblea. Pertanto nel registro di anagrafe condominiale sarà annotato il riferimento dei documenti (libretti di impianto, dichiarazioni di conformità, rapporti di visita tecnica da parte degli organi ispettivi, dichiarazioni di agibilità, permessi edilizi, progetti o schemi di impianti, certificati di prevenzione incendi, il documento di valutazione dei rischi del condomini o degli appalti in corso al suo interno, relativi alle parti comuni condominiali e redatti ai sensi degli articoli 18,28 ,26 del d.lvo n. 81/2008) o relativi agli impianti tecnologici o alle parti comuni del condominio ed in possesso dell’amministratore.
Sicuramente il registro di anagrafe condominiale non può contenere le autocertficazioni dei condomini relativi alla sicurezza degli impianti posti all’interno delle loro abitazioni, poichè, in primo luogo, detti atti non sono compatibili con il sistema giuridico di sicurezza degli impianti, secondo quanto previsto dal DM n. 37/2008 e dal d.lvo n. 81/2009, il quale prevede che la realizzazione, la manutenzione ed il funzionamento dei medesimi deve essere effettuato da tecnici abilitati i quali redigono registrazioni scritte delle operazioni compiute, espressamente dichiarate non sostituibili da innominate, e non consentite, autocertificazioni del privato.
Inoltre il termine “autocertificazione “ è assai ambiguo e non è suscettibile di amplia applicazione non giuridicamente prevista. In particolare giova notare che l’art. 483 del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
L’art. 485 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno, formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. Sul punto la giurisprudenza è assai rigorosa:

- “ Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest’ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l ‘aggiudicazione di un appalto pubblico, a nulla rilevando che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell’istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, in conformità del modello legale vigente” (C.Cass. Pen., Sez. U, sent. n. 35488 del 28.6.2007, dep. il 24.9.2007, Rev. N. 236866).
- “Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso in atto pubblico per induzione la condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità urbanistica dell’immobile tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi edilizi”. (C.Cass. Pen, Sez. 5, sent. n. 11628 del 30.11.2011, dep. 26.3.201, rv. N. 252298).
- “Integra il reato di falsità in scrittura privata – art. 485 cod. pen. – la condotta di colui che forma falsamente e consegna al committente una dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico alla normativa vigente, obbligatoria per legge, facendola apparire come proveniente dal soggetto abilitato al suo rilascio.” (C.Cass. Pen., Sez. 5, sent n. 35441 del 3.7.2009, dep .il 11.9.2009, Rv. N. 245149).

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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