La sentenza C.Cass. Pen., Sez. 4, n. 33311 depositata il 27.8.2012, detta i principi fondamentali perl’interpretazione delle norme di sicurezza di tutela dei lavoratori all’esposizione all’amianto. In particolare si diffonde sulla ricostruzione del nesso causale tra l’attività svolta in ambienti contaminati dalla presenza di amianto e la sopravvenuta patologia oncologica incorsa al lavoratore e stabilisce la sussistenza dell’obbligo di garanzia del datore di lavoro sulla salute del dipendente.
“… non assume rilievo decisivo l’individuazione dell’esatto momento d’insorgenza della patologia (Sez. IV, 114/2008 n. 22165), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui, giudicata inattendibile la teoria della cosiddetta -trigger dose-, assume che il mesotelioma è patologia dose-dipendente.
Correttamente la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione non contestabile dello studioso Irving Selikoff si era giunti ad elaborare l’inaccettabile tesi secondo la quale poiché l’insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (cosiddetta trigger dose o dose killer), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissime di fibre cancerogene devono reputarsi ininfluenti. Trattasi di una vera e propria distorsione dell’intuizione del Selikoff, il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d’amianto, potendo l’alterazione patologica essere stimolata anche da soli brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell’aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell’esposizione.
Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall’inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell’esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l’accelerazione della fine della vita. Pertanto di nessun significato risulta l’ affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita e la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa. L’autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l’insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l’evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l’acquisizione di potenziale duplicativi illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l’arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque rafforzarsi e accelerare il loro loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose. Ciò ancor più a tenere conto che l’accumulo delle fibre all’interno dei polmoni, continuando l’esposizione, non può che crescere, mentre solo con il concorso, in assenza d’ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche essendo stato accertato dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l’accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall’ultima esposizione. Dallo studio in parola (i cui risultati sono stati riportati dalla sentenza di merito, la quale ha, a sua volta attinto agli apporti degli esperti di settore), il primo intervenuto in Italia, avendo operato su una vasta platea di persone, osservate per un lungo periodo …., si è potuto rilevare che tutte le esposizioni alle quali il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci anni che precedono la diagnosi della malattia hanno avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando
il processo maligno; che, allo stesso tempo, non è possibile determinare una soglia quantitativa e temporale di sicurezza, né il tempo massimo d’induzione; che sul soggetto fumatore si verifica un effetto moltiplicativo esponenziale del rischio, ben maggiore della singola somma dei due rischi, quanto al carcinoma polmonare….“Prosegue la sentenza sostenendo quanto segue.
“Sussiste, in definitiva il nesso di causalità tra l’omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando pur non essendo possibile determinare l’esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche sul solo tempo di latenza (Sez. IV, 11.4.2008 n. 22165). In altri termini, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica S.U., 10.7.2012, n.303028), l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In questo senso l’evento doveva ritenersi evitabile.”
In relazione all’obbligo, sancito dall’art. 2087 del codice civile, del datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, occorre notare che in dottrina per lungo tempo ci si è chiesti se la norma cautelare fosse l’articolo 21 del DPR 19.3.1956 n. 303, successivamente abrogato dal
d.lvo n. 81/2008, che limitava la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro.
Tale perplessità è ormai superata non solo per la successione delle leggi nel tempo ma anche sulla base delle motivazioni della predetta sentenza n. 33311/12 che in merito argomenta che: “Le norme antinfortunistiche che fanno obbligo al datore di lavoro d’approntare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l’inalazione di polveri non è diretta ad impedire o ridurre al minimo l’inalazione di polveri non è diretta, come vorrebbero i ricorrenti, ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d’un ambiente di lavoro polveroso, bensi’, come appare evidente, che l’organismo dei predetti sia costretto ad inalare corpuscoli frammisti all’aria respirata del tutto estranei ad essa e certamente forieri di danno fisico. In ogni caso , non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta omissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto modello d’agente, il modello dell’ homo eiusdem condicionis et professionis, ossia il modello dell’uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l’assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che questo si aspetta ( Sez. IV, 1.7.1992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. IV, 1.4.2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, l’abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro ( sul punto , Sez. IV n. 20047 cit.).”
Detto assunto determina la necessaria conclusione per cui la presenza di amianto il quale che perda fibre in modo pericoloso all’interno degli ambienti di vita e di lavoro non può essere assolutamente tollerata e che pertanto il datore di lavoro o il titolare dell’attività, se non sono in grado di rimuovere l’amianto, debbano abbandonare la stessa, facendola cessare e mettendola in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria per i cittadini.
La sentenza C. Cass. n. 11128/2015 (Quarta Sezione Penale del 21.11.2014, dep. il 16.3.2015) sostiene: “Quindi, le tesi sposate dalla sentenza impugnata sul punto si collocano nell’alveo segnato dalla prevalente giurisprudenza (tra tutte, Cass. pen., Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Macola) che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della “dose killer o dosi trigger teoria della dose trigger”, che viene squalificata come frutto di artificio. Nonchè in linea con il principio secondo cui la responsabilità per gli eventi dannosi legati all’inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull’epoca di maturazione della patologia, va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza ( cfr. Cass. Pen. Sez. IV, n. 38991 del 10.6.2010, Quaglierini e altri, Rv. 248847).”
“Correttamente, quindi, è stata ritenuta l’inottemperanza degli imputati, quali titolari della predetta posizione di garanzia rispetto ai danni provocati ai propri dipendenti in quanto gestori dello stabilimento, all’onere di adottare serie misure di prevenzione per l’eliminazione o riduzione della polverosità delle lavorazioni (già note all’epoca e necessarie a captare ed eliminare le polveri d’asbesto , quali mascherine con filtri speciali ed aspiratori), condotta che avrebbe evitato o ritardato o alleviato le malattie non mortali e evitato o ritardato quelle mortali (tutte dose dipendenti) o allungato la relativa durata, spostandone in avanti l’infausto esito”.