Il proprietario di una unità abitativa in condominio provvedeva autonomamente a collocare nel terrazzo di pertinenza delle griglie a pannello per le piante rampicanti.
II condominio non gradisce, ed appellandosi al regolamento di condominio che espressamente prevede il divieto di apporre anche in ambito privato "chiodi, ganci di dimensioni notevoli e tende da sole" onde salvaguardare l'aspetto estetico dei rispettivi balconi si rivolge al Tribunale al fine di sentirne ordinare la rimozione.
II Tribunale accoglieva la domanda, ma il condomino insoddisfatto della pronuncia avanzava gravame che la Corte d'Appello accoglieva integralmente ribaltando l'originaria sentenza. Non domo, il condominio ricorreva in Cassazione assumendo, per effetto delle grate poste, l'alterazione del decoro architettonico dello stabile condominiale che, anche per effetto delle norme regolamentari citate, era da ritenersi, nel caso de quo, particolarmente salvaguardato.
La Cassazione ribadiva la legittimità dell'opera e respingeva il ricorso.
A fondamento della pronuncia precisava che nel caso di specie (griglia di ridotte dimensioni a riquadri ampi ma sottili) non era da rinvenirsi alcun pregiudizio estetico dell'edificio né ne veniva interrotta la linea architettonica del balconi, e come tale in nessun caso da potersi assimilare all'ipotesi di innovazione vietata ex art. 1122 c.c.
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